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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.01.2000 11.2000.7

17 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·897 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00007

Lugano 17 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.____(misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 10 settembre 1999 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello ("denuncia") dell'11 gennaio 2000 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 6 dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che tra __________ e il marito __________ è pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città una causa di stato, il cui (secondo) tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso l'11 maggio 1999;

                                         che il 10 settembre 1999 __________ ha chiesto al Pretore, tra l'altro, di condannare in via provvisionale il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili e di invitare l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulle proprietà per piani n. __________, __________e __________, pari a complessivi 20/1000 della particella n. __________RFD di __________, intestate al marito;

                                         che all'udienza del 22 settembre 1999, indetta dal Pretore per discutere l'istanza, __________ ha confermato il suo punto di vista, mentre __________ si è opposto al contributo preteso dalla moglie, definito eccessivo;

                                         che con decreto del giorno stesso il Pretore ha condannato in via provvisionale __________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili e ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre postulata con l'istanza;

                                         che un appello presentato da __________ contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera l'11 ottobre 1999 (__________);

                                         che la discussione finale dell'8 novembre 1999 si è svolta alla sola presenza del convenuto;

                                         che, statuendo il 6 dicembre 1999, il Pretore ha obbligato in via provvisionale il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili e ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre oggetto dell'istanza;

                                         che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili;

                                         che l'11 gennaio 2000 __________ ha presentato un ricorso ("denuncia") nel quale chiede in sostanza l'annullamento delle misure provvisionali prese nei suoi confronti;

                                         che l'atto non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che le misure provvisionali dell'art. 145 cpv. 2 vCC erano trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419a cpv. 3 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC);

                                         che il termine per appellare un tale decreto è di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);

                                         che il decreto impugnato è stato notificato al convenuto il 6 dicembre 1999, di modo che il gravame, interposto l'11 gennaio 2000, si rivela d'acchito tardivo, il termine di 10 giorni essendo scaduto il 17 dicembre 1999;

                                         che, si volesse per ipotesi prescindere da ciò, l'appello non sarebbe destinato a miglior esito;

                                         che, in effetti, l'appellante si limita a criticare in sostanza il memoriale conclusivo della moglie, lamentando inesattezze tali da avere indotto in errore il Pretore, ma non si confronta per nulla con la diffusa motivazione del primo giudice;

                                         che tale carenza di motivazione basterebbe a sua volta per respingere l'appello in ordine (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

                                         che per altro, in merito al reddito conseguito dall'appellante, il Pretore, preso atto della rinuncia volontaria di quest'ultimo a un guadagno di fr. 5863.– mensili, gli ha imputato un reddito potenziale analogo;

                                         che in proposito l'appellante si limita ad affermare di avere iniziato una nuova attività indipendente, ma non pretende – né tanto meno rende verosimile – di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione del reddito;

                                         che, in materia di imposte, in difetto di dati precisi il giudice inserisce nel fabbisogno dei coniugi un onere fiscale prudentemente stimato (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5) e l'appellante non indica quale cifra andrebbe inserita nel proprio fabbisogno;

                                         che le argomentazioni riguardanti la vendita delle già citate proprietà per piani potrebbero giustificare se mai una richiesta di modifica dell'assetto cautelare, ma in questa sede sono nuove e pertanto irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che il ricorso in esame, manifestamente irricevibile, può di conseguenza essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un legale;

                                         che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

richiamato l'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario