Incarto n. 11.2000.00006
Lugano 17 maggio 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
Segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 13 agosto 1999 dalla
Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________, studio legale _________________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 5 gennaio 2000 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 30 novembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ possiede la proprietà per piani n. __________, pari a 37/1000 della particella n. __________RFD di __________ (Condominio “__________ ”), sulla quale sorgono tre palazzi (numeri civici __________, __________e ____________________). Egli ha diritto esclusivo sull'appartamento
n. __________al piano attico dello stabile denominato “blocco _____”. Nel 1999 la comunione dei comproprietari ha avviato contro di lui due procedure esecutive per complessivi fr. 22 099.95 a titolo di contributi condominiali scoperti per gli anni 1997, 1998 e 1999, oltre spese legali e ripetibili. Ai precetti esecutivi del 13 aprile 1999 (n. __________) e del 1° giugno 1999 (n. __________7) egli ha sollevato opposizione. Un'istanza di rigetto dell'opposizione al precetto del 13 aprile 1999 è stata respinta il 9 luglio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (inc. __________).
B. Il 13 agosto 1999 la comunione dei comproprietari del Condominio “Lido __________ ” ha convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 20 599.– con interessi al 5% sugli importi di fr. 5527.75 (dal 13 aprile 1999) e fr. 15 071.25 (dal 1° giugno 1999), così come il rigetto definitivo delle opposizioni sollevate ai predetti precetti esecutivi. Nella sua risposta del 13 settembre 1999 __________– agendo senza l'ausilio di un legale – si è opposto alla petizione, riconoscendo un credito in favore dell'attrice di fr. 8847.25. Il 3 ottobre 1999 il convenuto ha versato alla comunione dei comproprietari un acconto di fr. 3000.–. All'udienza preliminare del 9 novembre 1999 non sono state notificate prove, sicché le parti hanno proceduto alla discussione finale, riaffermando il loro punto di vista.
C. Con sentenza del 30 novembre 1999 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato __________ al pagamento di fr.
17 599.– con interessi al 5% su fr. 5527.75 dal 13 aprile al 31 maggio 1999, su fr. 20 599.– dal 1° giugno al 30 luglio 1999, su fr. 19 099.– dal 31 luglio al 3 ottobre 1999 e su fr. 17 599.– dal
4 ottobre 1999. Inoltre egli ha rigettato in via definitiva, limitatamente ai predetti importi, le opposizioni del convenuto ai precetti esecutivi n. 482153 e 485937. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 3000.– per ripetibili.
D. Contro la predetta sentenza __________ è insorto con un appello del 5 gennaio 2000 nel quale chiede che il giudizio impugnato e tutti gli atti di procedura compiuti davanti al Pretore siano annullati e la causa sia rinviata al primo giudice per nuova decisione “in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC”. In subordine egli postula la riforma della sentenza nel senso di ridurre il credito dell'attrice a fr. 12 071.25 e di confermare l'opposizione al precetto esecutivo n. 482153. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2000 la comunione dei comproprietari del Condominio “__________ ” propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto all'attrice una spettanza di fr. 14 371.25 per “contributi ordinari e (…) destinati al fondo di rinnovamento”, rilevando che questi ultimi sono stati approvati alle assemblee del 28 marzo 1997, del 10 aprile 1998 e del 2 aprile 1999 senza che le relative risoluzioni siano state impugnate o possano essere ritenute nulle. Inoltre egli ha accolto sulla base dei medesimi motivi la pretesa per spese legali di fr. 5527.75 e la domanda intesa al pagamento di fr. 700.– per le ripetibili stabilite dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città con decreto del 1° aprile 1999, non essendo stata sollevata al riguardo eccezione di cosa giudicata. Ciò posto, il convenuto è stato condannato a versare all'attrice l'importo di complessivi fr. 17 599.–.
2. L'appellante sostiene anzitutto che senza l'ausilio di un patrocinatore egli non è stato in grado di tutelare adeguatamente i suoi interessi, ragion per cui il Pretore avrebbe dovuto invitarlo a munirsi di un legale e, all'occorrenza, assegnargliene uno d'ufficio. Soggiunge che l'omissione del primo giudice gli ha impedito di circostanziare le proprie allegazioni di fatto e di fornire le prove idonee a dimostrarne il buon fondamento. Egli postula pertanto l'annullamento della sentenza e di tutti gli atti di procedura compiuti davanti al Pretore.
a) Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (Postulationsfähigkeit: art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando reputa tuttavia che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il giudice la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
b) La nomina di un avvocato d'ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione, l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, ch'egli valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il solo fatto che un convenuto non sia patrocinato ancora non significa, quindi, che questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (I CCA, sentenza del 28 febbraio 1997 nella causa Condominio __________, massima pubblicata nel Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 16, pag. 8). Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé stesso o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va concretamente apprezzata di caso in caso.
c) Nella fattispecie, nulla induce a ritenere che il convenuto non fosse in grado di discutere la propria causa con la necessaria chiarezza. Egli si rammarica bensì di non aver allegato con la risposta i documenti atti a comprovare le proprie “generiche” allegazioni di fatto e di non aver notificato mezzi di prova, ma non indica quali circostanze concrete avrebbero dovuto indurre il Pretore a pronunciare la diffida, né accenna a elementi significativi che dovessero far dubitare della sua capacità processuale. Certo, è possibile che agendo da sé solo il convenuto non abbia difeso i propri interessi nel migliore dei modi, ma tale rischio è insito nella facoltà stessa di procedere in lite con atti propri ed è rimesso alla responsabilità delle parti. Ciò non basta quindi per obbligare una parte a farsi assistere da un legale. Né l'oggetto del litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare, tanto meno per il convenuto che, come risulta dal fascicolo processuale, è già stato confrontato con procedimenti giudiziari ed esecutivi inerenti proprio al pagamento di contributi condominiali e spese legali (cfr. doc. O, P, Q e relativi allegati C, D, L, 1 e 2). L'appellante non può dunque essere considerato uno sprovveduto in materia. Nella fattispecie non sussistevano quindi gli estremi per applicare l'art. 39 cpv. 2 CPC, di modo che la sentenza impugnata e gli atti compiuti davanti al primo giudice sono validi.
3. L'appellante contesta in subordine il pagamento delle spese legali di fr. 5527.75, adducendo che la disposizione introdotta il 16 giugno 1999 (recte: 2 aprile 1999) nel regolamento condominiale – che prevede l'addebito al comproprietario inadempiente delle spese per le procedure d'incasso dei contributi arretrati (doc. R, art. 25, pag. 5 a metà) – non può avere effetto retroattivo, che tale disposizione configura un onere eccessivo nel senso dell'art. 27 CC e che essa trascende le competenze dell'assemblea dei comproprietari. Egli rileva che neppure la deliberazione assembleare del 28 marzo 1997 (doc. I, doc. Q, allegato B) può sanare la situazione, poiché all'ordine del giorno non era stato previsto alcun oggetto al riguardo e, comunque sia, la decisione non avrebbe potuto avere effetto retroattivo. Sostiene infine che l'attrice non ha dimostrato l'ammontare delle spese legali richieste, le quali appaiono per di più esagerate.
a) Per i combinati disposti degli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a una decisione assembleare ha la facoltà di impugnarla davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, Berna 1988, n. 126 e 140 ad art. 712m CC). Una decisione è annullabile quando è stata adottata in violazione degli statuti o di norme legali imperative oppure che, pur essendo dispositive, sono destinate a proteggere gli interessi privati dei singoli membri (Rep. 1989 pag. 480 consid. 2.1 con richiami di dottrina e di giurisprudenza). Assolutamente nulle sono per converso le decisioni prese in dispregio di norme legali imperative destinate a proteggere gli interessi di terzi, in particolare dei creditori, così come le decisioni affette da un grave vizio di forma o che contravvengono alla struttura fondamentale della proprietà per piani (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 367 n. 1319; Meier-Hayoz, op. cit., n. 146 ad art. 712m CC). Il termine legale per promuovere l'azione di annullamento è perentorio e la sua decorrenza dev'essere rilevata d'ufficio (DTF 85 II 536 consid. 3). La nullità di una deliberazione assembleare può essere invece accertata in ogni momento, riservato l'abuso di diritto (Meier-Hayoz, loc. cit.).
b) Nella fattispecie la pretesa avanzata dall'attrice non trova fondamento nell'art. 25 del regolamento condominiale introdotto il 2 aprile 1999 (doc. R), bensì – come giustamente rileva il Pretore – nella delibera assembleare del 28 marzo 1997, presa con 41 voti favorevoli e l'astensione del convenuto, mediante la quale la comunione dei comproprietari ha addebitato al convenuto spese legali per fr. 5527.75 sostenute per l'incasso di contributi arretrati (doc. I, doc. Q, allegato B, oggetto n. 9). Ora, i costi provocati da una procedura giudiziaria che vede coinvolta la comunione dei comproprietari configurano spese d'amministrazione nel senso dell'art. 712h cpv. 2 n. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit., n. 55 ad art. 712h CC) e vanno suddivisi fra i comproprietari – di regola – in proporzione al valore delle rispettive quote (art. 712h cpv. 1 CC). L'assemblea dei comproprietari ha nondimeno la facoltà di porre a carico di un singolo comproprietario gli oneri cagionati dal suo comportamento (cfr. Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag. 257 in alto e pag. 264 in alto). E siccome l'art. 712h cpv. 1 CC ha carattere dispositivo (Weber, op. cit., pag. 253 nel mezzo), la decisione presa in concreto dall'attrice appare legittima.
c) Le presunte irregolarità invocate dall'appellante – fossero anche fondate – non implicherebbero del resto la violazione di norme imperative destinate a tutelare gli interessi di terzi, né contravvengono alla struttura fondamentale della proprietà per piani o a norme essenziali sulla forma (cfr. anche, sull'esigenza di un ordine del giorno corretto, Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 106 ad art. 72 CC e n. 106 ad art. 75 CC con richiami di giurisprudenza). Esse non denotano pertanto alcuna nullità della delibera assembleare del 28 marzo 1997. Quanto all'azione intesa all'annullamento di quest'ultima, promossa dall'appellante il 28 aprile 1997 (doc. Q), essa è stata stralciata dai ruoli il 1° aprile 1999 per mancato pagamento dell'anticipo (doc. O), sicché la decisione di addebitare al convenuto le spese legali da egli cagionate (fr. 5527.75) non può più essere rimessa in discussione, essendo ormai decorso il termine perentorio dell'art. 75 CC. L'appello si dimostra quindi, anche su questo punto, sprovvisto di buon diritto.
4. L'appellante insorge da ultimo contro l'ammontare delle ripetibili riconosciute dal primo giudice alla comunione dei comproprietari, asseverando che l'importo di fr. 3000.– è esagerato anche perché la procedura ha comportato un solo scambio di allegati, una sola udienza e nessun procedimento istruttorio. Se non che, l'appellante omette di indicare la cifra della postulata riduzione, limitandosi a protestare spese e ripetibili o a chiedere, in subordine, la suddivisione degli oneri processuali fra le parti in ragione di metà ciascuno. Egli non spiega neppure per quale motivo, in caso di accoglimento della domanda subordinata (riduzione del credito da fr. 17 599.– a fr. 12 071.25), le ripetibili avrebbero dovuto essere compensate, anziché ridotte in misura corrispondente. Né è dato a divedere, peraltro, quali ragioni particolari imponessero nella fattispecie una deroga al principio della ripartizione degli oneri processuali secondo il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Così formulata, la censura non ossequia i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8, 9 e 10 ad art. 309) e si rivela dunque irricevibile.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– lic. iur. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario