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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.09.2000 11.2000.85

5 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,761 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00085

Lugano 5 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 gennaio 2000 da

__________ __________, __________ -__________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1967) e __________ __________ __________ nata de __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dall'unione è nato il figlio __________ (__________1993). Il marito lavora come __________ alle dipendenze del Comune di __________, mentre la moglie non esercita attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel febbraio del 1999, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dapprima nell'appartamento del fratello e in seguito ad __________, con la sua nuova compagna. Il 7 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l'8 giugno 1999.

                                  B.   Il 5 gennaio 2000 __________ __________ __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare un contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili per sé e uno di fr. 800.– mensili per il figlio. All'udienza del 25 gennaio 2000 __________ __________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 1'400.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per il figlio. Con decreto emesso inaudita parte del medesimo giorno il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1'840.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per il figlio. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 6 aprile 2000 l'istante ha aumentato a fr. 2'310.– mensili la richiesta di contributo per sé, mentre il marito ha ridotto a fr. 1'300.– mensili l'offerta di contributo per la moglie.

                                  C.   Statuendo il 3 agosto 2000, il Pretore ha fissato dal 1° settembre 2000 in fr. 2'107.– mensili il contributo per la moglie e in fr. 800.– mensili quello per il figlio, confermando per il periodo precedente il decreto supercautelare del 25 gennaio 2000. Non sono state prelevate spese né tassa di giustizia, mentre il convenuto è stato obbligato a versare alla moglie fr. 1'200.– per ripetibili.

                                  D.   __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 17 agosto 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il contributo provvisionale per la moglie sia ridotto a fr. 1'300.– mensili. L'appello non è stato intimato alla controparte.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 e segg., pag. 289 segg.).

                                   2.   Contestato è unicamente, nella fattispecie, il contributo per la moglie. Il Pretore ha accertato che il marito ha un reddito mensile di fr. 5'382.–, mentre ha ritenuto che la moglie non è in grado di esercitare un'attività lucrativa. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'474.– mensili, quello della moglie in fr. 2'298.60 mensili e quello del figlio in fr. 800.– mensili. Constatato che i fabbisogni della famiglia superano il reddito del marito, il primo giudice ha obbligato quest'ultimo a versare mensilmente un contributo di fr. 2'107.– per la moglie e uno di fr. 800.– per __________.

                                   3.   L'appellante sostiene che il suo stipendio mensile ammonta a fr. 5'356.85 mensili. Ora, dal fascicolo processuale risulta che egli lavora per il Comune di __________, dove guadagna fr. 4'983.85 mensili netti (doc. 17). Il Pretore si è dipartito da tale importo, al quale ha aggiunto la quota di tredicesima, senza tenere conto però degli assegni familiari né dei contributi per la cassa pensione. La tredicesima mensilità, parte integrante del reddito (Rep. 1994 pag. 303), consiste di regola nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali, ma senza il contributo per la cassa pensione. Seguendo tali criteri, nella fattispecie il reddito mensile netto dell'interessato risulta di fr. 5'382.–, come ha accertato il primo giudice. Il fatto che l'interessato abbia dichiarato che il suo reddito non ha subito modifiche nel 2000 (interrogatorio formale dell'8 febbraio 2000 risposta n. 3) non è determinante, visto quanto attesta il conteggio di stipendio relativo al gennaio del 2000 (doc. 17). Al riguardo il gravame manca perciò di consistenza.

                                   4.   L'appellante si duole del fatto che il Pretore non ha imputato alla moglie un reddito potenziale e ritiene che essa potrebbe guadagnare almeno fr. 1'500.– mensili. Il primo giudice ha rilevato che costei, dopo la maternità, non ha più lavorato se non in qualche saltuaria occasione, occupandosi delle cure del figlio. Quanto alla giurisprudenza, essa ha già avuto modo di stabilire che dopo la cessazione della comunione domestica, i coniugi hanno diritto di mantenere – in linea di massima – il tenore di vita avuto in precedenza. Il Tribunale federale impone tuttavia prudenza nell'obbligare un coniuge che non ha esercitato – o ha esercitato solo parzialmente – un'attività lavorativa durante la comunione domestica a riprendere o estendere il lavoro in seguito, nel senso che egli può essere obbligato ad assumere un lavoro rimunerato durante la separazione solo qualora ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Nel valutare la possibilità di reinserimento dell'interessata nel mondo del lavoro si deve tenere conto per altro dell'impegno che essa profonde nella cura dei figli (DTF 115 II 10), tanto più nell'ambito di una procedura provvisionale.

                                         In concreto, dopo il matrimonio (__________1992) la moglie ha lavorato per otto mesi presso un grande magazzino, cessando l'attività con l'inizio della gravidanza. Dopo la nascita del figlio (__________1993), essa è rimasta a casa, lavorando sporadicamente come __________ per un ristorante e per una famiglia (interrogatorio formale dell'8 febbraio 2000, risposta n. 1). Inoltre essa soffre di una depressione nervosa che la rende totalmente inabile al lavoro (certificato medico del 17 gennaio 2000 doc. Q). Non si può dire pertanto che dopo la separazione l'interessata abbia rinunciato unilateralmente a possibilità di guadagno, sicché la sua condizione va assimilata a quella di una persona senza attività professionale. Ne segue che le sue casuali entrate non vanno considerate come reddito (v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 4). Davanti al Pretore, per altro, l'appellante non ha mai preteso che durante la convivenza la moglie lavorasse regolarmente, tant'è che le occupazioni di lei sono state definite puramente occasionali (riassunto scritto, pag. 4) o meramente accessorie (verbali, pag. 3). Giovi comunque soggiungere che, quand'anche non possa essere tenuta a trovare un lavoro, l'interessata dovrà ugualmente attivarsi – per forza di cose – e reperire un certo reddito, il contributo alimentare che può essere chiesto al marito non bastando a coprire il suo fabbisogno minimo. Ad ogni buon conto, ove si seguisse l'argomentazione del marito e si computasse all'istante un reddito ipotetico di fr. 1'500.–, le parti si ritroverebbero con un tenore di vita superiore a quello avuto durante la convivenza, ciò che non è giustificato. L'appello, su questo punto, è pertanto destituito di fondamento.  

                                   5.   L'appellante chiede dipoi che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 2'574.90 mensili, aumentando le spese di trasferta (da fr. 100.– a fr. 150.–) e le imposte (da fr. 250.– a fr. 300.–).

                                         a)  In merito alle spese di trasferta l'interessato, nel suo riassunto scritto (pag. 6), come pure nelle conclusioni (pag. 4), aveva indicato costi di fr. 150.– per la vettura. Nella fattispecie però egli abita ad __________ e lavora a __________, di modo che ci si potrebbe chiedere se, nella situazione finanziaria in cui versa la famiglia, non ci si debba limitare a riconoscere la sola spesa per l'uso di mezzi pubblici. In ogni modo il Pretore, in mancanza di dati attendibili, ha proceduto per apprezzamento, secondo un prudente criterio che non presta il fianco a critiche. Non vi è dunque motivo per riconoscere all'appellante un importo maggiore.

                                         b)   Per quanto riguarda l'onere d'imposta corrente, nel caso in esame l'autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell'art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298), motivo per cui il Pretore ha sommariamente valutato l'aggravio mensile. Egli ha inserito così nel fabbisogno dell'interessato un importo di fr. 250.–, tenendo conto della deduzione fiscale ammessa per il versamento di contributi alimentari. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, e in mancanza di dati più affidabili (agli atti non figura nemmeno una notifica fiscale), la stima del Pretore non appare sicuramente censurabile. Rendendo verosimile uno scarto di rilievo, l'interessato potrà sempre chiedere al giudice una modifica dell'assetto provvisionale. Se ne conclude, in sintesi, che l'appello si rivela completamente destituito di buon diritto.

                                   6.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato neppure intimato.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

      – avv. __________ __________ __________, __________;

      – avv. dott. __________ __________, __________.

      Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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