Incarto n. 11.2002.128
Lugano, 26 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 31 maggio 2000 da
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ - __________. __________ __________. __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2002 presentato dalla __________ - __________. __________ __________. __________ __________ e da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 2 gennaio 2003 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'autunno del 1997 __________ __________ ha incaricato l'“Agenzia Investigativa e Ufficio Informazioni __________ di __________ __________. __________ -__________i”, __________, di scattare alcune immagini a sua figlia __________ (allora diciannovenne), residente a __________ (__________H), che non vedeva da più di dieci anni. __________ __________. __________ -__________ ha delegato l'incarico il 2 ottobre 1997 alla __________ - _. __________ __. __________ __________ di __________, che il giorno stesso ha inviato a __________ un proprio collaboratore, __________ __________. Questi ha raggiunto __________ __________ sul lavoro (l'amministrazione comunale di __________), ha avuto con lei un breve colloquio e l'ha fotografata di nascosto. Nell'intento di riprenderla ancora egli ha poi sostato in un vicino parcheggio (mancava poco a mezzogiorno), contando sul fatto che __________ __________ lasciasse l'ufficio nel giro di una decina di minuti. In effetti egli l'ha vista uscire dalla casa comunale insieme con un'altra donna e dirigersi verso il vicino posto di polizia. __________ __________ è stato fermato subito dopo da due agenti in borghese della polizia cantonale, che l'hanno perquisito e identificato. Uno di loro l'ha invitato a non consegnare alcunché al padre di __________, quest'ultima avendo il diritto di non essere ripresa e, come maggiorenne, di non intrattenere relazioni con lui.
B. Con lettera del 3 ottobre 1997 la __________ - __________. __________ __________. __________ __________ ha descritto l'accaduto a __________ __________. __________ -__________, precisando tra l'altro:
Dabei stellte sich heraus, dass die Polizei hinsichtlich der Zielperson einen Schutzauftrag hat, da mit einer Entführung durch ihren leiblichen Vater gerechnet werden muss. Im weiteren wurde eine Andeutung von sexuellem Missbrauch durch den Vater gemacht.
In sintesi l'agenzia investigativa ha comunicato a __________ __________. __________ -__________ che non avrebbe inviato le fotografie contro la volontà di __________ __________, consentendo tutt'al più al fatto ch'esse fossero visionate a __________. Essa ha dichiarato inoltre di rinunciare a qualsiasi compenso e al rimborso delle spese, soggiungendo:
Wären wir von Anfang an über die genauen Hintergründe informiert gewesen, hätten wir den Auftrag vermutlich abgelehnt. Leider waren wir nicht informiert, sondern wurden erst durch die Polizei aufgeklärt.
C. Il 20 novembre 1997 __________ __________ ha sporto querela contro ignoti nel Canton __________ per diffamazione e calunnia, querela che è poi stata diretta contro l'ex moglie __________ __________ -__________ e il di lei compagno __________ __________. Sentito nell'ambito dell'istruttoria preliminare, il 19 ottobre 1998 __________ __________ ha confermato che i due agenti di polizia gli avevano detto di dover proteggere __________ __________i, accennandogli forse a un generico piano di rapimento, ma non ad abusi sessuali, tanto meno da parte del padre. Ultimata l'istruttoria preliminare, con decreto del 24 novembre 1998 la Procura distrettuale di __________ ha abbandonato il procedimento, rilevando come nessuno risultasse avere mai accennato a molestie sessuali del querelante ai danni della figlia, nemmeno gli agenti di polizia che il 2 ottobre 1997 avevano fermato __________ __________ a __________. Il fascicolo è stato pertanto archiviato senza riscuotere spese. A quasi un anno di distanza, il 13 settembre 1999 __________ __________ ha poi scritto alla Procura, affermando di ricordare che in realtà – contrariamente a quanto egli stesso aveva dichiarato – i due agenti gli avevano riferito di ripetute molestie sessuali di __________ __________, che ai tempi avrebbe abusato della figlia.
D. L'8 ottobre 1999 __________ __________ ha fatto intimare alla __________ - __________. __________ __________. __________ __________ un precetto esecutivo di fr. 9999.95 con interessi al 5% dal 3 ottobre 1997 (più spese di esecuzione) per “risarcimento danni e torto morale a seguito falsità del vostro scritto 3 ottobre 1997 indirizzato a __________. __________ a __________ ”. L'escussa ha sollevato opposizione il 13 ottobre successivo.
E. Con petizione del 31 maggio 2000 __________ __________ ha convenuto la __________ - __________. __________ _. __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse accertata l'infondatezza di quanto figura nella lettera scritta dalla prima il 3 ottobre 1997 a __________ __________. __________ -Trovesi e nella precisazione inviata dal secondo il 13 settembre 1999 alla Procura distrettuale di __________. Egli ha chiesto inoltre che copia della sentenza fosse comunicata alla figlia __________ e a __________ _. __________ -__________, che i convenuti fossero tenuti a rifondergli fr. 9327.90 a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 10 000.– per torto morale, e che fosse rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo dell'8 ottobre 1999. In subordine egli ha instato perché fosse accertata la falsità della deposizione rilasciata il 19 ottobre 1998 da __________ __________ nel quadro del procedimento penale, con le stesse richieste di versamento e di rigetto dell'opposizione formulate in via principale. Nella loro risposta del 3 ottobre 2000 i convenuti hanno eccepito anzitutto la prescrizione di ogni pretesa e nel merito hanno postulato il rigetto dell'azione. Chiusa l'istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 29 aprile 2002 __________ __________ ha ribadito le sue richieste principali, rinunciando a quelle subordinate. Nelle loro conclusioni del 30 aprile 2002 i convenuti hanno reiterato le domande della risposta. Il dibattimento finale è andato deserto.
F. Statuendo con sentenza del 22 ottobre 2002, il Pretore ha accertato l'infondatezza di quanto esposto nella nota lettera del 3 ottobre 1997 (“non risultando in realtà alcun indizio o sospetto di rapimento, nessun indizio o sospetto di abusi sessuali e nessun piano di protezione di __________ __________ da parte della polizia”), ha accertato la violazione della personalità dell'attore, ha accertato “per le stesse ragioni” l'infondatezza di quanto affermato nello scritto 13 settembre 1999 di __________ __________ alla Procura distrettuale di __________, ha condannato solidalmente i convenuti a versare all'attore fr. 7327.90 in risarcimento del danno, ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo dell'8 ottobre 1999 e ha ordinato che copia della sentenza fosse comunicata anche a __________ __________. __________ -__________. La richiesta di fr. 10 000.– per torto morale è stata invece respinta. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore (sempre con vincolo di solidarietà) fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza predetta sono insorti con appello del 12 novembre 2002 la __________ - _. __________ __________. __________ __________ e __________ __________ per ottenere che la petizione sia respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 gennaio 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e con ricorso adesivo insta perché i convenuti siano tenuti a versargli, oltre al risarcimento fissato dal Pretore, almeno fr. 2000.– in rifusione del torto morale e perché l'opposizione al menzionato precetto esecutivo sia rigettata fino a concorrenza di fr. 9327.90. Con osservazioni del 10 febbraio 2003 i convenuti sollecitano la reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
1. Gli appellanti sostengono in primo luogo che la reazione di __________ __________, la quale il 2 ottobre 1997 si era rivolta senza indugio alla polizia, non era assolutamente comune, a meno ch'essa non “avesse già precedentemente delle fondate ragioni per temere delle conseguenze personali e serie da un episodio in definitiva normale, quale la semplice richiesta di informazione da parte di un cittadino che si presenta presso lo sportello della Cancelleria comunale”. Essi rilevano poi che la lettera del 3 ottobre 1997 era un atto dovuto, necessario per motivare il mancato adempimento del mandato, e non costituiva un'informazione divulgata a terzi. A loro avviso inoltre tale lettera è “un fatto assolutamente unico e isolato”, che non lascia sussistere alcun interesse legittimo a un accertamento giudiziario. Tanto meno se si pensa che l'agenzia investigativa non aveva ragione di mettere in dubbio quanto le aveva riferito il suo collaboratore e che lo stesso __________ __________ ha ribadito la propria versione dei fatti agli inquirenti il 19 ottobre 1998. La querela, per di più, si deve solo all'iniziativa dell'attore ed è ormai un evento concluso, che non esplica più alcun effetto pregiudizievole. Né si comprende perché l'attore abbia finito per dirigere il procedimento penale contro l'ex moglie e il di lei compagno anziché verso la figlia, “che ha dato avvio a tutta la questione”. Mancando a parere degli appellanti ogni nesso causale tra la pretesa lesione della personalità e il danno vantato, anche la richiesta di risarcimento dev'essere respinta. Infine i convenuti dichiarano di riconfermarsi, in via abbondanziale, “nella propria eccezione di prescrizione sollevata già in sede di risposta contro le richieste risarcitorie e per torto morale”.
2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC), disciplinate per il resto dagli art. 41 segg. CO. Quanto all'azione di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), in particolare, essa tende a far constatare il carattere illecito di una lesione che – come detto – “continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio conseguente alla lesione continuasse a esplicare tali effetti, salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 127 III 483 consid. 1b/aa). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb).
3. A mente dei convenuti l'attore non può vantare alcun interesse legittimo, nella fattispecie, a far accertare lesione di sorta, la lettera del 3 ottobre 1997 (doc. A) destinata a __________ __________. __________ -__________ essendo “un fatto assolutamente unico e isolato”. L'opinione non può essere condivisa. In quella lettera si accusava esplicitamente l'attore – addebitando l'informazione alla polizia – di ordire un rapimento della figlia, dopo averla a suo tempo insidiata sessualmente. La __________ - __________. __________ __________. __________ __________ non è mai venuta meno a tale persuasione, che l'ha indotta a non adempiere il mandato. Anzi, ancora nell'appello essa reitera tale convincimento per il motivo che le è stato ispirato dal collaboratore __________ __________ (pag. 5 a metà). Quest'ultimo, da parte sua, ha fatto anche di più: dopo avere ammesso davanti agli organi della Procura distrettuale che i due agenti in borghese avevano solo evocato l'ipotesi astratta di un rapimento, senza per altro accennare a reati sessuali (doc. B, del 19 ottobre 1998), quasi un anno dopo egli ha ritrattato la deposizione, asserendo che i due agenti gli avevano riferito addirittura di molestie durevoli e di abusi imputabili all'attore (doc. F, del 13 settembre 1999). Tale assunto è ribadito una volta ancora nell'appello (pag. 5 in basso). A nulla ha giovato, sotto questo profilo, l'abbandono del procedimento penale. Agli occhi dei convenuti l'attore continua ad apparire come sospetto dei medesimi crimini, tant'è che l'uno persiste nel difendere la lettera doc. A inviata a __________ __________. __________ -__________ e l'altro la lettera doc. F inviata alla Procura distrettuale di __________. Per l'attore, dunque, gli effetti pregiudizievoli legati alla stesura di quegli scritti sussistono immutati, i convenuti essendo tuttora pronti a riconfermare il contenuto delle missive. In simili condizioni ricorrevano senza dubbio le premesse per un'azione di accertamento giusta l'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC.
4. Sostengono gli appellanti che le loro affermazioni non erano dirette a terzi, bensì a __________ __________. __________ -__________, ovvero in sostanza allo stesso attore. Così argomentando, essi tentano però di equivocare sulla figura del destinatario. __________ __. __________ -__________, in effetti, non era la rappresentante dell'attore, ma la persona che aveva subdelegato loro – come essi riconoscono (pag. 4 in basso) – l'incarico ricevuto. Era quindi un “terzo” e non un semplice interlocutore. Il fatto poi che i convenuti dovessero motivare il rifiuto di adempiere la delega ancora non giustificava le gravi imputazioni espresse nella lettera del 3 ottobre 1997. Certo, gli interessati cercano ulteriormente di sostanziare le loro accuse con il comportamento di __________ __________i, la quale si è rivolta alla polizia subito dopo avere ricevuto la visita dello stesso __________ __________ negli uffici dell'amministrazione comunale. Una reazione del genere, tuttavia, non appare per nulla anomala ove appena si consideri che in esito al colloquio con __________– del cui tenore tutto si ignora – costei fosse sull'orlo del pianto (deposizione __________ in sede penale: doc. B, 2° foglio in alto). Ben più ambiguo risulta se mai il comportamento di __________ medesimo, il quale dopo avere dichiarato il 24 novembre 1998 che i due agenti di polizia non avevano rimproverato all'attore né piani di rapimento né abusi sessuali (doc. B), a distanza di quasi un anno ha ritrattato l'ammissione con l'argomento che la memoria gli era tornata a quel proposito (doc. F). Biasimare il primo giudice per non avere creduto a simile lettera (appello, pag. 5 in fondo) non è serio. A ragione il Pretore ha concluso pertanto che, risultando le asserzioni contenute nei doc. A e F confortate dalle sole affermazioni dei convenuti, l'attore si era visto ledere la propria personalità tanto nell'uno quanto nell'altro scritto.
5. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, dovuta alle spese sopportate dall'attore per il patrocinio nell'ambito dell'infruttuosa querela contro ignoti, gli appellanti negano a torto il nesso di causalità tra l'esborso e il loro comportamento. Nella lettera doc. A (e __________ __________ ancora dopo l'archiviazione del procedimento penale, nella lettera doc. F) essi hanno preteso che le loro pesanti asserzioni fossero suffragate da informazioni ricevute dalla polizia. E la lettera non era stata redatta da un profano, ma da un giurista, come ha riferito lo stesso __________ (doc. B, primo foglio). Pretendere che la querela fosse dovuta a un'iniziativa autonoma dell'attore non è quindi vero. Facendo affidamento in buona fede al contenuto dello scritto, l'attore ha avviato un procedimento penale perché si perseguisse l'autore di siffatte accuse. Nulla poteva indurlo a credere che le accuse andassero ricollegate ai convenuti medesimi. Costoro sembrano assumere che l'attore avrebbe dovuto dirigere la querela contro la figlia (appello, pag. 6 in fondo). Mai però essi hanno sostenuto che __________ __________ abbia confidato a __________ quanto figura nella lettera doc. A. Anzi, lo stesso __________ ha ribadito nel citato scritto doc. F che gli addebiti a carico dell'attore provenivano dagli agenti di polizia. Anche sotto questo profilo l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.
6. Gli appellanti censurano altresì l'ammontare delle spese di patrocinio fatte valere dall'attore, ricordando di avere “contestato anche le note d'onorario esposte dai patrocinatori” (memoriale, pag. 6 in fondo). Limitata a tale semplice richiamo, la critica è totalmente sprovvista di motivazione, al punto che non è dato assolutamente di capire perché l'importo di fr. 7327.90 fissato dal Pretore dovrebbe essere ridotto. Irricevibile, al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
7. Da ultimo gli appellanti oppongono – in subordine – la prescrizione della richiesta pecuniaria, rinviando a quanto addotto nella risposta (memoriale, pag. 7 a metà). Il Pretore però ha spiegato chiaramente che l'eccezione andava respinta perché non poteva esservi conoscenza del danno, da parte dell'attore, per lo meno fino al termine del procedimento penale “(invero fino alla ricezione dei costi afferenti)”. E siccome il decreto di abbandono era stato emanato il 24 novembre 1998 e il precetto esecutivo (doc. L) datava dell'8 ottobre 1999, la prescrizione non era intervenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Anche facendo capo al memoriale di risposta invocato dagli appellanti, invano si cercherebbe di sapere per quali ragioni la motivazione del primo giudice si fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti o sulla violazione di una norma di diritto. Pure su questo punto l'appello si rivela dunque manifestamente carente di requisiti formali e, pertanto, irricevibile.
II. Sull'appello adesivo
8. L'attore insorge contro la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, che invece egli rivendica per la sofferenza infertagli dall'infamante accusa a suo carico. Pur rinunciando a gran parte della somma chiesta con la petizione (fr. 10 000.–), egli reputa che un indennizzo di fr. 2000.– sia pur sempre ragionevole e commisurato alla gravità dell'offesa. Il Pretore ha respinto la domanda poiché l'attore non aveva dimostrato una sofferenza accresciuta. Egli non ha trascurato di sottolineare la gravità della lesione, ma ha soggiunto che le modalità con cui essa era avvenuta non erano “particolarmente invasive e nulla hanno a che vedere con violazioni di simile portata avvenute però attraverso la via dei mass media e divenute dunque di pubblico dominio” (sentenza impugnata, consid. 8.1). La diffusione della lettera doc. A essendo stata confinata inoltre a poche persone e non avendo suscitato particolari emozioni nella destinataria __________ _. __________ -__________, il primo giudice non ha ritenuto per finire di scorgere gli estremi dell'art. 49 CO.
9. L'appellante deplora – come detto – la “sconvolgente” gravità di un'accusa legata ad abusi di stampo pedofilo, che ha chiamato in causa l'ex moglie, il di lei compagno, la figlia __________ e tutto “il loro entourage familiare e professionale”. Egli non spende una parola tuttavia per indicare quali elementi istruttori avvalorerebbero non solo il suo sentimento di rabbia e mortificazione, ma la sua speciale sofferenza. Per volontà del legislatore “il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subìte superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice” (FF __________II __________n. __________). Il versamento di un'indennità, in altri termini, non è la regola: secondo il testo stesso dell'art. 49 cpv. 1 CO essa si giustifica solo ove all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richiedente perciò “allegare e provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale” (DTF 120 II 98 consid. 2b). È vero che per qualche autore – citato da Meili in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 17 ad art. 28a CC – tale orientamento appare fin troppo rigoroso. Comunque si opini al riguardo, nondimeno, resta il fatto che in concreto l'attore ha provato la gravità dell'offesa, ma nulla ha allegato circa la sua particolare sofferenza personale. Bastasse ciò per assegnare un indennizzo, qualsiasi grave offesa giustificherebbe automaticamente la corresponsione di una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Ne segue che, pure su quest'ultimo aspetto, la sentenza impugnata merita conferma.
III. Sulle spese e le ripetibili
10. Gli oneri del giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 18 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell'appello principale si attiene al principio dell'art. 24 lett. a LTG. Quella dell'appello adesivo è contenuta, visto il limitato impegno richiesto alla Camera. Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, al prescritto dell'art. 150 seconda frase CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono poste a carico degli appellanti principali in solido, che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono poste a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà ai convenuti fr. 700.– complessivi per ripetibili.
5. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria