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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.10.2002 11.2001.67

1 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,168 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2001.00067

Lugano, 1° ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 gennaio 1999 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1963) e __________ nata __________ (1962), ha affidato i figli __________ (1989) e __________ (1992) alla madre, ha disciplinato il diritto di visi­ta del padre, ha istituito una curatela educativa preposta alla vigilanza di tale diritto e ha stabilito contributi alimentari per moglie e figli, addebitando a __________ __________ anche la metà dei costi straordinari per il mantenimento di questi ultimi;

                                         che nella sentenza medesima il Pretore ha fissato altresì il diritto dell'attrice a metà degli eventuali averi di cassa pensione maturati dal convenuto durante il matrimonio (disponendo la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni), ha accertato la proprietà di ciascun coniuge sul mobilio e sulle suppellettili in suo possesso e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 15 424.– con interessi in liquidazione del regime matri­moniale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 7000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 15 maggio 2001 per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie e l'annullamento della liquidazione a lei dovuta in esito allo scioglimento del regime matrimoniale, come pure l'addebito degli oneri processuali alla controparte in ragione di due terzi, con obbligo di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili ridotte;

                                         che nelle sue osservazioni del 27 giugno 2001 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

                                         che con ordinanza dell'8 febbraio 2002 il giudice delegato di que­sta Camera ha assegnato all'appellante un termine di 30 giorni per documentare in modo completo tutti i redditi conseguiti negli anni 2000, 2001 e 2002 (compresi eventuali entrate che non figurano nel certificato di salario 2000), oltre che per produrre il certificato di salario 2001, il foglio paga del gennaio 2002, una fotocopia dei propri attestati e diplomi di capacità professionale e un certificato dal quale figuri l'attuale ammontare degli averi di vecchiaia presso la sua cassa pensione;

                                         che un termine analogo è stato impartito a __________ __________, invitata a documentare eventuali suoi averi di cassa pensione o conti di libero passaggio, rispettivamente ad attestare formalmente la mancanza di qualsiasi “secondo pilastro” a suo nome;

                                         che a siffatte richieste l'attrice ha parzialmente ottemperato il

                                         26 febbraio 2002;

                                         che __________ __________ si è limitato invece a postulare il 20 marzo 2002 una dilazione del termine fino al 30 aprile successivo, proroga che il giudice delegato gli ha concesso con ordinanza del

                                         2 aprile 2002;

                                         che, accertata la totale passività dell'appellante, con ordinanza del 23 agosto 2002 il giudice delegato ha fissato a quest'ultimo un termine perentorio di 10 giorni per esibire quanto richiesto con l'ordinanza dell'8 febbraio 2002, avvertendolo che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come mancanza d'interesse e che l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli;

                                         che un ultimo termine di 10 giorni è stato assegnato il 23 agosto 2002 anche a __________ __________ per completare la documentazione da lei prodotta il 26 febbraio 2002, diffida cui l'interessata ha dato seguito il 26 agosto 2002;

                                         che a tutt'oggi invece __________ __________ non ha presentato un solo documento, né ha più dato segni di vita dopo la proroga del termine ottenuta il 2 aprile 2002;

                                         che nelle circostanze descritte l'appello va dichiarato privo d'interesse e la causa stralciata dai ruoli, i contributi alimentari per i figli non apparendo inadeguati al punto da imporre un intervento d'ufficio da parte di questa Camera a tutela dei minorenni (art. 148 cpv. 1 CC);

e considerando

in diritto:                        che, dandosi stralcio di un appello (art. 351 cpv. 1 CPC), rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

                                         che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi un pronunciato su spese e ripetibili qualora una cau­sa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico;

                                         che l'art. 151 CPC si limita a evocare la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo unicamente che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;

                                         che nondimeno, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza in virtù dell'art. 163 CPC, ove una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale

                                         (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 con richiamo);

                                         che, secondo quest'ultima norma, quando una lite diventa priva d'oggetto o d'interesse giuridico il tribunale, udite le parti ma sen­za ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tui­sce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;

                                         che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, pertanto, quale verosimile probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la Camera fosse stata in grado di giudicare sulle censure ivi sollevate (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);

                                         che nel caso particolare una simile prognosi è impossibile e nemmeno sarebbe seria, il presumibile esito dell'appello dipendendo proprio dai documenti che – d'ufficio, in applicazione dell'art. 419b CPC – questa Camera ha sollecitato invano al convenuto;

                                         che in condizioni del genere torna applicabile il precetto generale per cui le spese inutili vanno assunte da chi le ha cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC);

                                         che tale principio si giustifica a maggior ragione nel caso precipuo, ove l'appellante ha indotto la controparte a formulare osservazioni e questa Camera a esaminare previamente il fascicolo processuale per individuare tutti i documenti mancanti, salvo poi rimanere assolutamente passivo di fronte alle richieste del giudice delegato;

                                         che, ad ogni buon conto, la tassa di giustizia va ridotta in applicazione dell'art. 21 LTG, la procedura terminando senza sentenza;

                                         che non è il caso di ridurre invece l'indennità per ripetibili alla parte attrice, il cui legale ha dovuto assicurare tutti gli atti necessari all'ordinario patrocinio;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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