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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.03.2000 11.2000.24

6 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·934 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00024

Lugano 6 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (istituzione di curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone

__________ __________, __________  

alla  

Delegazione __________ di __________  

in merito alla nomina di un curatore al figlio __________ __________ (1999);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 21 febbraio 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 15 febbraio 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ __________ (1963) ha dato alla luce il __________ 1999 un figlio, __________;

                                         che già in precedenza, il __________ 1999, __________ __________ (1967), cittadino __________, aveva riconosciuto la sua paternità davanti all'ufficiale dello stato civile di __________;

                                         che con decisione del 6 dicembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela a favore di __________ (art. 308 CC) e ha nominato l'avv. __________ __________ in qualità di curatore con il compito, in particolare, di obbligare il padre al pagamento di alimenti e di consigliare e aiutare la madre;

                                         che il 15 febbraio 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso presentato da __________ __________ contro la predetta risoluzione;

                                         che avverso la decisione dell'autorità di vigilanza __________ __________ è insorto con un appello del 21 febbraio 2000 nel quale si oppone alla rimunerazione del curatore, di cui chiede la sostituzione;

e considerando

in diritto:                       che le decisioni delle autorità tutorie – ossia delle Delegazioni tutorie (art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) – sono impugnabili entro 10 giorni (art. 69 LAC e 92 RTC) all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC), le cui decisioni sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera civile di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC);

                                         che il ricorrente si oppone “alla decisione di pagare il curatore poiché l'assunzione dello stesso è avvenuto a causa delle signorina __________ __________ ”, perché “l'attuale curatore avv. __________, sta rappresentando gli interessi personali della signorina __________ ” e perché “se un curatore dev'essere assolutamente necessario, faccio richiesta di un curatore neutro, delegato dall'autorità competente di __________, che possa servire unicamente gli interessi del bambino”; 

                                         che per l'art. 308 CC se le circostanze lo richiedono, l'autorità tutoria nomina al figlio un curatore affinché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1);

                                         che l'autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardare il diritto al mantenimento o diritti di altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC);

                                         che ogni misura di protezione giusta gli art. 307 segg. CC deve tendere al bene del figlio, anche se non risponde necessariamente agli interessi del genitore (o dei genitori);

                                         che in concreto, quindi, poco importa i motivi per i quali i genitori non sono ancora addivenuti a una convenzione di mantenimento, decisiva essendo la questione di sapere se il provvedimento si giustifichi per il bene del figlio;

                                         che sotto questo profilo il curatore deve risultare sufficientemente indipendente e oggettivo per svolgere il mandato nell'interesse del figlio, conservando il debito distacco dai relativi genitori;

                                         che nella fattispecie la richiesta di contributo alimentare avanzata dal curatore, fondata per forza di cose sulle affermazioni della madre del bambino, non basta a denotare imparzialità;

                                         che da pretese esagerate, per altro, il ricorrente potrà difendersi davanti al Pretore;

                                         che, comunque sia, nella misura in cui intende contestare l'operato del curatore, il ricorrente deve rivolgersi dapprima alla Delegazione tutoria (art. 420 cpv. 1 CC; art. 20 lett. q del Regolamento sulle tutele e curatele) e solo successivamente, di fronte a una decisione sfavorevole di quest'ultima, all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC);

                                         che per il resto le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all'autorità tutoria, salvo la privazione dell'autorità parentale (estranea al caso in esame), che può essere pronunciata solo dall'autorità di vigilanza (art. 311 CC);

                                         che, dovessero ravvisarsi in futuro concreti conflitti d'interessi o inosservanza di doveri, la Delegazione tutoria potrà sempre intervenire, designando nella veste di curatore una terza persona;

                                         che, infine, i genitori devono provvedere ai bisogni del figlio, sopperendo anche ai costi delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 1 CC);

                                         che anche a tale proposito l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso;

                                         che nelle condizioni descritte l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per l'eventuale stesura di osservazioni;

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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