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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2002 11.2001.47

3 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,547 parole·~23 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2001.00047

Lugano, 3 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (liberazione di pegno manuale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 4 settembre 1998 da

__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 aprile 2001 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 marzo 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 17 giugno 1997 __________ __________ e __________ __________ hanno stipulato con __________ __________ un accordo inteso a liquidare i vicendevoli rapporti di dare e avere conseguenti alla loro attività nelle __________ __________ __________ __________, __________. L'accordo prevedeva, tra l'altro, che i primi avrebbero rimborsato al secondo la somma di fr. 130 000.– da questi investita nella società (clausola n. 3). Lo stesso 17 giugno 1997 __________ __________ e __________ __________ hanno corrisposto a __________ __________ l'importo di fr. 60 000.– (compensati con una pretesa personale di __________ __________ nei confronti di __________ __________) e si sono assunti l'obbligo di versare i rimanenti fr. 70 000.– entro il 31 dicembre 1997, consegnando in pegno di tale pagamento una serigrafia di __________ __________ (__________, 1967). L'opera è stata affidata al __________ __________ di __________, che l'avrebbe restituita a __________ __________ al momento del saldo.

                                  B.   Contestualmente, in un'al­tra clausola della convenzione (n. 7), __________ __________ si è impegnato da parte sua a consegnare a __________ __________, entro il 30 giugno 1997, una litografia di __________ __________, due serigrafie di __________ __________, tre vasi antichi, un disegno a china di __________. __________, un olio su tela di __________ __________ (____________________), una scultura in legno antica, una scultura in alluminio di __________ __________, una serigrafia di __________ __________ (__________verde chiaro orizzontale, 1990), tre “composizioni soggetti moda” e una litografia “soggetto moda, antico”. La litografia di __________ __________, le due serigrafie di __________ e i tre vasi antichi erano già stati rimessi a __________ __________, in realtà, l'11 giugno 1997.  Le altre opere invece, tranne la serigrafia __________ (di cui si dirà oltre), non sono state consegnate.

                                  C.   Il 15 dicembre 1997 __________ __________ ha ceduto al padre __________ __________ __________ il credito di fr. 70 000.– verso __________ __________ e __________ __________, unitamente al diritto di pegno sull'opera di __________ __________. Il termine di pagamento del __________ __________ 1997 è decorso infruttuoso. Il 20 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha comunicato l'avvenuta cessione del credito a __________ __________ e __________ __________. Interpellato da questi ultimi, __________ __________ ha accettato – dal canto suo – di consegnare le nove opere in  suo possesso durante un incontro che si sarebbe tenuto il 10 marzo 1998. A quell'incontro però egli non è comparso. In seguito egli ha denunciato il furto di tutte le opere, sottratte a suo dire da ignoti fra l'11 e il 26 marzo 1998 nella casa di suo padre a __________ (dove egli le aveva depositate), tranne la serigrafia __________, riconsegnata a __________ __________ e __________ __________ il 21 ottobre 1998.

                                  D.   Con petizione del 3 settembre 1998 __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di __________ __________, chiedendo che il notaio __________ __________ fosse autorizzato a liberare la serigrafia di __________ __________, il loro debito di

                                         fr. 70 000.– verso __________ __________ __________ essendo estinto per compensazione con la pretesa per il risarcimento del danno da loro subìto in seguito alla mancata consegna delle note opere da parte di __________ __________. Nella sua risposta del 16 ottobre 1998 __________ __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. In esito al successivo scambio di atti scritti le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.

                                  E.   Chiusa l'istruttoria, nel corso della quale è stata esperita anche una perizia calligrafica, con memoriale conclusivo del 12 febbraio 2001 gli attori hanno ribadito la loro domanda. Nel suo me­moriale del 29 gennaio 2001 il convenuto ha postulato, oltre al completo rigetto della petizione, il formale accertamento del suo credito di fr. 70 000.– (subordinatamente di fr. 64 000.–) verso gli attori in solido. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo con sentenza 20 marzo 2001, il Pretore ha accolto la petizione e ha autorizzato il notaio __________ __________ a liberare la serigrafia di __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 290.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli attori fr. 7000.– complessivi per ripetibili. I costi della perizia calligrafica di fr. 1680.– sono stati addebitati agli attori in solido.

                                  F.   Contro la sentenza citata è insorto il 3 aprile 2001 __________ __________ __________ con un appello per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta e sia formalmente accertato il suo credito di fr. 70 000.– (subordinatamente fr. 64 000.–) ga­rantito da pegno manuale verso gli attori in solido. Nelle loro osservazioni del 14 maggio 2001 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sen­tenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ritenuto anzitutto che __________ __________ deve risarcire il dan­no derivante dalla mancata consegna delle opere d'arte poiché al momento del furto egli era in mora (art. 102 cpv. 2 CO) e quindi responsabile anche del caso fortuito (art. 103 cpv. 1 CO). Contrariamente a quanto parrebbe desumersi dall'art. 169 cpv. 2 CO, ha continuato il Pretore, la pretesa di risarcimento è opponibile non solo al cedente, ma pure al cessionario del credito di fr. 70 000.– verso gli attori. Benché sor­ta dopo la notifica della cessione (20 gennaio 1998), tale pretesa si sostituisce infatti all'originaria obbligazione del cedente ed è esigibile alla stessa stregua della medesima. Gli attori hanno diritto pertanto di compensare il loro debito di fr. 70 000.– con il credito per risarcimento del danno. Quanto all'ammontare di tale credito

                                         (fr. 96 500.– secondo gli attori, fr. 6000.– o fr. 10 000.– al massimo secondo il convenuto), il Pretore si è fondato su indizi e su un apprezzamento di verosimiglianza, le opere furtive non essendo state ritrovate. Ha accertato così che la “scultura in legno antica” doveva valere attorno a fr. 45 000.–, il cubo in metallo di __________ circa fr. 15 000.– e il resto (l'olio su tela di __________, le tre “compo­si­zioni soggetti moda” e la litografia “soggetto moda, antico”) non meno di fr. 10 000.–. Il notaio __________ __________ andava dunque autorizzato a liberare il pegno. Ciò appariva tanto più equo – a mente del Pretore – considerando che il valore delle opere sottratte era stimato in base al loro prezzo d'acquisto, risalente a 15 anni prima, sicché even­tuali svalutazioni potevano dirsi pareggiate con il rincaro generale intervenuto nel frattempo.

                                   2.   Nella misura in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso non solo di respingere la petizione, ma anche di accer­tare il suo credito garantito da pegno manuale di fr. 70 000.– (su­bordinatamente fr. 64 000.–) verso gli attori in solido, l'appellante formula una domanda improponibile. Un convenuto che non si limiti a difendersi dalla pretesa avversaria, ma che avanzi nel medesimo processo un suo proprio credito verso l'attore deve agire – sempre che ne soccorrano le premesse – in via riconven­zionale (art. 172 CPC), tranne ove faccia valere tale credito a mero titolo di compensazione (Rep. 1979 pag. 302). Nella fattispecie la petizione era intesa al­la resa del pegno manuale (“ob­bligo di riconsegna”: art. 889 CC). In quanto non si opponeva solo a siffatta pretesa, ma mirava anche a far accertare formalmente (nel dispositivo del giudizio) l'esistenza del suo credito verso gli attori, il convenuto avrebbe dovuto procedere con riconvenzione. E la riconvenzione andava introdotta con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC). Formulata soltanto con il memoriale conclusivo del 29 gennaio 2001, la postulata domanda di accertamento era dunque tardiva e come tale doveva essere dichiarata inam­missibile dal Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 173 con richiamo). Da questo profilo l'appello manca già a un primo esame di consistenza.

                                   3.   Per quanto attiene alla liberazione del pegno, l'appellante contesta che il figlio __________ fosse in mora nella consegna delle opere d'arte, poiché a suo avviso il termine del 30 giugno 1997 fissato nell'accordo del 17 giugno 1997 era semplicemente ordinatorio e la consegna delle opere doveva avvenire in conco­mi­tanza con il paga­mento dei noti fr. 70 000.– da parte degli attori. Sempre a suo parere inoltre, quand'anche il figlio si trovasse in mora, questa era intervenuta senza colpa alcuna (art. 103 cpv. 2 CO), né gli attori hanno mai prospettato colpa di sorta. Donde l'estinzione dell'obbligo di riconsegna delle opere per sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 119 cpv. 1 CO). L'assunto non può essere condiviso. Intanto non è vero che la consegna delle opere fosse condizionata al paga­men­to di fr. 70 000.– da parte degli attori. Stando all'accordo, le due prestazioni erano del tutto indipendenti, ove appena si consideri che la clausola n. 7 (versamento garantito da pegno) non faceva il minimo cenno alla clausola n. 3 (consegna delle opere). Secondo il notaio __________ __________, poi, condizionato alla consegna delle opere era il versamento di fr. 70 000.– (verbali, pag. 20). Quanto alla data conven­zionalmente pattuita (“entro il 30 giugno 1997”), il suo tenore  denotava senza equivoco – come rileva il Pretore – un termine di scadenza a norma dell'art. 102 cpv. 2 CO (Wiegand in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 10 ad art. 102; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, vol. II, 7ª edizione, n. 2944 a 2946). Non necessitava dunque di ulteriori messe in mora, per tacere del fatto che __________ __________ era stato ad ogni modo interpellato –infruttuosamente – perché consegnasse le opere a un successivo incontro del 10 marzo 1998 (doc. M). Asserire in tali circostanze ch'egli non fosse in mora non è serio. E il debitore in mora si presume essere in colpa, salvo che riesca a scagionarsi, incom­bendogli un'inversione dell'onere probatorio analoga a quella che prevede l'art. 97 CO (Wiegand, op. cit., n. 3 ad art. 103 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2986). Poco impor­ta dunque che in concreto gli attori non abbiano motivato una colpa di __________ __________. Tale colpa era presunta per legge e l'art. 184 cpv. 2 CPC, invocato dal convenuto, non è di alcuna pertinenza. Anche su questo punto l'appello è sprovvisto di buon diritto.

                                   4.   L'appellante obietta che, comunque sia, il debitore può opporre al cessionario di una pretesa le eccezioni opponibili al ceden­te solo se queste già sussistevano al momento in cui gli è comunicata la cessione (art. 169 cpv. 1 CO). L'eccezione di compensazione, poi, è ammissibile solo se l'esigibilità del credito verso il cedente non è posteriore a quella del credito ceduto (art. 169 cpv. 2 CO). Nella fattispecie il convenuto ricorda di essere titolare di un credito di fr. 70 000.– verso gli attori, scaduto il 31 dicembre 1997, la cui cessione è stata comunicata agli attori il

                                         20 gennaio 1998. Gli attori, da parte loro, vantano un credito a titolo di risarcimento danni per inadempienza contrattuale nei confronti del cedente __________ __________, credito che però è divenuto esigibile – soggiunge l'appellante – solo dopo la scadenza del credito ceduto e non può dunque essere opposto in compensazione al cessionario. Già per questo motivo – egli conclude – il Pre­tore avrebbe dovuto respingere la petizione. La tesi è infondata. Il Pretore ha spiegato con dovizia di citazio­ni che, dandosi una pretesa di risarcimento danni per inadempienza contrattuale verso il cedente di un credito, tale pretesa si sostituisce appieno alla prestazione contrattuale d'origine e può quindi essere opposta in compensazione al cessionario (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Essa infatti non solo esiste in nuce già al momen­to in cui sorge la prestazione d'origine, ma diventa esigibile – per surrogazione – alla stessa stregua di quest'ultima, al momento in cui la prestazione d'origine avrebbe dovuto essere eseguita (Weber in: Berner Kommentar, Berna 1982, n. 96 ad art. 75 CO con richiami di giurisprudenza), ciò che in con­creto si riconduce al 30 giugno 1997. A torto l'appellante rimprovera al Pretore perciò di avere confuso “nasci­ta” ed “esigibi­lità” della pretesa per risarcimento danni. E invano egli assevera che una simile pretesa “non sarà mai e poi mai esi­gibile prima dell'esercizio del diritto formatore di cui all'art. 107 cpv. 2 CO”. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Sostiene l'appellante che, gli fosse pure opponibile in compensa­zione la pretesa risarcitoria vantata dagli attori nei confronti del figlio __________, il danno da costoro subìto non eccederebbe fr. 6000.– (o tutt'al più fr. 10 000.–) e rimprovera al Pretore di avere accertato un pregiudizio di fr. 70 000.– valutando le prove con criteri di semplice verosimiglianza. Per quanto riguarda l'olio su tela di __________ __________ (____________________), egli afferma anzitutto che dall'istruttoria non risulta né l'avvenuto possesso del quadro da par­te di suo figlio __________ né il valore dell'opera, rimasto del tutto incerto. La prima argomentazione non manca di disinvoltura. A parte il fatto che, non fosse stato in possesso del dipinto, mal si comprenderebbe – né l'appellante spiega – come mai il figlio se ne fosse assunto l'onere della consegna, lo stesso convenuto ha dichiarato alla polizia il 28 marzo 1998 di avere ritirato egli medesimo la pittura di __________ dal figlio, di aver­la riposta in casa sua a __________ e di averne poi constatato la scomparsa, allarmato dal figlio stesso (fascicolo richiamato inc. __________/__________ dal Ministero pubblico, verbale di interrogatorio nel “rapporto denun­cia di furto” 13 agosto 1998). Non pretendendo egli di avere dichiarato il falso agli inquirenti, al proposito l'appello sfiora la temerarietà e non merita altra disamina.

                                         Più delicato è stimare il valore dell'opera. Il Pretore vi ha rinunciato, limitandosi a concludere che nel complesso la tela di __________, il disegno a china di __________, le tre “composizioni soggetti moda” e la litografia “soggetto moda, antico” dovevano ragionevolmente valere almeno fr. 10 000.– (sentenza impugna­ta, consid. 8e). In base a quali elementi concreti egli sia giunto a tale somma non è dato però di sapere. Ora, scartata la ricevuta dattiloscritta doc. R, di fr. 24 000.–, che reca una firma “__________ ” ritenuta falsa dal perito giudiziario (e che nelle osservazioni all'appello gli attori più non invocano), rimane la testimonianza di __________ __________, la quale ha dichiarato che il suo ex marito (deceduto nel 1995) vendeva i quadri “ad un prezzo aggirantesi tra i fr. 1000.– e i fr. 5000.–”, salvo un dipinto venduto a fr. 7000.–, e che per quanto essa sapeva da lui “i prezzi a __________ si aggiravano sui fr. 5000.–” (verbali, pag. 13). Del resto fra le carte di __________ prodotte dal convenuto figura una gouache di __________ __________ (menzionata anche dal Pretore, contrariamente a quanto asserisce l'appellante: sentenza impugnata, consid. 8b) dal soggetto identico (____________________, 1979, 36 x 55 cm) inventariata per fr. 4500.–. E lo stesso appellante ammette che, se gli attori non andassero puniti per avere esibito in giudizio una ricevuta fasulla (il doc. R), alla tela si sarebbe potuto attribuire un valore di fr. 4500.– (appello, pag. 9, lett. b in fine). L'intento punitivo dell'appellante è estraneo tuttavia a qualsiasi libero, sereno e imparziale apprezzamento delle prove (art. 90 CPC). Un mezzo istrut­torio illecito non deve, in altre parole, vanificare per sé solo le risultanze di quelli leciti. Il valore della tela in questione va quindi stimato in fr. 4500.–. Che da 15 anni a questa parte tale valore si sia deprezzato o rivalutato non è preteso, del resto, né dagli attori né dal convenuto.

