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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.09.2000 11.2000.82

7 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·633 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2000.00082

Lugano 7 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___/______(cambiamento di cognome) del Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del 31 gennaio 2000 da

__________ __________, __________, in nome della figlia __________ __________ __________ (1989)

istanza cui si è opposto

__________ __________, __________ (patrocinato da __________ __________. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 31 maggio 2000 dal Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ Lajm__________ (1962), cittadino __________, e __________ __________ (1962) si sono sposati l'__________ 1988 a __________ e che dalla loro unione è nata il 4 ottobre 1989 la figlia __________;

                                         che in seguito al divorzio dei genitori, passato in giudicato il 12 febbraio 1992, __________ __________ è stata affidata all'autorità parentale della madre;

                                         che il 31 gennaio 2000 __________ __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, quale autorità di vigilanza sullo stato civile, l'autorizzazione a cambiare il cognome della figlia, da lei rappresentata, da __________ in __________, in modo da uniformare il cognome della famiglia e rispondere ai desideri della ragazza;

                                         che __________ __________ ha sottoscritto il 31 gennaio 2000 una dichiarazione con la quale acconsentiva al cambiamento di cognome della figlia;

                                         che con decisione del 31 maggio 2000 la Divisione degli interni ha autorizzato il cambiamento di cognome di __________ __________ __________ in __________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante;

                                         che __________ __________, rappresentato da __________. __________, è insorto contro la citata decisione con un appello del 20 giugno 2000 in cui postula l'annullamento della risoluzione impugnata, l'ammissione all'assistenza giudiziaria e il rispetto del suo diritto di essere sentito prima dell'eventuale cambiamento di cognome della figlia;

                                         che l'appello, trasmesso a questa Camera solo il 18 agosto 2000, non è stato intimato all'istante;

e considerando

in diritto:                        che nel Cantone Ticino la competenza per concedere il cambiamento di cognome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1);

                                         che la decisione emanata dalla Divisione degli interni è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC);

                                         che nel termine impugnato __________ __________. __________ ha interposto appello per conto di __________ __________, legittimandosi con una procura sottoscritta da quest'ultimo;

                                         che il rappresentante dell'appellante non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone Ticino (art. 64 cpv. 1 CPC), né detiene una rappresentanza legale, ragione per cui non è abilitato al patrocinio;

                                         che il termine per appellare essendo perentorio, il difetto di legittimazione del rappresentante comporta nullità dell'atto ricorsuale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 183, nota 208);

                                         che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, non è il caso di intimare quest'ultimo alla controparte;

                                         che tenuto conto delle particolarità della fattispecie, si può rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese;

                                         che non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________. __________, __________ __________

                                         – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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