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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.11.2000 11.2000.135

23 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,653 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00135

Lugano, 23 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimenti cautelari: restrizione della facoltà di disporre) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 novembre 1998 da

__________ e __________ __________, __________ (già patrocinate dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'“opposizione” presentata il 30 ottobre 2000 da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 23 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 5 giugno 1968 __________ __________ ha donato al figlio __________ “ogni interessenza” a lui spettante sulle particelle n. __________e __________RFD di __________, appartenenti alla comunione ereditaria di sua madre __________ (formata da egli medesimo con i fratelli __________o, __________ e __________, unitamente a __________ __________ ed __________ __________, che a loro volta avevano ereditato l'interessenza del fratello __________, deceduto). Con lo stesso atto pubblico egli ha donato al figlio __________ la particella n. __________RFD di __________ e alle figlie __________ e __________ la particella n. __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Le particelle n. __________e __________ sono state iscritte il 21 giugno 1968 nel registro fondiario a nome dei donatari. Le particelle n. __________e __________ sono rimaste intestate invece ai membri della comunione ereditaria fu __________ __________.

                                  B.   __________ __________ è deceduto il 9 ottobre 1980, lasciando in qualità di eredi i figli __________, __________, __________ e __________a. Il fratello __________ __________ è deceduto il __________ __________ 1981, lasciando in qualità di eredi la moglie __________ con cinque figli (__________, __________ in __________, __________ in __________, __________ e __________). __________ __________ è deceduto il ____________________ 1981, senza lasciare né coniuge né discendenti né testamento; suoi eredi sono divenuti pertanto il fratello __________, i quattro figli del fratello __________ e i cinque figli del fratello __________.

                                  C.   Le particelle n. __________e __________RFD di __________ (intestate, come detto, ad __________ __________ insieme con i fratelli __________o, __________ e __________, unitamente ai nipoti __________ __________ ed __________ __________) sono state iscritte il 2 novembre 1987 a nome di __________ __________, della comunione ereditaria fu __________ __________, della comunione ereditaria fu __________ __________, della comunione ereditaria fu __________ __________, di __________ __________ e di __________ __________. Quello stesso giorno, sulla base di un atto di divisione fra coeredi, la particella n. __________è stata trapassata alla sola comunione ereditaria fu __________ __________ e la particella n. __________al solo __________ __________. All'atto di divisione del 12 ottobre 1987, prodotto in copia autentica all'Ufficio dei registri del Distretto di Locarno, era allegata copia (essa pure dichiarata autentica) di una “procura generale” in cui __________, __________ e __________ __________ abilitavano il fratello __________ a rappresentarli

                                         nella successione e divisione dei defunti __________ e __________ __________, dichiarandosi estromessi a favore del coerede __________, riconoscendo la donazione fatta dal padre (…). __________ __________ è autorizzato se ciò fosse necessario a stipulare con sé stesso per conto dei sottoscritti nelle successioni indicate nelle quali è cessionario con particolare riguardo alle particelle n. __________e ____________________.

                                         La particella n. __________è stata venduta il 30 ottobre 1989 a __________ e __________ __________.

                                  D.   Il 7 dicembre 1996 __________, __________ e __________ __________ hanno sporto denuncia contro ignoti per falsità in documenti, affermando che la “procura generale” allegata al citato atto di divisione era contraffatta. Con decreto del 3 novembre 1998 il Procuratore pubblico ha accertato, invero, che il documento incriminato era un falso materiale, confezionato mediante manipolazione della “procura generale” originaria nella quale i firmatari abilitavano unicamente il fratello __________ a rappresentarli

                                         in tutte le pratiche concernenti la successione e divisione della sostanza già inscritta allo zio __________ __________ rispettivamente suoi ascendenti, firmando ogni atto che fosse connesso a tale divisione e rappresentando i sottoscritti presso qualsiasi autorità o ufficio, valendo la presente per ogni necessità del caso.

                                         Con il decreto stesso, tuttavia, egli ha rinunciato a procedere, non essendo riuscito a identificare l'autore del reato.

                                  E.   __________ e __________ __________ si sono rivolte allora, il 24 novembre 1998, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse, come provvedimento cautelare, una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________ RFD di __________, ancora intestata a __________ __________. Quest'ultimo ha postulato la reiezione dell'istanza, chiedendo in subordine che, qualora fosse stata iscritta la restrizione della facoltà di disporre, __________ e __________ __________ fossero tenute a prestare un'adeguata garanzia. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino al memoriale conclusivo, in cui le istanti hanno sollecitato anche l'esecuzione di una perizia su documenti. Al dibattimento finale hanno rinunciato tanto le istanti quanto il convenuto. Con sentenza del 23 ottobre 2000 il Pretore ha respinto l'istanza, rinunciando a prelevare tasse di giustizia. Le spese sono state poste a carico delle istanti in solido, ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 800.– per ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto predetto __________ e __________ __________ sono insorte con un'“opposizione” del 30 ottobre 2000 nella quale, senza formulare richieste esplicite di giudizio, contestano il giudizio del Pretore e l'addebito delle ripetibili in favore del convenuto. L'atto non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   L'unico rimedio esperibile contro un decreto cautelare è l'appello, sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 8000.– (art. 382 cpv. 2 CPC). L'“opposizione” delle istanti, tempestiva (art. 370 cpv. 2 CPC), può dunque essere trattata solo come appello. Ora, un appello deve contenere, oltre all'indicazione dell'autorità cui è diretto e a quella delle parti e del loro domicilio, l'enunciazione precisa dei punti impugnati, le domande e i motivi di diritto sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. a–f CPC). Mancando l'uno o l'altro di tali requisiti, l'appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto l'atto delle istanti appare già a prima vista irrito, non tanto perché è diretto a un'autorità incompetente (la Pretura anziché la Camera civile di appello) o perché non indica la parte convenuta, quanto perché non contiene alcuna domanda (neppure implicita) e perché nemmeno si confronta con le motivazioni del decreto controverso, ignorandolo del tutto. Per di più, il valore litigioso appare dubbio, il solo fatto che la particella n. __________abbia un valore di stima di fr. 214 067.20 (estratto nel fascicolo “II” richiamato dall'Ufficio dei registri del Distretto di Locarno) non bastando a rendere verosimile che una restrizione della facoltà di disporre su tale fondo comporti per il convenuto un pregiudizio pecuniario di almeno fr. 8000.–. Nelle condizioni descritte l'“opposizione” va pertanto dichiarata irricevibile.

                                   2.   Si volesse – per ipotesi – entrare nel merito delle argomentazioni addotte dalle istanti, l'“opposizione” non sarebbe destinata a miglior sorte. Il Pretore ha accertato in effetti, nel caso in esame, che il trapasso della particella n. __________, iscritta a nome del convenuto il 2 novembre 1987, è inefficace proprio per la falsità della procura annessa all'atto di divisione. Se non che – ha continuato il Pretore – le istanti non possono più vantare alcun diritto su tale particella, il padre __________ avendo donato al convenuto ogni sua interessenza sul fondo già il 5 giugno 1968 (quando le istanti hanno ricevuto a loro volta, in comproprietà, la particella n. __________). La postulata restrizione della facoltà di disporre non trova perciò legittimo fondamento.

                                   3.   Nell'“opposizione” le interessate contestano anzitutto la validità della citata donazione, sostenendo che sulle copie del rogito prodotte all'Ufficio dei registri non figurano le firme dei contraenti. Esse disconoscono però che, trattandosi di atto pubblico, l'originale rimane sempre al notaio (art. 65 LN), mentre alla richiesta di iscrizione nel registro fondiario viene allegata una copia autentica dell'istromento. Questa è o un duplicato dell'originale (recante le firme autografe in fotocopia) o una trascrizione eseguita con uno strumento meccanografico (art. 71 cpv. 1 e 3 LN), che il notaio dichiara conforme all'originale (art. 72 LN). In concreto la copia autentica inviata all'Ufficio dei registri è stata ricavata per trascrizione, di modo che su di essa le firme delle parti figurano a caratteri di stampa (doc. 8 e copia conforme del documento giustificativo n. 3057, pag. 3 in basso e 5 del rogito nel fascicolo “II” richiamato). Nulla induce a ritenere che tale copia differisca dall'originale. Avessero inteso dimostrare un fatto del genere, del resto, le istanti avrebbero potuto chiedere in via di edizione che il notaio esibisse l'originale (ciò che, contrariamente a quanto si afferma nell'“opposizione”, esse non hanno fatto). Al riguardo il gravame manca perciò di consistenza.

                                   4.   Le istanti sostengono inoltre che i doc. 1 e 2 versati agli atti dal convenuto sono falsi. Il primo è – o dovrebbe essere – la fotocopia della “procura generale” originaria, il secondo è una scrittura privata del 14 agosto 1981 in cui le istanti dichiarano, insieme con __________ __________, “di rinunciare [al]la nostra parte di eredità del defunto zio __________ __________ in favore di nostro fratello __________ __________ ”. Se non che, un'eccezione di falso va sollevata al più tardi con la replica (art. 78 cpv. 2 in relazione con il cpv. 1 seconda frase CPC). Essa va trattata poi in conformità a una procedura apposita (art. 216 segg. CPC) e istruita nelle forme delle domande processuali (art. 220 cpv. 1 CPC). In concreto le istanti si sono limitate, nella replica (scritta) del 30 aprile 1999, a contestare – tra le righe – di avere firmato di proprio pugno i due documenti, riproponendosi di postulare una perizia calligrafica (pag. 4), ma non hanno formalmente sollevato alcuna eccezione di falso. Anzi, al contraddittorio del 1° giugno 1999 esse non hanno più fatto cenno nemmeno alla perizia calligrafica. La perizia è stata chiesta per la prima volta – in modo completamente irrito – con una lettera del 30 marzo 2000, che, informe e tardiva, è stata ignorata dal Pretore. Contrariamente a quanto asseriscono le istanti, poi, il rapporto di comparazione dattilografica eseguito il 2 aprile 1998 della Polizia scientifica cantonale non si pronuncia né sulla datazione né sull'autenticità delle firme figuranti sui doc. 1 e 2 (doc. F, pag. 9). Anche in proposito l'“opposizione” è destinata pertanto all'insuccesso.

                                   5.   Non a torto le istanti fanno valere per contro – seppure confusamente – che in ogni modo la donazione del padre __________ al convenuto, del 5 giugno 1968, poteva riferirsi solo all'interessenza detenuta dal genitore, a quel momento, sulla particella n. __________come membro della comunione ereditaria fu __________ __________. L'interessenza detenuta dal fratello __________, deceduto il ____________________ 1981, non poteva quindi essere compresa nella donazione, tanto meno se si pensa che __________ __________ è morto il

                                         9 ottobre 1980, prima del fratello __________, e non è dunque mai divenuto erede di lui (art. 542 cpv. 1 CC). In effetti – soggiungono le istanti – il certificato ereditario rilasciato il 5 novembre 1981 dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna indica come eredi di __________ __________ il fratello __________ e i nove i nipoti, istanti comprese, ma non il fratello __________ (certificato ereditario nel fascicolo “II” richiamato, allegato all'istanza di iscrizione del trapasso per successione).

                                         a)   La circostanza appena descritta è, per vero, manifestamente sfuggita al primo giudice. Tutt'al più ci si può domandare se la donazione del 5 giugno 1968 non potesse – per avventura – essere interpretata come cessione di una ragione ereditaria in una successione non ancora devoluta. Contratti del genere però richiedono “il consenso di quegli della cui eredità si tratta” (art. 636 cpv. 1 CC), e in concreto __________ __________ non ha firmato l'atto di donazione. Ne segue che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore, la postulata restrizione della facoltà di disporre non poteva essere esclusa sulla sola base alla donazione avvenuta il 5 giugno 1968. Se nondimeno il risultato cui è giunto il Pretore resiste alla critica, ciò è dovuto alle ragioni in appresso.

                                         b)   Agli atti figura, come si è già accennato, una scrittura privata del 14 agosto 1981 in cui le istanti e __________ __________ dichiarano “di rinunciare [al]la nostra parte di eredità del defunto zio __________ __________ in favore di nostro fratello __________ __________ ” (doc. 2). Le interessate asseriscono che tale documento, oltre che falso (sopra, consid. 4), è inefficace perché una rinuncia all'eredità può avvenire solo nei modi previsti dall'art. 570 cpv. 1 CC. Esse trascurano però che lo scritto può essere interpretato anche come cessione di ragione ereditaria fra coeredi (DTF 101 II 222 consid. 6a). È vero che il documento non reca la firma del convenuto. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, tuttavia, che la firma del beneficiario non è un requisito imprescindibile ove l'eredità sia chiaramente attiva; in tal caso basta un'accettazione per atti concludenti (DTF 101 II 222 consid. 6b e 6c). In concreto la particella n. __________ consta essere priva di qualsiasi aggravio (estratto del registro fondiario nel fascicolo “II” richiamato). Quanto all'accettazione per atti concludenti, essa si desume dal fatto che il convenuto ha poi sottoscritto l'atto di divisione in esito al quale le istanti sono state estromesse dalla successione di __________ __________ (doc. A e copia conforme dell'atto nel fascicolo “II” richiamato). A un esame di verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari la cessione appare dunque perfezionata.

                                         c)   Giovi ricordare, per il resto, che una cessione di ragioni ereditarie non ha solo effetti obbligatori, ma anche effetti reali, salvo che il contrario risulti dall'atto (DTF 102 Ib 321 consid. 1 a 4 con riferimenti; Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 635; Tuor/Schnider/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª  edizione, pag. 589). Il cedente perde di conseguenza la proprietà comune, l'uso, l'amministrazione e la facoltà di disposizione comune sui beni in oggetto (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 9 ad art. 635). Ne deriva che, a un sommario esame, in seguito alla rinuncia pattuita nel doc. 2 le istanti non possono più vantare diritti nella successione dello zio __________ __________. Ciò non esclude che nel quadro di una causa ordinaria, in cui il giudice è munito di pieno potere d'esame, l'esito possa risultare diverso, soprattutto ove l'eccezione di falso nelle scritture sia tempestivamente e ritualmente sollevata. Sotto il profilo dell'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC non si ravvisano tuttavia elementi sufficienti, allo stato attuale delle cose, per decretare una restrizione della facoltà di disporre.

                                   6.   Nell'“opposizione” le istanti asseverano infine di non vedere assolutamente perché esse dovrebbero corrispondere fr. 800.– al convenuto. L'art. 148 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Le istanti escono perdenti dalla procedura. Devono quindi sopportarne le conseguenze. Ragioni che giustifichino una deroga a tale principio (art. 148 cpv. 2 CPC) non se ne scorgono. Che le istanti abbiano dovuto sporgere denuncia per esaminare l'originale della nota “procura generale” ancora non significa, in particolare, ch'esse dovessero rivolgersi al giudice civile. Anche su quest'ultimo punto l'“opposi-zione” manca perciò di buon diritto.

                                   7.   Gli oneri processuali di appello seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Delle difficoltà economiche in cui versano le istanti si tiene conto prelevando una tassa di giustizia ridotta. Non si assegnano ripetibili al convenuto, cui l'appello non è neppure stato intimato.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Trattata come appello, l'“opposizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ e __________ __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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