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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.06.2000 11.1999.81

10 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,189 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00081

Lugano 10 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 24 aprile 1998 dalla

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

Contro  

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 24 maggio 1999 presentata dalla __________ contro la sentenza emessa il 12 maggio 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 19 febbraio 1986 la ditta __________ ha sublocato a __________ i locali, l'inventario e l'arredamento di un esercizio pubblico (ristorante-grotto “__________ ”) al pianterreno di uno stabile in via Ronchetto 6 a Lugano, proprietà di __________, oltre a un appartamento di cinque vani al primo piano del medesimo edificio. __________ è deceduto il 13 marzo 1997, senza lasciare testamento. I suoi eredi legittimi – fra i quali il figlio __________ – hanno rinunciato alla successione, sicché con decreto del 10 giugno 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti la liquidazione dell'eredità. La procedura è stata chiusa il 6 agosto 1997 per mancanza di attivi. Il

                                         3 settembre 1997 __________ ha diffidato i familiari del defunto a riconsegnare i beni sublocati entro 30 giorni, ciò che non è avvenuto. Un'istanza di sfratto presentata l'8 ottobre 1997 da __________ è stata respinta dal Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decreto del 13 marzo 1998.

                                  B.   Il 24 aprile 1998 __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un'azione possessoria, chiedendo che a __________ fosse ingiunto di restituire i noti locali commerciali e abitativi, compreso l'inventario e l'arredamento, e di versare una somma imprecisata in risarcimento del danno per occupazione abusiva dei vani. In via cautelare essa ha postulato – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – l'immediata restituzione dei beni. All'udienza del 25 marzo 1999 __________ si è opposto all'istanza. Nel rispettivo memoriale scritto le parti hanno poi ribadito le loro domande e la discussione finale ha avuto luogo il 16 aprile 1999. Statuendo con giudizio unico del 12 maggio 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto sia l'istanza cautelare sia l'azione possessoria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                  C.   Insorta contro la sentenza citata con un appello del 24 maggio 1999, __________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, al convenuto sia ordinato di restituire immediatamente i locali, l'inventario e l'arredamento, con obbligo di versargli una somma imprecisata a titolo di risarcimento danni. Nelle sue osservazioni del 18 giugno 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Segretario assessore ha respinto la richiesta di misure cautelari poiché non ha ravvisato estremi di urgenza né parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. Quanto all'azione di reintegra, essa è stata rigettata per il fatto che l'istante non aveva reso verosimile se (né quando) fosse intervenuto un atto di illecita violenza, con la conseguenza che egli non aveva dimostrato di avere reclamato immediatamente la restituzione del possesso non appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore del medesimo. A parere del primo giudice inoltre l'azione possessoria era perenta, essendo stata inoltrata oltre un anno dopo la presunta spoliazione, ossia l'occupazione dei locali commerciali e abitativi da parte del convenuto. Infine il Segretario assessore ha respinto la richiesta di risarcimento perché il comportamento del convenuto non risultava ledere la protezione del possesso.

                                   2.   L'appellante sostiene che con la rinuncia alla successione i familiari del defunto hanno deciso – di loro iniziativa e senza avvisare la locatrice – di interrompere il rapporto di locazione esistente fra l'appellante e il padre del convenuto. Essa intravede un atto di illecita violenza nel fatto che il convenuto continua a occupare i locali abitativi, usurando l'inventario senza alcun diritto, sebbene sia stato diffidato per scritto a sgomberare e a riconsegnare gli enti locati. L'appellante ribadisce che dopo il 3 settembre 1997 (data della diffida), rifiutandosi di restituire i beni, il convenuto ha occupato i vani e adoperato l'inventario abusivamente. Fa valere inoltre che, da quel momento, l'agire del convenuto costituisce non solo un cambiamento della situazione di diritto, ma anche un cambiamento della situazione di fatto. L'azione di reintegra, inoltrata il 24 aprile 1998, sarebbe dunque tempestiva e fondata.

                                   3.   L'art. 927 CC stabilisce che chiunque ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda di avere sulla medesima un diritto prevalente (cpv. 1). Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore (cpv. 2). L'azione di reintegra – come l'azione di manutenzione – compete, secondo dottrina e giurisprudenza, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non dipenda dalla soluzione di quesiti di diritto legati all'eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 56 segg. all'introduzione degli art. 926-929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92 n. 331 con richiami e pag. 97 n. 353a; Rep. 1996 pag. 189 consid. 2; I CCA, sentenza del 2 novembre 1998 in re Z. contro B., consid. 2). Questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile, quindi, un'azione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun negozio giuridico era mai sorto fra l'uno e l'altro (Rep. 1978 pag. 295 in alto consid. 2; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3). Nella fattispecie il problema è di sapere anzitutto, perciò, se fra le parti sussista un qualsivoglia rapporto contrattuale.                

                                   4.   L'appellante afferma che tra le parti non è sorto alcun contratto di locazione (appello, punto 1, pag. 3 nel mezzo). Il convenuto allega invece l'esistenza di un rapporto contrattuale tacito, tuttora in vigore poiché mai disdetto dagli eredi né dall'Ufficio dei fallimenti (osservazioni, ad 1, pag. 3). Ora, per l'art. 266i CO in caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta. L'applicazione di tale norma è subordinata nondimeno all'acquisto da parte degli eredi dell'universalità della successione (art. 560 cpv. 1 CC; Higi in: Zürcher Kommentar,

                                         4ª edizione, n. 18 ad art. 266i CO con riferimenti). In caso di rinuncia da parte di tutti gli eredi legittimi del prossimo grado (art. 573 cpv. 1 CC), il rapporto di locazione decade per legge e non passa agli eredi (Higi, loc. cit.; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 572 CC).

                                         In concreto il convenuto ha rinunciato – come gli altri eredi legittimi di prossimo grado – alla successione del padre, che è stata liquidata dall'Ufficio dei fallimenti (doc. B e D; inc. PC.97.00414 richiamato). Il contratto di locazione concluso tra l'istante e il defunto non è dunque stato ripreso dai familiari di quest'ultimo, di modo che il possesso dei beni litigiosi da parte del convenuto non appare sorretto da alcun negozio giuridico. Sotto questo profilo l'azione di reintegra risulterebbe di per sé ammissibile. Ci si potrebbe domandare invero se fra le parti non sia sorto un nuovo contratto di locazione per atti concludenti, la stessa appellante ammettendo che fino al novembre del 1998 il convenuto ha continuato a versare non meglio precisati importi a titolo di deposito o garanzia o indennità (cfr. anche doc. E, pag. 2 in fine e doc. 7). Se così fosse, l'azione di reintegra dovrebbe essere respinta, seppure tempestiva, per difetto di illecita violenza. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa. Come si vedrà oltre, infatti, l'istanza deve in ogni modo essere respinta siccome tardiva.

                                   5.   L'appellante contesta l'esistenza di qualsiasi contratto di locazione dopo il 6 agosto 1997, ovvero dopo la chiusura della liquidazione, non essendo essa stata informata e nemmeno potendo essa sapere che la controparte aveva rinunciato alla successione e quindi al seguito della locazione. In realtà l'argomento non le giova. Gli eredi, in effetti, acquistano l'universalità della successione al momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC) e, qualora rinuncino, ciò ha effetto retroattivo – quanto meno per la dottrina dominante – dall'apertura della successione medesima (Tuor/Picenoni, loc. cit.; Escher in: Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 572; Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 207 n. 42; Stooss, La répudiation des successions d'après le Code civil suisse, tesi, Losanna 1917, pag. 66; Coquoz in: JdT 1938 pag. 354; contra: Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 538 segg.). In tali circostanze il rinunciante non subentra quindi nei diritti e negli obblighi del defunto, né può essere considerato erede durante la procedura di liquidazione d'ufficio (cfr. anche Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 e 2 all'introduzione degli art. 566 segg. CC). Quand'anche in concreto si scartasse a priori l'eventualità di un contratto di locazione sorto per atti concludenti, di conseguenza, il possesso dei beni litigiosi da parte del convenuto è divenuto illegittimo con l'apertura della successione, il 13 marzo 1997. Dopo di allora non si è più verificato alcun mutamento di fatto né di diritto.

                                         L'azione di reintegra soggiace – come l'azione di manutenzione – a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l'istante deve avere reclamato immediatamente la restituzione della cosa, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso (cpv. 1); inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spoliazione, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (cpv. 2). Nella fattispecie non è dato di sapere quando l'appellante è venuto a conoscenza del decesso del padre del convenuto. Dagli atti risulta in ogni modo che il 25 luglio 1997 l'Ufficio fallimenti ha pubblicato l'apertura dell'eredità giacente (doc. D), ciò che ha reso il fatto notorio. Sia come sia, decisiva dal profilo giuridico è la data della spoliazione, che risale all'apertura dell'eredità, il 13 marzo 1997. E siccome il termine decorre dalla spoliazione medesima, anche se il possessore ne ha avuto conoscenza più tardi, l'azione possessoria promossa in concreto a più di un anno di distanza risulta perenta. Ne discende che su questo punto l'appello è sprovvisto di buon diritto.

                                   6.   L'appellante ribadisce la sua richiesta di risarcimento del danno cagionato – a suo dire – dalla privazione abusiva del possesso dei locali commerciali e abitativi, dell'arredamento e dell'inventario, dalla mancata possibilità di gestire in proprio l'esercizio pubblico, come pure dall'impossibilità di concludere un nuovo contratto di locazione con terzi e dall'usura dell'arredamento e dell'inventario. Dato però che, come si è visto, l'azione possessoria è destinata all'insuccesso, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni viene meno. Si aggiunga che l'appellante si limita a postulare il versamento di un importo imprecisato, omettendo quindi – come in prima sede – di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7, 8 e 9 ad art. 309), ciò che avrebbe reso in ogni modo la richiesta irricevibile.

                                   7.   L'appellante critica da ultimo l'operato del primo giudice per non avere esaminato la fattispecie anche sotto il profilo dell'art. 641 CC ed essersi limitato a un giudizio di mera apparenza. Se non che, avesse voluto ottenere un giudizio di merito, l'istante avrebbe dovuto promuovere un'azione petitoria, fondata sul diritto di proprietà, e non una semplice possessoria, fondata sulla verosimiglianza (art. 374 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 373 CPC). In proposito, del resto, l'appellante non si confronta concretamente con la motivazione del primo giudice e neppure spiega le ragioni per cui il giudizio impugnato dovrebbe essere riformato. Ciò disattende, una volta ancora, i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 e 27 ad art. 309 CPC). Anche su questo punto l'appello risulta di conseguenza irricevibile.

                                   8.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  350.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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