Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.06.2000 11.2000.52

16 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,229 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00052

Lugano, 16 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con opposizione del 7 gennaio 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 maggio 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 5 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 27 giugno 1999 il Giudice di pace del Circolo di __________, adito da __________ __________, ha ordinato a __________ __________ “di provvedere affinché gli estremi della violazione del diritto di proprietà siano limitati e cioè che sia impedita l'invadenza sulla proprietà __________ di rami del cedro sito sulla sua proprietà”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 85.–, sono state poste a carico di __________ __________. Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  B.   Il 30 dicembre 1999 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile con l'ingiunzione a “provvedere entro 10 giorni a quanto indicato in sentenza con la comminatoria che – in caso di mancata esecuzione – si procederà all'esecuzione effettiva”. L'escussa ha presentato opposizione il 7 gennaio 2000 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che ha indetto il contraddittorio per il 3 febbraio 2000. A tale udienza le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 5 maggio 2000, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a __________ __________, tenuto a rifondere a __________

                                  C.   Contro la decisione appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 17 maggio 2000 nel quale chiede che l'opposizione sollevata da __________ __________ al precetto esecutivo sia rigettata e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello in ordine o, subordinatamente, nel merito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto proponibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). Irricevibile è invece il plico di documenti prodotto per la prima volta in questa sede, tranne per quanto riguarda i due documenti che già figurano nel fascicolo processuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                   2.   Il Pretore ha confermato l'opposizione al precetto esecutivo con l'argomento che la sentenza del Giudice di pace “non contempla esplicitamente alcuna precisa ‘azione di fare’ a carico della precettata, per cui non può essere considerata quale valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 cpv. 2 CPC”. Il convenuto obietta, nell'appello, che quanto ha disposto il Giudice di pace può riferirsi solo al taglio dei rami di cedro sporgenti sulla sua proprietà e che tale sentenza non lascia spazio ad altre interpretazioni. Tutt'al più – egli continua – all'escussa rimane la scelta dei mezzi con cui provvedere al taglio, ma ciò nulla muta all'intelligibilità e all'univocità dell'obbligo. Decidendo altrimenti, il Pretore sarebbe caduto perciò in un eccesso di formalismo.

                                   3.   Secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della prestazione domandata” con precetto esecutivo civile (art. 491 lett. c CPC) deve trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale deve prevedere a sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a metà). Non compete al giudice dell'opposizione far capo a elementi estrinseci di comprensione o di integrazione, come per esempio i considerandi della sentenza allegata quale titolo esecutivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 18, pag. 13), oppure procedere a esegesi di sorta (Rep. 1984 pag. 168), tanto meno nell'ambito di una procedura d'indole sommaria come quella che disciplina il rigetto dell'opposizione. Tra l'agire imposto dal titolo esecutivo e la prestazione richiesta con precetto civile deve sussistere, in altri termini, assoluta identità (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo).

                                   4.   Nella fattispecie, contrariamente a quel che sostiene l'appellante, il dispositivo n. 1 del Giudice di pace non è né esplicito né preciso. La prima parte dell'enunciato (“È fatto obbligo alla __________ __________ di provvedere affinché gli estremi della violazione del diritto di proprietà siano limitati”) è addirittura talmente generico da non lasciar intuire nemmeno quale sia l'oggetto dell'ingiunzione. La seconda parte è più concreta (“e cioè che sia impedita l'invadenza sulla proprietà __________ di rami del cedro sito sulla sua proprietà”), ma nulla specifica sul comportamento che concretamente si esige dall'escussa. A quest'ultima si intima di porre rimedio allo sconfinamento dei rami di un suo cedro, ma nulla si precisa sui modi in cui ciò debba avvenire. In particolare non si dice se i rami debbano necessariamente essere recisi oppure se l'interessata possa far capo anche ad altri accorgimenti (tiranti ancorati al terreno, recinzione più alta, costruzione di un muro divisorio e così via). A supporre che la prestazione richiesta dall'appellante con il precetto esecutivo (“provvedere entro 10 giorni a quanto indicato in sentenza con la comminatoria che – in caso di mancata esecuzione – si procederà all'esecuzione effettiva”) consista effettivamente nel taglio dei rami sporgenti, il dispositivo n. 1 del Giudice di pace non è pertanto di alcun sussidio.

                                   5.   Sostiene l'appellante che, se non dal dispositivo, il modo con cui la precettata deve rimediare allo sconfinamento dei rami si evince – comunque sia – dalla motivazione del titolo esecutivo, il Giudice di pace avendo reiteratamente evocato il taglio dei rami sporgenti in svariati considerandi della sua sentenza. Se non che, come già si è accennato, non può ritenersi formale un obbligo desumibile semplicemente dai considerandi. Solo i dispositivi di una sentenza passano in giudicato e configurano un pronunciato definitivo (DTF 125 III 13 consid. 3b, 121 III 477 consid. 4a, 120 IV 12 consid. 2b). Ciò può apparire rigoroso, ma non trascende – come asserisce l'appellante – in un formalismo fine a sé stesso. Basti considerare che nel decreto esecutivo (art. 497 CPC) l'obbligo in questione sarà poi munito di comminatoria penale (art. 498 lett. d CPC) e in certi casi potrà finanche essere attuato con l'ausilio della forza pubblica (art. 499 CPC). Deve quindi assumere esso medesimo forza di giudicato, non essere il risultato di procedimenti interpretativi o integrativi da parte del giudice dell'opposizione. Anche su quest'ultimo punto l'appello del convenuto si rivela così, per finire, destinato all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2000.52 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.06.2000 11.2000.52 — Swissrulings