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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2000 11.1999.95

22 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,190 parole·~21 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1999.00095

Lugano 22 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __.____ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 16 giugno 1998 dalla

Delegazione tutoria di MINUSIO  

nei confronti di

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.    Se dev'essere accolto l'appello del 24 giugno 1999 presentato da __________ contro la decisione emanata il 7 giugno 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                        2.    Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                        3.    Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1938), cittadino italiano domiciliato a __________, è stato ricoverato nel settembre 1991 per una grave autointossicazione all'Ospedale regionale __________ di __________, dove gli è stato asportato l'esofago e una parte dello stomaco. Dal 1992 egli è seguito dall'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________ e dal 1° gennaio 1994 beneficia di una rendita intera d'invalidità. Il 13 ottobre 1994 __________ ha chiesto l'istituzione di una curatela volontaria. La Delegazione tutoria ha accolto l'istanza il 15 aprile 1996 e ha designato come curatore __________, con il compito di amministrare i beni e i redditi dell'istante. Il curatore ha segnalato il 20 aprile 1998 alla Delegazione tutoria che __________ danneggiava economicamente sé stesso e terzi, auspicando la trasformazione della curatela in tutela.

                                  B.   Il 16 luglio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione nei confronti di __________, fondata sull'art. 369 e subordinatamente sull'art. 370 CC. Oltre a una condanna penale del 30 ottobre 1995 per avere illecitamente prelevato da un distributore Postomat

                                         fr. 6100.– (reato antecedente l'istituzione della curatela) – segnalava la Delegazione tutoria – __________ aveva falsificato nel novembre 1996 un assegno rilasciatogli dal curatore, aumentandone l'importo a fr. 1000.–, aveva destinato ad altri scopi una somma di fr. 900.– rimborsatagli dalla cassa malati per il pagamento di onorari medici, come pure un importo di fr. 918.– versatogli nel gennaio del 1998 per l'acquisto dell'abbonamento __________ e nel marzo-aprile 1998 aveva prelevato dal suo conto bancario presso il __________ complessivamente fr. 4420.–, rischiando di compromettere la copertura delle spese correnti.

                                         L'8 luglio 1998 __________ ha risposto di avere pagato le fatture mediche e ha ammesso di avere prelevato dal proprio conto la somma di fr. 3900.–.

                                  C.   L'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire un rapporto sulle condizioni dell'interessato. Il referto, del 4 maggio 1999, conclude nel senso che egli è un “uomo con tendenze megalomani, che dà ben poco peso alla realtà”, affetto da grave alcolismo, “una personalità asociale caratterizzata dalla negligenza degli obblighi sociali e una marcata propensione ad incolpare gli altri o ad offrire razionalizzazioni plausibili per il suo comportamento”. Sentito il 31 maggio 1999 dall'autorità di vigilanza, __________ si è opposto alla tutela, aggiungendo di non disporre di sufficiente denaro per acquistare gli alimenti di cui necessita nel suo stato di salute. Con decisione del 7 giugno 1999 l'autorità di vigilanza ha accolto la richiesta della Delegazione tutoria e ha interdetto __________ a norma dell'art. 370 CC, invitando la Delegazione tutoria di __________ a chiudere la curatela volontaria e a nominare un tutore, non appena passata in giudicato la decisione.

                                  D.   __________ è insorto contro la predetta decisione con un appello del 24 giugno 1999 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione predetta sia annullata. Nelle sue osservazioni del 15 luglio 1999 la Delegazione tutoria propone di respingere l'appello, non opponendosi – in subordine – a un'inabilitazione. Essa ha soggiunto, a sostegno dell'interdizione, che __________, degente all'Ospedale __________ di __________ nel marzo-aprile 1999, il 29 marzo 1999 ha falsamente dichiarato al curatore di essere stato dimesso quel giorno, ottenendo così il ripristino del versamento dell'assegno settimanale di fr. 250.– per l'acquisto di alimenti (di cui il curatore aveva sospeso il pagamento), mentre il vitto era già fornito dall'Ospedale.

                                  E.   Il curatore ha inviato a questa Camera, il 13 luglio 1999, una lettera nella quale illustra gli episodi che lo hanno indotto a segnalare alla Delegazione tutoria la necessità di misure tutelari più incisive (stipulazione nel 1992 di una polizza vita a favore di un nipote, con conseguente perdita del diritto alle prestazioni complementari; acquisto per corrispondenza nel dicembre 1997 di articoli domestici per fr. 3500.– e infine, nel 1998, concessione di due prestiti senza garanzie). Sentito il 29 settembre 1999 dalla giudice delegata di questa Camera, __________ ha prodotto nuovi documenti all'udienza e il 12 ottobre 1999. La Delegazione tutoria ha ancora segnalato, il 4 ottobre 1999, che “il sig. __________ avrebbe sottoscritto un prestito presso la Compagnia d'assicurazione __________, prestito calcolato in proporzione al valore di riscatto di una polizza intestata alla moglie”. La giudice delegata ha chiuso l'istruttoria con ordinanza del 15 novembre 1999.

Considerando

in diritto:                  1.   La procedura di interdizione è governata interamente per diritto federale dal principio inquisitorio (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 12 e 13 ad art. 374 CC; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 118 e 123 ad art. 373 CC con richiami; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 1995, n. 888, pag. 341). I nuovi documenti prodotti dall'appellante, che è stato sentito in appello dalla giudice delegata, sono di conseguenza ammissibili, così come quelli acquisiti d'ufficio in questa sede (art. 423a cpv. 2 e 3 CPC, applicabile giusta l'art. 54a LAC).

                                   2.   L'autorità di vigilanza ha interdetto l'appellante per abuso di bevande alcoliche e cattiva amministrazione (art. 370 CC) nell'intento di salvaguardare i di lui interessi personali e patrimoniali, minacciati da etilismo cronico e da comportamenti inadeguati dal profilo economico, e ciò fondandosi in particolare su un rapporto allestito il 4 maggio 1999 dalla dott. __________, capo del Servizio psicosociale di __________ (doc. 9, n. 3 e 4, incarto n. ___.____). L'appellante si oppone alla tutela, sostenendo di non più essere alcolista da almeno due anni e rilevando che, come risulta dal rapporto peritale menzionato, dopo la nomina del curatore la sua gestione finanziaria è “ben semplice”; in subordine egli non si oppone, dandosene gli estremi, a un'eventuale inabilitazione (appello, n. 13, 15 e 16).

                                   3.   La tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve attenersi perciò ai principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 860 segg., pag. 334 segg.). L'interdizione, in applicazione dell'art. 370 CC – e dell'art. 369 CC – è il provvedimento più incisivo. Va pertanto pronunciata solo se una misura tutelare meno radicale appare insufficiente (Schnyder/Murer, op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).

                                   a)  Per l'interdizione occorre un motivo di intervento affiancato da un bisogno speciale di protezione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 11 ad art. 370 CC). Per abuso di alcolici nel senso dell'art. 370 CC non si intende un'ebrietà sporadica o occasionale, ma la tendenza incontrollata al bere (Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 167, n. 360), ovvero uno stato di dipendenza etilica analogo alla tossicomania, dal quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit, n. 106 segg. ad art. 370 CC). La cattiva amministrazione è altresì una causa di tutela a norma dell'art. 370 CC: essa va interpretata in senso restrittivo (Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 e 49 ad art 370 CC) ed è data quando, per grave difetto della volontà o dell'intelletto, una persona amministri le proprie entrate e il proprio patrimonio in modo manifestamente sproporzionato alla sua capacità economica, mettendo in pericolo o danneggiando le proprie entrate e la propria sostanza (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 36, 37 e 43). Come detto, i motivi di intervento devono denotare un bisogno speciale di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o familiari al pericolo di cadere nel bisogno, la necessità di durevole protezione o la messa in pericolo della sicurezza altrui (art. 370 CC).

                                   b)  La tutela costituisce la misura più radicale prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Schnyder/Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862, pag. 335). La misura meno incisiva – l'inabilitazione – mira solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio (art. 395 CC). L'inabilitazione in applicazione dell'art. 395 cpv. 1 CC, 395 cpv. 2 CC o combinata (art. 395 cpv. 1 e 2 CC), può essere pronunciata se sussiste un motivo d'intervento, ma non di intensità tale da giustificare un'interdizione, e la persona necessita di durevole protezione (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 58, n. 181 e 182, pag. 61 e 62, n. 197 e 198; RDAT 1998-II pag. 159 segg.). L'inabilitazione limita l'esercizio dei diritti civili. L'interessato deve quindi far ratificare gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC dall'assistente: se la ratifica è negata, l'atto decade (art. 410 CC). Per il resto, l'inabilitato conserva l'esercizio dei diritti civili (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 59 e 60, n. 187, 188, 191). L'inabilitazione ai sensi dell'art. 395 cpv. 2 CC priva invece l'interessato dell'amministrazione della propria sostanza, affidata all'assistente, l'inabilitato disponendo invece liberamente dei propri redditi (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 62, n. 199, 202 segg.). Con l'inabilitazione combinata, le due misure testé menzionate si cumulano (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 64, n. 206 segg.).

