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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.07.2002 11.2000.12

15 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·8,849 parole·~44 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2000.00012

Lugano 18 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 2 febbraio 1998 da

__________ __________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 dicembre 1999 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emes­sa il 18 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 29 dicembre 1999.

                                         3.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all'appello del 4 febbraio 2000.

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (__________1963), cittadino italiano, e __________ __________ C__________lo (__________1963), cittadina spagnola, si sono spo­sati a __________ il __________ 1987. Dall'unione è nato __________, il __________ 1988. Nel 1996 __________ __________ ha adottato __________, nato il __________ 1982 da un precedente matrimonio della moglie. Il marito, __________, era alle dipendenze della ditta __________ di __________ __________mentre la moglie lavorava sporadicamente come donna delle pulizie a ore. Il 28 agosto 1997 i coniugi hanno instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 settembre 1997. Nel novembre 1997 __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale ed è tornato dai propri genitori. Data la chiusura della ditta per la qua­le lavorava, alla fine del 1997 egli è rimasto senza impiego e ha alternato attività di breve durata a periodi di disoccupazione. In concomitanza con la separazione di fatto anche __________ __________ si è iscritta alla disoccupazione, prima al 100% e un anno dopo al 50%, iniziando nel marzo del 1999 un'attività di portineria a tempo parziale.

__________ figli, l'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale e un contributo mensile di fr. 2500.– complessivi (fr. 1100.– per sé e fr. 1400.– per i due figli), oltre agli assegni familiari. All'udien­za indetta il 18 dicembre 1997 per la discussione dei provvedimenti cautelari le parti sono addivenute a un accordo, omologato dal Pretore, in virtù del quale hanno regolato il diritto di visita di __________ __________, che si è impegnato a versare per il mese di dicembre un contributo alimentare di complessivi fr. 1700.–

                                         (fr. 400.– per l'istante, fr. 650.– per __________ e fr. 650.– per __________) non appena avesse ricevuto lo stipendio arretrato di ottobre. Il

                                         23 gennaio 1998 __________ __________ ha reiterato la domanda di misure provvisionali e alla discussione del 26 gennaio 1998 i coniugi hanno concordato di ridurre a fr. 1000.– mensili complessivi il contributo alimentare, modificando la regolamentazione sul diritto di visita. Anche tale intesa è stata omologata dal Pretore.

                                  C.   __________ __________ ha promosso il 30 gennaio 1998 azione di separazione per tempo indeterminato, postulando l'affidamento dei figli, un contributo indicizzato di fr. 600.– mensili per sé, un contributo indicizzato di fr. 700.– mensili per __________ fino ai 12 anni, di fr. 800.– fino ai 14 anni e di fr. 900.– in poi, un contributo indicizzato per __________ di fr. 1100.– mensili, il versamento degli assegni familiari in aggiunta ai contributi, lo scioglimento del regime dei beni con assegnazione del mobilio a lei stessa e dei debiti al marito, come pure il trasferimento di metà degli averi di cassa pensione maturati dal coniuge in costanza di matrimonio. Il 4 febbraio 1998 essa ha sollecitato altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 13 marzo 1998 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto il divorzio, offrendo un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni figlio. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le rispettive domande, opponendosi a quelle avversarie. Il

                                         5 ottobre 1998 si è tenuta l'udienza preliminare.

                                  D.   Il 9 novembre 1998 __________ __________ ha instato per la modifica dell'assetto cautelare, chiedendo un contributo complessivo di

                                         fr. 2000.– mensili (fr. 700.– per sé, fr. 600.– per __________ e fr. 700.– per __________). All'udienza del 18 novembre 1998 le parti hanno pattuito per i mesi di novembre e dicembre 1998 un contributo alimentare complessivo di fr. 1500.– mensili, da riesaminare dopo il gennaio del 1999. Alla successiva udienza del 14 gennaio 1999 la moglie ha confermato la propria richiesta, mentre il marito ha offerto un contributo di fr. 500.– mensili per tutta la famiglia. Al dibattimento finale tenutosi seduta stante le parti hanno ribadito le rispettive domande. Statuendo il 10 marzo 1999, il Pretore ha respinto l'istanza di modifica e ha confermato il contributo alimentare stabilito il 26 gennaio 1998 in fr. 1000.– mensili (fr. 300.– per la moglie, fr. 150.– per __________ e fr. 550.– per __________). La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili. Un appello presentato il 18 marzo 1999 dall'istante è stato respinto da questa Camera con sentenza del 14 giugno 1999 (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Ultimata l'istruttoria di merito, nel suo memoriale conclusivo del 27 agosto 1999 __________ __________ ha ribadito l'opposizione alla separazione e la propria domanda riconvenzionale di divorzio, acconsentendo all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo fr. 150.– per __________ e fr. 550.– per __________ fino alla maggiore età o al compimento della rispettiva formazione e riconoscendo il mobilio in esclusiva proprietà della moglie. Nelle sue conclusioni del 6 settembre 1999 __________ __________ ha chiesto anch'essa il divorzio, ha rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), ha postulato un contributo mensile indicizzato per sé di fr. 600.–, un contributo mensile indicizzato per il figlio __________ di fr. 750.–, fr. 800.–, fr. 850.– e fr. 900.– secondo la fascia di età e un contributo indicizzato per il figlio __________ di fr. 900.– mensili, oltre l'attribuzione del mobilio e di metà della cassa pensione accumulata dal marito durante il matrimonio, con carico al marito dei debiti coniugali. Al dibattimento finale del 10 settembre 1999 ha preso parte solo il marito, il quale ha riaffermato le proprie conclusioni.

                                  F.   Con sentenza del 18 dicembre 1999 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre (due fine settimana il mese, sette giorni alternativamente a Natale o Pasqua e quindici giorni durante le vacanze estive), ha stabilito un contributo indicizzato al 1° gennaio 2001 di fr. 300.– mensili per la moglie fino al dicembre 2001, un contributo mensile indicizzato di fr. 150.– per __________ e uno di fr. 550.– per __________ fino alla maggiore età o al compimento della loro formazione, ha dichiarato sciolto il regime dei beni assegnando l'abitazione coniugale con il mobilio all'attrice (cui sono stati posti a carico i premi delle assicurazioni correnti) e ha ordinato alla “Fon­da­zione di libero passaggio di __________ __________ ” di trasferire su un conto intestato alla moglie metà della prestazione d'usci­ta accumulata dal marito fra il 30 settembre 1987 e il 31 dicembre 1999. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 400.– sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 30 dicembre 1999 nel quale chiede, previa concessone dell'assistenza giudiziaria, l'aumento del con­tributo per sé a fr. 600.– mensili (da ancorare all'indice nazionale dei prezzi al consumo del febbraio 1998), l'aumento dei contributi indicizzati per il figlio __________ a fr. 700.–, fr. 800.–, fr. 850.– e fr. 900.– mensili secondo la fascia di età, il trasferimento a suo favore di metà della cassa pensione accumulata dal marito durante il matrimonio e l'attribuzione al marito di tutti i debiti dell'unione coniugale. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  H.   Il 28 febbraio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha disposto l'audizione del figlio Ivan. Le risultanze sono state comunicate l'8 maggio 2001 alle parti, che sono state abilitate a formulare eventuali conclusioni sulla base del nuovo diritto, con l'invito ad aggiornare la documentazione sui rispettivi redditi e fabbisogni. Nel caso in cui il figlio __________ fosse stato ancora in formazione, __________ __________ è stata sollecitata a indicare la situazione di quest'ultimo. Il marito ha prodotto quanto richiesto il

                                         6 giugno 2001. L'appellante ha fatto altrettanto il 28 maggio e il

                                         6 giugno 2001. La documentazione è stata vicendevolmente intimata alle parti, con la facoltà di offrire eventuali altre prove. Il 12 settembre 2001 __________ __________ ha prodotto nuovi conteggi di salario e ha postulato l'edizione dall'appellante di ulteriori attestazioni sulle sue entrate. Con ordinanza del 5 novembre 2001 il giudice delegato ha intimato questi ultimi conteggi, respingendo le prove richieste dall'appellato, o perché già agli atti o perché ininfluenti ai fini del giudizio. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi alimentari per la moglie e per i figli, la liquidazione del regime coniugale per quanto riguarda l'assegnazione dei debiti e il riparto degli averi di cassa pensione, mentre i dispositivi sul divorzio, sull'affidamento dei figli, sulle relazioni personali di questi con il genitore non affidatario e sull'attribuzione del mobilio non sono più in discussione. Tali conseguenze sono dunque passate in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 148 CC).

                                   2.   Nelle osservazioni all'appello l'interessato sostiene anzitutto che il ricorso è nullo nella misura in cui è diretto contro il dispositivo n. 6 (indicizzazione dei contributi alimentari al 1° gennaio 2001), mancando al riguardo di ogni motivazione. La censura è fondata per quel che è del contributo in favore dell'appellante, la quale non spiega affatto per quali motivi dovrebbe applicarsi in concreto l'indice nazionale dei prezzi al consumo risalente al febbraio del 1998. Per quel che è invece del contributo in favore del figlio __________, vige il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (sotto, consid. 5), sicché la mancanza non nuoce al minorenne. L'appellato fa valere altresì che nella dichiarazione di ricorso la ricorrente menziona i dispositivi n. 7 e 8 sulla liquidazione del regime dei beni (attribuzione dell'alloggio coniugale e del mobilio), senza però formulare domande o argomentare in merito, onde la nullità del gravame. A ragione (l'accenno ai dispositivi n. 7 e 8 sembra dovuto invero a una svista dell'appellante). In proposito l'appello è effettivamente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Infine l'appellato fa notare la mancata dichiarazione di appello contro il dispositivo

                                         n. 10 inerente al riparto degli averi di cassa pensione. In realtà non manca solo la dichiarazione di appello contro il dispositivo  n. 10, ma anche quella contro il disposito n. 9 (assegnazione dei debiti coniugali). Su questi due punti tuttavia, pur omettendo una formale dichiarazione di ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), l'interessata motiva le sue richieste di giudizio, sicché non è il caso di dichiarare l'appello inammissibile (Cocchi/Trezzi­ni, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309 CPC). Ciò posto, nella misura in cui è ricevibile l'appello va esaminato nel merito.

                                   3.   In concreto il Pretore ha sciolto il matrimonio sulla base dell'art. 142 cpv. 1 vCC. Affidati i due figli alla madre e regolato il diritto di visita del padre, ai fini dei contributi alimentari egli ha accertato il reddito del marito in fr. 3136.05 men­­sili, quello (ipotetico) della moglie in fr. 1977.65, il fabbisogno minimo del marito in

                                         fr. 2186.50 mensili, quello della moglie in fr. 2282.80, il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 800.– mensili e quello di __________ in

                                         fr. 750.–. Sulla base di ciò egli ha fissato in favore della moglie una rendita di indigenza (art. 152 vCC) di fr. 300.– mensili per due anni a scopo di inserimento professionale, in favore di __________ un contributo fino alla maggiore età di fr. 150.– mensili (che il figlio avrebbe integrato con il proprio reddito di apprendista) e in favore di __________ un contributo di fr. 550.–. Il regime dei beni è stato liquidato – come detto – con assegnazione alla moglie del mobilio, come pure di metà degli averi pensionistici maturati dal marito in costanza di matrimonio, e con obbligo per la moglie di assumere il premio di fr. 232.90 relativo all'assicurazione dell'economia domestica, quello di fr. 330.70 relativo alla cassa malati sua e dei figli e fr. 189.– per la copertura di spese dentarie.

                                   4.   L'appellante fa valere in primo luogo che a norma dell'art. 277 CC i contributi per i figli vanno corrisposti fino al termine della formazione. Sostiene che il marito, falegname, è senz'altro in grado di conseguire un reddito di fr. 5000.– mensili, mentre lei non ha alcuna preparazione professionale, guadagna unicamen­te fr. 500.– mensili con lavori di portineria e quando avrà esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione dovrà far capo alla pubblica assistenza per sopperire al proprio fabbisogno minimo di

                                         fr. 2635.– mensili. A suo parere il contributo di fr. 550.– mensili per __________ dev'essere rivalutato secondo le necessità crescenti del figlio in fr. 700.– fino ai dodici anni, in fr. 800.– fino ai quattordici, in fr. 850.– fino ai sedici e in fr. 900.– fino ai diciotto, oltre agli assegni familiari. Da parte sua, essa sottolinea di trovarsi in uno stato di bisogno e chiede che il contributo per sé sia fissato in

                                         fr. 600.– mensili almeno fino al 2005, il figlio minore avendo ancora bisogno di lei. Quanto agli averi di cassa pensione, essa sollecita il calcolo esatto della quota che le spetta e insiste perché il marito assuma la metà di una spesa dentaria per __________ (ossia la metà di fr. 400.–).

                                   5.   Nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Ora, giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo conto della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Dandosene i presupposti, all'uno o all'altro genitore può essere imputato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 26 ad art. 285 CC con rinvii; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo dev'essere lasciato, in ogni modo, almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Tutto quanto riguarda i figli minorenni è retto dipoi – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

                                   6.   L'appellante afferma – come detto – che l'ex marito è senz'altro in grado di guadagnare fr. 5000.– mensili, tanto più che svolge attività “in nero”. Dagli atti non emergono indizi però che avvalorino l'ipotesi di redditi non dichiarati, né l'appellante sostanzia concretamente le proprie accuse, né l'ex marito risulta possedere sostanza. La questione è di sapere, piuttosto, se in applicazione del principio inquisitorio preposto al diritto di filiazione il reddito di fr. 3136.05 netti mensili accertato dal Pretore (pari all'indennità di disoccupazione percepita dall'appel­lato nel gen­naio del 1999: sentenza impugnata, pag. 9 in fondo con riferimento ad act. XIX, 3° foglio) sia adeguato oppure se, facendo uso di buona volontà, l'interessato potrebbe ragionevol­mente conseguire un reddito maggiore (DTF 123 III 5 a metà, 121 III 299, 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b; principi riassunti in: Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il Pretore non si è posto il problema, che merita di essere approfondito.

                                         a)   Dal fascicolo processuale risulta che fino al 1997 l'appellato, __________ qualificato, era alle dipendenze della ditta individuale __________ __________ di __________, dove guadagnava fr. 24.65 ora­ri, più un'indennità del 3% per giorni festivi (act. X), onde uno stipendio mensile medio di circa fr. 3800.– netti, esclusi gli assegni familiari (doc. 1 e 2; act. XIX: guadagno assicurato fr. 4593.– lordi). In seguito alla morte del datore di lavoro egli è stato licenziato per la fine del 1997, come quasi tutti i dipendenti della ditta (act. XII: deposizione __________, pag. 1). Nei due anni successivi egli ha alternato periodi di disoccupazione, durante i quali riscuoteva in media indennità per circa

                                               fr. 3240.– mensili netti (doc. 1 e 2; act. XIX: importo calcolato sulla media di 21.7 giorni di lavoro mensili) ad attività di breve durata (act. XIX, 4° foglio; act. XII, ultimo foglio: con­tratto di lavoro).

                                         b)   Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2001 l'appellato adduce di essere momentaneamente privo di introiti, avendo esau­rito le indennità di disoccupazione alla fine del 2000 (me­­moriale, punto 6 lett. a con documento accluso). Il 10 apri­le 2001 egli è poi stato assunto come __________ per “una missione” dall'agenzia di lavoro temporaneo __________ __________ con una retribuzione oraria di fr. 24.20 lordi, oltre a un'indennità oraria di fr. 2.57 per vacanze e di fr. 2.23 per la tredicesima (documen­ti prodotti in appello il 6 giugno 2001, “contratto di missione” con fogli paga). Dai conteggi settimanali esibiti in appello si desume che per la __________ __________ egli lavora dalle 24 alle 42.5 ore set­timanali in media per 12 settimane sull'arco di 16, guadagnando nelle settimane a tempo pieno di 42.5 ore fr. 1044.25 netti, compresa un'indennità per vacanze di fr. 92.55 netti (documenti citati, in particolare conteggio della 17ª settimana, e documenti prodotti in appello il 12 settembre 2001).

                                         c)   L'appellato assume che, data la crisi economica in cui versa il settore edile ticinese, non gli si può imputare un guadagno superiore rispetto a quanto egli incassava a titolo di indennità nel periodo di disoccupazione, nonostante le continue ricerche d'impiego, mentre l'odierna attività per l'agenzia di lavoro temporaneo non gli garantisce sicurezza alcuna. Quest'ultima obiezione è pertinente, tant'è che per quattro settimane, fra il maggio e il giugno del 2001, egli non risulta avere lavorato affatto (act. L: documenti prodotti in appello il 6 giugno 2001). Ciò non significa tuttavia che egli non possa far meglio. Negli ultimi due anni l'edilizia ticinese si è notoriamen­te ripresa, ragione per cui – contrariamente al marzo 1999, quando il Pretore ha emanato l'ultimo decreto cautelare – la mancanza di un impiego stabile non può più essere addebitata semplicemente alla cattiva congiuntura. Del resto l'appellato non consta essersi impegnato nella ricerca di un lavoro fisso nemmeno una volta esaurite le indennità di disoccupazione (alla fine del 2000). Certo, egli ricorda di essere iscritto sin dal 1° gennaio 2001 all'Ufficio regionale di collocamento (osservazioni all'appello, punto 6 lett. c con documento accluso; documentazione prodotta in appello il 6 giugno 2001, lettera accompagnatoria), ma a parte ciò egli non risulta avere intrapreso alcunché di concreto (salvo trovare il noto lavoro temporaneo). Eppure egli è un __________ qualificato (act. XII: deposizione __________, pag. 2) e a 38 anni non può sicuramente pretendere che l'età costituisca un ostacolo all'assunzione.

                                         d)   Secondo il contratto collettivo di lavoro cantonale 2001 per i falegnami, un giovane operaio al terzo anno di esperienza dopo il conseguimento dell'attestato di capacità guadagna attorno ai fr. 4500.– mensili lordi (fr. 23.05 orari, più la tredicesima), pari a circa fr. 4000.– netti. Un falegname qualificato è rimunerato almeno fr. 24.60 orari, più la tredicesima, per un mensile di almeno fr. 4850.– lordi (senza tenere conto delle indennità per vacanze e giorni festivi, destinate appunto a compensare la perdita di guadagno durante tali periodi), pari a circa fr. 4300.– netti. Nella fattispecie non è quindi fuori luogo presumere che, facendo prova di buona volontà, l'appellato potrebbe guadagnare almeno fr. 3800.– mensili netti, pari del resto a quanto egli guadagnava in costanza di matrimonio. Si tratta per altro della stessa retribuzione prevista dall'attuale “contratto di missione temporanea” con la __________ __________ rapportata sull'arco di quattro settimane a tempo pieno (sopra, consid. b: fr. 1044.25 settimanali, meno l'indennità per vacanze di fr. 92.55 x 4 settimane, per un totale di fr. 3806.80). Gli deve pertanto essere imputato tale reddito.

                                   7.   Il Pretore ha accertato il reddito – ipotetico – della moglie in

                                         fr. 1977.65 mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione da lei riscosse dalla separazione di fatto sino all'ottobre del 1998 (act. XXII, 2° foglio), periodo durante il quale essa era iscrit­ta ai ruoli della cassa con una disponibilità di tempo al 100%. A mente del Pretore non si giustificava infatti, nella precaria situazione economica della famiglia, che l'interessata riducesse il grado di disponibilità al 50%. L'appellante ribadisce di non avere alcuna formazione professionale e di guadagnare unicamente fr. 500.– mensili con lavori di portineria, dovendosi occupare del figlio Ivan e avendo ormai esaurito il diritto alle indennità. Da parte sua l'appellato eccepisce che l'ex moglie, oltre ad avere rinunciato volontariamente a parte delle indennità di disoccupazione, ha un'età che le consente di reinserirsi senza problemi nel mondo del lavoro.

                                         a)   Durante il matrimonio la moglie non lavorava, salvo svolgere qualche ora come donna delle pulizie. Dopo la separazione di fatto, nel novembre del 1997, essa si è annunciata alla disoccupazione con una disponibilità al 100%, valendosi dell'art. 14 cpv. 2 LADI, il quale esonera dal periodo di contribuzione chi in seguito a una separazione è costretto ad assumere un'attività dipendente. In tal caso il guadagno assicurato su cui è calcolata l'indennità è stabilito secondo quote globali che tengono conto della formazione professionale dell'assicurato (art. 41 OADI). Nel novembre del 1998 l'appellante ha ridotto il grado di disponibilità al 50%, giustificando la decisione con l'argomento che non se la sentiva “di essere sempre disponibile per even­tuali collocamenti in quan­to dovevo occuparmi del bambino” (act. XIV: interrogatorio formale, pag. 2, risposta n. 6.1). Dal 1° marzo 1999 essa ha assunto la mansione di portinaia nello stabile in cui abita, dietro compenso di fr. 505.– mensili (act. XXXVII, 5° foglio), e nel novembre successivo ha esaurito ogni diritto a indennità di disoccupazione.

                                         b)   Secondo giurisprudenza una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni e un'attività a tempo pieno potrà esserle imposta dal momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC). Nella fattispecie __________ ha 13 anni. In linea di principio l'appellante va tenuta perciò a esercitare una professione al 50%, da estendere a orario completo nel giugno del 2004, quando __________ avrà compiuto i 16 anni. Il mero fatto ch'essa sia rimasta iscritta per un anno ai ruoli della disoccupazione con disponibilità lavorativa al 100% ancora non significa ch'essa debba essere tenuta a cominciare già ora un'attività a tempo pieno. L'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di famiglia perseguono scopi diversi, né le valutazioni sull'idoneità al collocamen­to prese dalla Cassa disoccupazione vincolano il giu­dice civile (RDAT 1999-II n. 67; I CCA, sentenza del 6 set­tembre 2001 nella causa T., consid. 7). Del resto, finora l'interessata non risulta avere mai lavorato al 100%. Ha solo profittato delle relative indennità.

                                         c)   Nemmeno si giustifica di valutare il reddito ipotetico dell'appellante sulla base dell'indennità di disoccupazione da lei percepita, come ha fatto il Pretore. Nel caso di persone esonerate dall'obbligo di contribuzione, in effetti, la Cassa disoccupazione calcola l'indennità secondo tre quote globali fisse fondate, essenzial­mente, sul tipo di formazione professionale e scolastica ricevuta dall'assicurato (università o scuola superiore, oppure tirocinio o scuola professionale, oppure altro: art. 41 cpv. 1 OADI), non in funzione delle circostanze concrete (come invece è tenuto a fare il giudice civile). Nel­la fattispecie l'appellante, trentottenne, è cresciuta in __________ e non ha alcuna particolare formazione professionale (act. XIV: interrogatorio formale, pag. 1, risposta n. 4). Inoltre essa ha lavorato solo come donna delle pulizie o portinaia. Nelle con­dizioni descritte la sua capacità di reddito può essere pruden­temen­te stimata attorno ai fr. 2400.– netti mensili, guadagno che essa potrebbe conseguire – ad esempio – come domestica (si veda l'art. 22 del contratto normale per il personale domestico: FU 102/2000 del 22 dicembre 2000, pag. 7435). Quanto a un'eventuale sostanza, non risulta ch'essa ne possegga. Fino al giugno del 2004 va quindi imputata all'appellante un'entrata ipotetica di fr. 1200.– mensili per un'at­tività al 50%. Dopo di allora non v'è ragione perché essa non estenda il grado di occupazione al 100%, in modo da raggiungere l'indipendenza economica.

                                   8.   Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2186.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, canone di locazione fr. 690.–, premio della cassa malati fr. 262.05, imposte fr. 209.45). L'appellante non muove obiezioni, ma il principio inquisitorio che informa il diritto di filiazione (sopra, consid. 5) impone una verifica, a prescin­dere dal fatto che la metodica per il calcolo del contributo alimen­tare è di diritto federale e va quindi applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 298 in alto).

                                         a)   In concreto va aggiornato anzitutto il minimo esistenziale

                                               del di­ritto esecutivo, che dal 1° gennaio 2001 ammonta per persone sole a fr. 1100.– mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74). Quanto alle spese di locazione, l'appellato alloggia attualmente dai genitori (documentazione da egli prodotta in appello il 6 giugno 2001, lettera accompagnatoria). Ciò tuttavia non lo pregiudica, né gli può essere seriamente negato il diritto di abitare per conto proprio (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto). Si giustifica dunque di riconoscergli oneri di alloggio per fr. 650.– men­sili, pari alla pigione del suo ultimo appartamento, incluse le spese acces­sorie (doc. 3; identica locazione sarà riconosciu­ta del resto, come si vedrà, nel fabbisogno minimo del­la moglie). All'appellato può essere riconosciuta anche un'indennità di fr. 150.– per spese di trasporto, verosimilmen­te neces­sarie per raggiungere, come falegname, il luogo di lavoro sui cantieri (doc. 4, 6 e 7; FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 75, cifra 4 lett. d).

                                         b)   Per quel che concerne la cassa malati del marito, solo il pre­mio per l'assicurazione obbligatoria può essere considerato, esclusa la copertura complementare, giacché in una situazione finanziaria difficile come quella in cui versano le parti possono essere ammesse solo spese strettamente indispensabili (RDAT 1999-I pag. 207 consid. 3). Il premio mensile per il 2001, senza la polizza complementare di fr. 48.55 men­sili, risulta di fr. 240.15 (documentazione prodotta in appello il 6 giugno 2001, lettera accompagnatoria, punto 3.2 e ultimo foglio accluso). Sulla base di un reddito di fr. 3800.– mensili (sopra, consid. 6d) non è presumibile del resto che l'interessato possa beneficiare del sussidio cantonale, il reddito imponibile dimostrandosi verosimilmente superiore al limite stabilito all'art. 29 lett. b LCAMal. Né possono essere riconosciuti nel fabbisogno minimo dell'appellato oneri fiscali, vista la precaria disponibilità economica del­le parti (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto).

                                         c)   L'appellato rivendica un fabbisogno minimo “allargato” del 20%, come quello che vigeva sotto il vecchio diritto del divorzio. Per tacere del fatto però che il supplemento del 20% si applicava solo ove il genitore fosse tenuto a sussidiare figli maggiorenni in formazione (art. 277 cpv. 2 CC con riferimen­to a DTF 118 II 100 consid. cc) o a erogare rendite di indigenza (art. 152 vCC; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 86 n. 02.58), non nel caso in cui si trattasse di stanziare contributi di mantenimento a figli minorenni (v. DTF 123 III 4 consid. bb), nel nuovo diritto del divorzio la maggiorazione del 20% non trova più spazio (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 n. 3.13; Schwenzer, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC). Nella fattispecie il fabbisogno minimo del marito ammon­ta di conseguenza a fr. 2140.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 240.15, spese professionali fr. 150.–).

                                   9.   L'appellante sostiene, come si è accennato, che il proprio fabbisogno minimo assomma a fr. 2635.– mensili e si duole che il Pretore l'abbia calcolato in soli fr. 2282.80 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 895.–, cassa malati sua e per i figli fr. 362.80). Anche a tale proposito non ci si può esimere da un esame delle singole poste.

                                         a)   Il minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento è, dal 1° gennaio 2001, di fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74). L'appellante espone inoltre fr. 100.– per i costi di elettricità e fr. 100.– per il telefono. Tali posizioni sono già comprese però nel minimo esistenziale di base (loc. cit., cifra I) e non possono dunque essere computate in doppio. Per l'alloggio l'interessata dichiara una spesa di fr. 825.– mensili, oltre a fr. 15.– di spese accessorie. Dagli atti risulta invero un canone di locazione di fr. 895.– (doc. D). Sia come sia, all'appellante va riconosciuta la pigione ch'essa dovrebbe presumibilmente pagare se abitasse da sé sola, valutabile in fr. 650.– mensili, come nel caso dell'ex marito (parità logistica: DTF inedita del 30 aprile 2001 in re B., consid. 4). Il resto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio.

                                         b)   Per quel che attiene alla cassa malati, come si è appena visto le ristrettezze economiche delle parti permettono di considerare solo il premio per l'assicurazione obbligatoria, esclusa la copertura complementare. Il premio pagato dall'appellante per il 2001 ammonta a fr. 100.15 mensili, già dedotto il sussidio cantonale di cui l'interessata – alla luce delle limitate prospettive di guadagno (sopra, consid. 7c) – continuerà con ogni verosimiglianza a beneficiare (documentazione da lei prodotta in appello il 6 giugno 2001, ultimi fogli). Il premio per la cassa malati di Ivan rientra invece nel fabbisogno del figlio, da valutare in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo (cui questa Camera si riferisce per prassi costan­te: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) e non riguarda il genitore affidatario (I CCA, sentenza del 14 giugno 1999 fra le stesse parti, consid. 3; sentenza del 27 settembre 2000 in re R., con­sid. 5c). Viste le ristrettezze finanziarie degli interessati, non possono nemmeno essere ammessi oneri fiscali (come si è già detto: sopra, consid. 8b in fine).

                                         c)   L'appellante fa valere infine una spesa di fr. 200.– mensili per oneri sociali, senza specificare di che oneri si tratti. Il contributo personale AVS/AI per persona senza attività lucrativa ammonterebbe a fr. 397.80 annui (ossia fr. 33.15 mensili: documentazione da lei prodotta in appello il 6 giugno 2001, 8° foglio), ma in concreto non sarebbe giustificato, giac­ché l'ex moglie è tenuta ad assumere sin d'ora un'attività lucrativa almeno al 50% che la esonererebbe dal versamento. Tutt'al più si può riconoscere all'interessata un'indennità per spese di trasporto professionali di fr. 110.– mensili, pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per quattro zone, che copre – ad esempio – il tragitto da __________ a __________. In definitiva, quindi, il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a

                                               fr. 2110.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

                                               fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 100.15, locazione e riscaldamento fr. 650.–, spese professionali fr. 110.–).

                                10.   Il primo giudice ha stabilito il fabbisogno dei figli in fr. 800.– mensili per __________ e in fr. 750.– mensili per __________, richiamandosi all'edi­zione 1996 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù (ora Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale) del Canton Zurigo. L'appellante assevera che il contributo per Ivan va rivalutato per fascia di età, secondo le crescenti necessità del ragazzo. In linea di massima la critica è pertinente, ove appena si pensi che le predette raccomandazioni, cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio (tabella relativa all'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), prevedono fabbisogni scalari. Nel caso specifico però Ivan ha compiuto 13 anni ed è entrato ormai nell'ultima fascia di età prevista dalle raccomandazioni, sicché non si impongono più adeguamenti. __________ ha raggiunto la maggiore età nel giugno 2000. Dagli atti si desume che nel 1999 egli frequentava il secondo anno di apprendistato in banca (act. XIV: interrogatorio formale pag. 2, risposta n. 8). Nel frattempo egli ha completato la formazione, tant'è che in questa sede nessuna delle parti fa più questione di contributi in suo favore.

                                         a)   Per tornare al figlio __________, il suo fabbisogno va aggiornato d'uf­ficio in base all'edizione 2000 delle raccomandazioni pubblica­te dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Queste prevedono, per un figlio unico fra i 13 e i 18 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili, compresi fr. 300.– per cura e educazione. Il coniuge affidatario che lavora a metà tempo (come in concreto è tenuta a fare l'appellante) può fornire in natura la metà della cura e educazione, di modo che dal fabbisogno in denaro del figlio vanno tolti nella fattispecie fr. 150.–. Oltre a ciò va adat­tato al caso specifico il costo dell'alloggio, che non ammonta a fr. 310.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni), ma a fr. 245.–. Si è visto dianzi, infatti, che l'appellante paga una pigione di fr. 895.– mensili (consid. 9a), di cui

                                               fr. 650.– per sé sola. La differenza di fr. 245.– rientra nel fabbisogno in denaro di __________, che ammonta di conseguenza a

                                               fr. 1705.– mensili. Tale fabbisogno aumenterà a fr. 1855.– mensili al momento in cui il ragazzo compirà i 16 anni, dato che l'appellante sarà tenuta allora a lavorare a tempo pieno (sopra, consid. 7b) e non potrà più prestare cura o educazione in natura.

                                         b)   Il Pretore ha ridotto del 10-15% gli importi figuranti nella tabella delle raccomandazioni (edizione 1996: RDT 51/1996 pag. 33) per tenere conto del minor costo della vita nel Ticino rispetto all'area urbana di Zurigo. Se non che, le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 sono commisurate ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle econo­mie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente  favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno del figlio (op. cit., pag. 16 a metà).

                                         c)   Nel caso precipuo si è già tenuto conto che la cura e l'educazione di Ivan costano fr. 150.– (in luogo dei fr. 300.– mensili previsti dalla tabella), come pure che l'alloggio non costa più di fr. 245.– (invece di fr. 310.– mensili). Altri elementi specifici che giustifichino di ridurre ulteriormente il fabbisogno del figlio non sono dati a divedere. Certo, il contributo di manteni­men­to va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità del ragazzo (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che si debba confondere fabbisogno e contributo o che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastassero ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 con­sid. bb). Per ora giovi ricordare che il fabbisogno di Ivan ammonta a fr. 1705.– mensili fino al compimento dei 16 anni e aumenterà a fr. 1855.– mensili dopo di allora.

                                11.   L'appellante postula per sé un contributo alimentare di fr. 600.– mensili fino al 2005 indicizzato al febbraio del 1998 (invece dei

                                         fr. 300.– mensili per due anni indicizzati al gennaio del 2001 riconosciuti dal Pretore). Ora, l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa per principio con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a, riprodotta anche in SJ 123 [2001] I 324).

                                         a)   Per “decidere dell'erogazione di un contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata” si deve tenere conto – in particolare – del riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, della durata del matrimonio, del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dell'età e della salute di loro, del reddito e del patrimonio di entrambi, della portata e della durata delle cure ancora dovute ai figli, della formazione professionale e delle prospettive di reddito dei due, del presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, delle aspettative di vecchiaia e previdenziali, come pure del risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). In concreto si è visto che l'appellante può essere tenuta a intraprendere senza indugio un'attività al 50% idonea a consentirle di guadagnare attorno ai fr. 1200.– netti mensili e che nel giugno del 2004 essa dovrà lavorare a tempo pieno, in modo da guadagnare almeno fr. 2400.– netti mensili. Fino a quella data, comunque sia, non si può ragionevolmente pretendere ch'essa provveda da sé al proprio debito mantenimento, dovendo accudire il figlio. Per tale lasso di tempo ha dunque diritto, in linea di principio, a una prestazione pecuniaria.

                                         b)   L'ammontare del contributo dipende in primo luogo – come si è accennato – dalle necessità del richiedente. Ora, il “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 cpv. 1 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il livello del tenore di vita avuto dai coniugi durante il matrimonio (evocato dal­­l'art. 125 cpv. 2 n. 3 CC). Nella fattispecie il tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio non eccedeva verosimilmente l'attuale fabbisogno mini­mo, ove appena si pensi che il marito guadagnava bensì fr. 3800.– netti men­sili (sopra, consid. 6d), ma che l'appellante svolgeva solo saltuari lavori di pulizia e che la famiglia aveva due figli a carico. In concreto all'appellante mancano, per integrare il proprio fabbisogno minimo,

                                               fr. 910.– men­sili fino al giugno del 2004 (fr. 2110.– mensili, meno il reddito ipotetico di fr. 1200.–). Che il marito non sia in grado di stanziare un simile contributo ancora non significa (come si è appena spiegato per quanto riguarda il contributo a favore del figlio) che la somma vada ridotta. Il giudice deve fissare il contributo effettivo; se il reddito del debitore non basta ad assicurarlo, egli accerterà nella sentenza l'importo che rimane scoperto (art. 143 n. 3 CC).

                                12.   Il quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima analisi, come segue. L'ex marito può conseguire un reddito mensile di fr. 3800.– netti e ha un fabbisogno minimo di fr. 2140.–. La sua disponibilità è pertanto di fr. 1660.– mensili. L'ex moglie può con­seguire un reddito di fr. 1200.– netti mensili fino al giugno del 2004 e fr. 2400.– netti dopo di allora, con un fabbisogno minimo di fr. 2110.– mensili. Fino al giugno del 2004 la sua disponibilità finanziaria è quindi nulla: salvo prestare cura e educazione al figlio (a metà tempo), essa abbisogna anzi di fr. 910.– mensili per sopperire a sé medesima. Il figlio Ivan non ha redditi. Il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1705.– mensili fino al giugno del 2004 e di fr. 1855.– mensili fino al giugno del 2006 (maggiore età). Nessun membro della famiglia risulta avere sostanza né, tanto meno, redditi della sostanza.

                                         Nelle condizioni descritte l'appellato dovrebbe versare, per togliere l'ex moglie e figlio dall'indigenza, fr. 2615.– mensili complessivi fino al giugno del 2004 (fr. 910.– per la prima, fr. 1705.– per il secondo), rispettivamente fr. 1855.– mensili dal giugno del 2004 fino al giugno del 2006 (per il solo figlio). In realtà egli dispone solo di fr. 1660.– mensili e non può essere costretto a pagare di più, il suo fabbisogno minimo essendo intangibile (sopra, consid. 10c). E siccome il contributo per l'ex mo­glie non è prioroitario rispetto a quello per il figlio né viceversa (Hausheer/ Spycher, op. cit., pag. 446, n. 08.27 e 08.29 con richiami), rimane solo la possibilità di ridurre entrambi i contributi in proporzione (analogamente: I CCA, sen­tenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; sentenza del 15 dicembre 1999 in re M., consid. 8c).

                                13.   Se ne conclude che, fino al giugno del 2004, l'interessato dev'es­sere tenuto a versare un contributo alimentare (arrotondato) di

                                         fr. 580.– mensili per la moglie e di fr. 1080.– mensili per __________

                                         (fr. 1660.– complessivi). È vero che per __________ l'appellante chiede solo fr. 800.– mensili fino al 14° anno di età e fr. 850.– mensili fino al 16° anno (dopo il 16° anno si tornerà oltre). Trattandosi del contributo per il figlio minorenne, il giudice non è vincolato però alle richieste di giudizio (sopra, consid. 5 in fine). Anzi, in virtù del principio inquisitorio illimitato egli deve garantire al figlio, per il bene di lui, un contributo adeguato. Inoltre, dato che fino al giugno del 2004 il fabbisogno del figlio non risulta coperto, even­tuali assegni familiari potranno essere riscossi dalla madre in aggiun­ta al contributo (art. 285 cpv. 2 CC). Quanto all'appellante, la cui spettanza effettiva risulta anch'essa ampiamente scoperta, le va riservata la possibilità di chiedere sino al giugno 2004 un aumento del contributo sino a fr. 910.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito migliori (art. 129 cpv. 3 e art. 143 n. 3 CC). Al figlio tale possibilità è data, in ogni tempo, per legge (art. 286 CC).

                                         Dopo il giugno del 2004 l'interessato non dovrà più versare contributi di mantenimento all'ex moglie. Questa, da parte sua, sarà tenuta a gua­dagnare almeno fr. 2400.– mensili e disporrà di un agio mensile di fr. 290.– (fr. 2400.– mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 2110.–). Il fabbisogno in denaro di __________ dopo il 16° anno di età essendo di fr. 1855.– (sopra, consid. 10b), entrambi i genitori devono contribuire in proporzione alle loro disponibilità (fr. 1660.– mensili, rispettivamente fr. 290.–). Il padre verserà quindi un contributo di fr. 1580.– mensili e la madre affidataria assumerà la differenza di fr. 275.– mensili. Il fabbisogno del figlio risultando coperto, eventuali assegni familiari andranno posti in deduzione del contributo. In tal caso l'appellato potrà dedurre, quindi, sei settimi dell'assegno dal contributo a suo carico.

                                14.   L'appellante chiede che il contributo per il figlio sia stabilito oltre la maggiore età, fino al completamento di una formazione professionale. La possibilità esiste (art. 133 cpv. 1 CC), in particolare quando il figlio minorenne sia prossimo ai 18 anni e stia seguendo una formazione professionale di durata determinata o abbia serie intenzioni di intraprendere studi superiori (DTF 112 II 202 consid. 2; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 23 ad art. 133 CC). In concreto però Ivan ha 13 anni e frequenta ancora la scuola media (non senza difficoltà di apprendimento: rapporto di audizione del 27 aprile 2001, primo foglio). Ciò non consente di formulare una prognosi seria sull'evoluzione dopo il giugno del 2006, né risulta che il ragazzo abbia già idee precise sul suo futuro. Non è quindi possibile fissare già in questa sede un contributo di mantenimento oltre i 18 anni. A tempo debito il figlio potrà sempre chiedere al padre, dandosi il caso, di contribuire al suo sostentamento nel rispetto dell'art. 277 cpv. 2 CC.

                                15.   Con l'appello l'interessata mira altresì a ottenere che i contributi di mantenimento siano ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo del febbraio 1998 (anziché del gennaio 2001). Come si è visto, per quanto concerne lei stessa la domanda è irricevibile siccome priva di motivazione (sopra, consid. 2). Per quanto concerne Ivan, la questione va esaminata d'ufficio in virtù del diritto di filiazione, ma non è destinata a miglior sorte, giacché l'adeguamento al rincaro non può precedere la fissazione dei contributi. Anzi, essendo stabiliti per la prima volta in questa sede, entrambi i contributi di mantenimento vanno ancorati al costo della vita attuale, con indice di riferimento al dicembre del 2001. Il primo adeguamento avverrà dunque il 1° gennaio 2003 e così di seguito, di anno in anno, sulla base dell'indice del dicembre precedente (art. 143 n. 4 CC). Quanto all'applicazione dell'art. 128 cpv. 3 CC come tale (indicizzazione automatica), il principio non è messo in causa nemmeno dall'appellato.

                                16.   Per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni l'appellante chiede che “tutti i debiti dell'unione coniugale” siano posti a carico dell'ex marito. L'unica motivazione addotta, però, è quella di avere affrontato una spesa di fr. 400.– per cure dentarie destinate al figlio __________ (memoriale, punto 12), spesa che l'appellato pretende di avere assunto in ragione di metà (osservazioni, pun­to 10). Invero agli atti figura unicamente una nota d'onorario di

                                         fr. 189.– per prestazioni odontoiatriche del 10 dicem­bre 1997 (doc. C). Comunque sia, si volesse anche dare la spesa per sostenuta, essa andava finanziata con il contributo provvisionale destinato al figlio e non è in alcun rapporto con la liquidazione del regime dei beni. Certo, nel caso in cui il contributo per il figlio non sia sufficiente a coprire bisogni straordinari e imprevisti l'art. 286 cpv. 3 CC consente al genitore affidatario di postulare un contributo speciale. Se non che, si volesse anche reputare la domanda dell'appellante fondata su tale norma, mal si comprende come l'ex marito, ridotto a vivere con il mero fabbisogno minimo, possa fornire alcunché. In merito agli altri debiti vagliati dal Pretore nella sentenza impugnata (consid. 4.2.3: canoni di locazione arretrati, premi della cassa malati, assicurazione dell'economia domestica), l'appellante neppure vi allude, ragione per cui in proposito il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).

                                17.   Da ultimo l'appellante insta perché sia calcolata la metà della prestazione d'uscita che l'istituto di previdenza cui è affiliato il marito deve versare alla sua cassa pensione in virtù dell'art. 122 cpv. 1 CC. Così argomentando, tuttavia, essa dimostra di non conoscere il nuovo diritto. Non spetta invero al giudice del divorzio decidere quale ammontare vada trasferito da istituto a istituto. Il giudice del divorzio si limita a determinare quale percentuale – di regola il 50 – dell'avere di previdenza spetta all'altro coniuge (“il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita”: art. 142 cpv. 1 CC). Nella sua sentenza egli stabilisce solo, in altri termini, la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dandosi contestazione fra una parte e un istituto di previdenza, egli invia l'incarto d'ufficio, dopo che la sentenza ha acquisito forza di giudicato, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73

                                         cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Giustamente il Pretore si è limitato pertanto a ordinare il trasferimento all'interessata di “me­tà” della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio. Sulla quota del 50% e sulle date determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita (art. 142 cpv. 3 n. 2 CC) non v'è contesa.

                                18.   Riepilogando, l'appellante esce sostanzialmente vittoriosa sulla questione più importante, ossia sull'ammontare del contributo di mantenimento per sé e per il figlio, ma soccombe sull'assegnazione dei debiti coniugali, sul calcolo dell'avere di vecchiaia e sull'indice per l'adeguamento al rincaro dei contributi di mantenimento. Gli oneri processuali dovendo seguire la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), si giustifica una suddivisione in ragione di un terzo all'appellante e di due terzi all'ex marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere all'ex moglie un'indennità per ripetibili ridotte.

                                         L'esito del presente giudizio impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede, che vanno addebitati per tre quarti all'ex marito e per il resto all'interessata, soccombente sulla domanda di separazione ma largamente vittoriosa su quasi tutte le conseguenze del divorzio. Non soccorrono invece le premesse per riformare il giudizio sulle ripetibili di primo grado, compensate dal Pretore. Secondo giurisprudenza, per vero, in tal caso non basta la “pro­testa” di ripetibili: occorre quantificarne l'ammontare in appello (Rep. 1993 pag. 228 consid. b), ciò che l'interessata non ha fatto. Al riguardo il ricorso si dimostra pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5).

                                         Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti meritano di essere accolte, sia perché lo stato di indigenza non lascia dubbi (art. 155 CPC), sia perché le rispettive probabilità di buon diritto – ancorché parziali – sono comprovate dall'esito del giudizio odierno (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         4.    __________ __________ è tenuto a versare anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per il figlio __________:

                                               fr. 1080.– fino al 19 giugno 2004, oltre all'eventuale assegno familiare che __________ __________ è autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo;

                                               fr. 1580.– dal 20 giugno 2004 al 19 giugno 2006, da cui __________ __________ è autorizzato a dedurre sei settimi dell'eventuale assegno familiare riscosso da __________ __________.

                                         5.    __________ __________ è tenuto a versare anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare per __________ __________ fr. 580.– fino al 19 giugno 2004.

                                               Entro tale periodo __________ __________ è abilitata a chiedere un aumento sino a fr. 910.– mensili del contributo alimentare in suo favore nel caso in cui migliorasse la situazione economica del debitore.

                                         6.    I contributi di mantenimento sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2001 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2003.

                                         11.  La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 450.– sono poste per tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.

                                               __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                          fr. 1000.–

                                         b)  spese (compresa l'audizione del figlio)     fr.   500.–

                                                                                                                     fr. 1500.–

                                         sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                 IV.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________, __________.

                                  V.   Intimazione:

                                         –  avv. __________ __________, __________;

                                         –  avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2000.12 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.07.2002 11.2000.12 — Swissrulings