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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2002 11.2000.97

19 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,692 parole·~33 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00097

Lugano 30 gennaio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 24 luglio 2000 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare (recte: sentenza) emesso il 29 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello adesivo;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1961) e __________ __________ __________ (1964) si sono sposati a __________ il __________ 1986. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1988) e __________ __________ (__________1992). Il ma­rito lavora per la __________ __________, la moglie è aiuto __________ a ore presso il ristorante __________ __________ (ora: __________ __________) a __________, oltre a svolgere mansioni di custode per uno stabile di apparta­menti. I coniugi vivono separati dal giugno 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.

                                  B.   Il 24 luglio 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere – previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – immediate misure protettrici dell'unione coniugale, in particolare l'autorizzazione a sospendere la comunione domestica, l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il più ampio diritto di visita del padre, da concordare fra le parti), un contributo di mantenimento di fr. 700.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, oltre a una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Con decreto cautelare del 25 luglio 2000, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione coniugale, ha affidato i figli alle cure di lei (riservato il più ampio diritto di visita del padre), fissando con effetto immediato un contributo di mantenimento di fr. 500.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio. Il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili è stato rinviato al merito.

                                  C.   All'udienza del 17 agosto 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha offerto per ciascun figlio fr. 800.– mensili, inclusi gli assegni familiari, opponendosi alle altre richieste e postulando anch'egli l'assistenza giudiziaria. Le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, riconfermandosi nelle rispettive domande. In esito all'udienza il Pretore ha fissato l'assetto cautelare, riducendo i contributi alimentari a fr. 200.– mensili per la moglie e a fr. 600.– mensili per ogni figlio, oltre gli assegni familiari. Statuendo poi il 29 agosto 2000 sulle misure a protezione dell'unione coniugale, egli ha stabilito i contributi di mantenimen­to dal 1° agosto 2000 in fr. 224.– mensili per l'istante e in

                                         fr. 650.– mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari. Non sono stati riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.

                                  D.   Contro il predetto giudizio è insorta __________ __________ con un appello del 14 settembre 2000 nel quale chiede che, in riforma della decisione impugnata, il contributo alimentare complessivo sia fissato dal 1° luglio 2000 in fr. 2351.– mensili, assegni familiari compresi, di cui fr. 650.– per ogni figlio e il resto per sé, e che le sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 29 settembre 2000 __________ __________ propone, previa concessione dell'assistenza giudiziaria a sé medesimo, di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata. Con appello adesivo dello stesso giorno egli chiede inoltre che, in riforma del giudizio impugnato, gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio davanti al Pretore. __________ __________ non ha introdotto osservazioni all'appello adesivo.

                                  E.   La giudice delegata di questa Camera ha completato l'istruttoria con l'audizione dei due figli minorenni, sulle cui risultanze sono stati sentiti personalmente i coniugi a un'udienza del 14 novembre 2001. __________ __________ e __________ __________ hanno rinunciato a esprimersi sul complemento di istruttoria.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 LAC combinato con l'art. 5 della legge stessa) e sono decise con sentenza (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC), non con decreto. L'erronea denominazione dell'atto impugnato non ha tuttavia causato pregiudizio alle parti (art. 143 cpv. 1 CPC). Tempestivi, appello principale e appello adesivo sono pertanto ricevibili.

                                   2.   L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare dei contributi si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.). Nel Cantone Ticino le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   3.   In concreto il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 5500.– netti, comprese le indennità di trasferta, e quello della moglie in fr. 2000.–, pari a un grado d'occupazione di circa il 60%, compatibile con la cura dei figli. Egli ha quindi determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2757.20 mensili (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 202.20, canone di locazione fr. 530.–, spese d'automobile fr. 600.–, telefono, elettricità, gas e TV fr. 200.–) e quello della moglie e dei figli in fr. 3320.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per lei fr. 1025.–, per i figli fr. 700.–, premi della cassa malati fr. 355.–, canone di locazione fr. 990.–, telefono, elettricità, gas e TV fr. 250.–). Dedotti i fabbisogni dall'insieme dei redditi, egli ha suddiviso l'eccedenza di fr. 1422.80 mensili in ragione del 40% alla moglie e del 60% al marito, onde un contributo complessivo per moglie e figli di fr. 1890.– mensili, compresi gli assegni familiari. Tale importo è stato suddiviso in fr. 224.– per la madre e in fr. 650.–, per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari, con decorrenza dal 1° agosto 2000.

