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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.11.2003 11.2002.107

3 novembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,213 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.107

Lugano, 3 novembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

 I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa __.____.___ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 agosto 2001 da

__________  __________ (patrocinato dall' avv. __________  __________)  

Contro  

__________ (patrocinata __________  __________);

esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 23 agosto 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ (1965) e __________ nata __________ (1970), affidando i figli __________ (1993) e __________ (1996) alla madre, riservato il diritto di vi­sita del padre;

                                         che __________ è stato condannato a versare un contributo indicizzato per la moglie di fr. 800.– mensili fino al 31 ottobre 2007 e di fr. 400.– fino al 31 ottobre 2012, come pure un contributo indicizzato per ciascun figlio di fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1000.– fino alla maggiore età, “rispettiva­men­te fino all'indipendenza economica”;

                                         che alle parti è stato dato atto di avere già liquidato il regime dei beni matrimoniali, mentre ciascuna di esse si è vista riconoscere il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumu­lata dall'altra durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, gli atti dovendo ancora essere trasmessi al Tribunale cantonale del­le assicurazioni per definire la somma esatta da far pervenire a __________;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 60.– sono state poste per un terzo a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere a __________ – ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria – un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte;

                                         che contro tale sentenza __________ è insorto con un appello del 17 settembre 2002 in cui ha chiesto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di sopprimere il contributo per l'ex moglie e di negare a quest'ultima l'assistenza giudiziaria, assegnando a lui medesimo un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili;

                                         che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere l'appello, salvo rimettersi al giudizio di questa Camera sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'ex marito, e ha postulato a sua volta l'assistenza giudiziaria per la causa in appello;

                                         che con ordinanza del 18 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per determinarsi sull'ammontare e la durata del contributo alimentare in favore dei figli, specificando chi avrebbe assunto le spese per la cura e l'educazione, chi avrebbe sopportato i costi per l'alloggio e quali motivi giustificassero la fissazione di tali contributi oltre la maggiore età dei ragazzi;

                                         che __________ si è espresso al riguardo in un memoriale del 22 settembre 2003 e __________ ha fatto altrettanto in un memoriale del 1° ottobre successivo;

                                         che con lettera del 21 ottobre 2003 __________ dichiara ora di ritirare l'appello, invitando questa Camera a emet­tere il decreto di stralcio;

e considerando

in diritto:                        che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

                                         che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         che in caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di parte dal giudice adito (art. 151 CPC);

                                         che, per principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

                                         che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridot­ta, la causa in appello non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

                                         che la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ non può essere accolta, l'interessato medesimo avendo privato l'appello, con il ritiro, di ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

                                         che, del resto, l'appellante non ha mai presentato nemmeno – contrariamente alle assicurazioni fornite nell'appello (pag. 14 in fondo) – l'apposito certificato munito del relativo parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag);

                                         che in ogni modo, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'appellante risulta disporre di un agio mensile sul proprio fabbisogno minimo, una volta versati i contributi alimentari di complessivi

                                         fr. 2400.– mensili per moglie e figli, di fr. 950.– (appello, pag. 6), sicché non può considerarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 Lag;

                                         che per quanto riguarda invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________, essa merita accoglimento (come in prima sede) quand'anche l'interessata goda di un agio mensile di fr. 500.– sul proprio fabbisogno minimo, come asserisce l'appellante (memoriale, pag. 6), a cui si aggiunge il contributo alimentare di fr. 800.–;

                                         che, in effetti, tale margine risulterebbe ampiamente assorbito dal fabbisogno in denaro dei figli a lei affidati, il contributo alimentare erogato da __________ non bastando con ogni verosimiglianza a coprire le necessità di loro, visto quanto prevedono le racco­mandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamen­to professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio (tabella applicabile al momento in cui ha statuito il Pre­tore in: Rep. 1999 pag. 372);

                                         che, d'altro lato, la resistenza della convenuta davanti a questa Camera non era senza probabilità di esito favorevole, tant'è che per finire l'attore ha ritirato l'appello;

                                         che, a rigore, l'attribuzione di ripetibili alla convenuta renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000, consid. 13);

                                         che l'intervento dello Stato è, invero, puramente sussidiario rispetto alla possibilità di incassare ripetibili dalla controparte (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);

                                         che nella fattispecie, nondimeno, l'indennità per ripetibili assegnata alla convenuta appare di difficile riscossione, l'appellante dovendo già provvedere con la sua disponibilità mensile a tacitare il proprio legale per il patrocinio in entrambi i gradi di giudizio;

                                         che ad ogni buon conto il patrocinatore della convenuta dovrà rendere attendibile, al momento in cui sottoporrà la nota professionale a questa Camera per l'approvazione (art. 7 cpv. 2 Lag), la ragionevole impossibilità di incassare ripetibili sufficienti;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

                                   4.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                   5.   La Pretura curerà l'invio degli atti al Tribunale cantonale delle assi­curazioni conformemente al lemma del dispositivo n. 6 figuran­te nella sentenza di divorzio.

                                   6.   Intimazione:

–; –__________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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