Incarto n. 11.2000.00031
Lugano, 27 marzo 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 12 febbraio 1998 da
avv. __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 28 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto una petizione introdotta da __________ e __________ __________, condannando __________ __________ __________ “a rimuovere la sostra edificata sul mappale n. __________di __________ a confine con la particella n. __________ di proprietà delle attrici”;
che la tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese, da anticipare dalle attrici, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle attrici fr. 1000.– complessivi per ripetibili;
che contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un appello del 20 marzo 2000 nel quale chiede di respingere la petizione, riformando in tal senso il giudizio impugnato, e di addebitare gli oneri processuali alle attrici in solido;
che l'appello non è stato intimato alle controparti;
e considerando
in diritto: che il rimedio dell'appello è dato contro le sentenze e i decreti del Pretore “se non è altrimenti disposto dalla legge” (art. 307 cpv. 1 CPC);
che la legge dichiara inappellabili, salvo ricorso in cassazione, “le cause che eccedono la competenza del Giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8000.–”, come pure quelle che devono essere devolute al Pretore come inappellabili indipendentemente dal loro valore (art. 13 LOG);
che nella fattispecie le attrici hanno promosso un'azione petitoria, dolendosi che il convenuto trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà (art. 679 CC);
che simili cause non vanno devolute al Pretore indipendentemente dal loro valore, tant'è che l'art. 9 cpv. 3 CPC precisa chiaramente il modo di calcolare il valore medesimo;
che in concreto il Pretore ha trattato la causa con la procedura ordinaria, ma al momento di statuire nel merito si è avveduto che il valore litigioso non raggiungeva fr. 8000.– e ha dichiarato perciò la sentenza inappellabile (consid. 1);
che nell'appello il convenuto censura tale accertamento, sostenendo come la costruzione sia costata “ben più di fr. 8000.–” e come le spese di rimozione “possano essere quantificate in almeno fr. 15 000.–”;
che comunque sia, a parere dell'appellante, il Pretore avrebbe dovuto fissare il valore litigioso con ordinanza, dopo avere esperito le necessarie verifiche;
che in effetti, a norma dell'art. 13 CPC, “se l'attore non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il Giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze”;
che, nondimeno, l'ordinanza con cui il Pretore determina il valore litigioso è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), di modo che la cifra fissata dal primo giudice può essere contestata solo impugnando poi la sentenza finale;
che non si vede pertanto quale pregiudizio giuridico possa derivare alle parti qualora il giudice stabilisca il valore litigioso non con un'ordinanza intermedia, ma – dopo avere seguito la procedura ordinaria – direttamente con la sentenza finale;
che, ciò premesso, la questione è di sapere se in concreto il valore litigioso raggiunga la soglia dei fr. 8000.–;
che a norma del già citato art. 9 cpv. 3 CPC il valore litigioso nelle cause di vicinato “è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore” (cfr. al riguardo anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 284, n. 9.5 ad art. 36);
che nel caso specifico il fondo del convenuto non risulta avere acquisito un maggior valore di almeno fr. 8000.– in seguito alla costruzione della “sostra”, né quello delle attrici risulta essersi deprezzato di almeno altrettanto;
che neppure l'appellante, del resto, sostiene il contrario: anzi, ai criteri dell'art. 9 cpv. 3 CPC – evocati dal Pretore – egli non fa il minimo cenno, limitandosi a contestare il costo della demolizione del manufatto, stimato dal Pretore “con tutta verosimiglianza (…) inferiore all'importo di fr. 8000.–” (sentenza, consid. 1);
che, si volesse anche ritenere determinante – ai fini del valore litigioso – la spesa per la rimozione dell'opera, l'appello sarebbe in ogni modo destinato all'insuccesso;
che in concreto di tratta invero di eliminare, secondo quanto ha dichiarato lo stesso convenuto al momento di notificare l'esecuzione dell'opera al Municipio di __________ (doc. 12), una tettoia in legno per il ricovero di un veicolo aziendale (“quella che comunemente in dialetto si dice sostra”), lunga 6 m, larga 3 m e alta 2.5 m, tant'è che al Municipio egli aveva chiesto il rilascio di un semplice nullaosta “per l'esecuzione di lavori di non grande importanza” (art. 36 vRALE; doc. 13);
che, già secondo la comune esperienza, il costo dovuto allo smantellamento di un simile manufatto non può lontanamente raggiungere fr. 8000.–;
che anzi, se il luogo non è difficilmente accessibile o particolarmente pericoloso (ipotesi non avanzata nemmeno dall'appellante), secondo l'ordinario andamento delle cose è finanche dubbio che le spese superino la metà di tale valore;
che la cifra di fr. 15 000.– avanzata dall'appellante non trova riscontro, per altro, in alcun elemento agli atti;
che nelle circostanze descritte, quindi, a ragione il Pretore ha definito la causa come inappellabile;
che, ciò premesso, l'appello in esame si rivela d'acchito irricevibile;
che non giova domandarsi se il gravame possa essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione, il convenuto avendo impugnato la sentenza del Pretore – prudenzialmente – anche con tale rimedio;
che gli oneri processuali, ridotti perché la procedura di appello non si conclude con un giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia), seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica invece di attribuire ripetibili alle attrici, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario