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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.01.2002 11.2001.146

15 gennaio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·682 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2001.00146

Lugano 15 gennaio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___.____ (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, __________ __________  

alla  

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 13 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 29 novembre 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 29 gennaio 2001 __________ __________ (1954), cittadina italiana domiciliata a __________ Inferiore, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 1 l'istituzione di una curatela volontaria;

                                         che il 20 marzo 2001 l'autorità tutoria ha respinto la richiesta;

                                         che il 26 marzo 2001 __________ __________ ha impugnato la decisione dell'autorità tutoria davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'accoglimento della sua domanda;

                                         che con decisione del 29 novembre 2001 la Divisione ha respinto il ricorso;

                                         che con scritto del 13 dicembre 2001 a questa Camera __________ __________ è insorta contro la predetta decisione;

                                         che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, in vigore dal 1° gennaio 2001);

                                         che la ricorrente postula la curatela volontaria per far fronte a vari problemi venutisi a creare negli ultimi anni, in particolare per essere aiutata a rimettere ordine sul piano esistenziale, familiare, amministrativo e organizzativo;

                                         che per l'art. 394 CC un maggiorenne può vedersi nominare un curatore, a sua istanza, quando esistano le condizioni per una tutela volontaria;

                                         che quest'ultimo requisito sussiste, a norma dell'art. 372 CC, quando un maggiorenne dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi o inesperienza;

                                         che nella fattispecie non si ravvisano estremi del genere;

                                         che la ricorrente non presenta disturbi di natura fisica o psichica, salvo denotare una “sindrome del dolore cronico su stato dopo caduta accidentale con frattura delle ossa coccigee nel 1991 e importanti alterazioni statiche e degenerative della colonna” (rap­porto del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________, del 21 aprile 2000), ciò che non basta – con ogni evidenza – per ritenerla incapace di provvedere debitamente ai propri interessi;

                                         che l'interessata non risulta nemmeno trovarsi nell'impossibilità di designare o di sorvegliare un proprio rappresentante, né essa prospetta un'ipotesi del genere (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 419 n. 1117; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 25 ad art. 394 CC);

                                         che anzi, come si evince dagli atti, essa è stata in grado di opporsi a precetti esecutivi, di incaricare un legale per essere rappresentata in una lite con la __________, di presentarsi davanti al Giudice di pace per discutere una causa contro di lei promossa da un avvocato, di introdurre ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro una decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, come pure di insorgere in questa sede contro la decisione impugnata;

                                         che l'intervento tutelare ha natura complementare e non deve sostituirsi agli aiuti forniti da terzi o da servizi privati o pubblici;

                                         che nelle circostanze descritte l'appello si rivela infondato;

                                         che la particolarità del caso giustifica nondimeno la rinuncia al prelievo di spese;

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________ __________;

                                         – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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