Incarto n. 11.2000.00057
Lugano, 9 giugno 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (ipoteca legale: privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 maggio 1994 da
__________ __________ __________.__________. ora __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ -__________ __________ __________ (______________________________ __________ __________ __________ __________ -__________), __________ __________. __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________ e __________, __________, e __________ __________ __________ ora in liquidazione, __________ (patrocinate dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sulla domanda di correzione presentata il 23 maggio 2000 dalla __________ __________ e dalla cooperativa __________ __________ in relazione alla sentenza emessa il 18 aprile 2000 da questa Camera (inc. __________.__________.__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di correzione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 6 maggio 1994 la __________ __________ __________ __________ si è vista convenire davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per essere condannata al versamento di fr. 139 708.– con interessi all'Impresa __________ __________., di fr. 215 380.75 con interessi alla cooperativa __________ __________, di fr. 55 446.– con interessi alla ditta __________. __________ __________ __________, di fr. 33 180.40 con interessi alla __________ __________,
di fr. 154 900.– con interessi alla __________ e __________ __________, di fr.
63 398.15 con interessi alla “__________ __________ __________ __________ e __________ ” e di fr. 30 399.30 con interessi alla __________ __________ __________, per complessivi fr. 692 412.60 con interessi;
che, statuendo l'8 febbraio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la __________ __________ __________ __________ a versare fr. 99 817.60 con interessi alla cooperativa __________ __________, fr. 14 130.20 con interessi alla __________ __________, fr. 58 511.45 con interessi alla __________ e __________ __________, fr. 10 847.70 con interessi alla __________ __________ __________, per complessivi fr. 183 306.95 con interessi, nulla riconoscendo invece alla __________ __________ __________ (già __________ __________ __________.), né alla ditta __________. __________ __________ __________, né alla “__________. __________ __________ e __________ ”;
che le spese e la tassa di giustizia di fr. 9000.– sono state poste dal Pretore per un quarto a carico della __________ __________ __________ __________ e per il resto a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 12 000.– per ripetibili;
che contro la sentenza del Pretore sono insorte con appello del 1° marzo 1999 la __________ __________, chiedendo di aumentare la somma in suo favore a fr. 17 090.– con interessi e la __________ __________, chiedendo di aumentare la propria a fr. 121 050.15 con interessi;
che con appello adesivo del 29 marzo 1999 la __________ __________ -__________ __________ __________ ha postulato per converso il rigetto integrale della petizione e l'aumento delle ripetibili in suo favore a fr. 24 000.–;
che con sentenza del 18 aprile 2000 questa Camera ha respinto l'appello principale, i cui oneri di fr. 750.– sono stati posti a carico delle appellanti principali in solido, tenute a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili (inc. __________.__________.__________);
che con la medesima sentenza questa Camera ha accolto parzialmente invece, nella misura in cui risultava ammissibile, l'appello adesivo della convenuta, nel senso che ha aumentato a
fr. 24 000.– le ripetibili di prima sede in favore della medesima;
che il corrispondente dispositivo n. 3 della sentenza è così formulato:
La tassa di giustizia di fr. 9000.– e le spese, da anticipare solidalmente dalle attrici, sono poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico delle attrici in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte. La __________ __________ e la __________ __________ rifonderanno inoltre alle attrici, sempre con vincolo di solidarietà, ulteriori fr. 12 000.– a titolo di ripetibili.
che gli oneri dell'appello adesivo (fr. 3050.–) sono stati posti per nove decimi a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle appellanti principali fr. 4000.– complessivi per ripetibili ridotte;
che il 23 maggio 2000 la __________ __________ e la cooperativa __________ __________ hanno presentato a questa Camera un'istanza di correzione per ottenere che il termine “alle attrici” contenuto nella seconda frase del dispositivo predetto sia rettificato in “alla convenuta”, che sia precisato in quale misura l'indennità aggiuntiva per ripetibili di prima sede (fr. 12 000.–) vada a carico di loro medesime e che sia riveduto l'ammontare di fr. 4000.– per ripetibili loro spettante in esito all'appello adesivo;
che il 30 maggio 2000 la __________ __________ __________ __________ ha dichiarato di aderire unicamente alla prima domanda, avversando le altre;
e considerando
in diritto: che la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d'accordo fra le parti, con unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove”, mentre “in caso di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma per l'interpretazione delle sentenze” (art. 339 CPC);
che la prima richiesta dell'istante – cui la controparte aderisce – può senz'altro essere accolta, il termine “alle attrici” figurante nella seconda frase del citato dispositivo di questa Camera riconducendosi a un palese errore redazionale;
che per il resto la domanda di correzione va invece dichiarata irricevibile, una domanda di interpretazione – e a maggior ragione una domanda di correzione – essendo destinata a chiarire dispositivi ambigui o oscuri, non a farne riesaminare il contenuto (art. 333 CPC);
che comunque sia, si volesse per ipotesi trascendere ogni limite procedurale e riconsiderare la maggiorazione dell'indennità per ripetibili di fr. 12 000.– assegnata alla convenuta in seguito alla parziale vittoria davanti al Pretore, non vi sarebbe motivo per ridurre tale importo;
che, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, la parziale fondatezza della resistenza opposta dalla convenuta in prima sede (condanna al versamento fr. 183 306.95 complessivi per rapporto alla somma di fr. 692 412.60 chiesta dalle attrici con la petizione) avrebbe giustificato un'indennità ridotta per ripetibili di fr. 30 700.– (sentenza citata, consid. 12);
che di tale indennità, visto il grado di soccombenza (complessivi fr. 113 947.80 su fr. 183 306.95), la __________ S__________ e la cooperativa __________ __________ avrebbero dovuto assumere circa fr. 19 000.–, cui andavano ancora aggiunte le spese e __________;
che dei fr. 12 000.– originari fissati dal Pretore le due ditte si trovano a dover corrispondere (in base al grado di soccombenza testé evocato) l'equivalente di fr. 7460.–;
che a tale cifra vanno aggiunti i fr. 12 000.– supplementari stabiliti da questa Camera a carico delle due ditte, per un totale di
fr. 19 460.–, onde la perfetta coerenza del risultato;
che per quanto attiene all'appello adesivo, questa Camera ha tenuto conto sia del valore litigioso rimanente (fr. 183 306.95 più
fr. 12 000.– di ripetibili), sia del grado di soccombenza della convenuta, la quale ha ottenuto causa vinta solo sull'indennità per ripetibili (sentenza citata, consid. 13);
che a rigore di tariffa (per altro meramente orientativa in materia di ripetibili: art. 150 CPC) in sede di appello l'onorario del patrocinatore è compreso tra il 20 e il 70% di quello calcolato per il processo di primo grado (art. 17 cpv. 1 TOA);
che l'onorario di un patrocinatore per una causa davanti al Pretore di complessivi fr. 195 306.95 (fr. 183 306.95 più fr. 12 000.–) sarebbe verosimilmente ammontato, in un caso relativamente difficile come quello in esame, a fr. 17 600.– (aliquota medio-alta del 9%: art. 9 cpv. 1 TOA);
che per l'assistenza in appello il patrocinatore avrebbe potuto fare assegnamento dunque su un onorario compreso tra un minimo di fr. 3520.– e un massimo di fr. 12 320.– (tra il 20 e il 70%);
che in concreto, contrariamente alla procedura di primo grado, la risposta all'appello adesivo appariva assai semplice, il gravame della __________ __________ __________ __________ apparendo già a prima vista infondato (se non irricevibile: sentenza citata, consid. 8), salvo per quanto riguardava le ripetibili di prima sede;
che quindi, avessero ottenuto causa completamente vinta, le appellate adesive si sarebbero potute ragionevolmente attendere un'indennità per ripetibili attorno ai fr. 4500.– (lievemente superiore al minimo della tariffa);
che nella fattispecie tale indennità andava nondimeno ridotta, l'appellante adesiva essendo uscita vittoriosa – come si è visto – sull'indennità per ripetibili;
che l'importo di fr. 4000.– fissato da questa Camera appare dunque sostenibile anche secondo un calcolo retrospettivo;
che le spese dell'attuale giudizio andrebbero per l'essenziale a carico delle istanti, la loro domanda risultando legittima solo sul primo punto (non contestato dalla controparte);
che nondimeno, a titolo eccezionale e per ragioni di equità, si prescinde dal riscuotere oneri, così come si soprassiede all'attribuzione di ripetibili, la stesura delle osservazioni all'istanza (una semplice lettera) non avendo richiesto alla convenuta un gran dispendio di tempo;
pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta e la seconda frase del dispositivo riformatorio n. 3 della sentenza emanata il 18 aprile 2000 da questa Camera è così rettificato:
La __________ __________ e la __________ __________ rifonderanno inoltre alla convenuta, con vincolo di solidarietà, ulteriori fr. 12 000.– a titolo di ripetibili.
Per il resto l'istanza è dichiarata irricevibile.
2. Non ri riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria