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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2003 11.2001.101

17 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·598 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2001.101

Lugano, 17 marzo 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

 I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa __________.__________.__________ (limitazione di altezza: esegesi di convenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 10 aprile 1992 da

__________ __________ __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

ing. __________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che con sentenza del 31 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a __________ __________, in accoglimento di una petizione introdotta da __________ __________ __________, di demolire entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sen­tenza, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva, “tutto quanto supera un'altezza luce di 2.70 m, misurata tra il pavimento e il soffitto della parete nord, ultimo piano, della costruzione di cui al mappale __________ RFD di __________ -__________, con riferimento ai piani del 20 settembre 1990”;

ricordato che con la sentenza medesima il Pretore ha respinto un'azione riconvenziona­le di __________ __________, il quale rivendicava da __________ __________ __________ il versamen­to di fr. 1500.–;

preso atto che contro tale sentenza __________ __________ ha presentato un appello del 31 agosto 2001 per ottenere che la petizione fosse respinta e la sua riconvenzione accolta, subordinatamente che gli fosse impartito – quanto meno – un termine di 30 giorni per inoltrare all'autorità amministrativa una “richiesta di demolizione assistita dal progetto di nuova copertura”, con obbligo per lui di iniziare i lavori entro 30 giorni dal conseguimento del permesso;

accertato che __________ __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

rammentato che con ordinanza del 28 maggio 2002 il giudice delegato ha sospeso la procedura – su richiesta delle parti – fino al 30 settembre successivo, essendo in corso trattative volte a comporre la lite nelle vie amichevoli;

rilevato che quel termine è poi stato prorogato con ordinanza del 20 settembre 2002 fino al 31 dicembre seguente e, un'ultima volta, con ordinanza del 10 febbraio 2003 fino al 31 marzo 2003;

constatato che il 6 marzo 2003 le parti sono addivenute a un accordo stragiudiziale, trasmesso in copia a questa Camera il giorno stesso, mediante il quale pongono fine al contenzioso con una soluzione negoziata e chiedono di stralciare l'appello dai ruoli (art. 352 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire unicamente sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede, le spese di primo grado divenendo definitive (sebbene nella clausola n. 3 della transazione le parti dichiarino di considerare la sentenza del Pretore “priva di qualsiasi efficacia”);

stabilito che le parti hanno deciso consensualmente di lasciare la tassa di giustizia e le spese di appello a carico di chi le aveva anticipate (il convenuto), compensando le ripetibili (clausola n. 5 della transazione);

osservato che non v'è motivo di scostarsi da tale intesa;

precisato che, per quanto attiene alla tassa di giustizia, essa va adeguatamente ridotta sia perché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG), sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;

decreta:                   1.   Si prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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