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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.8

21 luglio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·416 parole·~2 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2000.00008

Lugano 21 luglio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del

30 giugno 1997 da

__________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall'avv. __________, __________)   

contro  

Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

premesso che con sentenza del 6 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare del 26 aprile 1997 presentata da __________ contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr. 2'000.– per ripetibili;

accertato che il 10 gennaio 2000 __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, postulando l'accoglimento della petizione;

preso atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello;

ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza;

considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;

stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili. 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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