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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2002 11.2001.120

30 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,097 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2001.00120

Lugano 13 febbraio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 agosto 2001 da

__________ __________ (2000), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________, __________, e patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)   

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione dell'8 ottobre 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il

                                              1° ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 22 ottobre 2001;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1970) ha dato alla luce il ____________________ 2000 la figlia __________, che è stata riconosciuta già prima della nascita da __________ __________ (1967). Il padre non ha terminato un apprendistato e non ha nessuna formazione professionale. La madre è al beneficio di un assegno di prima infanzia e di un assegno integrativo.

                                  B.   Il 27 agosto 2001 __________ __________i, rappresentata dalla madre, ha promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il versamento di un contributo di mantenimento di fr. 885.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 1005.– fino al 12° anno e di fr. 1310.– fino alla maggiore età, oltre al pagamento di fr. 10 260.– per alimenti arretrati. All'udienza del 18 settembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, mantenendo invariate le loro domande. Con sentenza del 1° ottobre 2001 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per i mesi da settembre a novembre 2001. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   Contro la sentenza citata __________ __________ è insorta con un appello dell'8 ottobre 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di accogliere integralmente la sua azione e di riformare la sentenza impugnata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il giudice delegato ha ordinato, il 23 novembre 2001, la completazione dell'istruttoria. Sulle nuove risultanze le parti hanno avuto modo di esprimersi.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante chiede un contributo “nei sensi dei considerandi”.

                                         Ci si può chiedere se tale domanda sia formulata in termini sufficientemente precisi (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Dagli atti risulta nondimeno che l'interessata chiede l'accoglimento integrale della sua istanza, con la quale postulava un contributo alimentare di

                                         fr. 885.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 1005.– fino al 12° an­no e di fr. 1310.– fino alla maggiore età, oltre al pagamento di

                                         fr. 10 260.– per alimenti arretrati. Ritenuto che in caso di contributi per figli minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato, la necessità di cifrare la richiesta è meno rigorosa, sicché l'appello può definirsi ricevibile.

                                   2.   L'appellante chiede di verificare la legittimazione della madre a rappresentare la figlia. Ora, è indubbio che __________ __________ è rappresentante legale della minorenne (art. 304 cpv. 1 CC combinato con l'art. 298 cpv. 1). È possibile che la Commissione tutoria regionale, cui spetta intervenire, abbia suggerito la nomina di un curatore, ma non risulta che ciò sia avvenuto, né il convenuto pretende il contrario. Ne discende che la madre deve presumersi abilitata a rappresentare la figlia nell'azione di mantenimento (Hegnauer in: Berner Kommentar, nota 22 ad art. 279 CC).

                                   3.   Il Pretore ha accertato che il convenuto ha beneficiato di prestazioni assistenziali fino al maggio del 2001, quando ha firmato un contratto di inserimento professionale con il Comune di __________, valido fino al 20 novembre 2001. Da allora egli guadagna

                                         fr. 2300.– mensili netti e non consta che il contratto sia stato rescisso anticipatamente. Accertato il suo fabbisogno minimo in

                                         fr. 1800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 433.50, premio della cassa malati fr. 262.10), il Pretore ha ritenuto che dal settembre al novembre del 2001 egli poteva contribuire al man­tenimento della figlia con fr. 500.– mensili. In seguito il convenuto non avrebbe più avuto entrate e il suo fabbisogno minimo non avrebbe potuto essere intaccato. La figlia chiede in questa sede che si imputi al padre un reddito ipotetico. Rileva che questi, ancora giovane, con un minimo di buona volontà potrebbe trovare un posto di lavoro che gli permetta di guadagnare come prima. Essa contesta inoltre il principio secondo cui il debitore di un contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.

                                   4.   L'art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimen­to del figlio dev'essere commisurato, in particolare, ai bisogni del minorenne, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. L'ammontare del contributo dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In ogni caso al debitore del contributo va garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 285 CC).

                                   5.   Dagli atti risulta che il convenuto non ha terminato un apprendistato, non ha nessuna formazione professionale (doc. 1 punto 6.2), da anni è a carico della pubblica assistenza (doc. 4, 4.1 e 4.2) e il 1° febbraio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI (doc. 1). Il 21 maggio 2001 egli ha stipulato, come detto, un contratto di inserimento professionale grazie al quale il Comune di __________ lo assumeva come operaio per la durata di 6 mesi con una retribuzione di fr. 2600.– mensili lordi (doc. 3.1). Il 12 settembre 2001 egli è stato licenziato per il 30 settembre successivo (doc. 8). Dal certificato medico del 10 dicembre 2001 acquisito in questa sede risulta che il convenuto, dopo avere ricominciato nel dicembre del 2000 una cura metadonica, nell'ottobre del 2001 è ricaduto nella tossicomania da eroina, al punto da dover essere ricoverato alla Clinica __________ __________ di __________ per una cura di disintossicazione. Tale degenza è stata interrotta qualche giorno dopo per consentire la ripresa di una cura metadonica. A detta del medico, nelle ultime settimane l'idoneità al lavoro di lui è fortemente compromessa a causa della ricaduta nella dipendenza da stupefacenti.

                                   6.   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che decisivo non è tanto il reddito effettivo conseguito da un debitore alimentare, bensì il reddito che questi potrebbe conseguire dando prova di impegno e buona volontà (DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4 con richiami). Nel caso in esame è vero che il convenuto non ha dimostrato di avere fatto quanto si poteva esigere da lui per conseguire un guadagno, né è dato di sapere quali iniziative egli abbia intrapreso per cercare lavoro. Non si può disco­noscere in ogni modo che egli non ha la minima formazione pro­fessionale, è a carico della pubblica assistenza da anni e ha seri problemi di droga. Contrariamente all'opinione dell'appellante, tale stato di cose non appare meramente transitorio. Del resto, già durante la convivenza con la madre della bambina egli non lavorava affatto. Non si vede quindi come potrebbe trovare ora un'occupazione che gli permetta di sopperire al proprio fabbisogno e di provvedere a un contributo per la bambina, tanto meno considerando i suoi trascorsi e la recente ricaduta.

                                         Certo, il convenuto ha invero tentato un inserimento professionale, ma a prescindere dal fatto che ha ottenuto il posto solo perché al beneficio di prestazioni assistenziali (art. 31 della legge sull'assistenza sociale), non è dato a divedere quale attività egli possa concretamente svolgere oggi, né l'appellante azzarda ipo­tesi sul reddito che egli potrebbe conseguire. Il Pretore ha già tenuto conto, del resto, che il convenuto ha lasciato l'impiego senza giustificazione e gli ha computato perciò un reddito ipotetico pari a quello che avrebbe ricevuto dal Comune di __________ fino al 30 novembre 2001, data della scadenza del contratto. D'altro lato il problema non si risolverebbe nemmeno fissando a carico del padre contributi fittizi, ch'egli non sarebbe in grado di corrispondere. Un'azione di mantenimento non deve servire infatti a riscuotere dall'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni di assistenza (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1999 nella causa B.; Geiser, nota 2 in: AJP 4/96 pag. 491). Qualora la situazione economica del convenuto dovesse migliorare, in particolare nel caso in cui egli dovesse ottenere una rendita AI in seguito alla richiesta presentata il 1° febbraio 2001, la figlia potrà riformulare in ogni momento una richiesta di un contributo in aggiunta alla rendita completiva per figli (art. 285 cpv. 2 CC), sempre che le prestazioni assicurative destinate al padre eccedano la copertura del suo fabbisogno minimo.

                                   7.   L'appellante chiede il versamento di fr. 10 260.– a titolo di contributi alimentari arretrati in virtù dell'art. 279 cpv. 1 CC. È indiscus­so però che tra l'agosto del 2000 e il maggio del 2001 il convenuto è stato al beneficio di mere prestazioni assistenziali, di mo­do che – per i motivi già indicati – non vi è spazio per contributi durante tale periodo. Né si giustifica di tenere conto, per ipotesi, di eventuali prestazioni accordate a titolo di assistenza pubblica, poiché ai fini dei contributo alimentari tali prestazioni non costituiscono un reddito (per analogia: Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18 ad art. 125 CC con rimandi). O il debitore può conseguire un guadagno (e allora gli si imputa, per principio, tale entrata, eventualmente corretta al rialzo alla stregua di reddito potenziale) o non è in grado di guadagnare alcunché (e allora non può considerarsi come guadagno la prestazione della pubblica assistenza, che per altro va rimborsata).

                                         Nondimeno, come si è visto, tra giugno e novembre 2001 il convenuto ha percepito mensilmente, rispettivamente avrebbe potuto guadagnare (ove non avesse abbandonato senza giustificazione l'impiego), fr. 2300.– da attività lucrativa (consid. 5). E siccome in quel periodo il suo fabbisogno minimo, non contestato, è stato stabilito in fr. 1800.– mensili, non vi sono ragioni per prescindere dalla fissazione, per tale lasso di tempo, di un contributo di mantenimento, pari alla disponibilità mensile. L'appello deve dunque essere accolto entro questi limiti.

                                   8.   Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Si rinuncia tuttavia a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe l'appellato. L'appellante verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello può essere accolta solo per quanto riguarda la questione del contributo tra giugno e novembre 2001, il ricorso rivelandosi per il resto destituito di ogni consistenza fin dall'inizio (art. 157 CPC). L'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità della patrocinatrice sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         A titolo di contributo di mantenimento per la figlia __________ __________, __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, dal 1° giugno al 30 novembre 2001, l'importo mensile di fr. 500.–.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.– 

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quanto riguarda la decorrenza del contributo di mantenimento, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   4.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;__________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2001.120 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2002 11.2001.120 — Swissrulings