Incarto n.: 11.2000.00020
Lugano 11 aprile 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 29 marzo 1999 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 19 gennaio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha promosso il 29 marzo 1999 azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città contro la moglie __________. Nella sua risposta del 25 giugno 1999 quest'ultima si è opposta al divorzio, chiedendo – in via subordinata – un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, l'attribuzione della metà della prestazione di libero passaggio del marito e il versamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni.
B. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 5 gennaio 2000 il Pretore ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Il 18 gennaio 2000 __________ __________ ha dichiarato di ritirare la petizione, riservandosi di presentare una nuova domanda di divorzio dopo quattro anni di separazione. Statuendo il 19 gennaio 2000, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico dell'attore, compensate le ripetibili.
C. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello dell'8 febbraio 2000 nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che le sia riconosciuta un'indennità di fr. 3200.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante chiede che il giudizio di primo grado sia riformato “nel senso dei considerandi sopraccitati” (appello, pag. 4). Ora, l'atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – precise domande intese alla modifica della sentenza impugnata (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Ciò non è il caso in concreto. Se non che, la sanzione della nullità va applicata con cautela. Nella fattispecie, dalle motivazioni emerge senza equivoco la volontà dell'appellante di chiedere la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima istanza nel senso che le sia riconosciuta un'indennità di fr. 3200.– per ripetibili. Sotto questo profilo l'appello, nonostante le carenze formali, può essere considerato ricevibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 309 CPC).
2. In materia di spese e ripetibili, un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Analogo principio vale per i decreti di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenze del 9 luglio 1999 in re G. consid. 1, dell’8 novembre 1995 in re S.-W., e del 6 dicembre 1994 in re Di R. consid. 2). Ciò premesso, l'appello può essere vagliato nel merito.
3. L'appellante postula l'attribuzione di ripetibili poiché il marito, in seguito al ritiro della domanda di divorzio, dev'essere considerato soccombente. A dire dell'appellante, non soccorrono motivi per derogare al principio enunciato dall'art. 148 cpv. 1 CPC, dato che “al momento dell'inoltro della petizione, 29 marzo 1999, [l'attore] sapeva che la moglie si opponeva (…) alla sua richiesta” e, d'altro canto, “egli era a conoscenza che né con il vecchio diritto né con il nuovo avrebbe potuto ottenere il divorzio” (appello, punto 3, pag. 3 nel mezzo).
a) Il ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e senza il suo consenso equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC) e comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1985 pag. 146; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 77 CPC). Qualora la lite verta sul diritto matrimoniale, il giudice può nondimeno – a determinate condizioni – prescindere da un riparto strettamente numerico degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC).
b) Nella fattispecie non è dato a divedere quali ragioni particolari giustificassero una deroga al principio della soccombenza enunciato dall'art. 148 cpv. 1 CPC. Tanto meno se si considera che – come rileva il Pretore – le parti non sono concordi sul principio del divorzio, il 1° gennaio 2000 non erano ancora trascorsi quattro anni dall'inizio della separazione di fatto e non risultano verosimilmente adempiuti neppure gli estremi per l'applicazione dell'art. 115 CC (ordinanza del 5 gennaio 2000, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). In tali circostanze la petizione, qualora non fosse stata ritirata, sarebbe con ogni probabilità stata respinta. Né l'attore né il primo giudice hanno per altro addotto motivi che ostavano all'attribuzione di ripetibili alla convenuta: il Pretore non si è neppure espresso al riguardo, mentre il marito parrebbe finanche ammettere l'infondatezza della domanda di divorzio sotto l'egida del vecchio diritto, laddove afferma che “la continuazione della procedura l'avrebbe portato sicuramente all'ottenimento quanto meno della separazione legale”, dopo di che “egli avrebbe potuto, scaduti tre anni, richiedere e con ogni verosimiglianza ottenere il divorzio” (osservazioni all'appello, ad 1 pag. 2 nel mezzo). In simili evenienze, mal si comprende perché la convenuta dovrebbe essere tenuta a sopportare oneri cagionatile da un'azione di divorzio che appariva d'acchito verosimilmente sprovvista di buon diritto. Ne discende che l'appello, fondato, dev'essere accolto e il decreto del Pretore riformato di conseguenza.
4. Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, l'appellante ha quantificato l'indennità in fr. 3200.– tenendo conto di un dispendio di tempo di 16 ore, alle quali ha applicato una tariffa oraria di fr. 200.– (appello, punto 4, pag. 3 nel mezzo). Ora, nella determinazione dell'ammontare dovuto a titolo di ripetibili il giudice decide con prudente apprezzamento, tenendo conto della tariffa dell'Ordine degli avvocati, che tuttavia ha solo valore indicativo (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 96).
a) Il patrocinatore può chiedere nelle cause di stato un onorario da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA). Entro il minimo e il massimo dell'onorario la rimunerazione deve poi essere valutata caso per caso, secondo i criteri dell'art. 8 TOA, ovvero secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (CdM, sentenza del 21 dicembre 1999 in re avv. M.). In concreto la legale della moglie non ha specificato le proprie prestazioni, limitandosi a far valere 16 ore di lavoro. Il patrocinio era nondimeno semplice, tant'è che ha richiesto la stesura di un solo allegato (la risposta del 25 giugno 1999, di poche pagine) e la partecipazione all'udienza preliminare del 22 novembre 1999. Tutto si ignora delle prestazioni stragiudiziali fornite alla cliente. Né l'accertamento del tempo effettivamente impiegato dal legale è decisivo: determinante è quello – valutato oggettivamente – che sarebbe occorso a un avvocato diligente per trattare una pratica analoga, tenendo conto della complessità della causa e di ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da un patrocinatore competente al beneficio di una normale esperienza (RJJ 3/1997 pag. 197; v. anche Rep. 1991 pag. 304 nota 48).
b) Ponderato equamente quanto precede e considerati i criteri generali posti dall'art. 8 TOA, per prestazioni come quelle appena descritte l'onorario di fr. 3200.– esposto dalla patrocinatrice non appare adeguato. Per una causa relativamente semplice come quella in esame, per di più interrotta in corso di istruttoria, si può ritenere verosimile, per quanto risulta dagli atti, un dispendio di tempo di 8 ore (un'ora per un colloquio preliminare, 4 ore per la lettura della scarna petizione e la redazione della risposta, 2 per la preparazione e la partecipazione all'udienza preliminare, un'altra ora per la stesura della corrispondenza ed eventuali colloqui telefonici). Applicata una tariffa oraria di fr. 220.–, adeguata alla semplicità della causa, ne risulta un presumibile onorario di fr. 1760.–, cui vanno aggiunte ancora le presumibili spese del patrocinatore. L'appello merita dunque accoglimento nella misura di fr. 2000.–.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
Le spese di fr. 40.– e la tassa di giustizia di fr. 600.– restano a carico di chi le ha anticipate. __________ __________ rifonderà a __________ __________ fr. 2000.– per ripetibili.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per due quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico dell'attore, che rifonderà all'appellante fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario