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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2003 11.2002.128

26 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,513 parole·~18 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.128

Lugano, 26 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 31 maggio 2000 da

 __________ __________, __________  (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

 __________ - __________. __________ __________. __________ __________, __________, e  __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2002 presentato dalla __________ - __________. __________ __________. __________ __________ e da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 2 gennaio 2003 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'autunno del 1997 __________ __________ ha incaricato l'“Agenzia Investigativa e Ufficio Informazioni __________ di __________ __________. __________ -__________i”, __________, di scattare alcune immagini a sua figlia __________ (allora diciannovenne), residente a __________ (__________H), che non vedeva da più di dieci anni. __________ __________. __________ -__________ ha delegato l'incarico il 2 ottobre 1997 alla __________ - _. __________ __. __________ __________ di __________, che il giorno stesso ha inviato a __________ un proprio collaboratore, __________ __________. Questi ha raggiunto __________ __________ sul lavoro (l'amministrazione comunale di __________), ha avuto con lei un breve colloquio e l'ha fotografata di nascosto. Nell'intento di riprenderla ancora egli ha poi sostato in un vicino parcheggio (mancava poco a mezzogiorno), contando sul fatto che __________ __________ lasciasse l'ufficio nel giro di una decina di minuti. In effetti egli l'ha vista uscire dalla casa comunale insieme con un'altra donna e dirigersi verso il vicino posto di polizia. __________ __________ è stato fermato subito dopo da due agenti in borghese della polizia cantonale, che l'hanno perquisito e identificato. Uno di loro l'ha invitato a non consegnare alcunché al padre di __________, quest'ultima avendo il diritto di non essere ripresa e, come maggiorenne, di non intrattenere relazioni con lui.

                                  B.   Con lettera del 3 ottobre 1997 la __________ - __________. __________ __________. __________ __________ ha descritto l'accaduto a __________ __________. __________ -__________, precisando tra l'altro:

                                         Dabei stellte sich heraus, dass die Polizei hinsichtlich der Zielperson einen Schutzauftrag hat, da mit einer Entführung durch ihren leiblichen Vater gerechnet werden muss. Im weiteren wurde eine Andeutung von sexuellem Missbrauch durch den Vater gemacht.

                                         In sintesi l'agenzia investigativa ha comunicato a __________ __________. __________ -__________ che non avrebbe inviato le fotografie contro la volontà di __________ __________, consentendo tutt'al più al fatto ch'esse fossero visionate a __________. Essa ha dichiarato inoltre di rinunciare a qualsiasi compenso e al rimborso delle spese, soggiungendo:

                                         Wären wir von Anfang an über die genauen Hintergründe informiert gewesen, hätten wir den Auftrag vermutlich abgelehnt. Leider waren wir nicht informiert, sondern wurden erst durch die Polizei aufgeklärt.

                                  C.   Il 20 novembre 1997 __________ __________ ha sporto querela contro igno­ti nel Canton __________ per diffamazione e calunnia, querela che è poi stata diretta con­tro l'ex moglie __________ __________ -__________ e il di lei compagno __________ __________. Sentito nell'ambito dell'istruttoria preliminare, il 19 ottobre 1998 __________ __________ ha confer­mato che i due agenti di polizia gli avevano detto di dover proteg­gere __________ __________i, accennandogli forse a un generico piano di rapimento, ma non ad abusi sessuali, tanto meno da parte del padre. Ultimata l'istruttoria preliminare, con decreto del 24 novembre 1998 la Procura distrettua­le di __________ ha abbandonato il procedimento, rilevando come nessuno risultasse avere mai accenna­to a molestie sessuali del querelante ai danni della figlia, nemmeno gli agenti di polizia che il 2 ottobre 1997 avevano ferma­to __________ __________ a __________. Il fascicolo è stato pertanto archiviato senza riscuotere spese. A quasi un anno di distanza, il 13 settembre 1999 __________ __________ ha poi scritto alla Procura, affermando di ricordare che in real­tà – con­trariamente a quanto egli stesso aveva dichiarato – i due agenti gli avevano riferito di ripe­tute molestie sessuali di __________ __________, che ai tempi avrebbe abusato della figlia.

