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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2000 11.2000.157

29 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·810 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00157

Lugano, 29 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con opposizione del 17 novembre 2000 da

__________ __________, __________  

al precetto esecutivo intimatogli il 9 novembre 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa l'11 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 12 aprile 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a __________ __________ “di rimuovere le assi posate nel vano della finestra situata al pianterreno del rustico sito sul fondo particellare n. __________RFD di __________, di proprietà della signora __________ __________ ”;

                                         che il 9 novembre 2000 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile inteso al rispetto dell'ordine;

                                         che un'opposizione al precetto esecutivo sollevata il 17 novembre 2000 da __________ __________ è stata respinta dal medesimo Pretore con decisione dell'11 dicembre 2000;

                                         che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con uno scritto al Pretore del 16 dicembre 2000 in cui, senza formulare richieste precise, dichiara di non accettare né il giudizio impugnato né la sentenza del 12 aprile 1999, oggetto di un ricorso;

                                         che, visto il contenuto dello scritto, il Pretore ne ha disposto la trasmissione a questa Camera per competenza;

                                         che l'atto non è stato notificato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che la decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CC) e può essere impugnata con appello nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1);

                                         che in linea di principio lo scritto trasmesso dal Pretore a questa Camera può quindi essere trattato come appello;

                                         che, ciò posto, andrebbe verificata la ricevibilità dell'atto per quanto riguarda la sua tempestività (il plico è stato consegnato dall'appellante alla posta di __________ il 23 dicembre 2000) e i requisiti formali previsti dall'art. 309 cpv. 2 CPC (art. 309 cpv. 5 CPC);

                                         che in concreto, nondimeno, ci si può esimere da tale disamina, l'appello rivelandosi già a prima vista destinato all'insuccesso;

                                         che con l'opposizione a un precetto esecutivo civile il debitore può contestare invero l'esecutività del titolo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493), come pure l'identità fra la prestazione imposta dal titolo e quella richiesta dal precetto (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 18, pag. 13; I CCA, sentenza del

                                         16 giugno 2000 in re I. contro B., consid. 3), ma non può rimettere in discussione il merito della lite;

                                         che nella fattispecie l'opponente sembra sostenere – per la prima volta in appello – il mancato passaggio in giudicato del titolo alla base del precetto (la sentenza emanata dal Pretore il 12 aprile 1999), “contro la quale avevo fatto ricorso (mio scritto del 16 aprile 1999)”;

                                         che in realtà l'interessato si è limitato il 16 aprile 1999 a scrivere al Pretore una lettera in cui, pur premettendo esplicitamente di “non contestare i considerandi della sentenza”, dichiarava “a malincuore” di non voler ottemperare all'ordine impartitogli (doc. D, primo foglio);

                                         che tale comunicazione non poteva lontanamente interpretarsi come appello o ricorso per cassazione, né l'interessato ha mai sollecitato l'invio dell'atto a questa Camera o alla Camera di cassazione civile, di modo che l'esecutività della sentenza citata non può seriamente essere messa in dubbio;

                                         che, per il resto, le argomentazioni esposte nel noto scritto del 16 dicembre 2000 riguardano il merito della lite e non sono più ricevibili in sede di opposizione al precetto esecutivo civile;

                                         che nelle condizioni descritte la decisione impugnata, in cui il Pretore si è limitato giustamente a esaminare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nel titolo, resiste alla critica;

                                         che gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'impugnazione non è nemmeno stata intimata;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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