                                   6.   L'appellante nega che il figlio __________ abbia mai posseduto la “scultura in legno antica” menzionata nella clausola n. 7 del noto  accordo, contestando abbondanzialmente anche il valore di fr. 45 000.– accertato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8c). Quanto al possesso dell'opera, l'appello è ancora una volta ai limiti del pretesto. Il convenuto non tenta di spiegare perché il figlio si sarebbe assunto la consegna della scultura se non avesse avuto l'opera a disposizione né giustifica le sue dichiarazioni alla polizia, in cui aveva confermato il furto di una “scultura [BG1] in legno antica” affidatagli appunto dal figlio (sopra, loc. cit.). Certo, egli pretende per finire – non senza contraddirsi – che la scultura data a suo tempo da __________ __________ a suo figlio __________ (e destinata secondo la clausola n. 7 dell'accordo alla restituzione) non è quella descritta dai testimoni __________ __________ (verbali, pag. 4 in basso e 5 in alto), __________ __________ (verbali, pag. 9), __________ __________ (verbali, pag. 11) ed __________ __________ (verbali, pag. 16). Apprezzate nel loro insieme, tali deposizioni consentono però di desumere con chiarezza che nel 1995 __________ __________ era in possesso di una __________ gotica del Quattrocento, dorata a foglia, alta circa 50 cm, a lui rimessa dal cugino __________ __________ per la vendita. Scorgere in quei verbali solo “af­fer­ma­zioni dubitative ed incerte” (appello, pag. 9 in fondo) è fuori luogo. Che poi __________ __________, proprietario della scultura prima di __________, non abbia mai accennato all'esistenza dell'opera in presenza dell'amico __________ __________ (ma non si vede perché avrebbe dovuto) punto giova e non inficia minimamente le altre deposizioni.

                                         Il Pretore ha quotato il valore della scultura in fr. 45 000.– sulla base del doc. S (ricevuta dattiloscritta a firma __________ __________ con timbro omologo) e della testimonianza di __________ __________, il quale ha dichiarato che __________ __________ avrebbe voluto vendere l'opera per fr. 40 000.– o 50 000.–, prezzo giudicato “inte­ressan­tis­simo” anche da case d'asta (verbali, pag. 9). L'appellante si duole di non aver potuto dimostrare peritalmente la falsità del doc. S solo per la mancanza di firme di confronto e afferma che __________ __________ non può avere incassato una cifra simile, “lui che era sempre indigente”. Inoltre asserisce che la deposizione di __________ __________ non basta per attribuire alla statua un valore di fr. 45 000.–. L'apprezzamento del Pretore resiste però alla critica. Dagli atti non risulta, in effetti, che __________ __________ fosse “sem­pre indigente” né – come rileva il primo giudice – il doc. S può essere ritenuto falso solo perché il doc. R si è rivelato tale. È vero che, contrariamente all'opinione del Pretore, il testimone __________ non consta avere espresso giudizi personali sul valore della scultura (verbali, pag. 9 e 10). Resta il fatto però che case d'asta come __________ e __________ hanno giudicato “interes­san­tissimo” il prezzo di fr. 40 000.– o 50 000.– proposto da __________ __________, ciò che l'appellante non contesta. Quanto al fatto che il Pretore si sia fondato sul valore di fr. 45 000.–, non si vede perché egli avrebbe dovuto attenersi al minimo, come reputa l'appellante, la media aritmetica essendo quella che fra i due estremi riduce nella misura del possibile il rischio d'errore. Ne segue che, per quanto si riferisce alla “scultura in legno antica”, le censure del convenuto cadono nel vuoto.

                                   7.   La scultura in alluminio di __________ è stata stimata dal Pretore

                                         fr. 15 000.– sulla scorta del doc. Q (ricevuta dattiloscritta di pari valore a firma __________ __________) e della valutazione espressa dal testimone __________ __________, conoscitore d'arte, che ha attribuito al cubo in metallo da lui visto a casa della madre di __________ un valore di fr. 18 000.– (per rapporto ai fr. 20 000.–/25 000.– che lo stesso __________ si proponeva di ricavare: verbali, pag. 9 a metà). L'appellante obietta che la scultura vista da __________ __________ non è necessariamente quella rimes­sa poi da __________ __________ a __________ __________, __________ __________ avendo creato molti cubi in metallo “più o meno uguali”. Egli lamenta anche, a questo proposito, di non avere potuto dimostrare la falsità della firma apposta sul doc. Q, la quale va ritenuta contraffatta. Da quest'ultima allegazione però va sgombrato subito il campo. Gli art. 216 segg. CPC dispongono una procedura apposita per far accertare il falso nelle scritture e chi rinuncia a valersene, indipendentemente dai motivi che lo inducono a desistere, non può poi affacciare accuse di falso formale. Quanto all'ipotesi di un falso materiale, non basta a sorreggere tale congettura l'asserto che in realtà __________ __________ non abbia mai visto fr. 15 000.– “in una sola volta” (fatto non accertato) e che il Pretore, conoscendo __________, avrebbe dovuto saperlo. Certo, fra le carte di __________ __________ prodotte dal convenuto figura, in un inventario, un “__________ /me­tallo” a fr. 1800.– (doc. 12). Il testimone __________ __________ ha spiegato però che il cubo in contesa non era un normale oggetto stampato (come altri cubi di __________), ma un pezzo unico, dipinto a mano, sicché l'importo di fr. 18 000.– chiesto da __________ era a suo modo di vedere il “prezzo giusto” (verbali, pag. 9 nel mezzo). Nella misura in cui definisce priva di sufficienti riscontri la stima del Pretore, l'appellante muove pertanto critiche ingiustificate.

                                         Opina l'appellante che, sia come sia, la scultura cui si richiamano il doc. Q e la testimonianza di __________ __________ non è quella posse­duta a suo tempo dal figlio __________. Se non che, __________ __________ ed __________ __________ hanno riconosciuto nella fotografia del doc. U (penultimo foglio) proprio il cubo in alluminio visto nell'ufficio del­la fiduciaria __________ & __________ __________ ad Ascona, di cui __________ __________ era direttore (verbali, pag. 11 in basso, 15 e 16 in alto). L'appellante cerca di insinuare dubbi, prevalendosi del fatto che i due testimoni non fossero del tutto sicuri circa l'identità tra l'immagine fotografica e la scultura da loro notata, ma non pretende che il cubo ricevuto a suo tempo dal figlio __________ fosse un sem­plice pezzo stampato oppure che __________ __________ abbia avuto modo di commerciare anche altri cubi, di minor pregio rispetto all'esemplare unico riconosciuto da __________ __________ (a che oggetto si riferisca l'iscrizione “__________ /metallo” sul doc. 12 non è dato di sapere). Con buone ragioni il Pretore poteva quindi accertare che __________ __________ disponeva effettivamente del bene litigioso.

                                   8.   Restano da valutare il disegno a china di __________. __________, le tre “com­­posizioni soggetti moda” e la litografia “soggetto moda, antico”. Il primo trova riscontro in un inventario di __________ __________ prodotto dal convenuto (doc. 11), descritto come “china __________. __________ __________, vaso (...) – (cornice oro)”, stimato fr. 1800.–. Il convenuto riconosce che “avrebbe potuto ammettere il valore risultante dall'unico elemento oggettivo agli atti, ossia l'inventario della galleria di __________, dove un oggetto di analoga descrizione è stato valutato dall'appellato fr. 1800.–” (memoriale, pag. 12 a metà). Egli contesta però la stima perché __________ __________ avrebbe contraffatto la citata ricevuta doc. __________. __________ criterio sanzionatorio è estraneo però, come si è detto, a un'imparziale e serena valutazione degli elementi probatori. Per il resto l'appellante non nega seriamente che quel disegno fosse l'opera presa in consegna dal figlio __________ né pretende che __________ abbia mai avu­to a disposizione altre opere di __________. Nulla induce quindi a ritenere inattendibile la stima di fr. 1800.–. Nessun dato obiettivo permet­te invece di attribuire un qualsiasi valore alle tre “com­po­si­zioni soggetti moda” e alla litografia “soggetto moda, antico”. Anzi, la loro generica descrizione nell'accordo del 17 giugno 1997 non consente neppure di individuarli con qualche accettabile precisione. Come il Pretore sia giunto a stimarli fr. 10 000.– insieme con la china di __________ e l'olio di __________ (sopra, consid. 5) resta un'incognita. Al riguardo l'appello è effettivamente provvisto di buon esito.

                                   9.   Se ne conclude che, per quanto è possibile evincere dagli atti, il danno subìto dagli attori in seguito alla mancata riconsegna delle opere menzionate nella clausola n. 7 dell'accordo 17 giugno 1997 ammonta a fr. 66 300.– (fr. 4500.– per la tela di __________, fr. 45 000.– per la “scultura in legno antica”, fr. 15 000.– per il cubo di __________, fr. 1800.– per la china di __________). Non basta dunque per compensare il credito di fr. 70 000.– ceduto da __________ __________ al padre, convenuto in giudizio. Quest'ultimo aveva invero dichiarato alla polizia che il valore delle opere sottratte al figlio “secondo quanto risulta da atti notarili” sarebbe dovuto ammontare a fr. 70 000.–, ma aveva soggiunto che “comunque non so se poi valgono questi denari” (sentenza impugnata, consid. 6 in principio). In tale affermazione non può pertanto essere ravvisata un'ammissione. E siccome, giusta l'art. 889 cpv. 2 CC, il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata, neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto, nella fattispecie non soccorrono le premesse perché il notaio __________ __________ sia autorizzato a liberare la serigrafia di __________ __________.

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittorioso sul principio, nel senso che ottiene il rigetto della petizione, ancorché di misura, ove si consideri l'ammontare della pretesa da egli riconosciuta nei confronti degli attori (fr. 6000.– o fr. 10 000.– al massimo: appello, pag. 6 in alto) per rapporto alla somma accer­tata in esito all'attuale sentenza (fr. 66 300.–). Ciò non toglie che per finire i costi vadano sostanzialmente a carico dei procedenti, con obbligo di rifondere al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili. D'altro lato l'appellante si vede dichiarare improponibile la domanda (riconvenzionale), su cui il Pretore ha omesso di sta­tuire, intesa a far accertare formalmente il suo credito verso gli attori di fr. 70 000.– (fr. 64 000.– in subordine). I costi del relativo giudizio gli devono quindi essere addebitati, oltre a un'ade­guata indennità per ripetibili in favore delle controparti. In ultima analisi si giustifica pertanto di suddividere a metà i costi complessivi dell'appello (con una tassa di giustizia com­misurata al prescritto dell'art. 24 lett. a LTG) e di compensare le ripetibili. Quanto agli oneri processuali di prima sede, essi seguono la medesima sorte. Rimangono a carico degli attori invece i costi della perizia calligrafica, sia perché il loro addebito non è stato impugnato sia perché tale spesa è stata cagionata dagli attori medesimi, che hanno prodotto in giudizio una falsa scrittura (doc. R).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  Trattata come riconvenzione, la domanda del convenuto intesa all'accertamento di un suo credito di fr. 70 000.–, subordinatamente di fr. 64 000.–, garantito da pegno verso gli attori in solido è irricevibile.

                                         3.  La tassa di giustizia unica di fr. 4000.– e le spese di fr. 290.–, da anticipare dagli attori in solido, sono poste per metà a carico di questi ultimi, sempre con vincolo di solidarietà, e per l'altra metà a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate. I costi peritali di fr. 1680.–, anticipati dal convenuto, sono posti a carico degli attori in solido.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2000.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 2100.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di que­st'ultimo e per l'altra metà a carico delle controparti in solido, compensate le ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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