                                  D.   L'8 ottobre 1999 __________ __________ ha fatto intimare alla __________ - __________. __________ __________. __________ __________ un precetto esecutivo di fr. 9999.95 con interessi al 5% dal 3 ottobre 1997 (più spese di esecuzione) per “risar­cimento danni e torto morale a seguito falsità del vostro scritto 3 ottobre 1997 indirizzato a __________. __________ a __________ ”. L'escussa ha sollevato opposizione il 13 ottobre successivo.

                                  E.   Con petizione del 31 maggio 2000 __________ __________ ha convenuto la __________ - __________. __________ _. __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse accertata l'infondatezza di quanto figura nella lettera scritta dalla prima il 3 ottobre 1997 a __________ __________. __________ -Trove­si e nella precisazione inviata dal secondo il 13 settembre 1999 alla Procura distrettuale di __________. Egli ha chiesto inoltre che copia della sentenza fosse comunicata alla figlia __________ e a __________ _. __________ -__________, che i convenuti fossero tenuti a rifondergli fr. 9327.90 a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 10 000.– per torto morale, e che fosse rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo dell'8 ottobre 1999. In subordine egli ha insta­to perché fosse accertata la falsità della deposizione rilasciata il 19 ottobre 1998 da __________ __________ nel quadro del proce­dimento penale, con le stesse richieste di versamento e di rigetto dell'opposizione formulate in via principale. Nella loro risposta del 3 ottobre 2000 i convenuti hanno eccepito anzitutto la prescri­zione di ogni pretesa e nel merito hanno postulato il rigetto dell'azione. Chiusa l'istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 29 apri­le 2002 __________ __________ ha ribadito le sue richieste principali, rinunciando a quelle subordinate. Nelle loro conclusioni del 30 aprile 2002 i convenuti hanno reiterato le domande della risposta. Il dibattimento finale è andato deserto.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 22 ottobre 2002, il Pretore ha accer­tato l'infondatezza di quanto esposto nella nota lettera del 3 otto­bre 1997 (“non risultando in realtà alcun indizio o sospetto di rapimen­to, nessun indizio o sospetto di abusi sessuali e nessun piano di protezione di __________ __________ da parte della polizia”), ha accertato la violazione della personalità dell'attore, ha accertato “per le stesse ragioni” l'infondatezza di quanto affermato nello scritto 13 settembre 1999 di __________ __________ alla Procura distrettuale di __________, ha condannato solidalmente i convenuti a versare all'attore fr. 7327.90 in risarcimento del danno, ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo dell'8 ottobre 1999 e ha ordinato che copia della sentenza fosse comunicata anche a __________ __________. __________ -__________. La richiesta di fr. 10 000.– per torto morale è stata invece respinta. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore (sempre con vincolo di solidarietà) fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Contro la sentenza predetta sono insorti con appello del 12 novembre 2002 la __________ - _. __________ __________. __________ __________ e __________ __________ per ottenere che la petizione sia respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 gennaio 2003 __________ __________ propone di re­spingere l'appello e con ricorso adesivo insta perché i convenuti siano tenuti a versargli, oltre al risarcimento fissato dal Pretore, almeno fr. 2000.– in rifusione del torto morale e perché l'opposizione al menzionato precetto esecutivo sia rigettata fino a concorrenza di fr. 9327.90. Con osservazioni del 10 febbraio 2003 i convenuti sollecitano la reiezione dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   Gli appellanti sostengono in primo luogo che la reazione di __________ __________, la quale il 2 ottobre 1997 si era rivolta senza indugio alla polizia, non era assolutamente comune, a meno ch'essa non “aves­se già precedentemente delle fondate ragioni per temere delle conseguenze personali e serie da un episodio in definitiva norma­­le, quale la semplice richiesta di informazione da parte di un cittadino che si presenta presso lo sportello della Cancelleria co­munale”. Essi rilevano poi che la lettera del 3 ottobre 1997 era un atto dovuto, necessario per motivare il mancato adempimento del man­dato, e non costituiva un'informazione divulgata a terzi. A loro avviso inol­tre tale lettera è “un fatto assolutamente unico e isolato”, che non lascia sussistere alcun interesse legittimo a un accertamen­to giu­diziario. Tanto meno se si pensa che l'agenzia investigativa non aveva ragione di mettere in dubbio quanto le aveva riferito il suo collaboratore e che lo stesso __________ __________ ha ribadito la propria versione dei fatti agli inquirenti il 19 ottobre 1998. La querela, per di più, si deve solo all'iniziativa dell'attore ed è ormai un evento concluso, che non esplica più alcun effetto pregiudizievole. Né si comprende perché l'attore abbia finito per dirigere il procedimento penale contro l'ex moglie e il di lei compagno anziché verso la figlia, “che ha dato avvio a tutta la questione”. Mancando a parere degli appellanti ogni nesso causale tra la pretesa lesione della personalità e il danno vantato, anche la richiesta di risarcimento dev'essere respinta. Infine i convenuti dichiarano di riconfermarsi, in via abbon­danzia­le, “nel­la pro­pria eccezione di prescrizione sollevata già in sede di rispo­sta contro le richieste risarcitorie e per torto morale”.

                                   2.   Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua per­sonalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che con­tinua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC), disciplinate per il resto dagli art. 41 segg. CO. Quanto all'azione di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), in partico­lare, essa tende a far constatare il carattere illecito di una lesione che – come detto – “continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio conseguente alla lesione continuasse a esplicare tali effetti, salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 127 III 483 consid. 1b/aa). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di pro­tezione a far eliminare una situazio­ne pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb).

                                   3.   A mente dei convenuti l'attore non può vantare alcun interesse legittimo, nella fattispecie, a far accertare lesione di sorta, la lettera del 3 ottobre 1997 (doc. A) destina­ta a __________ __________. __________ -__________ essendo “un fatto assolutamente unico e isolato”. L'opinione non può essere condivisa. In quella lettera si accusava esplicita­men­te l'attore – addebitando l'informazione alla polizia – di ordire un rapimento del­la figlia, dopo averla a suo tempo insidiata sessualmente. La __________ - __________. __________ __________. __________ __________ non è mai venuta meno a tale persuasione, che l'ha indotta a non adempiere il mandato. Anzi, ancora nell'appello essa reitera tale convincimen­to per il motivo che le è stato ispirato dal collaboratore __________ __________ (pag. 5 a metà). Quest'ultimo, da parte sua, ha fatto anche di più: dopo avere ammes­so davanti agli organi della Procura distrettuale che i due agenti in borghese avevano solo evocato l'ipotesi astratta di un rapimento, senza per altro accennare a reati sessuali (doc. B, del 19 ottobre 1998), quasi un anno dopo egli ha ritrattato la deposizione, asserendo che i due agenti gli avevano riferito addirittura di molestie durevoli e di abu­si imputabili all'attore (doc. F, del 13 settembre 1999). Tale assunto è ribadito una volta ancora nell'appello (pag. 5 in basso). A nulla ha giovato, sotto questo profilo, l'abbandono del procedi­mento penale. Agli occhi dei convenuti l'attore continua ad apparire come sospetto dei medesimi crimini, tant'è che l'uno persiste nel difendere la lettera doc. A inviata a __________ __________. __________ -__________ e l'altro la lettera doc. F inviata alla Procura distrettuale di __________. Per l'attore, dunque, gli effetti pregiudizievoli lega­ti alla stesura di quegli scritti sussistono immutati, i convenuti essendo tuttora pronti a riconfermare il contenuto delle missive. In simili condizioni ricorrevano senza dubbio le premesse per un'azione di accer­ta­men­to giusta l'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC.

                                   4.   Sostengono gli appellanti che le loro affermazioni non erano dirette a terzi, bensì a __________ __________. __________ -__________, ovvero in sostanza allo stesso attore. Così argomentando, essi tentano però di equivocare sulla figura del destinatario. __________ __. __________ -__________, in effetti, non era la rappresentante dell'attore, ma la persona che aveva subdelegato loro – come essi riconoscono (pag. 4 in basso) – l'incarico ricevuto. Era quindi un “terzo” e non un semplice interlocutore. Il fatto poi che i convenuti dovessero motivare il rifiuto di adempiere la delega ancora non giustificava le gravi imputazioni espresse nella lettera del 3 ottobre 1997. Certo, gli interessati cercano ulteriormente di sostanziare le loro accuse con il comportamento di __________ __________i, la quale si è rivol­ta alla polizia subito dopo avere ricevuto la visita dello stesso __________ __________ negli uffici dell'amministrazione comuna­le. Una reazione del genere, tuttavia, non appare per nulla anomala ove appena si consideri che in esito al colloquio con __________– del cui tenore tutto si ignora – costei fosse sull'orlo del pianto (deposizione __________ in sede penale: doc. B, 2° foglio in alto). Ben più ambiguo risulta se mai il comportamento di __________ medesimo, il quale dopo avere dichiarato il 24 novembre 1998 che i due agenti di polizia non avevano rimproverato all'attore né piani di rapimento né abusi sessuali (doc. B), a distanza di quasi un anno ha ritrattato l'ammissione con l'argomento che la memoria gli era tornata a quel proposito (doc. F). Biasimare il primo giudice per non avere creduto a simile lettera (appello, pag. 5 in fondo) non è serio. A ragione il Pretore ha concluso pertanto che, risultando le asserzioni contenute nei doc. A e F confortate dalle sole affermazioni dei convenuti, l'attore si era visto ledere la propria personalità tanto nell'uno quanto nell'altro scritto.

                                   5.   Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, dovuta alle spe­se sopportate dall'attore per il patrocinio nell'ambito dell'infruttuosa querela contro ignoti, gli appellanti negano a torto il nesso di causalità tra l'esborso e il loro comportamento. Nella lettera doc. A (e __________ __________ ancora dopo l'archiviazione del procedimento penale, nella lettera doc. F) essi hanno preteso che le loro pesanti asserzioni fossero suffragate da infor­mazioni ricevute dalla polizia. E la lettera non era stata redatta da un profano, ma da un giurista, come ha riferito lo stesso __________ (doc. B, primo foglio). Pretendere che la querela fosse dovuta a un'iniziativa autonoma dell'attore non è quindi vero. Facendo affidamento in buona fede al contenuto dello scritto, l'attore ha avviato un procedimento penale perché si perseguisse l'au­tore di siffatte accuse. Nulla poteva indurlo a credere che le accuse andassero ricollegate ai convenuti medesimi. Costoro sembrano assumere che l'attore avrebbe dovuto dirigere la querela contro la figlia (appello, pag. 6 in fondo). Mai però essi hanno sostenuto che __________ __________ abbia confidato a __________ quanto figura nella lettera doc. A. Anzi, lo stesso __________ ha ribadito nel citato scritto doc. F che gli addebiti a carico dell'attore provenivano dagli agenti di polizia. Anche sotto questo profilo l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.

