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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2000 11.2000.91

2 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·837 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00091

Lugano 2 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __________.__________ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 15 aprile 1993 dalla

Delegazione tutoria di __________  

                                         per chiedere l'interdizione di

__________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 29 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 22 agosto 2000 dalla Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 15 aprile 1993 la Delegazione tutoria di __________, dando seguito a una segnalazione dei __________ __________ __________ e __________ __________, ha presentato all'autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di __________ __________ (1941);

                                         che l'autorità di vigilanza ha sentito l'interessata e l'ha sottoposta a perizia da parte del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica del __________, dopo di che ha sospeso la procedura dal 13 agosto 1996 al 4 luglio 2000;

                                         che con decisione del 22 agosto 2000 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ sulla base dell'art. 369 CC;

                                         che con scritto del 29 agosto 2000 __________ __________ è insorta contro la predetta decisione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);

                                         che la procedura di interdizione, retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata nondimeno per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami);

                                         che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazione alle esigenze formali del ricorso, quantunque il gravame in rassegna – consistente in una lettera nella quale l'interessata si duole della sua mancata audizione – sia ai limiti della ricevibilità;

                                         che per l'art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole protezione o assistenza;

                                         che nella fattispecie la decisione di interdizione si fonda sul referto 26 luglio 2000 del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________;

                                         che secondo il citato referto l'interessata presenta una debolezza di mente a causa di un disturbo psichiatrico classificabile come “__________ __________ __________ ”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi confronti (doc. 22);

                                         che alle medesime conclusioni era giunto, in sostanza, anche il __________. __________ __________ (referto del 7 luglio 1996: doc. 4);

                                         che, ciò posto, le affezioni di cui soffre la ricorrente trovano chiaro riscontro medico e impongono provvedimenti;

                                         che, invero, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito personalmente l'interdicenda il 29 luglio 1996 (doc. 6), prima di sospendere la procedura, ma in seguito non l'ha più riconvocata (art. 71 RTC);

                                         che per l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo;

                                         che la relazione medica deve indicare se l'audizione dell'interdicenda è possibile dal profilo medico e non se la stessa è opportuna o ragionevole (Geiser in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch I/2, n.10 ad art. 374; Schnyder/Murer, op. cit., n. 81 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, pag. 345, n. 902a);

                                         che a specifica domanda (doc. 20) il perito ha risposto che “la peritanda non è in grado di capire il significato di una tutela e delle conseguenze che questo provvedimento comporterebbe (…), visto il suo stato psichico” (relazione del 26 luglio 2000, pag. 5: doc. 22);

                                         che in circostanze siffatte l'autorità di vigilanza poteva ragionevolmente rinunciare a una nuova audizione dell'interdicenda;

                                         che l'interessata, certo, non è stata posta al corrente di quanto figura nella perizia, ma nel ricorso essa non si duole di ciò, né contesta i motivi che sorreggono la decisione impugnata;

                                         che essa nemmeno allude a eventuali ragioni suscettibili di inficiare le conclusioni del perito, né può pretendere – per avventura – di esporre altre censure oralmente davanti a questa Camera;

                                         che nelle circostanze descritte, visto quanto precede, l'appello risulta infondato;

                                         che la particolarità del caso giustifica la rinuncia al prelievo di spese;

                                         che non è il caso di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, le cui osservazioni peraltro sono state introdotte tardivamente;

per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.              

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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