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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2002 11.2002.105

20 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,272 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.105

Lugano, 20 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 gennaio 1998 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

Contro  

__________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________, __________);

giudicando ora sulla competenza per materia del giudice che ha emanato la sentenza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 settembre 2002 presen­tato da __________ contro la sentenza emessa il 23 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1949) e __________ (1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983 quando avevano già una figlia, __________, nata il __________ 1982. Dal matrimonio sono nate poi __________, __________ 1984, e __________, il __________ 1991. Il marito è insegnan­te di scuola media, la moglie lavora a metà tempo per la posta. I coniugi vivono separati dall'aprile del 1997. Un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo.

                                  B.   Il 13 gennaio 1998 __________ ha promosso azione di divorzio, ha postulato l'affidamento delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 2000 e uno di fr. 750.– mensili per ogni figlia sino al compimento dei vent'anni, rifiutando ogni versamento in liquidazione del regime matrimoniale__________ ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha instato essa medesima per il divorzio, ha rivendicato l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del marito), ha chiesto un contributo indicizzato di fr. 2000.– mensili per sé, uno di fr. 800.– mensili per __________, uno di fr. 1000.– mensili per __________ e uno di fr. 1200.– mensili per __________, sollecitando il versamento della metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il relativo istituto di previdenza durante il matrimonio.

                                  C.   Entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, la causa è stata trat­tata dal Pretore come istanza comune con accordo parziale, le parti avendo demandato al giudice la decisione sugli effetti litigio­si correlati allo scioglimento del matrimonio. Nel suo memoriale conclusivo del 7 dicembre 2001 __________ ha confermato, per finire, le richieste di petizione. __________ ha postulato un contributo indicizzato di fr. 1794.– mensili per sé, uno di fr. 685.– mensili per __________ fino al 14 maggio 2003 (fr. 890.– in seguito), uno di fr. 890.– mensili per __________, uno di fr. 890.– mensili per Ilaria, oltre alla metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il relativo istituto di previdenza durante il matrimonio. Le parti hanno riaffermato le loro richieste al dibattimento finale del 13 dicem­bre 2001.

                                  D.   Con sentenza del 23 agosto 2002 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia __________ alla madre (le altre figlie essendo divenute maggiorenni nel frattempo), ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato __________ a versare un contribu­to mensile di fr. 1707.– per la moglie fino al 14 maggio 2003 (ridotto a fr. 1604.– dopo di allora, ma aumentato a fr. 1794.– fino al pensionamento della beneficiaria non appena egli avesse avuto solo due figlie a carico), uno di fr. 685.– per __________ fino al 14 maggio 2003 (fr. 890.– in seguito), uno di fr. 890.– ciascuno per __________ e __________, tutti indicizzati e comprensivi dell'assegno familiare. Egli ha accertato inoltre il diritto di __________ a ottenere mezza prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza durante il matri­monio (con trasmissione dell'incarto al giudice delle assicurazioni sociali perché determinasse l'importo esatto) e ha riservato a __________ la facoltà di esigere un ulteriore aumento del contributo per sé nel caso in cui il reddito di lei fosse sceso sotto i fr. 1250.– mensili. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 2000.– sono state poste per un quarto a carico di __________ e per il resto a carico del marito, tenuto a versare alla moglie fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata è insorto __________ con un ap­pello del 10 settembre 2002 in cui chiede che si annulli la facoltà riservata dal Pretore all'ex moglie, nel senso di esigere un aumen­to del con­tributo per sé qualora il reddito di lei fosse sceso sotto i fr. 1250.– mensili, e chiede di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a __________ i. La presidente di questa Camera, preso atto che la sentenza era stata emanata da un ma­gistrato passato il 1° giugno 2002 a un'altra sezione della Pre­tura, ha ordinato il 10 ottobre 2002 che fosse accertato anzitutto il presupposto processuale della competenza per materia e ha convocato le parti a un dibattimen­to del 29 novembre 2002. In quell'occasione __________ ha invitato la Camera “a vedere le cose sotto un profilo pratico e a evadere questo problema secondo criteri di opportunità”. __________ si è rimessa al giudizio della Camera, non senza rilevare “che non è opportuna la firma da parte di un Pretore quando non è più legittimato a farlo”.

Considerando

in diritto:                  1.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti precessuali, tra cui la competenza per materia (art. 97 n. 3 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata, emessa dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (come risulta dall'intestazione del documento e dal bollo di intimazione a tergo dell'esemplare prodotto), è stata pronunciata il 23 agosto 2002 dal Pretore avv. __________. Tale magistrato è stato titolare della sezione 6 fino al 31 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 44/2002 pag. 3896) ed è stato sostituito il 12 giugno 2002 dall'avv. __________ __________ (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 48/2002 pag. 4273), eletta il 29 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 45/2002 pag. 3937). Si pone dunque la questione di sapere se il Pretore avv. __________ __________ fosse competente per materia a statuire, il 23 agosto 2002, nel caso in esame.

