Incarti n. 11.2001.00130 11.2001.00136
Lugano, 18 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 gennaio 2000 da
__________ __________, ora in __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 novembre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 ottobre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello del 2 novembre 2001;
3. Se dev'essere accolto l'appello del 30 novembre 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 19 novembre 2001 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto una sua domanda di provvigione ad litem per la procedura d'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1955) e __________ __________ (____________________1953) si sono sposati a __________ l'__________ __________ 1979. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1980) e __________ (____________________1982). Il marito, di formazione elettrotecnico, è attualmente responsabile dello stato maggiore della __________ __________. La moglie, docente di scuola dell'infanzia, durante la vita in comune non ha svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal novembre del 1988, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dai propri genitori. Dal 1989 fino al febbraio del 2001 egli ha vissuto con __________ __________, dalla quale ha avuto le figlie __________ (____________________1990) e __________ (____________________1992).
B. Il 20 gennaio 1989 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 23 febbraio seguente, e il 30 marzo 1989 ha promosso azione di divorzio, cui la moglie si è opposta. L'assetto provvisionale è stato fissato, per finire, con sentenza emessa il 27 agosto 1992 da questa Camera, la quale ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 2280.– mensili per la moglie e di fr. 610.– mensili ciascuno (oltre all'assegno familiare di fr. 170.–) per __________ e __________, affidati alla madre (inc. __________/__________). Statuendo il 29 luglio 1993, il Pretore ha respinto la petizione di divorzio a norma dell'art. 142 cpv. 2 vCC, ritenendo la disunione imputabile a colpa preponderante dell'attore (inc. n. __________ __________).
C. Davanti al Segretario assessore del Distretto di Bellinzona, sedente in luogo e vece del Pretore, le parti hanno poi disciplinato il 25 febbraio 1994 le modalità della loro vita separata, concordando l'affidamento dei figli alla madre (garantito al padre il più ampio diritto di visita), fissando un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 2410.– mensili per lei e uno di fr. 820.– mensili per ciascun figlio (compreso l'assegno di famiglia) e stipulando che __________ avrebbe versato alla moglie di fr. 17 485.– complessivi (in rate mensili di fr. 100.–) per contributi alimentari arretrati e spese giudiziarie. Dal 1994 __________ __________ si occupa dell'amministrazione di un immobile a Preonzo, ricevendo un compenso lordo di fr. 1200.– mensili.
D. Il 7 gennaio 2000 __________ __________ ha nuovamente promosso causa di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, oltre allo scioglimento del matrimonio, il versamento di fr. 200 000.– in liquidazione del regime dei beni, la metà della prestazione di libero passaggio maturata dalla moglie durante il matrimonio (senza riparto della propria), la soppressione del contributo alimentare in favore di lei retroattivamente dal 1° gennaio 1999 e l'affidamento di __________ alla madre, cui ha offerto un contributo di fr. 1000.– mensili (compreso l'assegno di famiglia) fino al maggio del 2000. In via provvisionale egli ha proposto la soppressione di qualsiasi contributo per la moglie con effetto retroattivo dal gennaio 1999, l'affidamento di __________ alla madre (riservato il proprio diritto di visita) e un contributo per la figlia di fr. 1000.– mensili fino al maggio del 2000.
E. All'udienza del 19 maggio 2000, indetta per discutere le richieste provvisionali, __________ __________ ha espresso la sua completa opposizione, chiedendo anzi che il contributo di mantenimento in suo favore fosse aumentato a fr. 3200.– mensili. Nella sua risposta di merito del 29 maggio 2000 essa ha poi aderito alla domanda di divorzio, postulando tuttavia un contributo indicizzato per sé di fr. 3000.– mensili, la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso la rispettiva cassa pensione e, in via provvisionale, il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.–. In sede di replica e duplica le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni, salvo abbandonare le conclusioni inerenti alla figlia __________, divenuta maggiorenne il 23 maggio 2000.
F. Nel frattempo, il 20 giugno 2000 si è tenuta anche la discussione sulla provvigione ad litem sollecitata da __________ __________, domanda cui l'attore si è opposto. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando il 20 ottobre 2000 un memoriale conclusivo. __________ __________ ha ribadito il proprio punto di vista (soppressione del contributo alimentare per la moglie con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999 e rigetto della provvigione ad litem), mentre la convenuta ha postulato un contributo di fr. 3998.50 mensili retroattivamente dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 e un contributo di fr. 5156.– mensili dopo di allora (in subordine di fr. 3806.– mensili per il mese di giugno 2000, di fr. 4556.– mensili per luglio, agosto e settembre del 2000 e nuovamente fr. 3806.– mensili dal 1° ottobre 2000), il tutto con interessi al 5% dalla rispettiva scadenza.
G. Con decreto cautelare del 17 novembre 2000 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per __________ __________ in fr. 2100.– mensili, respingendo ogni altra richiesta, inclusa quella di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Statuendo inoltre il 13 dicembre 2000 su un'azione di mantenimento intentata il 4 luglio 2000 dai figli __________ e __________ nei confronti del padre, il Pretore ha stabilito un contributo alimentare indicizzato per __________ di fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2002 fino al conseguimento della licenza in giurisprudenza, ma al massimo fino al 31 dicembre 2004, e uno di fr. 800.– mensili per __________ dal 1° giugno 2000 fino al termine della scuola cantonale di commercio, ma al massimo fino al 30 giugno 2003, riservato un ulteriore giudizio ove la figlia avesse inteso frequentare corsi universitari (inc. __________.__________.__________).
H. Ultimata l'istruttoria di merito, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Nel suo allegato del 29 maggio 2001 __________ __________ ha ribadito la sua domanda intesa allo scioglimento del matrimonio. Quanto agli effetti del divorzio, egli ha chiesto la soppressione di ogni contributo per la moglie dal 1° gennaio 2000, si è opposto al riparto dei propri averi di cassa pensione, ha dichiarato di compensare il proprio credito in liquidazione del regime dei beni con il pregiudizio derivante alla convenuta per la perdita del contributo alimentare dopo il 1° gennaio 2000 e per il mancato ottenimento di prestazioni di libero passaggio, contestando ogni altra pretesa. Nelle sue conclusioni del 31 maggio 2001 __________ __________ ha confermato di aderire alla domanda di divorzio, ma ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili indicizzati e il riparto a metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio.
I. L'11 giugno 2001 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore un'istanza di restituzione in intero, chiedendo l'ammissione di ulteriori prove volte a dimostrare l'intervenuto avanzamento professionale del marito, scoperto a suo dire dopo la redazione del memoriale conclusivo. __________ __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 13 giugno 2001 il rigetto dell'istanza, che invece il Pretore ha accolto con decreto del 9 luglio 2001. Assunto il complemento istruttorio, la convenuta ha inoltrato il 6 agosto 2001 un ulteriore memoriale nel quale ha confermato le precedenti conclusioni. L'attore è rimasto silente.
L. Statuendo con sentenza del 12 ottobre 2001, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha imposto a __________ __________ di versare alla moglie un contributo alimentare a vita di fr. 1500.– mensili indicizzati, ha condannato __________ __________ a corrispondere al marito fr. 68 000.– in liquidazione del regime matrimoniale (accertando la proprietà delle parti sui beni in loro possesso), ha riconosciuto alla medesima il diritto di ricevere la metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza e ha respinto ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 190.– sono state poste per due quinti a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
M. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 2 novembre 2001 nel quale chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 3000.– mensili indicizzati e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Essa postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, riservato l'esito favorevole di una domanda da lei depositata quello stesso giorno davanti al Pretore per ottenere dal marito una provvigione ad litem di fr. 3500.– intesa a finanziare la causa in appello. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, salvo aderire alla richiesta di assistenza giudiziaria.
N. Frattanto, il 2 novembre 2001, __________ __________ ha effettivamente sollecitato davanti al Pretore una provvigione ad litem di fr. 3500.– per la procedura d'appello o, in subordine, l'autorizzazione a trattenere un importo equivalente da quanto dovuto al coniuge in liquidazione del regime dei beni. Con osservazioni del 15 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza, che il Pretore ha respinto il 19 novembre 2001 senza prelevare tasse né spese. Anche tale decreto è stato appellato il 30 novembre 2001 da __________ __________, che reitera le domande formulate davanti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2001 __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello del 2 novembre 2001
1. Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per la convenuta. La pronuncia del divorzio, la liquidazione del regime dei beni e il riparto del cosiddetto “secondo pilastro”, non impugnati, hanno assunto invece carattere definitivo e sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).
2. Con l'appello la convenuta produce una lettera del 31 ottobre 2001 in cui la Banca __________ __________ e __________ si dichiara disposta ad aumentare da fr. 277 000.– a fr. 345 000.– il mutuo ipotecario fisso gravante l'abitazione di lei (per liquidare il credito del marito in seguito allo scioglimento del regime matrimoniale). Inoltre essa chiede l'edizione dal Municipio di __________ dell'elenco dei commerci attivi nel Comune, dall'__________ di __________ e dalla __________ di __________ “dei loro rispettivi listini dei prezzi, affinché si possa procedere ad un paragone degli stessi” e un sopralluogo nel Comune di __________ “al fine di determinare quali alimenti mancano nell'unico negozio di generi alimentari del paese”. L'attore, da parte sua, allega alle osservazioni all'appello una sua lettera del 16 novembre 2001 alla patrocinatrice della moglie in cui dichiarava di essere d'accordo che si compensasse quanto da lui ancora dovuto per contributi alimentari arretrati con il suo credito di fr. 68 000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Oltre a ciò sollecita l'edizione dalla Banca __________ __________ e __________ dell'incarto completo relativo al mutuo ipotecario gravante l'ex abitazione coniugale. Ora, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). La questione è di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio.
a) La lettera della Banca __________, prodotta dall'appellante per documentare un futuro aumento dell'onere ipotecario dovuto alla necessità di liquidare la spettanza del marito in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (memoriale, pag. 10), è già agli atti (doc. 42). Si tratta dunque di un doppione. Quanto alle altre prove, volte a dimostrare che nel Comune di __________ le possibilità di acquisto sono limitate e che i prezzi dei beni di consumo sono più alti rispetto a quelli praticati nei centri commerciali di __________ (memoriale, pag. 6), esse non appaiono di peso. Certo, l'appellante si ripropone di giustificare in tal modo la necessità di usare una vettura propria (i cui costi andrebbero inseriti nel suo fabbisogno: appello, pag. 19). La scarsità di negozi nei comuni minori è tuttavia un fatto notorio nel Ticino. Come si vedrà in appresso, poi, la circostanza non è determinante per commisurare il fabbisogno dell'interessata (consid. 11b). Procedere alle postulate edizioni o eseguire un sopralluogo a Preonzo non si rivelerebbe dunque di verosimile rilievo ai fini del giudizio.
b) La lettera del 16 novembre 2001 unita dall'attore alle osservazioni all'appello non è di alcun interesse, non influendo in alcun modo sul contributo alimentare per la convenuta. L'edizione di documenti dalla Banca __________ non è destinata a miglior sorte. L'interessato sostiene che per ottenere da un istituto di credito un aumento di mutuo ipotecario il debitore deve disporre di un reddito sufficiente a coprire gli interessi, gli ammortamenti e le spese di manutenzione dell'immobile. A suo avviso quindi la convenuta deve avere dichiarato alla banca entrate maggiori per rapporto a quelle figuranti nella sentenza impugnata, salvo che terzi abbiano prestato garanzia, onde la necessità di consultare la documentazione bancaria (osservazioni, pag. 2 seg.). A parte il fatto però che l'attore non contesta esplicitamente il reddito della moglie stimato dal Pretore (osservazioni, pag. 12), le argomentazioni citate si esauriscono in semplici congetture, né eventuali garanzie fornite da terzi a titolo benevolo potrebbero entrare in linea di conto (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18 ad art. 125 CC con richiami). Ogni coniuge può esigere invero che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC), così come può chiedere al giudice di obbligare terzi a dare informazioni e a produrre documenti in tale prospettiva (art. 170 cpv. 2 CC). La richiesta non deve sorreggersi tuttavia a mere illazioni, tanto meno attendibili in concreto ove si consideri che nel frattempo la banca ha condizionato l'aumento del mutuo ipotecario da fr. 277 000.– a fr. 345 000.– alla costituzione in pegno degli averi di vecchiaia provenienti dalla cassa pensione del marito (appello del 30 novembre 2001, pag. 7). Quest'ultimo non pretende che tale patrimonio sia inidoneo o insufficiente a garantire il prestito (osservazioni all'appello del 30 novembre 2001, pag. 3). Richiamare il carteggio bancario non sarebbe pertanto di verosimile utilità.
3. In merito al contributo di mantenimento per la convenuta, il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie né gli estremi per respingerlo né quelli per limitarlo (art. 125 cpv. 3 CC). Ciò premesso, egli ha esaminato il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, rammentando anzitutto l'entità dei contributi erogati dal marito fino ad allora. Egli ha accertato dipoi il reddito di lui in fr. 10 750.– netti mensili e quello della convenuta in fr. 1169.–, non senza soggiungere che con un po' d'impegno l'interessata avrebbe potuto aumentare il proprio guadagno ad almeno fr. 1800.– mensili. Circa il fabbisogno di lei, il primo giudice lo ha valutato in fr. 3300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese per l'alloggio fr. 1000.–, premi assicurativi fr. 114.–, cassa malati fr. 247.65, onere d'imposta fr. 357.–, per un totale di fr. 2818.65, il resto essendo destinato a garantire l'effettivo tenore di vita). Nelle circostanze descritte egli ha fissato il contributo a carico del marito in fr. 1500.– mensili, pari alla differenza fra le necessità della moglie e il reddito a lei imputato.
Il Pretore non ha trascurato di verificare, per altro verso, che il contributo di mantenimento così stabilito fosse alla portata dell'attore. Ha quindi calcolato il fabbisogno di lui, stabilendolo in
fr. 3250.– mensili circa (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese per l'alloggio fr. 980.–, assicurazioni fr. 12.20, premio della cassa malati fr. 278.50, rimborso di alimenti arretrati fr. 100.–, pasti fuori casa e costi di lavanderia fr. 160.–, onere d'imposta fr. 579.20). Dedotto dal reddito netto (fr. 10 750.– mensili) tale fabbisogno, come pure i contributi alimentari di per la figlia __________ (fr. 800.– mensili), per il figlio __________ (fr. 1000.– mensili) e per ognuna delle figlie __________ e __________ avute fuori del matrimonio (fr. 1200.– mensili), il Pretore ha rilevato che, pur dovendo versare ancora fr. 1500.– alla convenuta, l'attore rimane in ogni modo con un agio mensile di fr. 1800.–, idoneo a consentirgli di ricostituirsi un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Non vi era spazio del resto né per un'applicazione retroattiva di tale contributo (i criteri dell'art. 125 CC applicandosi solo dopo il divorzio) né per un'ipotetica compensazione, di cui per altro mal se ne comprendevano i termini (sentenza impugnata, consid. 3).
4. Nell'appello la convenuta afferma che il proprio fabbisogno ammonta in realtà a fr. 4100.– mensili, importo che le è indispensabile per conservare l'alto tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e che corrisponde – adeguato al rincaro – al contributo fissato da questa Camera nel 1992. Essa contesta che la sua spesa per l'alloggio possa essere decurtata di fr. 500.– mensili (come ha fatto il Pretore), già per la circostanza ch'essa dovrà aumentare di fr. 68 000.– l'onere ipotecario per liquidare la spettanza del marito in seguito allo scioglimento del regime matrimoniale. Sostiene inoltre che, data l'età e la sua scarsa formazione, il reddito ipotetico imputatole dal Pretore è fuori luogo. Per di più, nel suo fabbisogno vanno inclusi i costi dell'automobile, a lei necessaria per l'area periferica in cui abita, ma anche per ragioni professionali, per i bisogni dei figli, per far compere e svolgere commissioni a Bellinzona. Essa si duole altresì che le disponibilità del coniuge siano state sottovalutate, non dovendosi dimenticare che i figli maggiorenni raggiungeranno ben presto l'indipendenza economica e che al mantenimento di __________ e __________ deve partecipare anche la loro madre. In ogni modo – essa conclude – non si giustifica di lasciare all'attore una disponibilità di fr. 1800.– mensili per finanziare il “secondo pilastro”, quando a lei nulla rimane.
5. Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve sopperire a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a).
Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (per altro non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
6. In concreto le parti si sono sposate l'11 aprile 1979 e si sono separate di fatto nel novembre del 1988, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima dai suoi genitori e poi in una casa monofamiliare a Contone, insieme con un'altra donna (doc. F, pag. 2; doc. N, pag. 2; doc. O, pag. 3; richiami VII, risposta, pag. 2). La vita in comune essendo durata pressoché dieci anni, il matrimonio può dirsi sostanzialmente di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; DTF del 4 aprile 2001 in re Z., 5C.278/2000, consid. 2c). Ne segue che la convenuta ha diritto di conservare, per principio, il livello di vita avuto durante la comunione domestica (DTF del 29 giugno 2001 in re X., 5C. 111/2001, consid. 2c, e del 29 ottobre 2001 in re K., 5C.205/ 2001, consid. 4c). È pacifico altresì che in quell'arco di tempo l'appellante non ha svolto alcuna attività lucrativa, ma si è occupata della casa e dei figli (interrogatorio formale del marito, verbali, pag. 10 risposta n. 9; doc. N, pag. 6 verso l'alto; v. anche richiami VII, petizione, pag. 6). E dei figli essa ha continuato a occuparsi anche dopo la separazione di fatto (__________aveva a quel momento 8 anni, __________ 6). Che la convenuta non abbia i mezzi per finanziare un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva durante la vita in comune è del resto fuori discussione. Nemmeno l'attore, in effetti, più contesta di dover versare almeno il contributo stabilito dal Pretore (fr. 1500.– mensili a vita, indicizzati), di cui chiede la conferma nelle osservazioni all'appello.
7. Quanto al reddito dell'appellante, si desume dall'istruttoria che l'interessata cura (dal 1994) l'amministrazione di una casa d'appartamenti, ricevendo per tale attività un compenso di fr. 1169.– netti mensili (doc. 9, 10, 22). Non consta ch'essa disponga di liquidità. Possiede invece la casa monofamiliare in cui abita, a __________, che non produce utili (doc. 1 e 9), ma il cui valore venale è di fr. 630 000.– (convenzione dell'8 marzo 2001, verbali, pag. 25; sentenza impugnata, pag. 28 in fondo). Dedotto il carico ipotecario di fr. 277 000.– (doc. 42) e il noto credito del marito in liquidazione del regime dei beni (fr. 68 000.–), la convenuta risulta così proprietaria di sostanza immobiliare per fr. 285 000.–. Essa è titolare anche di un libretto di risparmio presso la __________ __________ __________ __________ __________ __________, il cui saldo ammontava nel maggio del 1999 a circa fr. 39 000.–. Di tale saldo però essa non può disporre, trattandosi di un dono ricevuto dai genitori per sopperire agli studi dei figli (e in parte già consumato a tale scopo), come è stato accertato anche nell'ambito dell'azione di mantenimento avviata dai figli nei confronti del padre (doc. 9, 23c, 23d, 24, 25 e 26; deposizione di __________ __________, verbali, pag. 14 e 15; richiami I, inc. __________.__________.__________, sentenza del 13 dicembre 2000, pag. 4). Nelle circostanze descritte rimane da esaminare, per valutare le risorse economiche della convenuta, se il guadagno effettivo da lei ritratto sia adeguato oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro in generale, dando prova di buona volontà essa potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito migliore (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).
8. Il Pretore ha ritenuto che, dato il lungo tempo trascorso, ben difficilmente la convenuta potrà riprendere l'attività di maestra d'asilo e che, ormai prossima ai cinquant'anni, altrettanto difficilmente essa potrà trovare un altro lavoro a tempo pieno. Ciò non le impedisce tuttavia di sfruttare saltuarie occasioni di lavoro che le permetterebbero di integrare, con un po' di buona volontà, il suo guadagno attuale e di raggiungere fr. 1800.– mensili. L'appellante eccepisce che non può esserle imposto un impegno maggiore di quello odierno, tanto meno ove si pensi ch'essa si è affannata invano a cercare un'attività, incontrando solo problemi a causa della saturazione del mercato, dell'età e della sua formazione. Per di più – essa ricorda – la sua attività è conforme al grado d'occupazione prospettatole in appello nel 1992, allorché questa Camera ha statuito sul contributo alimentare provvisionale. E – epiloga la convenuta – diversamente dalla fattispecie giudicata in DTF 127 III 136, essa non dispone né di formazione commerciale né di conoscenze linguistiche o dei mezzi informatici, sicché non vi sono ragioni per imporle un aumento dell'attività lucrativa dopo il 45° anno di età. L'attore obietta sostanzialmente, nelle osservazioni all'appello, che la moglie avrebbe dovuto curare già da tempo il proprio reinserimento professionale, sia perché la separazione di fatto risale al novembre del 1988, sia perché la convenuta è sempre stata perfettamente cognita circa la sua intenzione di chiedere il divorzio.
a) Secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato però dal Tribunale federale, che ha sottolineato come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).
b) La convenuta ha oggi 48 anni e lavora a tempo parziale dal 1994, attendendo all'amministrazione di uno stabile d'appartamenti a __________. A 45 anni dunque (compiuti il ____________________ 1998, due mesi prima che la figlia __________ compisse i 16 anni) essa già lavorava da tempo. Certo, dopo quasi trent'anni dalla fine degli studi non si può più seriamente pretendere ch'essa si candidi come docente di scuola dell'infanzia, professione che del resto non ha mai esercitato (interrogatorio formale del marito, verbali, pag. 10, risposta n. 9). Ma ciò non toglie che nel frattempo essa abbia potuto acquisire una solida esperienza in campo amministrativo (doc. 10), tant'è che sbriga lavori d'ufficio – a titolo gratuito – anche per il Consiglio parrocchiale di __________ (deposizione di __________ __________, verbali, pag. 21 in fine). Tra il 1997 e il 2000, inoltre, essa ha svolto attività accessorie come funzionaria amministrativa per il Municipio di __________ e la Sezione cantonale degli enti locali, il che le ha permesso di guadagnare
fr. 2964.– nel 1996, fr. 624.05 nel 1997 e fr. 1622.45 nel 2000 (doc.19 e 21; interrogatorio formale, verbali, pag. 8, risposte n. 5 e 9; richiami IV, conteggi di salario; richiami VI, certificati di salario). L'appellante non è dunque sprovvista di capacità, ancorché non disponga di conoscenze professionali specifiche.
c) Quanto alle infruttuose ricerche d'impiego adombrate nell'appello, nulla di significativo emerge dagli atti. La convenuta si è invero rivolta in un'occasione a una conoscente, chiedendole di aiutarla a trovare un lavoro (deposizione di __________ __________, verbali, pag. 21 in alto) e ha scritto nel luglio del 1998 alla Sezione delle risorse umane del Cantone, offrendosi per attività saltuarie (doc. 20 e 21). All'interrogatorio formale essa ha precisato altresì che “tante altre domande le ho fatte telefonicamente, dopo aver preso atto delle inserzioni sui giornali” (verbali, pag. 24, risposta n. 1). Non risulta tuttavia ch'essa abbia mai interpellato Uffici di collocamento o agenzie private, per tacere del fatto che usualmente le offerte d'impiego richiedono la presentazione di candidature scritte. La situazione generale del mercato del lavoro è invero altalenante, ma non disperata. Invano poi la ricorrente si prevale della sentenza emanata il 27 agosto 1992 da questa Camera. È vero che a quel momento le era stato computato un reddito ipotetico di fr. 1200.– mensili per un'attività a metà tempo (consid. 4b in fine), ma è anche vero che a quel momento essa doveva occuparsi di figli in età compresa fra i 10 e i 12 anni (pag. 10), ora maggiorenni. Né risulta che l'appellante non goda – per avventura – di buona salute. Nulla osta perciò a un ragionevole incremento dell'attività lucrativa da parte sua (analogamente, in caso di attività a tempo parziale: DTF del 6 giugno 2002 in re B., 5P.35/2002, consid. 2.2.3).
d) Nelle condizioni illustrate il reddito presumibile di fr. 1800.– netti mensili stimato dal Pretore appare prudente e sostenibile. Non è dato di sapere quanto tempo la convenuta dedichi mediamente – oggi – all'amministrazione della nota casa d'appartamenti, ma pacifico è ch'essa dispone di tempo sufficiente per dedicarsi ad altre attività professionali (deposizione di __________ __________, verbali, pag. 21 verso l'alto). Non per caso, nelle occasioni in cui essa ha svolto attività accessorie di carattere amministrativo, il suo guadagno è aumentato anche di fr. 1500.– mensili (interrogatorio formale, verbali, pag. 8, risposta n. 9). Se si considera poi che lo stipendio minimo di un impiegato d'ufficio non diplomato, dopo tre anni di attività, ammonta nel Cantone Ticino a fr. 35 100.– annui (pari ad almeno fr. 2600.– netti mensili: art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, edito dalla Camera di commercio industria artigianato del Cantone Ticino e dalla Società svizzera degli impiegati di commercio, valido dal 1° gennaio 2001), il cauto apprezzamento del Pretore non solo resiste alla critica, ma appare finanche generoso.
e) L'appellante asserisce che, in ogni caso, il Pretore avrebbe dovuto concederle un periodo transitorio per reinserirsi nel mondo del lavoro. Così argomentando, essa sembra evocare la giurisprudenza secondo cui, esigendosi da un coniuge l'estensione o la ripresa di un'attività lucrativa, occorre lasciare a tale coniuge il tempo necessario per adeguarsi (cfr. DTF del 7 marzo 2002 in re A., 5P.418/2001, consid. 5b con rinvii; v. anche DTF 127 III 140 consid. 2c in fine). A prescindere dal fatto però che l'interessata nemmeno indica quale periodo transitorio le sarebbe concretamente necessario, nella fattispecie l'estensione dell'attività lucrativa che si esige da lei è relativamente modesta (dai fr. 1200.– a lei imputati nel 1992 ai fr. 1800.– mensili di oggi), non presuppone conoscenze specialistiche (si tratta di reperire ordinari lavori d'ufficio in un comparto qualsiasi dell'amministrazione pubblica o privata) e decorrerà solo con il passaggio in giudicato della presente sentenza. Non si può certo dire quindi che dall'interessata si pretendano sforzi esagerati per rapporto al lasso di tempo a disposizione.
9. La questione è di concretare, dopo quanto precede, il “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 CC. Ora, l'entità del contributo alimentare va apprezzata di caso in caso, secondo le particolarità concrete. Verso il basso, essa non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, essa non può superare il livello di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; cfr. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 15 ad art. 125). Nella fattispecie si è già spiegato che, data la lunga durata del matrimonio, l'appellante ha diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 6). Il Pretore ha calcolato il fabbisogno di lei correlato a quel tenore di vita in fr. 3300.– mensili (fr. 2820.– circa per il fabbisogno minimo e fr. 480.– circa per raggiungere il livello di vita avuto prima della separazione: sopra, consid. 3). Egli non ha mancato di constatare che tale importo è inferiore di fr. 500.– rispetto al contributo (indicizzato) stabilito da questa Camera il 27 agosto 1992, ma ha ritenuto che la differenza si giustifichi per l'intervenuta diminuzione del tasso ipotecario relativo al costo dell'alloggio (sentenza impugnata, pag. 13 in alto).
La convenuta fa valere che il suo fabbisogno, dato il tenore di vita, ammonta a complessivi fr. 4100.– mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 247.65, assicurazioni fr. 214.10, telefono e televisione fr. 339.92, riscaldamento elettrico fr. 334.51, targhe auto e TCS fr. 40.08, leasing auto fr. 345.20, abbonamento ai giornali fr. 17.50, imposte fr. 357.– (appello, pag. 8). Essa sottolinea che tale somma corrisponde anche al fabbisogno riconosciutole da questa Camera nella sentenza del 27 agosto 1992, adeguato al rincaro. L'attore eccepisce di non essere tenuto a garantire il tenore di vita attuale della controparte, bensì quello di 13 anni or sono, quando il suo reddito ammontava a fr. 5600.– mensili.
a) Comprovare il livello di vita avuto dai coniugi nel novembre del 1988 incombeva a chi intende prevalersene, cioè alla convenuta. A 13 anni dalla separazione non si può seriamente esigere, tuttavia, una prova rigorosa. Dagli atti emerge in ogni modo che nel 1988 il reddito annuo del marito ammontava a fr. 80 716.– lordi, pari a fr. 6000.– mensili netti (richiami V, certificato di salario 1987/88; richiami II, dichiarazione d'imposta 1989/90), i quali corrispondono a circa fr. 7950.– mensili di oggi (da 112.8 punti del dicembre 1988 a 149.5 punti del luglio 2002, con valore 100 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo nel dicembre 1982). Già allora il tenore di vita familiare poteva quindi definirsi medio-alto, come questa Camera aveva già avuto modo sostanzialmente di accertare – a un sommario esame – nella nota sentenza del 27 agosto 1992.
b) L'appellante fa valere che nella sentenza appena citata le era stato riconosciuto, oltre al fabbisogno di fr. 2850.–, un mezzo dell'eccedenza familiare di fr. 917.– mensili (doc. O, pag. 19). Tale importo era stato calcolato tuttavia sul reddito del marito nel 1992 (mentre la separazione è del 1988), salito in quattro anni a fr. 8700.– mensili. Ci si dipartisse dal reddito del 1988 (fr. 6000.– netti) e lo si adeguasse al rincaro, nel 1992 ci si sarebbe dovuti fondare su un guadagno mensile di circa fr. 6980.– (da 112.8 punti del dicembre 1988 a 131.2 punti del dicembre 1991, sempre con indice 100 nel dicembre 1982). Nel 1992 inoltre è stato imputato alla convenuta un reddito ipotetico di fr. 1200.–, che prima non aveva (consid. 4b, pag. 11). Per di più, nel fabbisogno familiare era stato inserito anche quello di fr. 650.– mensili per la figlia ______, che il marito ha avuto dalla convivente nel 1990 (consid. 7, pag. 18). E il fabbisogno personale dei coniugi era lievitato rispetto al 1988 proprio per la creazione di due economie domestiche separate. La sentenza emanata da questa Camera il 27 agosto 1992 è dunque di poco ausilio per valutare il tenore di vita avuto dai coniugi prima della separazione di fatto.
c) Tutto considerato, non resta che stimare il fabbisogno complessivo della famiglia nel 1988 interpretando secondo prudente criterio i pochi dati che si evincono dagli atti. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per due coniugi, intanto, era di fr. 1075.– mensili (BlSchK 1987 pag. 119). Quanto ai figli, nel caso di due fratelli fra i7ei 12 anni le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton __________, cui questa Camera si attiene da decenni, prevedevano (per fasce di reddito attorno ai fr. 5400.– mensili: edizione 1988, esempio a pag. 11) un fabbisogno in denaro di fr. 450.– ciascuno, più i costi per l'alloggio. Da tale fabbisogno andrebbe dedotta la quota per cura e educazione, prestata in natura dalla moglie. Dato il reddito familiare (di un buon 10% più elevato rispetto a quello contemplato dalle raccomandazioni) appare equo però rinunciare a tale decurtazione. Riguardo ai costi per l'alloggio, i coniugi dichiaravano nel 1988, per l'intera famiglia, un esborso di fr. 1187.60 mensili destinato al pagamento degli interessi ipotecari e una spesa media di fr. 160.– mensili per la manutenzione dell'immobile (compresa l'assicurazione stabili; richiami II, dichiarazione d'imposta 1989/90), cui bisogna aggiungere la quota per l'ammortamento del mutuo, assimilabile in mancanza d'altro a quella odierna (fr. 2000.– annui), ossia fr. 166.65 mensili.
Quanto ai premi della cassa malati, essi ammontavano ad almeno fr. 6000.– annui, pari alla deduzione complessiva ammessa nella dichiarazione d'imposta 1989/90 (richiami II). Per comune esperienza nondimeno essi dovevano aggirarsi almeno sui fr. 700.– mensili, mentre l'onere d'imposta era di circa fr. 590.– mensili (richiami II, tassazione 1989/90). Infine occorre aggiungere il costo per il riscaldamento (fr. 150.– mensili stimati), il premio per l'assicurazione RC e dell'economia domestica (fr. 40.–: sentenza 27 agosto 1992 di questa Camera, consid. 6b, pag. 16 seg.) e fr. 150.– per l'automobile, il marito usufruendo già allora di una vettura di servizio. Arrotondato, il fabbisogno familiare assommava quindi, per finire, a fr. 5100.– mensili, contro un reddito del marito di fr. 6000.– netti. Ne discende che la famiglia aveva una disponibilità attorno ai fr. 900.– mensili, cioè fr. 450.– per ciascun coniuge, pari a circa fr. 600.– odierni (da 112.8 punti nel dicembre 1988 a 149.5 punti nel luglio 2002, con indice 100 nel dicembre 1982).
10. Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, occorre determinare il fabbisogno odierno dell'appellante commisurato a tale livello. Per quanto riguarda anzitutto il costo dell'alloggio, l'interessata fa valere che la diminuzione del saggio d'interesse ipotecario evocata dal Pretore è solo un fattore contingente e che, dovendosi prevedere interventi di manutenzione, il costo della casa è destinato a salire. Ed è destinato a salire ulteriormente di almeno fr. 300.– mensili, essa soggiunge, al momento in cui il carico ipotecario dovrà essere aumentato di fr. 68 000.– per liquidare la spettanza del marito in liquidazione del regime dei beni. Ciò non va trascurato, considerando che – parallelamente – il Pretore ha inserito nel fabbisogno dell'attore un'uscita di fr. 100.– mensili destinati al versamento di contributi alimentari arretrati. Quanto al suo tenore di vita attuale, la convenuta reputa di avere il diritto di continuare ad abitare nella casa in cui ha vissuto durante il matrimonio. L'attore fa notare, a suo turno, che la convenuta fruisce di un margine di quasi fr. 500.– mensili sul fabbisogno minimo accertato dal Pretore, onde la possibilità per lei di coprire senza problemi eventuali spese di manutenzione immobiliare. Reputa inammissibile poi dover finanziare egli medesimo la propria liquidazione del regime matrimoniale, sorta addirittura dopo il divorzio, spettanza che previa compensazione degli arretrati alimentari ancora dovuti alla convenuta ammonterà a non più di fr. 59 000.–.
a) Un contributo di mantenimento non è destinato a garantire al beneficiario – come detto – un tenore di vita più alto di quello avuto durante la vita in comune. Un coniuge non può pretendere dunque che l'altro gli sovvenzioni per sé solo la disponibilità dell'intero alloggio occupato da entrambi i coniugi prima della separazione (I CCA, sentenze del 12 agosto 2002 in re T., consid. 6c e dell'11 maggio 1999 in re S., consid. 1, pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 144 con rimandi). Anzi, qualora un coniuge occupi un alloggio troppo costoso, la spesa va adeguatamente ridotta (I CCA, sentenza del 4 novembre 1996 in re L., consid. 7b; Rep. 1993 pag. 150, consid. 2; 1991, pag. 371 consid. 5; in materia di esecuzione: DTF 114 III 14 consid. 2). Nella fattispecie la convenuta abita in una casa monofamiliare di sei locali, cucina e tripli servizi (interrogatorio formale della moglie, verbali, pag. 24, risposta n. 4), nella quale durante la comunione domestica viveva l'intera famiglia (quattro persone). Non può pretendere dunque di vedersi riconoscere una simile dimora per sé sola, giacché dal profilo logistico ciò comporterebbe un tenore di vita più elevato rispetto a quello da lei avuto nel novembre del 1988.
b) Il Pretore ha ritenuto, in ultima analisi, che per il suo alloggio personale la convenuta non possa legittimamente rivendicare più di fr. 1000.– mensili, oltre a fr. 114.– mensili per i premi delle polizze destinate all'assicurazione dello stabile e dell'economia domestica. Invero egli si è dipartito da interessi ipotecari e ammortamenti nella misura di fr. 1100.– mensili e di spese per il riscaldamento elettrico fino a concorrenza di fr. 250.– mensili (una parte dell'esborso effettivo essendo ricollegabile anche all'illuminazione, già compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo), che cumulati ai citati premi assicurativi di fr. 114.– mensili avrebbero dato un costo per l'alloggio di fr. 1464.– mensili complessivi. Egli ha ritenuto tuttavia che una simile spesa sia eccessiva per una persona sola. Nel fabbisogno minimo della convenuta egli ha conteggiato unicamente, di conseguenza, fr. 1114.– mensili per la casa e le assicurazioni (sentenza impugnata, pag. 15).
c) Le argomentazioni delle parti sul modo in cui è stato parzialmente estinto – dopo la separazione di fatto – il mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale, così come le contese sul tasso ipotecario medio, sull'entità degli oneri di manutenzione e sul costo del riscaldamento non sono di interesse ai fini del giudizio. Determinante non è, infatti, il costo odierno dell'ex abitazione coniugale, bensì quello che la convenuta può legittimamente inserire nel proprio fabbisogno per godere di un'abitazione personale conforme al suo tenore di vita nel novembre del 1988. Alloggio che non deve necessariamente consistere in una casa monofamiliare (per altro difficilmente reperibile per rapporto alle esigenze di una persona sola), e men che meno nell'ex abitazione coniugale, ma che può essere anche un appartamento di categoria adeguata. Diversa era la situazione nel 1992, allorché questa Camera aveva statuito in sede provvisionale: a quel momento infatti il costo della casa monofamiliare (fr. 1120.– mensili più fr. 100.– per il riscaldamento e fr. 250.– per il telefono e l'elettricità, ma dedotti fr. 480.– per l'alloggio rientrante nel fabbisogno dei figli minorenni: consid. 6a, pag. 15 in basso e 16 in alto) si giustificava ampiamente rispetto alla presumibile locazione di un appartamento, di pari categoria, destinato a tre persone. Con ogni evidenza, tale non è più il caso oggi.
d) Né è di maggior rilievo ai fini del giudizio il fatto che la convenuta intenda aumentare il mutuo ipotecario gravante l'ex abitazione coniugale per onorare la pretesa del marito in liquidazione del regime dei beni. In nessun caso, difatti, un coniuge può pretendere di veder inserito nel proprio fabbisogno l'ammortamento dovuto per un debito da egli contratto dopo il divorzio allo scopo di soddisfare pretese dell'ex coniuge sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (DTF 127 III 293 consid. 3b). Ciò vale anche per eventuali interessi ipotecari, il creditore di una pretesa in liquidazione del regime matrimoniale non dovendo essere chiamato a finanziare la sua stessa spettanza (se mai il coniuge debitore può chiedere una dilazione di pagamento: art. 218 cpv. 1 CC). Poco importa che nel fabbisogno del marito il Pretore abbia incluso una quota di fr. 100.– mensili destinata ad ammortare il credito della moglie per contributi alimentari arretrati (doc. E; sentenza impugnata, pag. 19). A parte il fatto che l'interessata non contesta il fabbisogno dell'attore, nulla muterebbe nel risultato – come si vedrà oltre – nemmeno stralciando la posta di fr. 100.– mensili dal fabbisogno di lui.
e) Per tornare al costo dell'alloggio che la convenuta può inserire nel proprio fabbisogno per godere di un'abitazione personale conforme al suo tenore di vita nel novembre del 1988, tutto ben ponderato la spesa di fr. 1000.– mensili riconosciuta dal Pretore (fr. 1114.– meno fr. 114.– di premi assicurativi) appare modesta, anche per un'area suburbana. Tenuto conto che la convenuta può legittimamente aspirare almeno a un appartamento consono al tenore di vita pregresso, un esborso di fr. 1250.– mensili appare senz'altro più realistico, ove appena si pensi che le usuali spese accessorie possono notoriamente eccedere anche il 10% del canone di locazione. La spesa di fr. 1434.50 mensili rivendicata dall'appellante
(fr. 1100.– più fr. 334.50 per il riscaldamento: appello, pag. 8) appare invece eccessiva, mentre i fr. 300.– mensili destinati a finanziare il rimborso del credito spettante al marito in liquidazione del regime matrimoniale non possono entrare – come si è illustrato – in linea di conto.
f) È vero che nel fabbisogno dell'attore il primo giudice ha incluso costi per l'alloggio di soli fr. 980.– mensili. Visto l'onere riconosciuto ora all'appellante, ciò sembrerebbe offendere la parità di trattamento. A prescindere dalla circostanza però che nelle osservazioni all'appello l'attore non rivendica una maggior spesa per l'alloggio nemmeno ove fosse aumentato quello della convenuta, all'atto pratico nulla cambierebbe neppure portando da fr. 980.– a fr. 1250.– mensili la posta in questione nel fabbisogno dell'attore. Sia come sia, infatti, il reddito di lui sarebbe più che sufficiente anche in tal caso, come risulterà in appresso, per consentire all'ex marito di erogare alla convenuta il contributo alimentare risultante dall'odierna sentenza.
11. L'appellante chiede inoltre di inserire nel proprio fabbisogno i costi per l'automobile, ossia fr. 40.08 per l'imposta di circolazione e la quota sociale del TCS e fr. 345.20 per il leasing mensile. Spiega che, dovendo essa estendere la propria attività, una vettura le sarà sicuramente indispensabile a scopo professionale, con un aumento del proprio fabbisogno mensile di altri fr. 200.– per il carburante e di fr. 160.– per i pasti fuori casa. Anzi, dell'auto essa già necessita oggi per l'attuale attività di amministratrice immobiliare, per le trasferte dei figli e per gli acquisti, giacché a __________ esiste solo una farmacia e un negozio, i cui prezzi sono eccessivi mentre i mezzi di trasporto pubblici sono insufficienti. In ogni modo l'appellante ricorda di avere sempre avuto a disposizione un veicolo, il quale rientra nel suo tenore di vita. L'attore osserva che alla convenuta sono già stati riconosciuti circa fr. 500.– mensili in aggiunta al fabbisogno minimo, nei quali già sono considerate le spese per l'automobile. Soggiunge che l'interessata svolge la propria attività lucrativa a __________ e che non si giustifica di inserire ulteriori costi nel fabbisogno di lei solo per consentirle un maggior reddito di fr. 600.– mensili.
a) Il Pretore non ha ammesso costi per l'autovettura nel fabbisogno della convenuta con l'argomento ch'essa non ne ha bisogno per l'esercizio della professione, mentre del tenore di vita anteriore già “si tiene conto nella ripartizione dell'eccedenza” (sentenza impugnata, pag. 14). Egli disconosce però che i contributi di mantenimento dopo il divorzio vanno stabiliti secondo l'art. 125 CC, non secondo l'art. 163 CC (a contrario: I CCA, del 27 luglio 2000 in re S., consid. 7). La metodica relativa al “riparto dell'eccedenza” elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in applicazione all'art. 137 cpv. 2 CC non pertiene dunque al caso specifico, ove non si ripartisce alcunché.
b) In concreto risulta dagli atti che la convenuta ha sempre avuto a disposizione un'automobile (doc. 29), ciò che nemmeno l'attore contesta. I costi d'uso desumibili dall'incarto rientrano dunque nel suo tenore di vita, anche se il mezzo non serve per scopi professionali. Si giustifica così di inserire nel fabbisogno di lei l'importo di fr. 33.10 per l'imposta di circolazione (doc. 6, 1° foglio), di fr. 7.– per la quota sociale del TCS (doc. 6, 2° foglio) e di fr. 100.05 mensili per l'assicurazione (doc. 5, 3° foglio), onde un totale di fr. 140.15 mensili. Non è invece ammissibile il costo del carburante, che rientra nel fabbisogno minimo (quanto meno ove il veicolo non sia adoperato per lavoro), né la rata mensile di fr. 345.20 per il leasing (doc. 7), destinata a finanziare l'acquisto della vettura e ad aumentare così la sostanza dell'appellante. Inserire quest'ultimo onere nel fabbisogno modificherebbe la liquidazione del regime matrimoniale, già passata in giudicato.
