Incarto n.: 11.2000.00131
Lugano 24 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 14 maggio 1999 da
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 18 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 1° luglio 1994, sostanzialmente confermata da questa Camera il 20 febbraio 1996 (inc. __________.__________.__________), il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, ha disposto l'affidamento dei figli __________ (____________________1980) e __________ (1978) alla madre, con obbligo per il padre di versare ai figli un contributo mensile di fr. 500.– ciascuno oltre agli assegni familiari;
che __________ __________ ha cessato alla fine dell'aprile 1998 i versamenti al figlio __________, divenuto maggiorenne;
che con istanza del 14 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere dal padre un contributo alimentare di fr. 1'190.– mensili durante gli studi universitari;
che all'udienza del 24 settembre 1999, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto – in via subordinata – un importo di fr. 200.– mensili;
che, esperita l'istruttoria, l'istante ha ridotto a fr. 1'140.– mensili il contributo alimentare richiesto;
che le parti hanno rinunciato al dibattimento finale;
che, statuendo il 18 settembre 2000, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare al figlio un contributo mensile di fr. 1'190.– dal 1° maggio al 31 dicembre 1998, di fr. 990.– dal 1° gennaio al 30 giugno 1999, di fr. 940.– dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 e di fr. 200.– dal 1° gennaio 2000 fino al termine degli studi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di lui, tenuto a rifondere al figlio
fr. 3'000.– per ripetibili;
che contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un ricorso (recte: appello) del 18 ottobre 2000, facendo valere sostanzialmente l'impossibilità finanziaria di far fronte ai contributi impostigli dal Pretore;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che in concreto l'istante ha promosso un'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC, trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC;
che il termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);
che l'appellante ammette di avere ricevuto la sentenza impugnata, intimata dalla Pretura il 19 settembre 2000, il 20 settembre 2000 (appello, pag. 1);
che il termine per appellare è cominciato a decorrere l'indomani di tale notificazione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che in concreto il termine per ricorrere è scaduto quindi il lunedì 2 ottobre 2000, motivo per cui il gravame, introdotto il 18 ottobre 2000, si rivela manifestamente tardivo e come tale improponibile;
che, data la palese inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________ __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario