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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.08.2002 11.2000.56

2 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,400 parole·~12 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00056

Lugano, 2 agosto 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

visto l'appello del 24 maggio 2000 presentato da

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro la decisione del 19 maggio 2000 (__________.__________.__________) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato inammissibile un'istanza tendente a ottenere il rilascio del certificato ereditario nella successione fu __________ __________ __________ (1911-1995), cit­tadino __________ con ultimo domicilio a __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 maggio 2000 presentato da __________ __________ __________ contro la decisione emessa il

                                              19 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1911), cittadino __________, celibe, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il __________ 1995 senza lasciare discendenti. Con testamen­to olografo del 9 aprile 1995 egli aveva istituito suoi eredi in parti uguali il nipote __________ __________ (figlio del fratello __________, premorto), allora in __________, __________ __________ e __________ __________ __________ di __________. Il testamento è stato pubblicato il 15 gennaio 1996 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Il 2 febbraio 1996 è stato pubblicato un successivo testamen­to pubblico, del 14 novembre 1995, in cui __________ __________, revocata ogni precedente disposizione di ultima volontà, ha istituito sua erede universale __________ __________ __________ di __________, dichiarando di sottoporre la propria successione al diritto svizzero.

                                  B.   Con petizione del 31 gennaio 1997 __________ __________ ha convenuto __________ __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché il testamento pubblico fosse dichiarato nullo, subordinatamente fosse annullato. Nell'ambito di tale processo, del quale ha avuto modo di occuparsi anche questa Camera (inc. __________.__________.__________), le parti sono giunte a una transazione stra­giudiziale del 17 marzo 2000 in cui __________ __________ ha riconosciuto __________ __________ __________ unica erede di __________ __________ __________ e quest'ultima ha riconosciuto ad __________ __________, da parte sua, un credito di fr. 290 000.– nei confronti della successione. Le parti hanno stabilito altresì che __________ __________ __________ avrebbe chiesto il rilascio del certificato ereditario. Preso atto dell'accordo, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli.

                                  C.   __________ __________ __________ ha instato il 16 marzo 2000 davanti al Pre­tore del Distretto di Lugano, sezione 4, per l'emissione del certificato ereditario. Statuendo il 19 maggio 2000, il Pretore ha dichiarato la richiesta inammissibile. Egli ha argomentato – in sintesi – che il rilascio di tale certificato rientra nello statuto successorio dell'eredità, disciplinato in concreto dal diritto italiano, a nulla rilevando la professio iuris contenuta nel testamento pubblico. E il foro per giudicare questioni attinenti allo statuto successorio è quello previsto dalla legge nazionale di cittadinanza del defunto, onde l'incompetenza per territorio della Pretura del Distretto di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico dell'istante.

                                  D.   Contro la decisione appena citata __________ __________ __________ ha introdotto un appello del 24 maggio 2000 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza e di notificarle il certificato richiesto, dal quale essa risulti unica erede di __________ __________ __________. L'appel­lo non è stato intimato a opponenti, dinanzi al Pretore non essendosi manifestate resistenze all'emis­sione dell'atto.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comu­nicazione ai beneficati di un testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Tali richieste sono trattate, nel Cantone Ticino, dal Pretore con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un'udienza (art. 360 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può – ravvisandone l'opportunità – assumere informa­zioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni (art. 370 CPC) da ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con richiami). Tempestivo, nel caso in esame l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   L'“autorità” cui si riferisce l'art. 559 cpv. 1 CC è – per diritto federale – quella dell'ultimo domicilio del defunto (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 6 alle note preliminari degli art. 551–559). Fino al 31 dicembre 2000 ciò risultava dall'art. 551 cpv. 1 CC; dal 1° gennaio 2001 il medesimo principio si desume dall'art. 18 cpv. 2 prima frase LForo (Spühler in: Kommentar zum schweizerischen Zivilprozess­recht, GestG, Basilea 2001, n. 14 ad art. 18). La cittadinanza del defunto non è di rilievo: se l'ultimo domicilio si trovava in Svizzera, tutti i “provvedimenti assicurativi” disposti dagli art. 551 a 559 CC (compreso quindi il rilascio del certificato ereditario) rientrano nella competenza per territorio dell'autorità svizzera (art. 86 cpv. 1 LDIP: Karrer, op. cit., n. 14 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). E per “ultimo domicilio” si intende il luogo dove la persona dimorava con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o dove si situava il centro dei suoi interessi (DTF 120 III 8 consid. 2a, 119 II 65 consid. 2b/bb con richiami). In concreto è pacifico che l'ultimo domicilio di __________ __________ __________ era a __________ (come risulta anche dalla decisione impugnata, primo considerando). Sotto questo profilo la competenza per territorio del Pre­tore del Distretto di Lugano era quindi data.

                                   3.   È vero che nei rapporti con l'Italia fa stato tuttora, quanto al foro, l'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale di do­micilio e consolare concluso il 22 luglio 1868 ed entrato in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541). In virtù di tale disposizione “le controversie che potessero sorgere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”. I provvedimenti conservativi e assicurativi a tutela di una successione non rientrano però nelle “controversie tra eredi” cui si riferisce la citata norma (cfr. DTF 120 II 293 riguardante un inventario assicurativo; Broggini, Le successioni nei rapporti italo-svizzeri: competenza di autorità svizzere e italiane per la pubblicazione di testamenti e per emanare provvedimenti conservativi, in: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Temi scelti di diritto ereditario, vol. 28, Lugano 2002, pag. 152). Nemmeno l'art. 17 cpv. 3 del trattato italo-svizzero osta quindi alla competenza per territorio del giudice adito, sempre che l'ultimo domicilio del defunto fosse in Svizzera. Nel risultato nulla induce a scostarsi, in ultima analisi, dalla giurisprudenza evocata dall'appellante a sostegno del suo ricorso (Rep. 1974 pag. 75).

                                   4.   Il Pretore si richiama a una sentenza emessa il 25 gennaio 2000 (parzialmente riprodotta in: Rep. 1999 pag. 23 seg.) in cui questa Camera ha ritenuto non sussistere la competenza per territorio dell'autorità svizzera a ricevere una dichiarazione di rinuncia da parte di eredi legittimi alla successione di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera. La Camera ha ricordato allora che lo statuto successorio dell'eredità era quello italiano, proprio in virtù dell'art. 17 cpv. 3 del noto trattato, il quale regola non solo il foro, ma anche – per prassi invalsa – la legge applicabile (“uni­tà della successione”: DTF 98 II 91 consid. 2, 58 I 320 consid. 2; Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privat­recht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 LDIP; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 119; Hotz, Die Rechtswahl im Erbrecht, Zurigo 1969, pag. 54). Dipendeva dunque dall'ordinamento italiano sapere a quali condizioni soggiacesse la rinuncia. La Camera si è domandata bensì se da tale sta­tuto andassero scorporati gli atti di giurisdizione volontaria, assoggettandoli al diritto svizzero, ma ha rinunciato a tale “scissio­ne”, tanto più che gli eredi interessati avevano già ripudiato la successione in Italia, secondo le forme previste da quella legge.

                                   5.   La sentenza predetta ha dato lo spunto a critiche (Rep. 1999 pag. 21 segg.), ma anche a un più generale e vasto approfon­di­mento delle questioni correlate ai rapporti italo-svizzeri in materia successoria (Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Temi scelti di diritto ereditario, vol. 28, Lugano 2002). Le riflessioni scaturite da quello studio inducono a un duplice ordine di considerazioni. Il primo, consistente nel fatto che la “scissione” cui si è alluso poc'anzi si rivela per finire ineluttabile, almeno nel senso che non tutto quanto si riferisce allo statuto successorio può essere riservato alla competenza del foro chiamato a occuparsi delle “controversie tra eredi”. Il secondo, conseguente al primo, si riconduce al fatto che, trovandosi l'autorità svizzera a trattare questioni legate a uno statuto successorio estero (applicabile in virtù di un trattato internazionale o di una norma del diritto interno o anche solo di una professio iuris giusta l'art. 90 cpv. 2 LDIP), non deve sussistere ambiguità sulla por­tata del giudizio. Lo statuto successorio straniero deve quindi essere chiaramente indicato.

                                   6.   Ne segue che, data l'inevitabilità della “scissione” (Broggini, op. cit., pag. 147), non soccorre evitarla rinviando le parti davanti all'autorità estera. D'altro lato, ammettendosi la competenza dell'autorità svizzera a ricevere dichiarazioni di rinuncia da parte di eredi legittimi nell'ambito di una successione disciplinata dal diritto estero, occorre che il Pretore indichi nel “registro speciale” dell'art. 570 cpv. 3 CC che la rinuncia è retta dalla legge straniera. Non che il registro abbia forza di giudicato (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 14 ad art. 570 CC con rinvio; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 570 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 570 CC). Ha nondimeno finalità informative ed è preposto, appunto, a un primo chiarimento dei rapporti ereditari da parte di chi detiene un interesse legittimo alla consultazione (Schwander, loc. cit.). Esso deve quindi avvertire gli interessati circa l'eventuale applicabilità – a un sommario esame – del diritto estero.

                                   7.   Per tornare al caso specifico, nulla osta – come si è spiegato – alla competenza per territorio dell'autorità svizzera. Tutt'al più ci si può domandare, coerentemente con le riflessioni che hanno fatto seguito alla sentenza testé menzionata, se il certificato ereditario non debba precisare, ove si tratti di una successione retta da una legge estera, secondo quale diritto gli eredi sono riconosciuti tali. __________ evoca esplicitamente simile esigenza nel caso in cui l'autorità svizzera rilasci un certificato ereditario nella successione di una persona con ultimo domicilio all'estero, l'autorità straniera non occupandosi dell'eredità (op. cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Comunque sia, nella fattispecie non si pone nemmeno tale interrogativo. __________ __________ __________ ha dichiarato espressamente, nel suo testamento pubblico, di sottoporre la propria successione al diritto svizzero, il qua­le regola pertanto lo statuto dell'appellante come erede istituita. Dal punto di vista elvetico tale opzione è senz'altro lecita, non facen­do altro che ripristinare il principio generale dell'art. 86 cpv. 1 LDIP. Il problema è di sapere se la scelta appaia compatibile con l'art. 17 cpv. 3 del noto trattato bilaterale.

                                   8.   Il quesito può essere risolto affermativamente. Già nel diritto interno italiano, infatti, l'art. 46 comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), entrata in vigore il 2 settembre 1995, prevede:

                                         Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

                                         Al momento della morte __________ __________ __________ risiedeva a __________, né egli consta avere lasciato eredi legittimari in Italia. Non si vede di conseguenza, tanto meno a un sommario esame come quello che presiede al rilascio di un certificato ereditario, perché la sua professio iuris offenderebbe l'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale. Ne discende che la successione in esame soggiace al diritto svizzero, ciò che dispensa da particolari precisazioni nel certificato ereditario.

                                   9.   Se ne conclude che a ragione l'interessata chiede, in concreto, la riforma della decisione impugnata. L'appello merita dunque accoglimento. Ciò non toglie che il Pretore debba ancora essere invitato a emettere egli medesimo il certificato ereditario, il cui scopo è di conferire all'erede istituita un idoneo titolo di legittimazione – ancorché provvisorio – di fronte a terzi (Karrer, op. cit., n. 3 ad art. 559 CC). L'attuale sentenza sarebbe di scarsa praticità a tal fine. Giovi ribadire da ultimo, a scanso di equivoci, che il giudizio odierno riguarda unicamente successioni in cui l'ultimo domicilio del defunto si trovava in Svizzera. Trattandosi di persone con ultimo domicilio all'estero, il tutto andrebbe riconsiderato dipartendosi dalla questione di sapere se il rilascio di un certificato ereditario sia un provvedimento “conservativo” o “assicu­rativo” (v. Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Temi scelti di diritto ereditario, op. cit., pag. 4 segg.). Tale disamina esula manifestamente dal contesto odierno.

                                10.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, tuttavia, nessuno si è opposto al rilascio del certificato ereditario. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159). Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che il Pretore è invitato a rilasciare il certificato ereditario nella successione fu __________ __________ __________ (1911-1995), dal quale risulti che unica erede è __________ __________ __________, nata __________.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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