Incarto n. 11.2000.00002
Lugano 18 gennaio 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 18 luglio 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________, __________) Comunione ereditaria fu __________, formata dagli stessi __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________) con __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 dicembre 1999 presentata da __________ e __________ contro la sentenza emessa il 22 dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ sono comproprietari in ragione di 3/16 ciascuno della particella n. __________RFD di __________. La comunione ereditaria fu __________, composta di loro stessi insieme con la sorella __________, è comproprietaria dei rimanenti 10/16. Quest'ultima quota è gravata da usufrutto a vita in favore di __________. Sul fondo v'è un piazzale adibito a posteggio e uno stabile, al cui piano terreno si trova un esercizio pubblico ("__________") gestito da __________ in virtù di un contratto di locazione sorto per atti concludenti nel 1987. Fra __________ e __________ e __________ sono insorte divergenze sull'interpretazione del contratto per quel che riguarda l'uso dei posteggi da parte degli avventori dell'esercizio pubblico.
B. __________ ha promosso il 18 luglio 1997 un'azione possessoria davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo che fosse ingiunto a __________, a __________ e ai membri della comunione ereditaria fu __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere con effetto immediato tutti gli ostacoli (elencati partitamente) che impediscono l'uso dei posteggi sul fondo 747 RFD, di astenersi dall'esporre motocicli sui medesimi, dall'occupare più posteggi con un solo veicolo, dal posare bigliettini sulle auto parcheggiate, come pure dall'ostacolare l'uso dei posteggi da parte degli avventori dell'esercizio pubblico o dall'intralciare la sua attività commerciale in genere. L'istante ha formulato le medesime domande in via cautelare.
C. All'udienza del 19 agosto 1997 __________ ha chiesto che l'ordi-ne di rimozione fosse esteso agli ostacoli posati dopo l'inoltro dell'istanza (pilastrini in granito con catena) e ha rinunciato alla domanda cautelare, mantenendo tuttavia la richiesta di misure urgenti. __________ e __________ hanno proposto di respingere l'istanza, mentre __________ vi ha aderito. __________ non è comparsa. Esperita l'istruttoria, l'istante e i convenuti __________ e __________ hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito le rispettive posizioni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 21 settembre 1998, il Pretore ha respinto l'istanza dichiarandola irricevibile. Un appello presentato da __________ contro tale sentenza è stato accolto l'8 ottobre 1999 da questa Camera, che ha annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse sull'azione possessoria (__________).
D. Con sentenza 22 dicembre 1999 il Pretore ha respinto l'istanza nei confronti di __________ e __________, mentre l'ha accolta parzialmente nei confronti di __________ e __________, ordinando loro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione i tre blocchi di granito e la catena che li collega, di sistemare i loro veicoli e le loro motociclette in modo da occupare meno spazio, di astenersi dall'apporre sul parabrezza delle vetture dei clienti del "__________" bigliettini con il tenore di cui al doc. 5, e di non ostacolare in alcun modo il regolare uso dei parcheggi sull'intero piazzale alla particella n. __________verso la via __________. Le spese, con una tassa di giustizia fr. 1'000.–, sono state poste per due quinti a carico di __________ e __________ e per il resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili ridotte.
E. __________ e __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello del 30 dicembre 1999 nel quale chiedono – previa concessione dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza. L'appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere disatteso il contenuto del contratto di locazione, ancorché non scritto, secondo cui l'istante può usufruire di una parte dei posteggi antistanti __________ ", da lui gestito, ma non di quelli loro appartenenti. Essi rilevano che il posteggio su quest'area è stato invero tollerato nelle ore serali, ma che in ogni modo gli spazi rimanevano destinati agli inquilini dello stabile e ai clienti dei commerci ivi situati. I pilastrini di cemento sono stati per altro posati per mettere ordine e gestire regolarmente il posteggio. La sentenza impugnata riconoscerebbe all'istante, in pratica, la facoltà di rivendicare l'intero posteggio. Ciò non sarebbe ammissibile.
2. L'art. 928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l'art. __________CC per l'azione di reintegra, nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 101 n. 365; Stark in: Berner Kommentar, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger in: Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, op. cit., n. 22 all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996 pag. 186 consid. 2).
3. In concreto non si evince dagli atti quali accordi siano intercorsi fra le parti in merito all'uso dei posteggi sulla particella n. __________, già per la circostanza che manca qualsiasi stipulazione scritta. Comunque sia, sapere se la locazione dell'esercizio pubblico includa solo l'uso dei posteggi antistanti il locale (come pretendono gli appellanti) o comprenda invece l'intera area adibita a parcheggio (come asserisce l'istante) è una questione che non può essere risolta nell'ambito di un'azione possessoria. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, un'azione di manutenzione può tendere solo – per sua indole – al ripristino dello stato di fatto esistente prima della turbativa. Non incombe al giudice dell'azione possessoria esaminare se tale stato di fatto fosse o non fosse conforme al diritto, né se le ragioni fatte valere dalla parte convenuta siano giuridicamente fondate. Questioni inerenti all'interpretazione di contratti stipulati fra le parti esulano dalla natura di un'azione possessoria (sentenza del 5 ottobre 1999 fra le stesse parti, consid. 4 in fine) e dovranno essere fatte valere – dandosi il caso – nel quadro di una causa di merito. Ne discende che su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
4. Un altro problema è sapere se l'istante fosse legittimato a promuovere l'azione possessoria. Ora, dall'istruttoria risulta che da almeno trent'anni il piazzale antistante lo stabile ove si trova l'esercizio pubblico è adibito a posteggio per il bar e per i clienti dei negozi (deposizioni __________, __________, __________ e __________). __________ i, già comproprietario del fondo, ha dichiarato che dopo l'ampliamento del posteggio, questo veniva utilizzato dai suoi clienti e da quelli del negozio, mentre nelle ore serali era adoperato dagli avventori del bar (deposizione del 2 luglio 1998). Gli appellanti medesimi, del resto, ammettono che l'occupazione dell'intera area è stata tollerata per parecchio tempo (appello, pag. 4) e non pretendono che ciò sia avvenuto in virtù di una semplice autorizzazione precaria, revocabile in ogni tempo. Nelle circostanze descritte si può ragionevolmente concludere che l'intera superficie del parcheggio era a disposizione di tutti gli utenti dei commerci situati sul fondo, ovvero fosse in possesso collettivo. E siccome l'azione di manutenzione può essere diretta anche contro un altro possessore (Steinauer, op. cit., pag. 100 n. 364b), l'istante era legittimato a promuovere azione di manutenzione contro i perturbatori.
5. Non vi sono dubbi, per altro, che la posa di pilastrini di cemento con catene per delimitare una parte del posteggio (doc. D, 1 e 2), l'occupazione di più posteggi con un veicolo (doc. D5) e l'applicazione di bigliettini sulle auto posteggiate (doc. E) constituiscono una turbativa, anche perché l'area in questione non è mai stata divisa (deposizione __________). Ciò posto, l'appello, manifestamente infondato, si rivela palesemente destinato all'insuccesso e può essere deciso con la procedura prevista dall'art. 313bis CPC.
6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si assegnano ripetibili all'istante, cui l'appello non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ e __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario