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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.09.2002 11.2001.90

4 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,612 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2001.00090

Lugano 9 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di divorzio comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 dicembre 1999 da

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 9 luglio 2001 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 giugno 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto                       

in fatto:                    A.   __________ __________ (1962) e __________ __________ (1972) si sono sposati il ____________________ 1994 ad __________ (ex Iugoslavia). Dal matrimonio è nata __________ il ____________________ 1995. __________ __________, laureato in chimica, ha lavorato per diversi datori di lavoro, da ultimo come responsabile del controllo di merce, mentre __________ __________ __________ è venditrice in un negozio di alimentari a __________. I coniugi si sono separati nel novembre del 1997.

                                  B.   Il 4 novembre 1997 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione. La procedura è stata stralciata dai ruoli il 21 gennaio 1998 per ripresa della vita comune (inc. __________.__________.__________e __________.__________.__________). La moglie ha nuovamente instato il 24 giugno 1999 per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 settembre 1999 (inc. __________.__________.__________). Quel medesimo giorno essa ha chiesto l'emanazione di misure cautelari, da adottare senza contraddittorio, in particolare il blocco di conti del marito presso tre banche, la custodia della figlia, il versamento di un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per sé e di fr. 700.– per __________ e una provvigione ad litem di fr. 5'000.–, subordinatamente l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo senza contraddittorio il 6 luglio 1999, il Pretore ha decretato il blocco dei citati conti e l'affidamento della figlia alla madre. All'udienza del 18 agosto 1999, indetta per la discussione dell'istanza, __________ __________ __________ ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto. Entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   __________ __________ __________ ha promosso azione di divorzio il 24 dicembre 1999, postulando l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare mensile di fr. 5'000.– indicizzati per sé e uno per la figlia di fr. 800.– mensili indicizzati da adeguare secondo le fasce d'età, la divisione dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito, la metà dei beni del marito in liquidazione del regime matrimoniale e una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, in subordine l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. __________.__________.__________). Nella sua risposta del 10 maggio 2000 __________ __________ ha aderito al divorzio, ma ha chiesto a sua volta l'affidamento della figlia e si è opposto alle altre domande, sollecitando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Il Pretore, constatato che sullo scioglimento del matrimonio le parti erano d'accordo, ha convertito la causa in domanda comune di divorzio con accordo parziale e ha convocato i coniugi per l'audizione. All'udienza del 23 giugno 2000 le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sui punti litigiosi. Il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha quindi impartito il termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 6 settembre 2000 le parti hanno ribadito la loro volontà di divorziare e in una lettera comune del 19 novembre 2000 hanno dichiarato di essersi nel frattempo accordate anche sulle conseguenze accessorie. Se non che, __________ __________ __________ ha poi rimesso in discussione la sua rinuncia a contributi alimentari e la suddivisione della previdenza professionale. All'udienza del 21 novembre 2000 le parti e il Pretore hanno concordato di rinviare la discussione al 30 novembre 2000, in attesa di chiarire i punti ancora litigiosi.

                                  E.   Con sentenza del 12 giugno 2001 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (con l'esercizio dell'autorità paren­tale), ha regolato il diritto di visita del padre, ha disposto una curatela educativa per la sorveglianza del diritto di visita, ha stabilito in fr. 750.–, fr. 850.– e fr. 1000.– secondo le fasce d'età il contributo alimentare dovuto a __________, ha respinto le domande relative alla liquidazione del regime dei beni, come pure al riparto della previdenza professionale e alla provvigione ad litem, e ha ammesso la moglie al beneficio dell'assistenza giudiziaria, respingendo l'analoga domanda del marito. Sugli oneri processuali e ripetibili il Pretore non ha statuito.

                                  F.   Contro il giudizio predetto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 9 luglio 2001 nel quale chiede che sia accertata la nullità della sentenza impugnata e che le sia riconosciuta una provvigione ad litem di fr. 2000.– per la procedura di appello, in subordine che le sia concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il giudizio impugnato consta di due diverse decisioni: di un decreto cautelare in esito alla procedura promossa dalla moglie il 24 giugno 1999 (inc. __________.__________.__________) e di una sentenza di merito nella causa di divorzio da lei stessa intentata il 24 dicembre 1999 (inc. __________.__________.__________). In quest'ultima il Pretore ha indicato che le parti erano state citate all'udienza di discussione sui punti contestati e che il dibattimento finale aveva avuto luogo il 13 dicembre 2000.

                                   2.   L'appellante fa valere che il Pretore è incorso in una svista, perché l'udienza di discussione sui punti contestati, indetta il 21 novembre 2000, era poi stata rinviata al 30 novembre per chiarire le conseguenze accessorie ancora litigiose. Le parti non sono più state convocate ad altre udienze e il 13 dicembre 2000, contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata, si è tenu­to solo il dibattimento finale nella parallela procedura provvisionale. L'attrice lamenta pertanto una violazione del suo diritto di essere sentita, dolendosi in particolare di non aver potuto offrire mezzi di prova che le avrebbero permesso di “smontare il castel­lo di bugie costruite dal convenuto” riguardo alle proprie entrate, decisive ai fini del contributo alimentare per sé e la figlia.

                                   3.   Nelle cause di divorzio su richiesta comune con accordo parziale il Codice di procedura civile ticinese prevede una procedura spe­cifica, semplificata rispetto alla procedura ordinaria. Il giudice cita i coniugi a una discussione, durante la quale essi possono espri­mersi oralmente sui punti contestati e notificare mezzi di prova (art. 422b cpv. 2 CPC). Segue poi l'ordinanza sulle prove, l'istrut­toria, il dibattimento finale e la sentenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 422b; v. anche cedidac, Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 96 nel mezzo). Nulla di tutto ciò è avvenuto nella fattispecie. Dagli atti risulta soltanto che il 13 dicembre 2000 si è tenuto il dibattimento finale sulle misure cautelari (inc. __________.__________.__________). Nella causa di merito, invece, i coniugi e il Pretore avevano stabilito all'udienza del 21 novembre 2000 di rinviare la discussione al 30 novembre 2000, in attesa di chiarire i punti ancora litigiosi (act. V). Se non che, l'udienza del 30 novembre 2000 non è mai avvenuta, né è mai stata indetta, tant'è che nessun verbale figura nel fascicolo processuale, né è rubricato agli atti, ove è menzionata solo la discussione del 21 novembre 2000 e la sentenza finale.

                                   4.   Ne segue che il Pretore ha emanato la sentenza di merito senza avere dato ai coniugi né la possibilità di esprimersi sui punti ancora litigiosi né di proporre mezzi di prova per accertare fatti rilevanti. Tale modo di procedere costituisce un'insanabile lesione del diritto di essere sentito e inficia la sentenza di nullità (art. 142 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 146 CPC), onde l'accoglimento dell'appello. La sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e l'incarto rinviato al Pretore affinché convochi i coniugi per la discussione prevista dall'art. 422b CPC, istruisca la causa, indica il dibattimento finale ed emani una nuova sentenza (art. 326 lett. a CPC). Non competerebbe del resto alla Camera civile di appello istruire essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (I CCA, sentenza del 9 maggio 2001 nella causa G.; Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8).                                  

                                   5.   Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'appellato però non ha resistito all'appello e non può quindi essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 137 in alto). Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili. Quanto alla provvigione ad litem chiesta dall'appellante, essa va respin­ta poiché dagli atti della procedura provvisionale si evince che il marito non ha apprezzabile disponibilità finanziaria. La domanda di assistenza giudiziaria merita invece accoglimento, l'indigenza dell'appellante essendo stata constatata anche dal Pretore nella sentenza impugnata e la probabilità di esito favorevole insita nell'appello essendo data. Nella tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio, nondimeno, si terrà conto solo del dispendio orario necessario per sollevare il vizio essenziale di procedura.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La domanda di provvigione ad litem è respinta.

                                   4.   __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   5.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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