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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.07.2002 11.2001.137

1 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,443 parole·~17 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2001.00137

Lugano 1° luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ____.____ – R.__.____ (compenso del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

avv. dott. __________ __________ -__________, __________  

alla  

Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 9, __________ -__________),  

riguardo alla curatela in favore di __________ __________ (1939), __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 3 dicembre 2001 presentato dall'avv. dott. __________ __________ -__________ contro la deci­sione emanata il 9 novembre 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   La Delegazione tutoria di __________ ha istituito il 15 settembre 1997 una curatela volontaria (art. 394 CC) in favore di __________ __________ (1939), designando come curatrice l'avv. __________ __________ con l'incarico di gestire la sostanza, i redditi e i debiti dell'interessata. Il 30 aprile 1998 __________ __________, patrocinata dall'avv. dott. __________ __________ -__________, ha chiesto alla Delegazione tutoria di mutare la curatela volontaria in una curatela amministrativa a norma dell'art. 393 cpv. 2 CC, come pure di sostituire la curatrice. Con risoluzione del 27 maggio 1998 la Delegazione tutoria ha accolto la prima richiesta, ma ha confermato l'incarico conferito all'avv. __________ __________. In esito a un ricorso di __________ __________, il 31 luglio 1998 la Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele ha limitato la durata della curatela fino al risanamento della situazione finanziaria dell'interessata e ha designato l'avv. __________ __________ -__________ quale curatrice, in sostituzione dell'avv. __________ __________.

                                  B.   Il 15 gennaio 1999 l'avv. __________ __________ -__________ ha presentato una nota d'onorario di fr. 5927.70 per le prestazioni eseguite dal 22 settembre al 31 dicembre 1998. La Delegazione tutoria ha approvato la nota con decisione dell'8 marzo 1999, soggiungendo quanto segue:

                                         Inoltre, a partire dal 1° aprile 1999, la Delegazione tutoria ha deciso di fissare un importo massimo di fr. 2000.– (duemila) – annui – per il vostro onorario per la curatela in oggetto. Dalla cifra sono escluse le spese vive ed eventuali adempimenti di compiti particolari, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele.

                                         Un ricorso presentato da __________ __________ il 22 marzo 1999 contro tale riserva è stato respinto dall'autorità di vigilanza con decisione del 9 luglio 1999, passata in giudicato. La Delegazione tutoria ha poi approvato un'ulteriore nota professionale di fr. 4000.– presentata dalla curatrice per il periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1999.

                                  C.   Il 17 gennaio 2000 la Delegazione tutoria, su richiesta dell'avv. __________ __________ -__________ confermata da __________ __________, ha revocato la curatela di amministrazione per il 31 gennaio 2000. Con risoluzione del 31 luglio 2000 la medesima autorità ha approvato la relazione finale e il rendiconto di gestione, ma ha ridotto a

                                         fr. 2000.– la nota professionale di fr. 12 719.– presentata dalla curatrice il 29 febbraio 2000 per le prestazioni svolte dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000. Contro tale decisione l'avv. __________ __________ -__________ ha interposto ricorso il 23 agosto 2000, chiedendo alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, l'approvazione integrale della nota d'onorario. Essa ha concluso inoltre perché le fosse riconosciuto un compenso per le prestazioni eseguite dopo la cessazione della curatela – secondo i principi stabiliti per il periodo precedente – “in considerazione del fatto che la curatrice ha dovuto continuare ad eserci­tare tale funzione con il consenso della Delegazione tutoria fino alla fine di maggio del 2000”. Con decisione del 9 novembre 2001 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ponendo le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.– a carico della curatrice.

                                  D.   Contro la predetta risoluzione l'avv. __________ __________ -__________ è insorta davanti a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 3 dicembre 2001 nel quale postula, in sostanza, la riforma della decisione impugnata nel senso di approvare la nota professionale di fr. 12 719.–. La curatrice insiste inoltre nel chiedere che le sia riconosciuta una mercede per le prestazioni svolte dopo la cessazione della curatela, da fissare secondo i principi stabiliti per il periodo precedente. In una lettera del 19 dicembre 2001 la neocostituita Commissione tutoria regionale 9 dichiara di non avere osservazioni da formulare e di aderire ai motivi della decisione impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, con il relativo regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise dall'autorità competente in base alle norme previgenti. Nel caso in esame la procedura intesa all'approvazione della nota professionale litigiosa è stata avviata agli inizi del 2000, di modo che la fattispecie è retta dal regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 e dal regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995 (testi in vigore fino al 31 dicembre 2000). Anche sotto il diritto anteriore le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele erano appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000 e art. 424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello (“ricorso”) in questione è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante chiede che questa Camera disponga l'assunzione di testimoni, così come il richiamo di non meglio precisati atti dalla Commissione tutoria regionale e dall'autorità di vigilanza. Essa dichiara altresì di mettere a disposizione il fascicolo inerente alla curatela e produce copia di una lettera del 9 giugno 2000 alla Delegazione tutoria. La domanda di nuove prove in appello è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto tutelare essendo per altro governato dal principio inquisitorio (Schnyder/ Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC). Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Nella fattispecie le prove offerte in appello non appaiono influenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficienti. Né l'ap­pellante indica, del resto, quali circostanze essa intenda dimostrare con i mezzi istruttori proposti. Nulla osta quindi all'esame dell'appello nel merito.

                                   3.   La Sezione degli enti locali ha ricordato anzitutto che la Delegazione tutoria, con decisione dell'8 marzo 1999, aveva limitato a fr. 2000.– annui l'onorario della curatrice per le prestazioni successive al 31 marzo 1999. Tale risoluzione – ha soggiunto – è stata confermata il 9 luglio 1999 dall'autorità di vigilanza, la quale ha precisato nondimeno che siffatto limite costituiva solo “un'indi­cazione di massima poiché l'autorità tutoria non era libera di stabilire l'importo che più le aggradava, ma doveva osservare quan­to previsto dalla legge” (decisione impugnata, consid. 7 con rinvio alla risoluzione del 9 luglio 1999, pag. 3 verso il basso). Ciò premesso, la Sezione degli enti locali ha rilevato che l'attività svolta dalla curatrice nel periodo litigioso (dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000) non richiedeva particolari conoscenze professionali, né legittima un compenso superiore ai fr. 2000.– riconosciuti dalla Delegazione tutoria. Tanto più che la curatrice, per le mansioni svolte dal 1° aprile 1999, aveva già ricevuto un compenso di fr. 6000.– (fr. 4000.– fino al 31 luglio 1999 e fr. 2000.– fino al 31 gennaio 2000). Tale somma, stando all'autorità di vigilanza, remunera adeguatamente le prestazioni effettuate e copre pure le spese di fr. 1000.– esposte dalla curatrice nella nota del 29 febbraio 2000. Riguardo ai compiti eseguiti dopo la fine della curatela, il 31 gennaio 2000, la Sezione degli enti locali ha ritenuto che il relativo compenso non soggiace all'approvazione dell'autorità tutoria, ma dev'essere sottoposto direttamente all'interessata. Donde, per finire, il rigetto del ricorso e la conferma del­la decisione impugnata.

                                   4.   L'appellante fa valere che il segretario della Delegazione tutoria, agendo in rappresentanza della Delegazione stessa, le ha garantito il 18 maggio 2000 il pagamento di “una parte importante della fattura”. La Delegazione tutoria – essa soggiunge – non ha mai contestato l'esistenza, l'entità o l'adeguatezza dell'attività fornita, né ha mosso obiezioni al conteggio delle ore o delle spese, ma si è limitata a negare in modo tardivo e arbitrario il diritto della curatrice di riscuotere un compenso superiore a fr. 2000.– annui. Sempre a parere dell'appellante, la verifica dei debiti della curatelata ha comportato una mole di lavoro notevole e inatteso, che esula dalle prestazioni ordinarie considerate nel calcolo dell'onorario di fr. 2000.–. Agli inizi del mandato essa aveva dovuto per altro concentrare gli sforzi nel convincere l'autorità tutoria a tramutare la curatela volontaria in una curatela amministrativa e a sostituire la curatrice precedente. L'appellante ritiene inoltre che la Delegazione tutoria – avendo scelto quale curatrice un'avvocata – sia tenuta ad applicare la tariffa professionale per ogni prestazione e per tutta la durata della curatela. L'onorario esposto, basato su una tariffa oraria di fr. 120.– anziché di fr. 190.– come d'uso, corrisponde alla rimunerazione di un praticante legale, non di un avvocato, ed è commisurato all'attività svolta e alla situazione finanziaria della curatelata. L'appellante fa valere altresì di aver dovuto protrarre l'incarico oltre la fine della curatela, su richiesta di taluni creditori, e chiede pertanto un'analoga mercede per le prestazioni svolte dopo il 1° febbraio 2000. Essa si duole d'altro canto che la Sezione degli enti locali, dopo aver riconosciuto il diritto di lei alla rifusione delle spese di fr. 1000.–, abbia omesso per errore di aumentare in tale misura il compenso dovutole. L'appellante critica per finire il dispositivo sugli oneri processuali, adducendo che “la condanna delle spese (…) è eccessivamente onerosa e da evitare in ogni caso per motivi di equità” (appello, pag. 2 verso il basso).

                                   5.   L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato – dall'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un uso difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo dell'onorario e delle spese (ZR 96 n. 30 pag. 85 consid. 4).

                                         a)  In concreto, l'appellante rimprovera anzitutto alla Sezione degli enti locali di non aver tenuto in debita considerazione le assicurazioni del segretario della Delegazione tutoria riguardo al pagamento della mercede. Essa non adduce tuttavia, sotto questo profilo, un'errata valutazione del suo compenso o un uso difforme delle tariffe applicabili. Eventuali garanzie fornite dalla Delegazione tutoria – o da un suo membro – sull'approvazione della nota professionale non esimono del resto l'autorità dal valutare l'adeguatezza dell'onorario e delle spese esposte. Una diversa soluzione lederebbe con ogni evidenza l'interesse della curatelata, tenuta – in ultima analisi – al pagamento del corrispettivo (art. 7 cpv. 1 e 3 del regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele, in vigore fino al 31 dicembre 2000; cfr. anche doc. 2, pag. 3 in alto). Si aggiunga che una generica affermazione circa il pagamen­to di “una parte importante della fattura” (appello, pag. 3 verso l'alto, con rinvio al doc. 4, allegato 3) non consentiva all'appellante di desumere – in buona fede – che l'autorità si fosse impegnata a dar seguito incondizionato alle sue richieste. Su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

                                         b)  L'appellante rileva dipoi che la Delegazione tutoria, in una presa di posizione del 6 giugno 2001 (recte 2000: doc. 4, allegato 2), si è limitata a negare il diritto della curatrice di percepire un onorario superiore a fr. 2000.– annui, senza contestare l'esistenza, l'entità né l'adeguatezza delle prestazioni effettuate. Decisivo ai fini dell'attuale sentenza non è però il punto di vista della Delegazione tutoria, bensì il giudizio espresso dall'autorità di vigilanza nella decisione impugnata. E la Sezione degli enti locali, pur evocando il tetto massimo di fr. 2000.– annui posto dalla Delegazione tutoria all'onorario della curatrice (doc. 1, pag. 1 in fondo), ha ritenuto che tale cifra fosse solo indicativa. Ciò premesso, l'autorità di vigilanza è entrata nel merito delle censure addotte dalla curatrice e ha ritenuto il compenso di fr. 2000.– commisurato alle prestazioni da lei svolte. Nella misura in cui critica le ragioni addotte dalla Delegazione tutoria anziché i motivi esposti nella sentenza impugnata, l'appello si dimostra quindi inconsistente.

                                         c) L'appellante soggiunge che la verifica della situazione debitoria della curatelata ha comportato una notevole mole di lavoro inatteso, che esula dalle prestazioni ordinarie ritenute ai fini del calcolo dell'onorario di fr. 2000.–. Contrariamente al parere della curatrice, tuttavia, l'autorità di vigilanza non ha disconosciuto lo svolgimento di possibili mansioni straordinarie, ma ha considerato che il compenso di fr. 6000.– inerente all'attività svolta dopo il mese di aprile 1999 fosse sufficiente a coprire “eventuali lavori inaspettati che si sono aggiunti ai normali compiti” (decisione impugnata, consid. 8 in fine). La censura risulta dunque già per questo motivo destituita di buon diritto. Né giova all'appellante far valere che agli inizi il suo incarico sarebbe consistito nel convincere l'autorità tutoria a trasformare la curatela volontaria in una curatela amministrativa e a sostituire la curatrice precedente. L'argomentazione non è seria, ove appena si consideri che l'attività evocata precede la designazione dell'appellante come curatrice e non rientra dunque nel novero delle mansioni remunerate a norma dell'art. 417 cpv. 2 CC. Si aggiunga che l'interessata, pur adducendo lo svolgimento di prestazioni straordinarie, non precisa il tempo impiegato per tali compiti. Né è di ausilio sotto questo profilo la distinta acclusa alla nota professionale del 29 febbraio 2000 (doc. 4, allegato 7 e doc. 5, allegato A), la quale si limita a elencare tutte le prestazioni svolte, senza indicare quali di esse esulino dalle mansioni ordinarie. Mancando indicazioni riguardo ai compiti suscettibili di maggiorare il compenso della curatrice, l'appello – carente di motivazione – riesce finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                         d)  L'appellante ritiene che la designazione di un avvocato quale curatore giustifichi l'applicazione della relativa tariffa professionale. Secondo l'art. 5 cpv. 1 del regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele, in vigore fino al 31 dicembre 2000, se per l'adempimento di compiti particolari si imponeva il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni era riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. Determinante ai fini della scelta tariffale, secondo il chiaro tenore letterale della predetta disposizione, non era solo la qualifica professionale del curatore, ma anche – e soprattutto – la natura delle prestazioni effettuate. In altri termini, un curatore professionista ha diritto di essere remunerato sulla base della propria tariffa unicamente se e nella misura in cui ha svolto mansioni specifiche (cfr. anche DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDT 1998 pag. 111 consid. 3c; I CCA, sentenza del 18 dicembre 1997 in re M., consid. 4 in fine).

                                              In concreto non risulta che l'attività svolta dall'appellante imponesse particolari cognizioni giuridiche. L'interessata evoca bensì prestazioni intese alla modifica della curatela e alla sostituzione della curatrice precedente, comprendenti – fra l'altro – l'inoltro di un ricorso all'autorità di vigilanza. Già si è det­to però che tali compiti precedono la designazione dell'appel­lante quale curatrice e non incidono dunque sulla mercede di lei a norma dell'art. 417 cpv. 2 CC (sopra, consid. 5c). Quanto ai ricorsi della curatrice volti all'aumento del proprio compenso (del 22 marzo 1999, del 23 agosto 2000 e del 3 dicembre 2001), tali rimedi esulano palesemente dagli interessi della curatelata e non rientrano nel novero dei compiti previsti dall'art. 419 CC. Tant'è che il ricorso del 23 agosto 2000 e l'appello in esame sono stati presentati dalla curatrice in nome e per conto proprio. Data l'assenza di specifiche mansioni professionali, ci si potrebbe interrogare – per vero – sull'opportunità di conferire l'incarico a un avvocato. Comunque sia, la questione non è rilevante ai fini dell'attuale giudizio sulla mercede del curatore, le prestazioni svolte dall'appellante dovendo essere in ogni caso remunerate – a prescindere dalle qualifiche di costei – in base ai parametri vigenti per curatori senza conoscenze professionali specifiche.

                                         e)  L'appellante rivendica altresì un compenso per le mansioni assicurate dopo il 1° febbraio 2000. Se non che, come ha giustamente rilevato l'autorità di vigilanza, la curatela è stata revocata con effetto al 31 gennaio 2000, ragion per cui l'onorario per le prestazioni eseguite dopo di allora non soggiace all'approvazione dell'autorità tutoria nel senso dell'art. 417 cpv. 2 CC. La curatrice allega bensì di aver dovuto “conti­nua­re in tale funzione (pubblica) su richiesta espressa dei creditori principali” (appello, pag. 4 in basso). Essa non pretende però di avere chiesto per tale motivo una proroga dell'incarico, né sostiene che l'autorità si sia altrimenti pronunciata in tal senso. Non è destinata a miglior sorte neppure la tesi secondo cui l'attività svolta dopo il 31 gennaio 2000 fosse “ne­cessaria al raggiungimento dello scopo per cui era stata istituita la curatela” (memoriale citato, loc. cit.). Avesse voluto far valere che a quel momento l'incarico non era stato portato a buon fine, l'appellante avrebbe dovuto contestare la revoca della curatela. L'interessata dimentica per di più che tale decisione è stata presa – in esito a una sua richiesta del 26 ottobre 1999 – poiché erano venuti a cadere “i presupposti per mantenere una curatela (…), viste le difficoltà di comunicazione e la totale mancanza di fiducia da parte della curatelata” (doc. 3, pag. 1 a metà), senza riguardo cioè al raggiungimento dello scopo iniziale. In simili circostanze, mal si comprende come l'appellante possa seriamente valersi di un'asserita protrazione dell'incarico per rivendicare un compenso dopo il 31 gennaio 2000. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                         f)   L'appellante si duole infine che l'autorità di vigilanza, dopo avere riconosciuto – nelle motivazioni – il suo diritto alla rifusione delle spese di fr. 1000.–, abbia omesso per errore di aumentare in misura corrispondente il compenso dovutole. La censura sfiora la temerarietà, ove appena si pensi che la Sezione degli enti locali non ha tralasciato gli esborsi, ma ha considerato che essi rientravano nel compenso di fr. 6000.– riconosciuto alla curatrice per le prestazioni effettuate dopo il mese di aprile del 1999 (v. decisione impugnata, consid. 8 in fine). Al riguardo l'appellante non spende una parola per con­testare l'argomentazione esposta dall'autorità di vigilanza. Ne segue che l'appello, infondato in ogni suo punto, dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   6.   Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria (ora Commissione tutoria regionale), avendo essa agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia). Per quel che concerne gli oneri della risoluzione impugnata, l'appellante sostiene che “la condanna delle spese (…) è eccessivamente onerosa e da evitare in ogni caso per motivi di equità” (appello, pag. 2 verso il basso). Sul prelievo di oneri l'autorità di vigilanza si è limitata nondimeno ad applicare il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele (in vigore fino al 31 dicembre 2000), che la abilitava a condannare la parte soccombente al pagamento di una tassa fino a fr. 2000.– (art. 1 cpv. 2), oltre che alla rifusione delle spese (art. 2). Sotto questo profilo la decisione dell'autorità di vigilanza, che fruisce per altro di un ragionevole potere d'apprezzamento (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 in fine ad art. 28 LPAmm), sfugge alla critica. Quanto all'entità delle spese, l'appellante ritiene eccessivo l'importo di fr. 400.–, ma omette di indicare in che misura vorrebbe veder ridotto l'onere. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________ -__________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale 9, __________ -__________;

                                         – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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