                                   4.   Nel suo rapporto del 4 maggio 1999 la dott. __________ afferma che l'appellante corrisponde “in tutto ad una personalità descritta nell'art. 370 CC” (doc. 6, pag. 2 in mezzo, inc. n. 165.1996). La specialista aveva rilevato in un certificato del 13 ottobre 1994 che la situazione socio-economica dell'interessato era disastrata, per l'incapacità di gestire il bilancio familiare (rapporto del 13 ottobre 1994, allegato 1A). Nella perizia del 4 maggio 1999 la dottoressa __________ ha evidenziato che l'interessato, nonostante la gestione della situazione finanziaria fosse ormai semplice grazie all'intervento del curatore, dimostrava noncuranza e negligenza rispetto ai suoi obblighi (doc. 6, pag. 2). L'appellante sostiene di non bere più alcolici da almeno due anni (verbale del 29 settembre 1999, pag. 3) e a sostegno delle sue affermazioni produce due certificati del dott. __________, redatti l'8 ottobre 1999 e il 4 novembre 1999. Pur precisando di non avere eseguito accertamenti mirati come le alcolemie, tale medico attesta di non avere mai constatato personalmente negli ultimi due anni sintomi clinici di abuso etilico e precisa che i valori ematochimici dell'appellante, sostanzialmente normali, confermano ciò. L'abuso etilico dell'appellante sembra invero essere stato periodico (doc. A, pag. 1 in mezzo, inc. n. 165.1996) e non avere recato disturbo a terzi (doc. C, pag. 2, inc. n. 165.1996). Né la Delegazione tutoria né il curatore accennano del resto a un'eventuale malattia, ma lamentano il fallimento della curatela per il comportamento dell'appellante, che “non è stato caratterizzato da una grande collaborazione”, avendo egli “agito in modo scorretto, tanto nei confronti del curatore che dell'Autorità tutoria” (doc. 1, pag. 2). Il consumo alcolico dell'appellante non sembra pertanto raggiungere estremi che giustifichino una tutela intesa all'assistenza personale.

                                   5.   Dal profilo finanziario, in concreto il curatore paga gli oneri correnti (canone di locazione, premi di cassa malati ecc.) e ogni settimana versa all'appellante fr. 250.– per le proprie necessità, in particolare per alimenti (udienza del 29 settembre 1999, pag. 2 in mezzo). Tale importo serve non solo al vitto dell'appellante, ma anche a quello della moglie, che non ha entrate proprie, poiché essa rifiuta, temendo “il controllo sociale”, di chiedere una rendita d'invalidità, alla quale potrebbe avere diritto (doc. 6, pag. 2, inc. n. 165.1996; udienza del 29 settembre 1999, pag. 2). La curatela volontaria contempla già l'integrale gestione dei beni e dei redditi del curatelato (doc. D allegato al doc. 1, inc. n. 165.1996). La misura non tocca invece l'esercizio dei diritti civili, che l'appellante conserva appieno (Schnyder/Murer, op. cit., n. 12, 13,14 ad art. 394). Si tratta quindi di valutare se in concreto l'interessato esponga sé stesso o la famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza.

                                   a)  Il curatore rimprovera all'appellante di avere stipulato nel 1992 una polizza vita a favore di un nipote, perdendo così il diritto alle prestazioni complementari (scritto del 13 luglio 1999). Il curatelato ha invero concluso due polizze di assicurazione sulla vita, la prima nel maggio 1991, con scadenza nel maggio 2003, e la seconda nel settembre 1992, per la durata di 45 anni, in favore del nipote __________, allo scopo di assicurare a quest'ultimo, in caso di morte dello stipulante, una certa riserva (verbale del 29 settembre 1999, pag. 2 in mezzo). Grava inoltre le finanze della coppia una terza polizza di assicurazione sulla vita, stipulata dalla moglie del curatelato nell'aprile 1992 per la durata di 22 anni. Dopo l'istituzione della curatela volontaria, l'appellante non ha tuttavia sottoscritto altre polizze di assicurazione. Tali contratti, per altro, non hanno avuto conseguenze negative per l'appellante, che riceve dal 1° aprile 1999 le prestazioni complementari, il valore di riscatto delle citate polizze non eccedendo la sostanza non computabile ai fini del calcolo per le prestazioni complementari (cfr. tabella di calcolo prodotta il 12 ottobre 1999). L'acquisto nel dicembre 1997 di articoli domestici per l'importo di fr. 3500.– è rimasto un episodio isolato, che non ha comportato un concreto degrado della situazione economica. L'interdizione non si giustificherebbe, di conseguenza, per questi soli episodi.

                                   b)  Il curatore ha elencato, tra le altre circostanze che dimostrerebbero la messa in pericolo delle situazione finanziaria, i prelievi che l'appellante ha effettuato dal proprio conto per complessivi fr. 4420.– nel marzo-aprile del 1998 (doc. 1, pag. 2). L'appellante ha sostanzialmente ammesso i fatti (doc. 2, inc. n. ___.____; udienza del 29 settembre 1999, pag. 1), giustificandosi di avere agito in tal modo perché sprovvisto di sufficienti mezzi liquidi per sé e per la moglie, a causa del rifiuto del curatore di acquistargli capi di vestiario. Anche in questo caso, pur avendo agito senza riguardo per la copertura degli oneri correnti, l'appellante non ha tuttavia compromesso la propria situazione economica, grazie al pronto intervento del curatore. Questi ha compensato l'importo prelevato dal curatelato trattenendo per 15 settimane il contributo settimanale di fr. 250.– (udienza del 29 settembre 1999, pag. 2 in alto). Non risulta che oneri correnti siano rimasti impagati a seguito di questi prelievi, ciò che dimostra come un efficace intervento del curatore sia sufficiente per preservare il curatelato dal degrado economico.

                                   c)  Per quanto attiene il versamento di fr. 900.– dalla cassa malati a rimborso di note mediche, l'appellante ha dichiarato di averle successivamente pagate (doc. 2, inc. n. __________.____________), ciò che invero non può essergli contestato, visto che non risultano onorari medici scoperti o fatture di altro genere rimaste impagate. Con riferimento all'importo versato dal curatore per l'acquisto dell'abbonamento FART, l'appellante ha affermato di averlo “acquistato successivamente” e all'udienza del 29 settembre 1999 ha prodotto il proprio abbonamento rinnovato fino al 9 agosto 2000 (verbale del 29 settembre 1999, pag. 2 in alto).

                                   d)  Le ripetute manomissioni degli assegni consegnati dal curatore all'appellante, in vista di prelevare importi maggiori di quelli autorizzati, potrebbero essere evitate consegnando al curatelato denaro contante invece di assegni. Tale semplice accorgimento permetterebbe di evitare i problemi lamentati dal curatore, senza necessariamente ricorrere alla pronuncia dell'interdizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

                                   e)  L'appellante ha spiegato di avere sollecitato il versamento dell'assegno settimanale di fr. 250.– anche quando era degente presso l'Ospedale __________ di __________, perché durante tale periodo egli è comunque tornato a casa più volte e la moglie era rimasta senza mezzi (verbale del 29 settembre 1999, pag. 2 in mezzo). Egli ha prodotto il 12 ottobre 1999 un certificato dell'Ospedale in questione, datato 2 ottobre 1999, dal quale risulta che durante la degenza dal 5 marzo 1999 al 16 aprile 1999 egli ha usufruito di due congedi di due giorni e di un congedo di quattro giorni. In particolare, il 29 marzo 1999 egli è stato dimesso, ma è rientrato il 31 marzo seguente ed è rimasto degente fino al 1° aprile 1999. Dal 2 al 5 aprile 1999 egli è poi stato a casa. Ora, è palese che durante questi periodi di degenza il curatelato aveva bisogno di contanti per l'acquisto dei generi alimentari necessari alla moglie in sua assenza. La sospensione dell'assegno settimanale era in simili circostanze incomprensibile per l'appellante, che a modo suo ha cercato di trovare una soluzione ai bisogni della famiglia.

                                   f)   Infine, vi sono gli episodi del 1998, ossia la restituzione del mutuo di fr. 500.– a suo tempo ricevuto dalla sorella – e non il contrario, come indica il curatore (scritto del 13 luglio 1999) – e il prestito di fr. 720.– concesso dal curatelato, senza garanzie, a un conoscente spagnolo (udienza del 29 settembre 1999, pag. 2). Il curatore ha espresso preoccupazione per il fatto che l'appellante intende contrarre un mutuo presso la Compagnia d'assicurazione __________ (scritto della Delegazione tutoria del 4 ottobre 1999). A tale riguardo i timori del curatore sono fondati. L'avventatezza con la quale l'appellante ha concesso un mutuo di fr. 720.– a un conoscente, senza ricevute e senza garanzie, nonostante egli disponesse di risorse appena sufficienti per il proprio sostentamento e quello della moglie, dimostra la necessità di assistere il curatelato negli atti più importanti per evitare che esponga sé o la consorte al pericolo di cadere nel bisogno. Il fatto che l'appellante abbia già mutuato dalla sorella una somma di denaro non indifferente – sempre in considerazione dell'esiguità delle sue entrate – e che discuta apertamente di contrarre nuovi mutui presso istituti bancari, come ha indicato la Delegazione tutoria il 4 ottobre 1999, legittima la conclusione che in concreto vi è serio rischio che egli assuma nuovi impegni finanziari, inadeguati alla sua situazione. Per proteggere l'appellante, si rende quindi necessaria una misura più incisiva della curatela volontaria. Nella misura in cui contesta la necessità di misure tutelari più incisive della curatela, l'appello si rivela quindi infondato.

                                   6.   L'interessato, come si è detto, corre un concreto rischio di esporre sé e la moglie al pericolo di cadere nel bisogno a causa della tendenza a contrarre mutui e a concederli. Inoltre, a causa della sua tendenza a negare la realtà e della noncuranza e della negligenza che ne derivano, se fosse lasciato a sé stesso egli gestirebbe in modo disordinato i suoi redditi (perizia del 4 maggio 1999, doc. 6). La relativa semplicità presentata dalla gestione dell'economia domestica, per stessa ammissione dell'appellante, è dovuta solo all'intervento del curatore, che provvede direttamente ai costi correnti. È vero che l'appellante ha, per finire, acquistato l'abbonamento Fart, rimborsato le somme ritirate dalla banca all'insaputa del curatore e pagato le fatture scoperte (cfr. consid. 5c). Tali episodi, uniti alla manomissione degli assegni, dimostrano però che egli agisce in contrasto con le indicazioni del curatore, con cui non collabora e di cui ritiene – a torto – inutile l'intervento (cfr. verbale di audizione del 31 maggio 1999, doc. 7). Ora, la curatela volontaria prevista dall'art. 394 CC ha senso e può essere mantenuta solo nella misura in cui il curatelato l'accetta e non ostacola il curatore (Rivista di diritto tutelare 1994, pag. 231; Stettler, op. cit., n. 266 pag. 133 nel mezzo; Schnyder/Murer, op. cit., n. 19 ad art. 394 CC). In concreto, invece, il curatelato non collabora con il curatore, e anzi ne ostacola il compito, prelevando a sua insaputa somme rilevanti dal conto bancario destinato ai pagamenti delle spese correnti e destinando ad altri scopi gli importi ricevuti per acquisti ben determinati (abbonamento Fart), anche se poi, una volta scoperto, è riuscito a restituire quanto prelevato. La curatela volontaria non può pertanto essere mantenuta nella fattispecie, tanto più che lo stesso appellante ha ritirato il proprio accordo, ciò che la fa decadere (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1129, pag. 410).

                                   7.   Resta da esaminare se, come sostiene l'appellante in subordine, l'inabilitazione sia una misura di protezione sufficiente per impedire il degrado della sua situazione economica. Ora, contrariamente a quanto l'interessato sostiene, nel caso in esame l'inabilitazione non è sufficiente, già per il fatto che non consente, neppure nella forma combinata (art. 395 cpv. 1 e cpv. 2 CC), l'amministrazione permanente dei redditi da parte dell'assistente (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 62, n. 199, 202 segg.; Rivista di diritto tutelare 1994 pag. 231), ciò che invece è possibile con la curatela volontaria. In concreto l'appellante, nel periodo in cui è stato sottoposto con il suo accordo alla curatela volontaria, ha dimostrato da un lato di non essere (più) disposto a collaborare con il curatore, e dall'altro di dovere essere protetto dai propri atti per non contrarre impegni sproporzionati ai suoi redditi, sia pure in favore di parenti, e per non cadere nell'indigenza in seguito a un'amministrazione disordinata dei propri redditi. L'unica soluzione per far assicurare una corretta gestione delle entrate e impedire che l'appellante impieghi i suoi introiti in modo contrario ai propri interessi rimane pertanto, vista la decadenza della curatela volontaria (non più voluta e disattesa), nella pronuncia dell'interdizione ai sensi dell'art. 370 CC.

                                   8.   La gestione dei redditi dell'appellante compete attualmente al curatore e di per sé non è contestata. Dal momento però che l'appellante ravvisa nell'insufficiente importo settimanale a sua disposizione la causa dei ripetuti episodi che hanno dato avvio alla procedura d'interdizione, è opportuno affrontare almeno sommariamente il problema. L'appellante ha ripetutamente dichiarato al curatore (scritto del 13 luglio 1999, punto n. 4) e all'autorità di vigilanza (audizione del 31 maggio 1999) di aver bisogno di un importo settimanale superiore a quello attuale per l'acquisto di generi alimentari (doc. 7, inc. n. 165.1996). All'udienza del 29 settembre 1999 l'interessato ha quantificato in fr. 350.– settimanali la somma che gli permetterebbe, unitamente alla moglie, di “respirare” (verbale, pag. 2 in mezzo). L'appellante ha subìto nel 1991 l'asportazione dell'esofago e di una parte dello stomaco. Il dott. __________ r, nel certificato medico del 14 settembre 1999 (prodotto il 29 settembre 1999), attesta che “i pazienti che subiscono questi gravi e grossi interventi hanno seri problemi di alimentazione”. Tale medico, pur ammettendo la difficoltà di valutare se il curatelato non esageri nelle proprie necessità, ritiene giustificato mettere a disposizione dell'appellante “più mezzi per un'alimentazione speciale, che gli permetta di vivere con una certa qualità”.

                                         Con il noto assegno di fr. 250.– settimanali, in concreto l'appellante ha fr. 17.80 giornalieri per l'acquisto di alimenti per sé e per la moglie (verbale del 29 settembre 1999, pag. 1 e 2). Le sue entrate mensili ammontano a complessivi fr. 3139.60 (fr. 950.– rendita d'invalidità, fr. 416,60 rendita d'invalidità ______________________________, e fr. 1'773.– prestazioni complementari dal 1° aprile 1999; cfr. tabella di calcolo delle prestazioni complementari 1° aprile 1999 e accredito 16 settembre 1999 __________ __________, prodotti il 12 ottobre 1999; notifica di tassazione 1999/2000 prodotta il 29 settembre 1999). Gli oneri correnti complessivi della famiglia sono di fr. 1556.15 mensili e comprendono le seguenti poste: fr. 770.– per la pigione, fr. 298.– per il premio cassa malati della moglie, fr. 240.– (di cui fr. 68.– assunti dalle prestazioni complementari) per il premio cassa malati del marito, fr. 61.60 e fr. 125.30 per i premi delle polizze vita stipulate dall'appellante (premio annuo fr. 740.– e fr. 1504.–) e infine fr. 129.25 per il premio mensile della polizza vita stipulata dalla moglie (premio annuo fr. 1551.–). L'appellante e la moglie potrebbero pertanto disporre ogni mese di fr. 1583.–, pari a fr. 395.– settimanali, per il vitto e le altre necessità (imposte, vestiario, telefono ecc.). Spetterà al curatore ora, e al tutore dipoi, esaminare seriamente se non sia il caso, viste le argomentazioni dell'appellante e il parere del dott. __________, di adeguare l'importo settimanale messo a disposizione della coppia.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'appellante essendo indigente (tassazione del 17 maggio 1999, agli atti), si può prescindere eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello, essa merita accoglimento, nonostante l'esito del ricorso. A parte il fatto che una tutela limita in modo rilevante la libertà personale dell'interessato (Schnyder/Murer, n. 188 ad art. 373 CC; Geiser, op. cit., n. 23 ad art. 373 CC), l'appello non era sin dall'inizio sprovvisto di ogni possibilità di successo e inoltre richiedeva l'intervento di un legale, vista la formazione scolastica minima dell'interdicendo e le sue difficoltà ad esprimersi. Non si attribuiscono ripetibili in ogni modo alla Delegazione tutoria, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l'art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.95 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2000 11.1999.95 — Swissrulings