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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2000 11.2000.47

28 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,681 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00047

Lugano 28 agosto 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del

1° marzo 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 aprile 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1953) e __________ __________ (1955) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dall'unione sono nati __________ (____________________o 1983) e __________ (__________1988). Il marito è __________ __________; la moglie, licenziata in __________, ha un diploma per l'insegnamento medio-__________ in __________, italiano e tedesco. I coniugi si sono separati nell'aprile del 1994 e nel settembre successivo hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti della separazione di fatto, mediante la quale il marito si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili per la moglie e di fr. 1'394.– mensili per ogni figlio, oltre a pagare i premi della cassa malati e le imposte.

                                  B.   Dopo un primo tentativo di conciliazione decaduto infruttuoso nel marzo del 1999, il 15 novembre 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per un secondo tentativo, rimasto anch'esso senza esito il 16 dicembre seguente. Con petizione del 23 dicembre 1999 egli ha poi promosso azione di divorzio e in via cautelare ha postulato la regolamentazione dell'assetto provvisionale offrendo un contributo alimentare mensile di fr. 1'500.– per la moglie e di fr. 800.– per ogni figlio. All'udienza del 7 febbraio 2000, indetta per la discussione, __________ __________ si è opposta alle domande cautelari, invocando la validità della citata convenzione. Con decreto del 15 febbraio 2000 il Pretore ha confermato in sostanza i contributi previsti dalla convenzione, salvo prendere atto che la moglie rinunciava al pagamento dei premi della cassa malati e delle imposte da parte del marito.

                                  C.   Il 1° marzo 2000 __________ __________ ha nuovamente adito il Pretore, chiedendo la riduzione a fr. 1'500.– del contributo alimentare mensile per la moglie e a fr. 800.– mensili di quello per ogni figlio. Alla discussione del 17 marzo 2000 la moglie si è opposta alle domande. Le parti hanno autorizzato il Pretore a statuire dopo aver ricevuto il certificato di salario e le notifiche fiscali dal 1993 al 2000 della convenuta. Statuendo il 19 aprile 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha confermato il contributo alimentare fissato nella convenzione del settembre 1994. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1'000.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 2 maggio 2000 in cui postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1'500.– mensili, quello per __________ a fr. 1'300.– mensili e quello per __________ a fr. 1'000.– mensili. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Fra di esse rientrano i contributi alimentari per i figli minorenni e il coniuge (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 13, 19 e 29 ad art. 137 CC). Come nel vecchio diritto, le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 15 e segg. ad art. 137 CC). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.

                                   2.   In concreto il Pretore ha rilevato che con il decreto del 15 febbraio 2000 il contributo per la moglie e i figli risultava ridotto (di fr. 743.– mensili), per rapporto a quello originario, poiché rispetto alla convenzione del settembre 1994 l'onere fiscale della moglie e i premi della cassa malati non erano più a carico del marito. Per il primo giudice ciò teneva conto del fatto che, in confronto al momento in cui era stato firmato l'accordo, il reddito della moglie era aumentato a fr. 2'800.– mensili. Per il resto l'istanza andava respinta, non essendo intervenuto alcun cambiamento rilevante e durevole della situazione. Né si giustificava, contrariamente a quanto postulava il marito, di imputare alla moglie un reddito superiore a quello effettivamente conseguito, invariato da anni. Ciò posto, il Pretore ha accertato il guadagno del marito in fr. 9'990.– mensili e quello della moglie in fr. 2'100.–. Quanto ai fabbisogni, egli ha calcolato quello del marito in fr. 3'765.–, quello della moglie in fr. 4'067.–, quello di __________ in fr. 1'620.– e quello di __________ in fr. 1'340.–. Ne ha concluso, il primo giudice, che il contributo per la moglie sarebbe dovuto essere finanche superiore e che, quand'anche il reddito di lei fosse più elevato, i contributi per moglie e figli non risulterebbero diversi da quelli fissati con il precedente decreto.

                                   3.   L'appellante ribadisce che nel decreto del 15 febbraio 2000 il Pretore ha valutato in modo errato i dati in suo possesso. Afferma che nel 1994, al momento di firmare l'accordo, il contributo per la moglie era stato concepito per consentire una riqualificazione professionale di lei, senza attività lucrativa, e permetterle di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Siccome essa ritrae attualmente un reddito di fr. 2'800.– mensili, si giustifica di ridurre il contributo alimentare. L'appellante sostiene inoltre che il suo reddito è di soli fr. 9'490.– mensili e che al suo fabbisogno occorre aggiungere le spese di viaggio da __________ a __________. Infine chiede di ridurre il fabbisogno di __________ a fr. 1'460.– mensili e quello di __________ a fr. 1'180.– mensili.

                                   4.   Con l'istanza del 23 dicembre 1999 l'appellante aveva chiesto di fissare il contributo alimentare per la moglie in fr. 1'500.– mensili e quello per i figli in fr. 800.– ciascuno, adducendo che la prima conseguiva – appunto – un reddito di fr. 2'800.– mensili (petizione, pag. 3), che in realtà essa avrebbe potuto guadagnare fr. 6'000.– (pag. 4), che il proprio reddito ammontava a fr. 10'800.– lordi e che il suo fabbisogno era di fr. 6'095.– mensili (pag. 3). Il Pretore, come detto, non ha trascurato che la moglie guadagna fr. 2'800.– mensili, ma ha ritenuto che non si giustificasse una modifica dell'assetto convenzionale, la moglie rinunciando al finanziamento delle imposte e dei premi della cassa malati. Tale decreto non è stato impugnato. Nella nuova istanza di modifica, inoltrata il 1° marzo 2000, l'appellante ha fatto valere per converso che la moglie guadagna fr. 2'800.– mensili (pag. 3), che essa potrebbe ricavare fr. 7'000.– (pag. 4), che egli ha un reddito di fr. 10'800.– lordi a fronte di un fabbisogno di fr. 6'095.– mensili (pag. 4).

                                   5.   Che la situazione attuale dei coniugi sia diversa rispetto a quella del settembre 1994 non è determinante ai fini del giudizio. Il quesito decisivo, infatti, è di sapere se le circostanze considerate nel decreto cautelare del 15 febbraio 2000 abbiano subito modifiche (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Ora, nel citato decreto il Pretore ha tenuto conto del reddito conseguito dalla moglie e ha ridotto, seppur indirettamente, il contributo per lei di almeno fr. 742.60 (onere fiscale fr. 423.–, cassa malati della moglie fr. 195.–, cassa malati dei figli fr. 124.60). L'interessato si è limitato a riprendere nella nuova istanza le argomentazioni esposte nel precedente memoriale, senza rendere minimamente verosimili però quali circostanze sarebbero mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al 15 febbraio 2000, né indicare quali previsioni non si sarebbero avverate o si sarebbero verificate solo in parte. Incombeva all'appellante, infatti, spiegare in che misura sarebbero subentrate modifiche suscettibili di incidere sul contributo dopo l'emanazione del decreto 15 febbraio 2000, ciò che egli non ha fatto. L'istanza di modifica si rivela così priva di consistenza, il che rende superfluo esaminare le altre censure mosse ai rispettivi fabbisogni. Si aggiunga, comunque sia, che dopo il versamento del contributo per la famiglia, di complessivi fr. 4'788.– mensili, l'appellante non vede intaccato il proprio fabbisogno minimo neppure nell'ipotesi (a lui più favorevole) in cui tale fabbisogno ammonti a fr. 3'815.– mensili (DTF 123 III 1). In circostanze del genere un intervento d'ufficio da parte di questa Camera è escluso.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili. 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   400.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.   450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a: – avv. ____________________;

                                         – avv. dott. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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