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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2002 11.2001.141

2 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,846 parole·~14 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2001.00141

Lugano 2 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (completazione di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 novembre 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione dell'11 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 novembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 4 aprile 1985 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1929) e __________ nata __________ (1929). La convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, le seguenti clausole:

                                         2.5  A titolo di liquidazione di ogni sua pretesa nello scioglimento della sostanza coniugale, il signor __________ __________ verserà alla signora __________ __________ i seguenti importi:

                                              2.5.1   Beni riservati

                                                         Il marito dovrà versare alla moglie l'importo di fr. 14 000.– in contanti per le prestazioni pecuniarie ante e durante il matrimonio. Il pagamento avverrà all'incasso del prezzo di vendita di uno degli immobili (__________o __________), intestati al marito.        

                                              (…)

                                              2.5.4   Casa di __________

                                                         Detta casa viene messa in vendita e il ricavo netto sarà distribuito nel modo seguente:

                                                         a) 1/3 alla moglie

                                                         b) 2/3 al marito.                                          

                                              (…)   

                                              2.5.6   Casa di __________

                                                         Detta casa viene pure messa in vendita e il ricavo netto sarà così distribuito:

                                                         a) 1/6 alla moglie

                                                         b) 5/6 al marito.

                                                         La casa non è gravata da alcuna C.I. Per provento netto s'intende il prezzo di vendita meno: spese e commissioni di vendita, imposta sul maggior valore immobiliare.

                                              (…)                                                                     

                                              2.5.8   Della vendita delle due case resta incaricato il marito.

                                         Il 26 ottobre 1988 gli ex coniugi hanno sottoscritto un accordo secondo cui la casa di __________ sarebbe rimasta proprietà dell'ex marito, dietro versamento all'ex moglie di fr. 100 000.– a valere “quale liquidazione definitiva” degli obblighi derivanti dalla clausola n. __________della predetta convenzione.

                                  B.   Preso atto della mancata vendita dell'immobile di __________, l'11 giugno 1996 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile, ingiungendogli di vendere la “casa posta nel __________ di __________ n. mappa __________” e di versarle un sesto del ricavo netto. Statuendo il 27 aprile 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha rigettato l'opposizione sollevata da __________ __________ (inc. __________.__________.__________). In esito a un'istanza della precettante, con decreto esecutivo del 13 luglio 1998 il Pretore ha ingiunto all'escusso di adempiere gli obblighi risultanti dal precetto entro il 30 agosto 1998, con l'avvertenza che in caso di mancato adempimento la vendita dell'immobile sarebbe stata demandata a un notaio. Non essendo intervenuta nessuna vendita, il 25 novembre 1998 __________ __________ ha instato per la nomina del notaio, richiesta che il Segretario assessore ha respinto il 18 gennaio 1999, il precettato avendo dimostrato di avere messo in vendita la casa (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Con petizione del 9 novembre 1999 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando la seguente completazione del dispositivo n. __________.__________.__________della sentenza di divorzio:

                                         La casa di __________ è messa all'incanto pubblico e un sesto del ricavo dalla vendita viene versato a __________ __________, riservato il diritto di __________ __________ di tenere la casa versando un sesto del suo valore, stabilito da un perito (scelto di comune accordo o, in difetto, dal Pretore di Bellinzona) a __________ __________.

                                         In subordine essa ha chiesto di essere autorizzata a vendere il fondo personalmente o per il tramite di un notaio. Nella sua risposta del 13 novembre 2000 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato le loro domande, l'attrice postulando inoltre il versamento degli interessi “legali” dal 31 dicembre 1995. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni, l'attrice chiedendo che gli interessi decorressero dal 4 aprile 1986.

                                  D.   Statuendo il 21 novembre 2001, in accoglimento della petizione il Pretore ha__________.__________della sentenza di divorzio come richiesto in via principale dall'attrice e ha riconosciuto a quest'ultima interessi “legali” sul capitale spettantele a partire dal 31 dicembre 1995. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello dell'11 dicembre 2001 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in subordine, di non riconoscere interessi all'attrice e di ridurre l'indennità per ripetibili a fr. 500.–. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2002 __________ __________ conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle osservazioni l'attrice chiede preliminarmente che questa Camera verifichi la tempestività dell'appello. Ora, nei procedimenti ordinari il termine per presentare appello è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata, intimata per raccomandata il 21 novembre 2001, è stata ritirata dal convenuto il giorno successivo, come risulta dal timbro postale sulla busta di ricevimento che il destinatario ha prodotto in questa sede. Il termine per appellare, cominciato a decorrere il 23 novembre 2001, sarebbe scaduto perciò la mezzanotte del 12 dicembre 2001. Consegnato alla posta l'11 dicembre 2001, il memoriale è quindi tempestivo (art. 131 cpv. 4 CPC).

                                   2.   La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Tale norma non contempla tuttavia – contrariamente al parere del Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso) – la completazione di una sentenza di divorzio lacunosa. Siffatta procedura, diversamente da quella intesa alla modifica della sentenza, verte su questioni che non sono state regolate dal giudice del divorzio (Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 19 ad art. 135 CC), per le quali fa stato il nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC; cfr. anche DTF inedita del 7 novembre 2001 in re B., 5C.207/2001, consid. 2). In concreto litigiose sono solo talune modalità di liquidazione del regime dei beni. Esse sono disciplinate pertanto dall'art. 120 cpv. 1 CC, che rinvia agli art. 181 segg. CC. Il nuovo diritto del divorzio non osta altresì alla completazione di una sentenza di divorzio lacunosa, che continua a essere ammessa entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza relativa al diritto previgente (DTF inedita del 7 novembre 2001 citata, loc. cit., con riferimenti).

                                   3.   Il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che il dispositivo della sentenza di divorzio con cui si ingiunge al marito di vendere la casa a __________ risulta lacunoso, poiché la clausola non regola, in particolare, il caso in cui la vendita si riveli difficile o impossibile.

                                         Anche se la sentenza di divorzio non stabilisce un prezzo di vendita minimo e l'immobile non presenta caratteristiche o difetti tali da renderlo oggettivamente inalienabile, per il primo giudice la clausola non consente all'ex moglie di disporre di un titolo esecutivo che le permetta di ottenere l'indennità riconosciutale in liquidazione del regime dei beni. La sentenza, che delega le operazioni di vendita all'ex marito, non prevede alcuna facoltà di controllo da parte dell'ex moglie, non disciplina le modalità di alienazione, non commina sanzioni in caso di inadempienza e non definisce i diritti dell'ex moglie qualora sorgano “difficoltà di vendita entro un ragionevole termine”. Sempre secondo il Pretore, le citate lacune – non volute dalle parti – sono riconducibili al fatto che in origine la convenzione è stata allestita dai coniugi personalmente, senza il concorso di un patrocinatore, e che “l'at­trice si fidava completamente del convenuto”. Egli ha pertanto completato il dispositivo n. __________.__________.__________della nota sentenza nel senso inteso dall'attrice.

                                   4.   L'appellante ribadisce che la completazione della sentenza di divorzio non è ammissibile poiché il dispositivo litigioso non presenta lacune. Egli rileva che la casa di __________ presenta difetti tali da renderne la vendita se non impossibile, quanto meno ardua, e ciò è dimostrato dal fatto che gli sforzi da lui intrapresi nel tentativo di alienare l'immobile – dei quali ha dato atto il Segretario assessore nel noto giudizio esecutivo del 18 gennaio 1999 – si sono rivelati infruttuosi. Tuttavia la mancata vendita non rende l'obbligo previsto dalla sentenza di divorzio incompleto, anche perché la convenzione di divorzio non contiene in realtà alcuna garanzia di risultato (la conclusione di un contratto di compravendita), ma semplicemente il suo impegno a una “fedele e diligente esecuzione dell'affare affidatogli”. E di tale circostanza l'attrice era pienamente consapevole già al momento del divorzio. Ne risulta che il Pretore non si è limitato a completare il dispositivo litigioso, ma ha proceduto a una vera e propria modifica della sentenza, stravolgendo il senso e la portata dell'intesa originaria. Per di più, non si è in presenza di nessun fatto nuovo e imprevedibile, poiché i problemi di vendita della casa potevano essere immaginabili.                

                                   5.   La completazione di una sentenza di divorzio non è contemplata né dalla nuova legge (in vigore dal 1° gennaio 2000) né dal diritto anteriore. Ciò è ammesso nondimeno dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a condizione che la sentenza di divorzio denoti una lacuna (DTF 108 II 385 consid. 4 con riferimenti). Tale è il caso ove il giudice del divorzio abbia omesso – per svista, errore di diritto o ignoranza di un fatto – di dirimere una questione su cui avrebbe dovuto statuire, d'ufficio o su richiesta di parte (DTF 104 II 291 consid. 3; Sutter/Frei­burg­haus, op. cit., n. 3 ad art. 135 CC). La completazione può riguardare, in altre parole, anche pretese soggette al principio dispositivo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 88 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC con richiami), come quelle inerenti alla liquidazione del regime dei beni (DTF 104 II 291 consid. 3). Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare, tuttavia, che se il giudice del divorzio ha statuito sulla liquidazione del regime dei beni la disciplina va considerata – nel dubbio – come esauriente (DTF 108 II 385 consid. 4; v. anche Bühler/Spühler, op. cit., n. 90 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 583 a metà). L'onere di provare l'esistenza di una lacuna incombe a chi se ne prevale (Rep. 1991 pag. 429 consid. 1.2 in fine).

                                   6.   Nella fattispecie la questione è di sapere, pertanto, se i dispositivi n. __________e __________della convenzione sugli effetti del divorzio con cui si ingiungeva al marito di vendere la casa di __________ e di versare un sesto del ricavo netto alla moglie presentino una “la­cuna”. Il Pretore ha risolto la questione affermativamente poiché la sentenza di divorzio non disciplina il caso in cui “vi fossero delle difficoltà nella vendita o essa non potesse venir attuata”, deducendone che “l'attrice non detiene nessun titolo giuridico per ottenere la parte spettantele a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. L'appellante riconosce invero di avere incontrato difficoltà nel vendere la casa a trattative private, ciò che non gli consentirebbe – a suo dire – di versare all'ex moglie il dovuto, tuttavia dal fascicolo processuale non emergono circostanze che ostino alla vendita dell'immobile, quanto meno mediante incanto pubblico a norma degli art. 229 segg. CO. La stessa attrice rileva del resto che eventuali difetti dello stabile influirebbero tutt'al più sul prezzo di vendita, non sulla fattibilità dell'alienazione (osservazioni pag. 4 e 5 in alto). Il convenuto, dal canto suo, pretende che “la vendita agli incanti della casa di __________ non può essere accettata”, poiché non vi sarebbero “suffi­cienti ragioni per privarlo con la forza del diritto di proprietà sulla casa che già fu dei suoi antenati” (duplica, pag. 5 a metà). Su questo punto, non­dimeno, il Pretore ha considerato a ragione che la vendita per incanto pubblico non eccede l'obbligo assunto dall'interessato nella convenzione sugli effetti del divorzio, di cui configura una semplice modalità contrattuale (cfr. Ruoss in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 1 dell'introduzione agli art. 229–236 CO). Ciò posto, non sono dati a divedere impedimenti all'esecutività della sentenza di divorzio. Dai dispositivi n. __________ e __________ risulta anzi un obbligo di vendita formale, chiaro ed esplicito, che conferisce al giudizio carattere esecutivo giusta l'art. 488 cpv. 2 lett. a CPC (Rep. 1991 pag. 489 a metà con rinvio; Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 21/2001 pag. 21 in basso).