                                   4.   Litigiosi in questa sede sono i rispettivi fabbisogni e il riparto dell'eccedenza. Essendo in discussione contributi per figli minorenni, vige in ogni modo la massima ufficiale e il principio inquisitorio illimitato (DTF 127 III 72 consid. 3; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 176 CC; Wullschleger in: Schwen­zer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18–20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC, cui rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato dunque alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Trattandosi di misure a protezione dell'unione coniugale, l'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce inoltre che, se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. Egli esamina d'ufficio, dunque, non solo la questione del mantenimento, ma pure l'affidamento e la disciplina del diritto di visita (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 302 n. 726 e 727).

                                   5.   Nella sentenza impugnata il Pretore non si è pronunciato sull'attribuzione dei figli né sulla disciplina del diritto di visita. Certo, egli aveva disciplinato le questioni con decreto cautelare del

                                         25 luglio 2000, emesso senza contraddittorio (act. II, dispositivo n. 1.2). Se non che, per loro natura i provvedimenti cautelari decadono con l'emanazione del giudizio (Rep. 1989 pag. 129 consid. 3). È necessario pertanto integrare d'ufficio la sentenza impugna­ta per quel che concerne la situazione dei figli minorenni. Giovi inoltre ricordare che, di principio, qualora si prospettino cambiamenti di rilievo nella situazione dei figli, l'audizione imposta dall'art. 144 cpv. 2 CC deve avvenire anche nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (art. 315b cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 54 ad art. 176 CC). Nel caso specifico i figli non risultavano essere stati ascoltati dal primo giudice, ciò che ha reso indispensabile l'audizione in questa sede, avvenuta il 7 novembre 2001 (rapporto 16 novembre 2001). Ora, la situazione dei figli appare stabile: essi sono rimasti con la madre nell'abitazione coniugale e intrattengono con il padre rapporti costanti, in funzione degli orari irregolari e notturni del genitore e dei propri impegni scolastici e ricreativi (verbale del 14 novembre 2001, pag. 2). L'esercizio del diritto di visita, concordato tra i genitori e i figli, non dà per altro luogo a disaccordi e non vi è quindi motivo per rivedere la regolamentazione a suo tempo adottata dal Pretore. La sentenza impugnata va completata dunque di conseguenza.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   6.   L'appellante chiede che il proprio fabbisogno minimo sia aumen­tato a fr. 3440.– mensili, inserendovi una spesa di fr. 120.– per il prevedibile onere fiscale. Adeguata conseguentemente l'eccedenza a fr. 1302.80, essa propone che le sia assegnato il 70% dell'importo, facendo valere di vivere con due figli, mentre il marito abita da solo. Dipartendosi da tali premesse, l'interessata rivendica un contributo alimentare complessivo di fr. 2351.– mensili, assegni familiari compresi, di cui fr. 650.– per ogni figlio e il resto per sé. L'appellato domanda da parte sua che, qualora fosse riconosciuto il carico fiscale alla moglie, nel suo fabbisogno minimo siano computate le spese per le imposte e i debiti contratti durante il matrimonio.

                                   7.   Il Pretore ha valutato il reddito mensile del marito in fr. 5500.– netti mensili, comprese le indennità di trasferta, fondandosi su un guadagno medio di fr. 5387.50 nel 1999 e di fr. 5300.– nei primi mesi del 2000, esclusa la tredicesima di fr. 345.–. Le parti non muovono contestazioni al riguardo, tuttavia la metodica per il calcolo del contributo alimen­tare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). E in concreto non è corretto includere nelle entrate del convenuto indennità di trasferta ricevute dal datore di lavoro in base ai chilometri percorsi, poiché esse sono destinate a coprire le spese. Per i primi mesi del 2000 lo stipendio medio mensile del marito risulta dunque di circa fr. 5320.– netti, compresi gli assegni familiari e la quota di tredicesima, ma non le ritenute a titolo di “anticipo” o di “rimborso prestito”, né le indennità di trasferta (doc. 18 e 26). Per contro, nel 1999 il reddito netto, inclusi gli assegni familiari, era di fr. 5753.50 mensili (doc. 21, certificato di stipendio, posizioni “1G. reddito netto II” fr. 64 650.– e “2a. assegni per figli” fr. 4392.– annui). Dagli atti non è dato di capire per quali ragioni le entrate siano diminuite. All'udienza del 14 novem­bre 2001 l'interessato ha dichiarato che le variazioni di reddito dipendevano dalla disponibilità a svolgere ore straordinarie nei giorni di libero (cosiddetta indennità PEF: doc. 26). Il salario dell'interessato, agente di sicurezza privato, si compone invero di un fisso mensile lordo di fr. 4150.– e di numerose indennità variabili di mese in mese, secondo il lavoro notturno o festivo e gli straordinari (conteggi di stipendio, doc. 26). A un esame di verosimiglianza è legittimo pertanto stimare prudentemente il reddito medio netto mensile in fr. 5300.– mensili, per tenere conto delle citate oscillazioni, dipendenti dal datore di lavoro. La valutazione del primo giudice va quindi corretta di conseguenza.

                                   8.   Per quanto riguarda la moglie, il Pretore ha accertato il reddito in fr. 2000.– netti mensili, sommando il salario di fr. 541.– per i lavori di portineria (fr. 6500.– annui netti: doc. 22) allo stipendio netto di fr. 1416.– percepito dall'__________ SA (ora __________ __________) nel giugno del 2000 (doc. C). Ora, è vero che tra settembre e dicembre del 1999 l'interessata aveva ricavato dalla seconda attività una media di fr. 2020.– mensili (doc. 20) ed è altrettanto vero che la remunerazione a ore comprende le indennità per vacanze, sicché quando la dipendente è in ferie non riceve nulla. Ma ciò non toglie che la retribuzione denoti variazioni notevoli (cfr. doc. C e 20). All'udienza del 14 novembre 2001 l'appellante ha addotto poi di avere cessato i lavori di portineria nel settembre 2000, poiché dopo la partenza del marito essa non era più stata in grado di assolvere tale impegno, dovendosi occupare dei figli (verbale, pag. 2). Come ha rilevato il Pretore, la capacità di guadagno imputata alla moglie corrispondeva a un grado d'occupazione pari a circa il 60%. Rinunciando all'attività di portineria, l'interessata lavora ancora al 50% circa (si vedano le ore indicate nel conteggio del giugno 2000: doc. C), attività che corrisponde sostanzialmente a quanto si può ragionevolmente esigere da un genitore cui sono affidati due figli di 8 e 12 anni (DTF 115 II 10). Ne segue che, a un esame di mera verosimiglianza, il reddito mensile medio dell'istante, cuoca ausiliaria senza formazione professionale specifica (doc. C), può prudentemente essere stimato in una media di fr. 1600.– netti dal settembre 2000, tenuto conto delle variazioni mensili derivanti dall'attività a ore.

                                   9.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 2757.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 202.20, canone di locazione fr. 530.–, spese di automobile fr. 600.–, telefono, elettricità, gas e TV e fr. 200.–). Le varie poste vanno considerate singolarmente.

                                         a)  Anzitutto giovi rilevare che il primo giudice è incorso in un errore di calcolo, giacché il totale delle posizioni elencate ammonta a fr. 2557.20, non a fr. 2757.20. Oltre a ciò, e per giurisprudenza ormai decennale nota al Pretore, le spese di telefono, elettricità, gas e televisione sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 consid. 5; tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF, versione in vigore fino al 31 dicembre 2000, pubblicata in Rep. 1993 pag. 265). Non si giustifica dunque di aggiungere fr. 200.– per tale titolo.

                                         b)  I costi di locazione ammontano a fr. 530.– mensili comples­sivi (fr. 450.– per l'appartamento e fr. 80.– per il posteggio: doc. 1 e 2). Il veicolo è in concreto necessario per l'attività professio­nale del convenuto, agente di sicurezza, mentre le spese per il carburante sono rimborsate al dipendente dal datore di lavoro (conteggi di salario doc. 18 e 26; Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Come spese d'automobile vanno pertanto ammessi nel fabbisogno dell'interessato anche i costi del leasing (fr. 308.55: doc. 12), dell'assicurazione (fr. 194.65: doc. 9) e un'in­dennità per l'imposta di circolazione (fr. 35.– stimati).

                                         c)  Nel fabbisogno si giustifica anche di considerare i costi per l'assicurazione responsabilità civile privata (fr. 12.95: doc. 10) e gli oneri fiscali correnti (fr. 222.– mensili, che a una pruden­te stima dovrebbero restare sostanzialmente invariati pure dopo la tassazione intermedia: doc. 5,8,11 e 23). Gli oneri per le imposte correnti possono essere tralasciati se la famiglia versa in ristrettezze finanziarie (DTF 127 III 70 consid. 2b con rimando). Ciò avviene, in concreto, dal 1° settembre 2000, allorché la moglie ha lasciato l'attività accessoria di portineria. Dal 1° gennaio 2001, inoltre, i minimi esistenziali del diritto esecutivo sono aumentati a fr. 1100.– mensili per persona sola e a fr. 1250.– per il genitore con figli minorenni a carico (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74).

                                         d) L'appellato chiede che nel suo fabbisogno siano inseriti anche i debiti. Il mantenimento della famiglia però è prioritario rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere considerati se contratti nell'interesse della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che non intacchino il  fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 302; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11). Nella fattispecie si può quindi tenere conto degli arretrati della cassa malati (complessivi fr. 2809.–: doc. 16), per le imposte (fr. 4220.15: doc. 4, 6, 7, 11) e per i canoni di locazione (fr. 1878.60: doc. 25), apparentemente nell'interesse della famiglia. Non si può considerare invece la rata di fr. 627.85 per il rimborso di un mutuo contratto dal solo marito (doc. 13) né una fattura di fr. 914.– della __________ __________ __________ (doc. 14), della cui utilità tutto si ignora. Inoltre i citati debiti possono essere inseriti nel fabbisogno del marito solo nella misura in cui è garantito il fabbisogno minimo degli altri membri della famiglia. Come si vedrà in seguito, ciò è possibile, in misura limitata, solo fino al 31 agosto 2000.

                                         e)  Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo dell'appellato ammonta fino al 31 agosto 2000 (cessazione dell'attività accessoria della moglie) a fr. 2860.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fino al 31 dicembre 2000 fr. 1025.–, canone di locazione fr. 530.–, premio della cassa malati fr. 202.20, assicurazione RC personale fr. 12.95, leasing dell'automobile fr. 308.55, assicurazione auto fr. 194.65, imposta di circolazione fr. 35.–, onere fiscale fr. 222.–, rimborso rateale di debiti fr. 329.65). Da allora, e fino al 31 dicembre 2000, il fabbisogno minimo diminuisce a fr. 2308.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fino al 31 dicembre 2000 fr. 1025.–, canone di locazione fr. 530.–, premio della cassa malati fr. 202.20, assicurazione RC personale fr. 12.95, leasing dell'automobile fr. 308.55, assicurazione auto fr. 194.65, imposta di circolazione fr. 35.–). Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno minimo aumenta nuovamente a fr. 2383.35 (minimo del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 530.–, premio della cassa malati fr. 202.20, assicurazione RC personale fr. 12.95, leasing dell'automobile fr. 308.55, assicurazione auto fr. 194.65, imposta di circolazione fr. 35.–).

                                10.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno della moglie, compreso quel­lo dei figli, in fr. 3320.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per lei fr. 1025.–, per i figli fr. 700.–, premi della cassa malati fr. 355.–, canone di locazione fr. 990.–, telefono, elettricità, gas e TV fr. 250.–). Così facendo, però, egli ha disatteso senza giustificazione alcuna la pressoché ventennale giurisprudenza di questa Camera, che calcola il fabbisogno dei figli minorenni separatamente rispetto a quello del genitore affidatario, in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate di caso in caso (Rep. 1998 pag. 175; 1994 pag. 298 consid. 5). Ciò non è ammissibile. Incombe pertanto a questa Camera scindere i rispettivi fabbisogni sulla scorta delle considerazioni che seguono.

                                         a)  Per quanto riguarda la sola appellante principale, va considerato anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo, di fr. 1025.– mensili (che già comprende le spese di telefono, elettricità, gas e TV: sopra, consid. 9a), e il premio personale della cassa malati, di fr. 215.10 (doc. E e 24), senza quello dei figli (che rientra nel fabbisogno in denaro di questi ultimi: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, allegato 2, pag. 660; raccomandazioni, edizione 2000, pag. 11). Dal 1° gennaio 2001 il minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta inoltre, come detto, a fr. 1250.– mensili.

                                         b)  Le spese per l'alloggio dei figli vanno incluse nel fabbisogno di loro e non inserite in quello per la madre (Rep. 1988 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza), cui va riconosciuta una spesa di fr. 450.– mensili, pari a quella del marito, non essendovi motivo per trattare i coniugi in modo diverso (salvo per quanto riguarda il posteggio, che la moglie non necessita a scopo professionale). Nel fabbisogno dei figli sarà calcolata la differenza rispetto al canone effettivo di fr. 990.–, pari a fr. 270.– ciascuno (verbali pag. 1: fr. 1070.–, meno fr. 80.– di posteggio, doc. 25 e 2).

                                         c)  L'appellante chiede che nel suo fabbisogno sia considerato un onere d'imposta di fr. 120.–. La censura può essere accolta solo in parte, perché data la sua situazione economica il carico fiscale presumibile può essere stimato con prudente criterio in fr. 100.– mensili, e solo fino al 31 agosto 2000.

                                         d)  Ciò posto, le necessità della sola moglie ammontano fino al 31 agosto 2000 a fr. 1790.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1025.–, cassa malati fr. 215.10, alloggio fr. 450.– imposte fr. 100.–). Dopo di allora e fino al 31 dicembre 2000 il fabbisogno minimo diminuisce a fr. 1690.– (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1025.–, cassa malati fr. 215.10, alloggio fr. 450.–), salvo aumentare nuovamente dal 1° gennaio 2001 a fr. 1915.– (minimo esistenziale per genitore monoparentale fr. 1250.–, cassa malati fr. 215.10, alloggio fr. 450.–).

                                11.   Per quanto attiene ai fabbisogni dei figli Alex (1988) e Patrick Angelo (1992), le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372), prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1540.– men­­sili ciascuno, compresi fr. 360.– per cura ed educazione. Se il coniuge affidatario lavora al 50%, come in concreto, non si può esigere che fornisca in natura più del 50% della cura ed educazione. La differenza rientra nel fabbisogno in denaro del figlio (Rep. 1996 pag. 119). Ne segue che dalla cifra di fr. 1540.– vanno dedotti fr. 180.–, pari alla metà della posta per cure ed educazione che la madre può prestare in natura. Inoltre l'onere per l'alloggio va ridotto di fr. 35.–, giacché le citate raccomandazioni considerano una spesa di fr. 305.–, mentre quella effettiva è di soli fr. 270.– (sopra, consid. 9b). Ne segue che il fabbisogno in denaro dei figli va rettificato d'ufficio (consid. 4) in fr. 1325.– mensili ciascuno. Occorre ancora domandarsi se vada fissato un contributo scalare.

                                         a)  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare, salvo che i coniugi tornino insieme (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che il giudice le limiti nel tempo o che, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 324 n. 788 e 789). Inoltre le parti possono sempre sollecitare un adattamento a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non rispetta però il principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni qual volta si verifichino mutamenti prevedibili. Contributi di mantenimento scalari sono quindi opportuni fino al giugno del 2006, quando __________ diventerà maggiorenne (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). A quel momento __________ avrà compiuto i 14 anni e si porrà a medio termine una riconsiderazione della capacità lucrativa della moglie, la quale potrebbe essere tenuta a riprendere un lavoro a tempo pieno allorché __________ avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10). Non è invece possibile formulare sin d'ora pronostici sulle scelte scolastiche dei figli o sulle possibilità lucrative della moglie, che possono ancora essere influenzate da numerosi fattori.

                                         b)  Le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di due fratelli fra i 13 e i 18 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1700.– mensili ciascuno, compresi fr. 240.– per cura ed educazione (edizione in vigore dal 1° gennaio 2000). Apportati i correttivi per la quota di cura e educazione prestata in natura dalla madre (50% di fr. 240.–, pari a fr. 120.–) e per il minor costo dell'alloggio (fr. 270.– invece dei fr. 285.– considerati dalle raccomandazioni), il fabbisogno dei figli nella fascia d'età dai 13 ai 18 anni ammonta, sulla base dei dati attuali, a fr. 1565.– mensili per ciascuno di loro.

                                12.   Il Pretore ha attribuito l'eccedenza mensile del bilancio familiare per il 60% al marito e per il 40% alla moglie in virtù del maggior carico fiscale e dei debiti. L'appellante chiede che la sua partecipazione sia aumentata al 70%, facendo valere di vivere con due figli, mentre il marito abita da solo. Ora, la ripartizione dell'eccedenza a metà è la regola. A tale chiave di riparto si può derogare ove essa conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti), ciò che non è il caso in concreto. In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato che un'ulteriore eccezione si impone, qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello dei genitore affidatario (DTF 126 III 9; cfr. pure DTF inedita del 26 marzo 2001 consid. 4b, inc. 5P.69/2001). Nel Cantone Ticino il consolidato indirizzo giurisprudenziale è quello di calcolare il fabbisogno dei figli separatamente da quello del genitore affidatario, sulla base delle citate raccomandazioni (sopra, consid. 9 e 10). La sola presenza di figli non è quindi un motivo per scostarsi dal riparto a metà del­l'eccedenza. Men che meno costituiscono un criterio pertinente il maggior carico fiscale e i debiti evocati dal Pretore, i quali riguardano – se mai – il fabbisogno e non il riparto dell'eccedenza.

                                13.   Nelle condizioni illustrate il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         Periodo dal 1° luglio 2000 al 31 agosto 2000

                                         reddito del marito                                               fr. 5300.—

                                         reddito della moglie                                            fr. 2000.—

                                                                                                                 fr. 7300.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                              fr. 2860.— fabbisogno minimo della moglie                           fr. 1790.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr. 1325.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr. 1325.— 

                                                                                                                 fr. 7300.— mensili

                                         eccedenza                                                        fr.        –.—

                                         Il marito può conservare per sé                            fr. 2860.— mensili

                                         e deve versare per i figli: fr. 5'300.– ./. fr. 2'860.– =                                    fr. 2440.— mensili,

                                         di cui, in proporzione:

                                         per __________ (assegni familiari inclusi)             fr. 1220.— mensili            

                                         e per __________ (assegni familiari inclusi)          fr. 1220.— mensili.

                                         La moglie può conservare per sé                         fr. 1790.— mensili

                                         e destinerà al mantenimento dei figli:

                                         fr. 2'000.– ./. fr. 1'790.–                                       fr.    210.— mensili,

                                         di cui, in proporzione,

                                         per __________                                                 fr.    105.— mensili

                                         e per __________                                              fr.    105.— mensili.

                                         Periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2000

                                         reddito del marito                                               fr. 5300.—

                                         reddito della moglie                                            fr. 1600.—

                                                                                                                 fr. 6900.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                               fr. 2308.35 fabbisogno minimo della moglie                           fr.  1690.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1325.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1325.—

                                                                                                                 fr.  6648.35 mensili

                                         eccedenza                                                        fr.   251.65 mensili

                                         metà eccedenza                                                fr.   125.80 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2'308.35 + fr. 125.80 =                                    fr.  2435.— mensili

                                         e deve versare per la moglie e i figli: fr. 5'300.– ./. fr. 2'435.– =                                    fr.   2865.— mensili,

                                         di cui, per ogni figlio (assegni familiari inclusi)       fr.  1325.— mensili

                                         e per la moglie:

                                         fr. 1'690.– + metà eccedenza fr. 125.80

                                         meno il reddito proprio di fr. 1'600.– =                   fr.    215.— mensili arrotondati.

                                         Periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001 (13° anno di età di __________)

                                         reddito del marito                                               fr. 5300.—

                                         reddito della moglie                                            fr. 1600.—

                                                                                                                 fr. 6900.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                               fr. 2383.35 fabbisogno minimo della moglie                           fr.  1915.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1325.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1325.—

                                                                                                                 fr.  6948.35 mensili

                                         ammanco                                                          fr.     48.35 mensili

                                         Il marito può conservare per sé                            fr.  2385.— mensili

                                         e deve versare per la moglie e i figli: fr. 5'300.– ./. fr. 2'385.– =                                    fr.  2915.— mensili.

                                         Periodo dal 1° giugno 2001 al 31 marzo 2005 (13° anno di età di __________)

                                         reddito del marito                                               fr. 5300.—

                                         reddito della moglie                                            fr. 1600.—

                                                                                                                 fr. 6900.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                               fr. 2383.35 fabbisogno minimo della moglie                           fr.  1915.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1565.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1325.—

                                                                                                                 fr.  7188.35 mensili

                                         ammanco                                                          fr.    288.35 mensili

                                         Il marito può conservare per sé                            fr.  2385.— mensili

                                         e deve versare per la moglie e i figli: fr. 5'300.– ./. fr. 2'385.– =                                    fr.   2915.— mensili.

                                         Periodo 1° aprile 2005 al 16 giugno 2006 (18° anno d'età di __________)

                                         reddito del marito                                               fr. 5300.—

                                         reddito della moglie                                            fr. 1600.—

                                                                                                                 fr. 6900.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                               fr. 2383.35 fabbisogno minimo della moglie                            fr. 1915.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.  1565.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr.   1565.— 

                                                                                                                 fr.  7428.15 mensili

                                         ammanco                                                          fr.    528.15 mensili

                                         Il marito può conservare per sé                            fr.  2385.— mensili

                                         e deve versare per la moglie e i figli: fr. 5'300.– ./. fr. 2'385.– =                                    fr. 2915.– mensili.

                                14.   Riepilogando, le entrate della famiglia si rivelano insufficienti per far fronte ai rispettivi fabbisogni dal 1° gennaio 2001. In siffatte circostanze l'appellato ha il diritto di conservare l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Può di conseguenza tenere per sé fr. 2385.– mensili arrotondati, versando alla famiglia il saldo di

                                         fr. 2915.–. La moglie avrebbe diritto dal 1° gennaio 2001 a un contributo di fr. 315.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 1915.–, dedotto il reddito proprio di fr. 1600.–), mentre per i figli sarebbero necessari fr. 2650.– mensili dal 1° gennaio 2001, fr. 2890.– mensili dal 1° giugno 2001 e fr. 3130.– mensili dal 1° aprile 2005. Siccome il contributo per la moglie non è prioritario rispetto a quello per i figli o viceversa (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446, n. 08.27 e 08.29 con richiami), rimane solo la possibilità di ridurre i tre contributi in proporzione (analogamente: I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; sentenza del 15 dicembre 1999 in re M., consid. 8c).

                                         In conclusione, il marito verserà all'appellante un contributo alimentare di fr. 1220.– mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) fino al 31 agosto 2000, un contributo di fr. 265.– mensili per la moglie e uno di fr. 1325.– mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) dal 1° settembre al 31 dicembre 2000, un contributo di fr. 310.– mensili per la moglie e di fr. 1302.50 mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, un contributo di fr. 286.– mensili per la moglie, uno di fr. 1424.– mensili per __________ e uno di fr. 1205.– mensili per __________ (compresi gli assegni familiari) dal 1° giugno 2001 e infine un contributo di fr. 267.– mensili per la moglie e uno di fr. 1324.– mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) dopo il 1° aprile 2005. Il fabbisogno dei figli risulta scoperto nella misura di fr. 45.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, di fr. 261.– dal 1° giugno 2001 e di fr. 482.– dal 1° aprile 2005. In tale misura l'appellante potrà, se del caso, incassare eventuali assegni familiari integrativi giusta gli art. 1 lett. c e art. 24 segg. della legge sugli assegni di famiglia (RL 6.4.1.1.), senza che ciò comporti una riduzione delle prestazioni alimentari. L'appello va dunque accolto entro questi limiti e la sentenza impugnata modificata di conseguenza. I contributi, inoltre, devono essere indicizzati, nulla lasciando presumere che lo stipendio del padre non seguirà il rincaro.

                                15.   L'appellante chiede che i contributi di mantenimento decorrano dal 1° luglio 2000. In effetti con l'istanza del 25 luglio 2000 la moglie rivendicava contributi sin dal mese corrente, il marito avendo lasciato l'abitazione coniugale. Ora, l'art. 173 cpv. 3 CC prevede la possibilità di accordare durante la vita in comune contributi di mantenimento per l'anno precedente l'istanza. Tale facoltà esiste, per analogia, anche durante la vita separata secondo l'art. 176 CC (DTF 115 II 201, 205 consid. 4a). La pretesa merita dunque accoglimento e la sentenza impugnata va riformata in tal senso.

                                16.   L'istante si duole che il Pretore non ha statuito sulla sua domanda di assistenza giudiziaria. Invero nell'istanza del 25 luglio 2000 l'interessata aveva postulato sia una provvigione ad litem, sia il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il primo giudice, “tenuto con­to delle richieste di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentate da entrambe le parti”, ha rinunciato al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili (dispositivo n. 6). Non si può dire quindi che il Pretore non abbia statuito sulla domanda di assistenza. La questione è di sapere, piuttosto, se l'istante non meritasse il gratuito patrocinio.

                                         a)  Presupposti per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che non comprende necessariamente il gratuito patrocinio (art. 159 lett. b CPC), sono la condizione di indigenza e la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia (DTF 124 I 1, 2 con­sid. 2a; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta del richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179, 181 consid. 3a), rispettivamente al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5, 7 consid. 4b; 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19). Una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii). Per prassi invalsa di questa Camera, nelle questioni di stato delle persone il requisito della probabilità di esito favorevole è apprezzato con minor rigore (Rep. 1994 pag. 385).

                                         b)  In concreto la situazione finanziaria della famiglia appare critica, se appena si pensa agli arretrati che pesano sul bilancio dell'unione (doc. 4, 6, 7, 11, 16 e 25) e ai debiti personali del marito (doc. 13 e 14). I coniugi non dispongono neppure di sostanza (doc. 23). In tale contesto la domanda di provvigione ad litem dell'istante, prioritaria rispetto alla concessione dell'assistenza giudiziaria, sarebbe verosimilmente risultata infruttuosa. Né la procedura di protezione dell'unione coniugale appariva d'acchito destinata all'insuccesso. Non vi è motivo, di conseguenza, per negare all'appellante il beneficio dell'assistenza in prima sede, ritenuto che spetterà al Pretore tassare la nota d'onorario del suo patrocinatore (art. 36 cpv. 3 LTG). Il giudizio impugnato va pertanto modificato di conseguenza.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                17.   L'appellato chiede a sua volta che il giudizio di prima istanza sia riformato con la concessione a suo favore dell'assistenza giudiziaria. Per i motivi esposti poc'anzi (consid. 16), la richiesta merita accoglimento, nel senso che all'interessato va riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio. Da un lato la situazione d'indigenza appare comprovata (art. 155 CPC), dall'altro la parziale opposizione all'istanza non poteva dirsi sprovvista di ogni possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e la domanda di assistenza giudiziaria di appello

                                18.   Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene, nel complesso, contributi alimentari finanche superiori alle sue richieste, in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione. Gli oneri processuali vanno quindi a carico dell'appellato, che dovrà versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Anche per quanto concerne la concessione dell'assistenza giudiziaria l'appellante vede accogliere la propria richiesta. La controparte però non si è opposta alla modifica e non può pertanto essere considerata soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Ne segue che la tassa e le spese di giustizia saranno ridotte di conseguenza e dalle ripetibili sarà esclusa la parte di indennità concernente la questione dell'assistenza giudiziaria. Quanto all'appello adesivo, la moglie ha rinunciato a presentare osservazioni e a sua volta non può essere considerata soccombente. Come detto, ripetibili non possono neppure essere richieste allo Stato. Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di tasse e spese, senza attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non richiede la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, il Pretore avendo rinunciato al prelievo di tasse e spese e all'assegnazione di ripetibili. Le parti, del resto, non censurano su questo punto il dispositivo pretorile, il cui pronunciato sulle spese può dunque rimanere invariato.

                                         Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria del marito, egli vede accolto il proprio appello adesivo, mentre risulta totalmente soccombente per quanto attiene all'appellazione principale. La sua opposizione, tuttavia, non poteva dirsi fin da un primo esame priva di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC), tant'è che il gravame è stato accolto – in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione – per altri motivi rispetto a quelli fatti valere dalla controparte. Data la particolarità della fattispecie, la domanda merita pertanto accoglimento, essendo adempiuto, come si è visto (sopra, consid. 17), pure il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC). Per quel che è della moglie, essa non ha formulato domanda di assistenza giudiziaria in appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1.1.          I figli __________ e __________ sono affidati alla madre __________ __________, riservato a __________ __________ il più ampio diritto di visita concordato dalle parti.

                                         1.2.          __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________i, mensilmente e anticipatamente entro il 1° di ogni mese, un contributo di mantenimento di:

1.2.1.   fr. 2440.— dal 1° luglio 2000 al 31 agosto 2000, di cui:            

            fr. 1220.—, inclusi gli assegni familiari, per il figlio __________, e

            fr. 1220.—, inclusi gli assegni familiari, per il figlio __________;

1.2.2.   fr. 2865.— dal 1° settembre al 31 dicembre 2000, di cui:

            fr. 1325.— per ogni figlio, inclusi gli assegni familiari, e

            fr.    215.— per la moglie;

1.2.3.   fr. 2915.— dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, di cui:

            fr. 1302.50 per ogni figlio, inclusi gli assegni familiari, e

            fr.    310.— per la moglie;

1.2.4.   fr. 2915.— dal 1° giugno 2001 al 30 marzo 2005, di cui:           

            fr. 1424.—, inclusi gli assegni familiari, per il figlio __________,

            fr. 1205.—, inclusi gli assegni familiari, per il figlio __________, e

            fr.    286.— per la moglie;

1.2.5.   fr. 2915.— dal 1° aprile 2005 al 16 giugno 2006, di cui:            

            fr. 1324.—, inclusi gli assegni familiari, per ogni figlio, e

            fr.    267.— per la moglie.

Le somme indicate saranno adeguate al rincaro annualmente il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre precedente, la prima volta il 1° gennaio 2003 in base all'indice di riferimento (101.4 punti) del novembre 2001.

                                         1.3.          __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                   II.   Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 150.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante principale fr. 500.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   L'appello adesivo è accolto e il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                 IV.   Non si riscuotono tasse o spese per l'appello adesivo, né si assegnano ripetibili.

                                  V.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                 VI.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2000.97 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2002 11.2000.97 — Swissrulings