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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.2000 11.2000.72

10 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,698 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00072

Lugano, 10 agosto 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (modifica del diritto di visita e misure a protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 4 ottobre 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

nei confronti di  

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

                                         riguardo al figlio __________ __________ (1993), __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 20 giugno 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 25 agosto 1994 la Delegazione tutoria di __________ ha disciplinato il diritto di visita spettante a __________ __________ (1973), celibe, nei confronti del figlio __________ __________, avuto l'__________da __________ __________ (1975), nella misura di 4 ore la settimana fino ai tre anni d'età e di 8 ore la settimana dai tre anni fino all'età scolastica, affidando al tutore del bambino il compito di fissare il giorno esatto e le modalità d'esercizio;

                                         che, la madre avendo compiuto vent'anni, con risoluzione del

                                         30 giugno 1995 la Delegazione tutoria ha revocato la tutela al figlio;

                                         che il 4 ottobre 1995 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di modificare il diritto di visita, fissandolo alternativamente una volta il sabato dalle ore 9 alle ore 13 e una volta la domenica dalle ore 14 alle ore 18, con divieto a __________ __________ di impedirne l'esercizio se non dietro certificato medico o in casi precisamente definiti;

                                         che con risoluzione del 15 gennaio 1996 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza, non ravvisando mutamenti che giustificassero una modifica della regolamentazione adottata nel 1994 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– a carico dell'istante;

                                         che contro tale risoluzione __________ __________ ha ricorso il 25 gennaio 1996 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedersi accogliere l'istanza di modifica;

                                         che alla domanda si sono opposti tanto __________ __________ quanto la Delegazione tutoria di __________;

                                         che, dopo avere sentito i genitori del bambino il 15 aprile 1996 e avere sospeso la procedura a quattro riprese nella prospettiva di un'intesa sull'esercizio del diritto di visita, l'autorità di vigilanza ha sentito le parti ancora il 19 ottobre 1998 e per finire ha fissato loro un termine destinato alle conclusioni, nell'ambito delle quali __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito il loro disaccordo;

                                         che con decisione del 20 giugno 2000 l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha modificato il diritto di visita dal luglio 2000 fino al giugno 2001 (prima riducendolo a una mezza giornata ogni due settimane e poi estendendolo progressivamente sino a un fine settimana ogni due), ma ha adottato anche misure a protezione del ragazzo, sia istituendo una curatela educativa munita di speciali poteri (art. 308 cpv. 2 CC) con lo scopo di coordinare e verificare l'esercizio delle visite, disporre modifiche in casi urgenti e formulare eventuali proposte alla Delegazione tutoria qualora risultassero opportuni cambiamenti, sia imponendo ai genitori di attenersi alle istruzioni del curatore e della Delegazione tutoria, senza esercitare pressioni sul figlio screditandosi vicendevolmente agli occhi di lui;

                                         che gli oneri del giudizio, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono stati posti nella misura di un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________;

                                         che il 10 luglio 2000 __________ __________ ha presentato a questa Camera un appello volto a ottenere la soppressione della curatela educativa e un maggior addebito di oneri processuali a __________ __________;

______________________________ ha introdotto a questa Camera un'istanza cautelare perché sia fissato il suo diritto di visita pendente causa;

                                         che non sono state chieste osservazioni all'istanza;

e considerando

in diritto:                        che in caso di disaccordo fra genitori le relazioni personali tra costoro e i figli sono regolate dall'autorità tutoria (art. 273 cpv. 3 CC), la quale in favore dei figli può adottare anche misure di protezione (art. 307 segg. CC);

                                         che le decisioni delle autorità tutorie (le Delagazioni tutorie: art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC, 69 LAC e 92 RTC),  (ossia la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali: art. 21 e 22 lett. e RTC), la quale statuisce con decisione appellabile entro 20 giorni a questa Camera (art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC);

                                         che in concreto l'appellante insorge contro la curatela in favore del figlio, facendo valere come nel corso degli anni “bene o male” si sia sempre trovato un accordo, come l'esercizio del diritto di visita non ponga problemi di rilievo, come nulla induca a prevedere difficoltà nemmeno in futuro e come non sia lecito abilitare un curatore a imporre una regolamentazione diversa per rapporto a quella stabilita dalla Delegazione tutoria o dall'autorità di vigilanza;

                                         che l'autorità di vigilanza ha motivato la curatela in ragione dei contrasti personali fra i genitori, delle resistenze opposte dal figlio alle visite del padre e degli infruttuosi tentativi intrapresi dalle parti per raggiungere una soluzione durevole, sintomo di incapacità a dialogare e a collaborare nell'interesse del figlio (decisione impugnata, consid. 3);

                                         che l'appellante cerca di minimizzare le tensioni fra le parti, evocando le intese provvisorie raggiunte a suo tempo davanti all'autorità di vigilanza, ma dimentica che in quattro anni di procedura nessun accordo durevole è mai stato firmato, nemmeno dopo quattro sospensioni della causa e due audizioni personali;

                                         che per quanto riguarda le resistenze del figlio al diritto di visita l'appellante si limita a prospettare un asserito disinteresse da parte del padre, ma ciò non trova il benché minimo riscontro agli atti;

                                         che le censure alle facoltà del curatore, il quale sarebbe autorizzato a modificare unilateralmente l'assetto del diritto di visita fissato dall'autorità di vigilanza, non sono di alcuna consistenza;

                                         che il curatore infatti è stato abilitato dall'autorità di vigilanza a intervenire sulla disciplina del diritto di visita solo in casi urgenti (decisione impugnata, dispositivo n. 1.1 in principio), dovendosi egli limitare per il resto a sollecitare eventuali modifiche dell'assetto davanti alla Delegazione tutoria, la quale dovrà “pronunciarsi tramite decisione formale” (dispositivo n. 1.2);

                                         che la regolamentazione del diritto di visita da parte del curatore cui accenna l'autorità di vigilanza nei motivi (consid. 3b in fine) si riferisce con ogni evidenza alle modalità pratiche di esercizio, non alla regolamentazione del diritto come tale, mentre gli “speciali poteri” dell'art. 308 cpv. 2 CC consistono nella sorveglianza che il curatore è chiamato a svolgere, verificando ogni tre mesi se non sia il caso di invitare la Delegazione tutoria a modificare la frequenza o la durata del diritto e redigendo dopo 12 mesi un rapporto affinché la Delegazione tutoria sia in grado di determinarsi sulla disciplina del diritto dopo il giugno 2001 (loc. cit.);

                                         che ciò è perfettamente legittimo e non presta il fianco a critiche di sorta (Stettler in: Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 544 in basso);

                                         che ci si sarebbe dovuti interrogare, piuttosto, se l'autorità di vigilanza non fosse tenuta a sentire il ragazzo, in ossequio al nuovo art. 314 n. 1 CC applicabile dal 1° gennaio 2000 (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC);

                                         che per questa volta si può ancora – eccezionalmente – transigere sull'esigenza, la decisione dell'autorità di vigilanza essendo destinata a durare solo fino al giugno del 2001, ma tale formalità andrà senz'altro rispettata nel caso in cui la Delegazione tutoria modificasse l'assetto del diritto di visita e in ogni modo, al più tardi, quando essa statuirà sulla disciplina dopo il giugno del 2001;

                                         che l'appellante contesta invero, oltre all'istituzione della curatela, il riparto degli oneri processuali deciso dall'autorità di vigilanza, affermando che seppure “venisse mantenuto il curatore, la soccombenza di __________ __________ non sarebbe comunque sicuramente dei due terzi” (appello, punto 5);

                                         che l'autorità di vigilanza ha motivato tale riparto con l'argomento che la madre del bambino aveva osteggiato sino alla fine qualsiasi modifica del diritto di visita, risultando a tale proposito soccombente, anche se per finire l'istanza di modifica non poteva essere interamente accolta;

                                         che l'interessata – come detto – dissente da tale opinione, ma non spiega perché (ove appena si consideri che la modifica del diritto di visita era l'unico oggetto litigioso), né indica quale sarebbe in tal caso il suo grado di soccombenza, ciò che rende l'appello finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5);

                                         che di conseguenza il gravame, introdotto non senza leggerezza, si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso;

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza cautelare di __________ __________;

                                         che gli oneri del pronunciato attuale sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a __________ __________, il quale non ha ancora formulato osservazioni all'appello;

                                         che a __________ __________ non si giustifica di assegnare ripetibili neppure per l'istanza cautelare, la quale era caduca già prima di essere presentata, dal momento che la regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'autorità di vigilanza non era impugnata ed era pertanto esecutiva già in pendenza di appello;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Il termine di 20 giorni impartito il 17 luglio 2000 dalla presidente di questa Camera per formulare eventuali osservazioni all'appello è revocato.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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