                                         Nulla muta al riguardo l'assenza di un termine all'alienazione del fondo litigioso, ove appena si consideri che in tale circostanza l'adempimento può essere chiesto ed eseguito “imme­diata­men­te” (art. 75 CO). Né soccorre all'attrice prevalersi della decisione del 18 gennaio 1999 con cui il Segretario assessore ha respinto la richiesta di incaricare un notaio della vendita. A prescindere dal fatto che mal si comprende perché il Segretario assessore abbia rigettato tale richiesta, il precettato avendo dimostrato solo il fallimento di trattative private ma non di avere messo in vendita l'immobile a un'asta pubblica volontaria, tale sindacato passa in giudicato solo nell'ambito di quella procedura e non osta perciò all'avvio di ulteriori procedimenti esecutivi (cfr. Guldener, Zwangs­­vollstreckung und Zivilprozess, in: RDS n. 74 pag. 38 in alto). Ma quand'anche si volesse considerare – per avventura – che l'obbligo di vendita non fosse sufficientemente chiaro e preciso da costituire un valido titolo esecutivo nel senso dell'art. 488 cpv. 2 lett. a CPC, la sentenza non risulterebbe per ciò solo lacunosa. Il giudice del divorzio ha disciplinato la questione fors'anche in modo vago, ma ha pur sempre statuito e l'interessata, avesse inteso contestare la formulazione del dispositivo, avrebbe dovuto presentare appello contro la sentenza di divorzio.

                                   7.   Sempre stando al Pretore, le parti e il giudice del divorzio non avrebbero tenuto conto delle difficoltà subentrate nell'alienazione della casa di __________, né del lungo periodo trascorso senza che l'attrice potesse beneficiare dell'indennità dovutale. Che dopo l'emanazione di una sentenza intervengano fatti imprevedibili o nuovi ancora non significa, tuttavia, che il giudizio in questione presenti una lacuna. La completazione di una sentenza lacunosa non va confusa, infatti, con la modifica di un dispositivo esistente (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 94 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC; Sutter/Frei­burg­haus, op. cit., n. 19 ad art. 135 CC). Fatti nuovi giustificano per altro una modifica della sentenza soltanto nella misura in cui ciò sia autorizzato dall'ordinamen­to giuridico. E in materia di liquidazione del regime dei beni non sussiste alcuna possibilità di adeguare la sentenza di divorzio a circostanze intervenute dopo il passaggio in giudicato della medesima (v. Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 129 CC; Haus­heer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 150 n. 09.103 e pag. 155 n. 09.115). Su questo punto l'azione presentata dall'attrice risulta dunque sprovvista di buon diritto.

                                   8.   Non è destinata a miglior sorte neppure la richiesta formulata in via subordinata intesa a ottenere il diritto di vendere il fondo litigioso, personalmente o per il tramite di un notaio da essa incaricato. L'art. 502 cpv. 2 CPC conferisce infatti al beneficiario di “obbli­gazioni di fare” (com'è il caso per l'obbligo di vendita in esame) la facoltà di chiedere al Pretore – chiamato a statuire sull'emanazione del decreto esecutivo – che la prestazione “ven­ga adempiuta a spese dell'obbligato da altra persona da lui designata” (cfr. anche Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2002, pag. 321 n. 3401). Se ne desume che la domanda volta a conferire il compito di alienare l'immobile a terzi già rientra, in definitiva, nelle modalità di esecuzione dei dispositivi n. __________e __________Anche da questo profilo la sentenza di divorzio regola quindi in modo esaustivo i diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla liquidazione del regime dei beni. Infondata in ogni suo punto, la petizione deve pertanto essere respinta, l'appello accolto e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.

                                   9.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che si attengono al medesimo criterio.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 4000.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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