                                   2.   Giusta l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei Pre­tori, tutti con residenza nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero Distretto. La loro competenza per materia è fissata dal regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (RL 3.1.1.3.1). La sezione 6, in particolare, “esercita per l'intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatoriali” (art. 1 lett. f del regolamento). Sotto que­sto profilo la sentenza impugnata, che riguarda un caso di divorzio, emana senz'altro dalla sezione competente. Il problema consiste nel fatto che, quel 23 agosto 2002, il Pretore avv. __________ __________ non era più titolare di sezione 6, ma era passato il 1° giugno 2002 alla sezione 1, la quale non ha alcuna competen­za in materia di diritto di famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).

                                   3.   I Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori stessi; il presidente della Pretura provvede poi alla relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 2 del regolamento). Quest'ultima assicura, tra l'altro, la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a quanto garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Hottelier, Les garanties de procédure, in: Thürer/Au­bert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816 in alto). Ora, il regolamento citato non prevede che il Pretore di una sezione possa subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure con il di lui consenso – se non in caso di “impedimen­to legale del Pretore competente e del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in tali ipo­tesi di duplice impedimento, comun­que sia, il Pretore della sezione 6 è supplito da quello della sezione 4, non da quello della sezione 1 (art. 3 lett. f). Né risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. __________ sia stato chiamato dai colleghi a sostituire l'avv. __________– ammesso e non concesso che ciò fosse possibile applicando per analogia il noto art. 2 del regolamen­to – nella causa in esame o in altre, né tanto meno consta che una tale de­signazione sia mai stata pubblicata sul Foglio ufficiale.

                                   4.   Ne segue che il 23 agosto 2002 l'avv. __________ non era più abilitato a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è stata da lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di simili evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere occorre ripetere il dibattimen­to finale davanti al nuovo giudice, salvo diverso accordo fra le parti. Il 26 novembre 2002 è stato emanato invero un nuovo regolamen­to sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (BU 50/2002 pag. 416), il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della Pretura può derogare al riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art. 1 cpv. 2 ove “la natura del procedimen­to, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo giustifichino”. A parte il fatto però che tale ordinamento entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2003, che per di più il vecchio regolamento prevedeva solo la ripartizione delle cause “in entrata” (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato di sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si applichi anche a cause giunte ormai allo stadio dell'emanazione della sentenza, in concreto la causa di divorzio è stata regolarmen­te assegnata alla sezione 6. Non si pone quindi, in concreto, pro­blema di riparto.

                                   5.   Rimane il fatto, ciò posto, che nella fattispecie la sentenza è sta­ta emanata da un Pretore incompetente per materia. Ora, come si è ricordato (consid. 1), la competenza per materia è un presup­posto processuale e gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale sono nulli (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Tale vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). È vero che, trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Nella fattispecie in ogni modo il terzo capoverso (secondo lemma) del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata, con cui il Pretore avv. __________ ha riservato a __________ la possibilità di chiedere un aumento del contributo alimentare per sé ove il reddito di lei dovesse scendere sotto i fr. 1250.– mensili, è stato regolarmente appellato. Deve dunque esserne accertata la nullità.

                                   6.   L'appellante ha sostenuto all'udienza del 29 novembre 2002 che, si sanzionasse di nullità il giudicato in esame, tutte le sentenze firmate dal Pretore avv. __________ dopo il 1° giugno 2001 sarebbero nulle. L'opinione non può essere condivisa. Come si è appena illustrato, non solo le altre sentenze sono valide, ma anche la sentenza impugnata è valida nella misura in cui non è appellata. Per quanto riguarda l'invito a “vedere le cose sotto un profilo pratico e a evadere questo problema secondo criteri di opportunità”, è appena il caso di rilevare che il rispetto dei presupposti processuali non dipende da criteri di opportunità. Esso trascende nel formalismo eccessivo solo qualora l'ossequio della forma si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione, nel senso che il nuovo giudizio sanato nella forma risulterebbe necessariamente uguale, nella sostanza, a quello annullato. Nel caso specifico nulla suffraga un'ipotesi del genere, poiché il Pre­tore competente conserva tutta la sua libertà di giudizio e non è vincolato in alcun modo a quanto ha deciso il suo predecessore.

                                   7.   Per quel che è dei dispositivi non appellati, compreso il n. 5 con il suo secondo paragrafo (primo lem­ma), essi sono passati in giudicato. Esistono per vero casi manifesti in cui, a prescindere dal diritto cantonale, determinate pronunzie devono ritenersi nulle per principio (si pensi all'ipotesi in cui, per avventura, un tribunale del lavoro pronunci un divorzio: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 237 n. 25). La fattispecie in esa­me non denota però estremi siffatti. Non sarebbe lecito né proporzionato, dunque, sospingersi oltre il prescritto dell'art. 146 CPC. Ne discende che, in conclusione, solo il terzo paragrafo (secondo lemma) del dispositivo n. 5 va dichiarato inefficace. Spet­terà al Pretore che dirige la sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto della relativa con­testazione – salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente al riguardo.

                                   8.   Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, __________ si è rimessa al giudizio della Camera e non può essere considerata soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto a versamento di sorta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, nel senso che il terzo paragrafo (secondo lemma) del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è dichiarato nullo.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2002.105 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2002 11.2002.105 — Swissrulings