                                   6.   Gli appellanti censurano altresì l'ammontare delle spese di patrocinio fatte valere dall'attore, ricordando di avere “contestato anche le note d'onorario esposte dai patrocinatori” (memoriale, pag. 6 in fondo). Limitata a tale semplice richiamo, la critica è totalmente sprovvista di motivazione, al punto che non è dato assolutamente di capire perché l'importo di fr. 7327.90 fissato dal Pretore dovrebbe essere ridotto. Irricevibile, al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   7.   Da ultimo gli appellanti oppongono – in subordine – la prescrizione della richiesta pecuniaria, rinviando a quanto addotto nella risposta (memoriale, pag. 7 a metà). Il Pretore però ha spiegato chiaramente che l'eccezione andava respinta perché non poteva esservi conoscenza del danno, da parte dell'attore, per lo meno fino al termine del procedimento penale “(invero fino alla ricezione dei costi afferenti)”. E siccome il decreto di abbandono era stato emanato il 24 novembre 1998 e il precetto esecutivo (doc. L) datava dell'8 ottobre 1999, la prescrizione non era intervenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Anche facendo capo al memoriale di risposta invocato dagli appellanti, invano si cercherebbe di sapere per quali ragioni la motivazione del primo giudice si fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti o sulla violazione di una norma di diritto. Pure su questo punto l'appello si rivela dunque manifestamente carente di requisiti formali e, pertanto, irricevibile.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   8.   L'attore insorge contro la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, che invece egli rivendica per la sofferenza infertagli dall'infamante accusa a suo carico. Pur rinunciando a gran parte della somma chiesta con la petizione (fr. 10 000.–), egli reputa che un indennizzo di fr. 2000.– sia pur sempre ragionevole e commisurato alla gravità dell'offesa. Il Pretore ha respinto la domanda poiché l'attore non aveva dimostrato una sof­ferenza accresciuta. Egli non ha trascurato di sottolineare la gravità della lesione, ma ha soggiunto che le modalità con cui essa era avvenuta non era­no “particolarmente invasive e nulla hanno a che vedere con vio­lazioni di simile portata avvenute però attraverso la via dei mass media e divenute dunque di pubblico dominio” (sentenza impugnata, consid. 8.1). La diffusione del­la lettera doc. A essendo stata confinata inoltre a poche persone e non avendo suscitato particolari emozioni nella destinataria __________ _. __________ -__________, il primo giudice non ha ritenuto per finire di scorgere gli estremi dell'art. 49 CO.

                                   9.   L'appellante deplora – come detto – la “sconvolgente” gravità di un'accusa legata ad abusi di stampo pedofilo, che ha chiamato in causa l'ex moglie, il di lei compagno, la figlia __________ e tutto “il loro entourage familiare e professionale”. Egli non spende una parola tuttavia per indicare quali elementi istruttori avvalorerebbero non solo il suo sentimento di rabbia e mortificazione, ma la sua speciale sofferenza. Per volontà del legislatore “il pagamen­to di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subìte superano per intensità quel­le che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice” (FF __________II __________n. __________). Il versamento di un'indennità, in altri termini, non è la regola: secondo il testo stesso dell'art. 49 cpv. 1 CO essa si giustifica solo ove all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richie­dente perciò “al­legare e provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale” (DTF 120 II 98 consid. 2b). È vero che per qualche autore – citato da Meili in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 17 ad art. 28a CC – tale orientamento appare fin troppo rigoroso. Comunque si opini al riguardo, nondimeno, resta il fatto che in concreto l'attore ha provato la gravità dell'offesa, ma nulla ha allegato circa la sua particolare sofferenza personale. Bastasse ciò per assegnare un indennizzo, qualsiasi grave offesa giustificherebbe automaticamente la correspon­­sione di una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Ne segue che, pure su quest'ultimo aspetto, la sentenza impugnata merita conferma.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                10.   Gli oneri del giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 18 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell'appello principale si attiene al principio dell'art. 24 lett. a LTG. Quella dell'appello adesivo è contenuta, visto il limitato impegno richiesto alla Camera. Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, al prescritto dell'art. 150 seconda frase CPC.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono poste a carico degli appellanti principali in solido, che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono poste a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà ai convenuti fr. 700.– complessivi per ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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