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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.10.2000 11.2000.131

24 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·671 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2000.00131

Lugano 24 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 14 maggio 1999 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 18 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 1° luglio 1994, sostanzialmente confermata da questa Camera il 20 febbraio 1996 (inc. __________.__________.__________), il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, ha disposto l'affidamento dei figli __________ (____________________1980) e __________ (1978) alla madre, con obbligo per il padre di versare ai figli un contributo mensile di fr. 500.– ciascuno oltre agli assegni familiari;

                                         che __________ __________ ha cessato alla fine dell'aprile 1998 i versamenti al figlio __________, divenuto maggiorenne;

                                         che con istanza del 14 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere dal padre un contributo alimentare di fr. 1'190.– mensili durante gli studi universitari;

                                         che all'udienza del 24 settembre 1999, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto – in via subordinata – un importo di fr. 200.– mensili;

                                         che, esperita l'istruttoria, l'istante ha ridotto a fr. 1'140.– mensili il contributo alimentare richiesto;

                                         che le parti hanno rinunciato al dibattimento finale;

                                         che, statuendo il 18 settembre 2000, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare al figlio un contributo mensile di fr. 1'190.– dal 1° maggio al 31 dicembre 1998, di fr. 990.– dal 1° gennaio al 30 giugno 1999, di fr. 940.– dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 e di fr. 200.– dal 1° gennaio 2000 fino al termine degli studi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di lui, tenuto a rifondere al figlio

                                         fr. 3'000.– per ripetibili;

                                         che contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un ricorso (recte: appello) del 18 ottobre 2000, facendo valere sostanzialmente l'impossibilità finanziaria di far fronte ai contributi impostigli dal Pretore;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che in concreto l'istante ha promosso un'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC, trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC;

                                         che il termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);

                                         che l'appellante ammette di avere ricevuto la sentenza impugnata, intimata dalla Pretura il 19 settembre 2000, il 20 settembre 2000 (appello, pag. 1);

                                         che il termine per appellare è cominciato a decorrere l'indomani di tale notificazione (art. 131 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto il termine per ricorrere è scaduto quindi il lunedì 2 ottobre 2000, motivo per cui il gravame, introdotto il 18 ottobre 2000, si rivela manifestamente tardivo e come tale improponibile;

                                         che, data la palese inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________ __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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