c) La necessità di pasti fuori casa non è, da parte sua, lontanamente dimostrata, né per rapporto all'attività attuale della convenuta (la casa d'appartamenti da lei amministrata si trova a __________, nel Comune di domicilio), né per rapporto alla prevista estensione dell'attività. Trattandosi di assumere generici lavori d'ufficio, per altro a tempo parziale (nell'intento di aumentare il reddito da fr. 1169.– a fr. 1800.– mensili), nulla rende verosimile che l'interessata non possa rientrare a casa sul mezzogiorno o la sera. Quanto al prospettato uso professionale del veicolo, la spesa di fr. 200.– mensili per il carburante potrebbe fors'anche rientrare nel fabbisogno dell'interessata se il reddito virtuale stimato dal Pretore (fr. 1800.– mensili) non si rivelasse già di per sé assai modesto. Siccome la sentenza impugnata sfuggirebbe a censura quand'anche il primo giudice avesse imputato alla convenuta un guadagno ipotetico di fr. 2000.– mensili (riconoscendole fr. 200.– di spese), l'appello non può tuttavia trovare accoglimento.
12. Per quanto attiene alle altre poste del fabbisogno l'appellante espone, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1100.– mensili, al premio della cassa malati di fr. 247.65 e all'onere fiscale di fr. 357.– (tutti e tre ammessi dal Pretore e non contestati: sentenza impugnata, pag. 16), premi assicurativi per un totale di fr. 214.10 mensili che il Pretore ha riconosciuto solo nella misura di fr. 114.– (sopra, consid. 10b). La differenza è dovuta all'assicurazione RC dell'automobile (doc. 5), che in questa sede è già stata conteggiata nelle spese per il veicolo (sopra, consid. 11b). Infine la convenuta fa valere spese per “telefono e televisione” di fr. 339.92 mensili e per l'abbonamento ai giornali di fr. 17.50. Ora, i costi per il telefono e la televisione sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU __________/__________del 5 gennaio 2001, pag. 74, punto I), mentre quelle per i giornali non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi né in quella di fabbisogno “allargato” definita dalla giurisprudenza (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). È vero che l'appellante ha diritto di conservare il tenore di vita anteriore alla separazione di fatto, ma è anche vero che proprio per tale motivo essa si vede riconoscere un agio di fr. 600.– mensili sul fabbisogno minimo. Nella misura in cui telefono, televisione e giornali eccedono tale fabbisogno minimo, essi vanno finanziati dunque con tale margine.
13. Ciò posto, l'ammontare del “debito mantenimento” per la convenuta risulta di fr. 3800.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spesa per l'alloggio fr. 1250.– (sopra, consid. 10), costi dell'automobile fr. 140.15 (sopra, consid. 11b), assicurazioni fr. 114.– (sopra, consid. 12), premio della cassa malati fr. 247.65 (non contestato), imposte fr. 357.– (non contestati) e fr. 600.– per elevare il tenore di vita al livello di quello avuto prima della separazione (sopra, consid. 9). Dedotto il reddito ipotetico, l'appellante si ritrova perciò con un disavanzo di fr. 2000.– mensili, che l'attore dev'essere chiamato a coprire. L'erogazione del contributo a vita non è litigiosa, l'attore non pretendendo (nemmeno nelle osservazioni all'appello) che la convenuta sia verosimilmente in grado, un momento o l'altro, di migliorare il suo reddito oltre quello virtuale stimato dal Pretore. Non è litigioso nemmeno l'adeguamento automatico al rincaro previsto nella sentenza impugnata, sicché il contributo va ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo del luglio 2002 (l'ultimo considerato ai fini del presente giudizio), con adeguamento il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2004 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC). L'appello va accolto di conseguenza entro questi limiti.
14. L'appellante assume che, comunque sia, le disponibilità dell'attore sono state sottovalutate e che il primo giudice avrebbe dovuto calcolare “a lungo termine anche l'eccedenza” di lui. Essa sottolinea che i figli maggiorenni raggiungeranno ben presto l'indipendenza economica e che il mantenimento delle figlie avute dal marito fuori del matrimonio va sopportato anche dalla loro madre. La convenuta scorge “una lampante disparità di trattamento” anche nel fatto che l'attore abbia un margine di fr. 1800.– mensili per ricostituire l'avere di vecchiaia, mentre a lei non resta alcunché per finanziare la previdenza futura. L'attore ricorda, nelle osservazioni all'appello, che il tenore di vita avuto durante la comunione domestica costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento e che in caso di situazioni finanziarie molto favorevoli l'eccedenza non va divisa a metà, né la moglie può pretendere di beneficiare degli aumenti di stipendio da lui conseguiti dopo la separazione di fatto. Per di più, egli assevera, il fabbisogno della convenuta è già stato calcolato largamente e il valore dell'ex abitazione coniugale costituisce già in sé una buona previdenza per la vecchiaia.
a) Giustamente il Pretore ha verificato che la disponibilità finanziaria dell'attore fosse sufficiente per coprire gli oneri di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli. Al debitore del contributo va lasciato, infatti, almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). In concreto la situazione non cambia nemmeno aumentando il contributo per la convenuta a fr. 2000.– mensili. Dato un reddito mensile di fr. 10 750.– netti, infatti, pur deducendo il fabbisogno di lui (fr. 3250.– non contestati), il contributo per __________ (fr. 1000.–), quello per __________ (fr. 800.–) e quello per __________ e __________ (fr. 2400.–), rimangono pur sempre fr. 3300.– con cui l'attore può onorare il contributo per l'ex moglie conservando ancora fr. 1300.– mensili. Anche se egli non ha sostanza di rilievo (doc. H), il contributo rientra agevolmente pertanto nelle sue possibilità.
b) Nella misura in cui evoca una pretesa “eccedenza”, la convenuta argomenta fuori tema. I contributi di mantenimento dopo il divorzio vanno stabiliti giusta l'art. 125 CC e non secondo l'art. 163 CC. Non vi è quindi alcuna “eccedenza” da ripartire: l'ammontare del “debito mantenimento” dipende esclusivamente dal tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica e non deve eccedere tale livello. Quanto ai contributi per le figlie minorenni dell'attore (fr. 1200.– mensili ognuna), esso appare corretto, ove appena si consideri che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ (edizione 2000) prevedono, per una fratria di due in età fino ai 12 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 1190.– mensili, esclusa la posta per cura e educazione fornita in natura dalla madre.
c) L'appellante si duole che nulla le sia riconosciuto per integrare il suo “secondo pilastro” (ricevendo essa solo la metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge) e finanziarlo negli anni a venire (sopra, consid. 4 in fine). Se non che, essendole riconosciuto con la presente sentenza un agio mensile di fr. 600.– sul fabbisogno minimo, la critica diviene senza oggetto. Anche l'attore è tenuto infatti a ricostituire la sua previdenza con quanto gli rimane a fine mese, rispettivamente con quanto otterrà in liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, consid. 3e, pag. 20 a metà, e consid. 5c, pag. 32 in alto). Per quel che è del futuro, la convenuta dimentica di possedere sostanza per fr. 285 000.– (sopra, consid. 7), di cui fr. 136 000.– acquisita durante il matrimonio (sentenza impugnata, consid. 4h, pag. 29). Nulla le impedisce di costituire con quel capitale una previdenza adeguata, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica non conferendole alcun diritto di conservare l'ex abitazione coniugale (sopra, consid. 10c). Se tale è la sua libera scelta, l'ex marito non può essere tenuto a risponderne.
II. Sull'appello del 30 novembre 2001
15. Il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem introdotta dalla convenuta per la causa in appello, rilevando che l'interessata, proprietaria immobiliare, può procurarsi la somma richiesta (fr. 3500.–) ricorrendo a un aumento del mutuo ipotecario. Un maggior aggravio di fr. 3500.– comporterebbe infatti un onere mensile (ammortamento incluso) di circa fr. 20.–, che la convenuta può senz'altro permettersi anche con il suo modesto reddito.
16. L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere verificato se con il suo reddito essa possa finanziare il maggior onere ipotecario, la Banca __________ avendole comunicato di vincolare lo stanziamento di fr. 68 000.– (allo scopo di tacitare l'attore per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale) alla costituzione in pegno della sua spettanza di cassa pensione in esito al divorzio, ciò che peggiorerà la sua situazione finanziaria. A suo parere nemmeno l'eventuale compensazione del credito del marito in liquidazione del regime matrimoniale con contributi alimentari è attuabile, giacché questi ultimi le necessitano per sovvenire al fabbisogno. L'attore ricorda, da parte sua, che la moglie è proprietaria di un immobile del valore di fr. 630 000.–, pari al doppio degli oneri ipotecari che lo gravano, e può sempre locare l'abitazione o venderla. Inoltre solleva dubbi sul comportamento dell'istituto bancario e ribadisce di avere proposto invano alla convenuta di compensare la sua spettanza di fr. 68 000.– con contributi alimentari, arretrati compresi (fr. 9000.–), o con il dovuto a titolo di cassa pensione.
17. L'obbligo, per un coniuge, di fornire una provvigione di causa all'altro è una misura provvisionale nel senso dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). A giusta ragione pertanto l'istanza è stata introdotta davanti al Pretore (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Ciò non toglie che la procedura sia quella dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC, la quale implica un contraddittorio orale (art. 379 CPC), non uno scambio di atti scritti come quello ordinato dal Pretore. L'irregolarità non avendo causato pregiudizio alle parti, che per altro non lamentano il vizio di forma, non è il caso tuttavia che questa Camera intervenga al riguardo (art. 143
cpv. 1 CPC).
18. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Tale obbligo, che per gli uni discende dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza) e per gli altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento; v. Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38-38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC), può anche comportare versamenti ripetuti (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 285 ad art. 145 vCC con rinvio a Rep. 1973 pag. 316 consid. 4). Chi postula una provvigione ad litem deve rendere verosimile,
ad ogni modo, di non avere mezzi sufficienti per stare in causa (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552, nota 5 a metà con rinvio di giurisprudenza).
19. Si è ricordato dianzi che la convenuta possiede sostanza per
fr. 285 000.–, di cui fr. 136 000.– acquisiti durante il matrimonio (sopra, consid. 14c). Essa medesima ammette del resto, nell'appello, che il suo problema è essenzialmente di trovare liquidità (memoriale, pag. 9). Come si è rilevato, nondimeno, l'interessata non ha alcun diritto di conservare immobili e, se predilige tale scelta, non può poi chiamare il marito a coprirne le spese. Certo, la realizzazione di sostanza può implicare remore incompatibili, dal profilo finanziario, con le esigenze processuali di un coniuge. A parte il fatto però che in concreto l'appellante non lascia trasparire alcuna intenzione di procurarsi liquidità realizzando la casa, essa non nega che la soluzione alternativa evocata dal Pretore (aumento del carico ipotecario nella misura di fr. 3500.–, pari alla richiesta di provvigione, ciò che costerebbe in termini di interessi e ammortamenti circa fr. 20.– mensili) sia fattibile. A nulla giova che essa già intenda aumentare di fr. 68 000.– l'aggravio ipotecario per tacitare il credito dell'attore in liquidazione del regime matrimoniale. Non solo tale opzione – come detto (consid. 10d) – si ricollega a una sua libera scelta e non può essere invocata come giustificativo, ma l'interessata non rende per nulla verosimile che sia impossibile o impraticabile aumentare l'ipoteca di fr. 71 500.– (anziché di fr. 68 000.–). Non privo di leggerezza, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
20. Si aggiunga, per abbondanza, che in concreto nulla muterebbe –all'atto pratico – nemmeno se l'appello fosse accolto. Per principio, infatti, il coniuge che ottiene dall'altro una provvigione ad litem deve poi restituirla o lasciarsela computare sulla spettanza in liquidazione del regime matrimoniale (SJ 120/1998 pag. 155 consid. 6b con richiami di dottrina). Quand'anche l'attore fosse tenuto a versare fr. 3500.– per finanziare la causa in appello della convenuta, dunque, costei se ne vedrebbe chiedere il rimborso a processo ultimato. Alla regola della restituzione si può derogare, tutt'al più, per equità. Non si vedrebbe tuttavia, nella fattispecie, quale ragione d'ordine equitativo imporrebbe di esonerare la convenuta dalla restituzione, tanto meno ove si pensi ch'essa, oltre a dover ancora liquidare il coniuge in seguito allo scioglimento del regime matrimoniale, ha fr. 285 000.– di sostanza, mentre l'ex marito è pressoché senza patrimonio. Ne segue che l'appello, inconferente, non merita per finire altra disamina.
III. Sulle spese, le ripetibili e la richiesta di assistenza giudiziaria
21. Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello sul contributo di mantenimento per la convenuta seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante, che rivendicava un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per rapporto a quello di fr. 1500.– stabilito dal Pretore, esce vittoriosa nella misura di un terzo. Deve sopportare dunque i due terzi della tassa di giustizia e delle spese, rifondendo all'attore una congrua indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente invece sull'ammontare o sul riparto degli oneri di prima sede, il cui dispositivo può rimanere invariato. Quanto all'appello sulla provvigione ad litem, i relativi oneri e le ripetibili vanno a carico della convenuta, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Né può essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata con l'appello del 2 novembre 2001 per il caso in cui fosse stata respinta la domanda di provvigione ad litem. Basti ricordare che per valutare lo stato di ristrettezza (nel senso dell'art. 155 CPC, tuttora applicabile in virtù dell'art. 37 LAG) non si considera solo il reddito, ma anche la sostanza del richiedente (DTF 124 I 2 consid. 2a, 120 Ia 179, 118 Ia 369). Nel caso specifico, come noto, l'istante dispone di sostanza immobiliare per
fr. 285 000.–, ciò che esclude l'indigenza. Quanto a un'eventuale mancanza di liquidità, essa non è sufficiente per legittimare il beneficio dell'assistenza giudiziaria (RDAT II-1998 pag. 21 consid. 4a).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 2 novembre 2001 è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, la somma di fr. 2000.– a titolo di contributo di mantenimento.
L'importo è ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo del luglio 2002 e sarà adeguato il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2004.
2. Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 900.–
sono posti per due terzi a carico di __________ __________ e per il resto a a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. L'appello del 30 novembre 2001 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
4. Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 2 novembre 2001 da __________ __________ è respinta.
6. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria