Incarto n. 11.1999.00071
Lugano 11 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.______ (misure provvisionali in causa di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 dicembre 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 1999 dal Pretore della giurisdizione di __________ __________;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 7 giugno 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il ____________________ 1979. Dall'unione sono nate __________, il 26 febbraio 1980, e __________a, il 9 settembre 1988. Il marito è caposettore delle dogane a __________. La moglie, impiegata d'ufficio, non ha più svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. Il 10 marzo 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 27 marzo 1998. Da allora i coniugi vivono separati, il marito essendosi trasferito con __________ in un appartamento a __________.
B. Il 29 dicembre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore di __________ __________ per un secondo tentativo di conciliazione. Contestualmente essa ha postulato in via provvisionale l'affidamento di __________, un contributo alimentare per sé e per la figlia di complessivi fr. 3200.– mensili, l'assegnazione dell'abitazione coniugale, della mobilia e di una VW “Golf”, l'attribuzione al marito di una Audi “Quattro”, la condanna di quest'ultimo al pagamento di fr. 3221.05 per debiti e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il secondo tentativo di conciliazione è fallito il 27 gennaio 1999. All'udienza indetta per la discussione dell'istanza cautelare, tenutasi lo stesso giorno, __________ __________ ha chiesto al Pretore di emanare una decisione supercautelare sul contributo alimentare per sé e per __________ dal 1° gennaio 1999. __________ __________ non si è opposto all'affidamento di __________ alla moglie, ma ha sollecitato per sé il più ampio diritto di visita, ha postulato il riparto a metà delle spese straordinarie per le figlie, ha offerto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per __________ e di fr. 2084.– mensili per la moglie, ha aderito alla domanda di costei quanto all'assegnazione dell'abitazione coniugale e delle rispettive autovetture, contestando per il resto ogni altra pretesa. Egli ha dichiarato altresì di essere disposto a versare all'istante complessivi fr. 3500.– mensili, inclusi gli oneri ipotecari e assicurativi dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per moglie e figlia.
C. Con decreto cautelare del 3 febbraio 1999, emanato in attesa dell'istruttoria provvisionale, il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare di fr. 3188.40 mensili per la moglie e di fr. 835.– mensili per la figlia dal 1° gennaio 1999, ha assegnato l'abitazione coniugale e l'arredamento alla moglie, autorizzando il marito a prelevare i suoi effetti personali, e ha attribuito le due automobili come chiesto dai coniugi. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 4 febbraio 1999 __________ __________ ha sollecitato la revoca del decreto appena menzionato, chiedendo l'aumento a fr. 3589.60 mensili del contributo alimentare per sé. All'udienza del 16 marzo 2000, indetta per la discussione, il marito ha postulato la conferma nelle more istruttorie del decreto supercautelare. Chiusa l'istruttoria, con le sue conclusioni del 12 aprile 1999 __________ __________ ha chiesto un contributo alimentare di fr. 3589.60 mensili per sé e di fr. 835.– mensili per __________, ha rinunciato alla provvigione ad litem e ha confermato per il resto la propria istanza cautelare. Con le sue conclusioni del 20 aprile 1999 __________ __________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 1940.– mensili per la moglie e uno di fr. 835.– mensili per __________, ribadendo per il rimanente la posizione esposta all'udienza del 27 gennaio 1999. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
D. Statuendo sull'assetto provvisionale il 26 aprile 1999, il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 3188.40 mensili per la moglie e uno di fr. 835.– mensili per la figlia dal 1° gennaio 1999, ha assegnato l'abitazione coniugale e la mobilia alla moglie, autorizzando il marito a prelevare i suoi effetti personali, ha attribuito gli autoveicoli ai rispettivi possessori, ha fatto obbligo al marito di versare alla moglie fr. 1102.25 per debiti correnti, respingendo ogni altra pretesa. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, con obbligo per la moglie di rifondere al marito fr. 200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il decreto appena menzionato __________ __________ è insorta con un appello del 10 maggio 1999 volto a ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare a fr. 3589.60 mensili il contributo alimentare per sé. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 1999 __________ __________ propone di respinge il gravame e con appello adesivo chiede la riduzione a fr. 1940.– mensili del contributo alimentare per la moglie. __________ __________ postula nelle sue osservazioni del 21 giugno 1999 la reiezione dell'appello adesivo. Il 22 ottobre 1999 essa ha poi intentato causa di separazione, che è stata sospesa il 27 gennaio 2000, prima della presentazione della risposta.
F. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 25 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Il 2 maggio 2000 __________ __________ ha confermato le proprie domande di giudizio. Il 7 maggio 2000 __________ __________ ha presentato nuove conclusioni e documenti, proponendo di respingere l'appello, di accogliere quello adesivo e di riformare il decreto impugnato nel senso di stabilire in fr. 2230.– mensili il contributo alimentare per la moglie. Il 9 maggio 2000 __________ __________ ha chiesto di non considerare le conclusioni della controparte poiché lesive dell'art. 101 CPC.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
1. Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210).
2. Nella fattispecie rimane litigioso solo il contributo alimentare in favore dell'istante, le parti ammettendo che il reddito del marito è di fr. 8959.20 mensili e che i rispettivi fabbisogni mensili sono di fr. 3333.40 per il marito, di fr. 3188.40 per la moglie e di fr. 835.– per __________. Quanto al primo giudice, egli ha calcolato il fabbisogno di __________ in fr. 1020.– mensili, osservando che il marito dispone di fr. 580.– mensili dopo aver coperto le necessità della famiglia, e ha ritenuto che la moglie potrebbe esercitare un'attività lucrativa e conseguire un reddito mensile di pari importo. Accertata perciò un'eccedenza complessiva di fr. 1200.– mensili e un reddito potenziale della moglie di fr. 600.– mensili, egli ha stabilito in fr. 3188.40 mensili il contributo alimentare per l'istante.
3. L'appellante ribadisce di avere diritto a un contributo alimentare di fr. 3589.60 mensili. Sostiene che il reddito del marito è sufficiente per coprire i costi di due economie domestiche e contesta di dover riprendere un'attività rimunerata, anche perché deve occuparsi della figlia, necessiterebbe una riqualificazione professionale ed è affetta inoltre da depressione. Essa evoca la necessità di giungere a un giudizio equo, visto che il Pretore ha calcolato nel fabbisogno mensile del marito il contributo di fr. 408.– per la previdenza individuale vincolata. Chiede altresì che il fabbisogno di __________ sia ridotto a fr. 800.– mensili e l'eccedenza aumentata a fr. 802.40 mensili, come calcolato dal Pretore nel decreto del 3 febbraio 1999. Rivendica poi per sé la metà dell'eccedenza, pari a fr. 401.20 mensili, da aggiungere al proprio fabbisogno di fr. 3188.40 mensili.
4. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato dopo la cessazione della comunione domestica solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Tale principio non è senza limiti. Dandosi qualche possibilità di riconciliazione è giustificato infatti tutelare il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appaia durevole e sembri perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, ciò appare assai meno ragionevole. Se è esclusa ogni riconciliazione e la sorte del matrimonio è segnata, il coniuge non può ritenersi esonerato, in altri termini, dall'intraprendere quanto si possa ragionevolmente esigere da lui per sopperire alle proprie esigenze (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 nella causa B. c. B.).
5. Nella fattispecie, per quanto si evince dagli atti, la moglie ha lavorato fino al matrimonio, da ultimo come impiegata d'ufficio per la società __________ __________ con sede a __________ (act. II, pag. 6). Durante la vita in comune essa ha poi curato la famiglia e la casa, senza più svolgere attività remunerata, neppure a titolo accessorio (act. II, pag. 6). Risulta inoltre che il reddito del marito di fr. 8959.20 mensili basta per coprire le necessità familiari anche dopo la separazione delle economie domestiche, tant'è che in prima sede il convenuto ha ammesso di poter disporre ancora di fr. 502.40 mensili dopo avere dedotto dal suo reddito i fabbisogni della famiglia (conclusioni del 20 aprile 1999, pag. 3). Lo stipendio del marito essendo sufficiente per coprire le esigenze della famiglia, non appare ragionevolmente esigibile un reinserimento professionale immediato della moglie, tanto meno in una procedura provvisionale all'inizio della causa di separazione. Il marito, del resto, si limita ad affermare che la moglie potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 1'500.– mensili lavorando a metà tempo, ma non indica quali concrete attività lucrative essa potrebbe intraprendere dopo un'assenza dal mercato del lavoro durata più di venti anni. Non sono quindi dati i presupposti per imputare già sin d'ora alla moglie un reddito ipotetico. Su questo punto l'appello merita accoglimento.
6. L'appellante chiede di ridurre il fabbisogno della figlia maggiorenne Natalie a fr. 800.– mensili. Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare che il fabbisogno familiare, nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio, comprende solo quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Di principio infatti le misure provvisionali possono riguardare solo i coniugi e i figli minorenni (Lüchinger/ Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza dell'8 settembre 1999 in re L.). In circostanze particolari il giudice del divorzio – e quindi anche il giudice delle misure provvisionali – può invero fissare un contributo di mantenimento in favore del figlio anche dopo la maggiore età. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo alla maggiore età, ma si trovi in una formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2), oppure quando il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 vCC) o ancora – più semplicemente – quando i coniugi sono d'accordo che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne. Incombe a quest'ultimo rivendicare personalmente il contributo, giusta l'art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore opponente.
7. In concreto non si ravvisa nessuna delle tre ipotesi testé accennate. Certo, __________ (divenuta maggiorenne il 26 febbraio 1998) è apprendista e consegue uno stipendio di fr. 883.10 mensili (conclusioni convenuto del 7 maggio 2000, pag. 3). Anche chiedendo alla giovane uno sforzo economico equo per contribuire al proprio sostentamento (Rep. 1991 pag. 361: di regola al massimo un terzo del reddito netto), è vero quindi che già a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari l'importo di fr. 800.– mensili appare insufficiente, poiché non copre nemmeno il minimo di base del diritto esecutivo (fr. 925.– mensili). Sia come sia, un importo superiore non può essere inserito nel fabbisogno della famiglia, vista l'opposizione dell'appellante. Spetterà quindi alla figlia procedere personalmente, se mai, nei confronti dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC). Anche su questo punto perciò l'appello si rivela fondato.
8. In definitiva, il reddito della famiglia consiste nel solo guadagno del marito, di fr. 8959.20 mensili. Sottraendo da tale importo i fabbisogni complessivi, pari a fr. 8'156.80 (fr. 3333.40 il marito, fr. 3188.40 la moglie, fr. 800.– __________ e fr. 835.– __________), rimane un'eccedenza di fr. 802.40. La metodica per il calcolo del contributo provvisionale è disciplinata dal diritto federale e prevede quale regola la ripartizione a metà dell'eccedenza, una volta dedotto dal reddito famigliare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (consid. 1). Scostarsi dalla norma e negare alla moglie la metà dell'eccedenza per il motivo che essa rifiuta di esercitare un'attività lucrativa, senza che in concreto ciò sia richiesto dalle necessità familiari (consid. 5), viola il diritto federale. La moglie ha perciò diritto a un contributo alimentare di fr. 3589.60 mensili (fabbisogno minimo fr. 3188.40 più fr. 401.20 di metà eccedenza). In accoglimento dell'appello il decreto cautelare del Pretore deve essere riformato in tal senso.
II. Sull'appello adesivo
9. Come si è visto (consid. 1), gli aspetti procedurali in una causa di separazione sono disciplinati dalla legge nuova. E l'art. 419c
cpv. 4 CPC esclude ormai la possibilità di trattare un appello adesivo in ambito provvisionale. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 nella causa M. c. M). Sulla questione delle spese e delle ripetibili si tornerà in appresso.
III. Sulle spese e le ripetibili
10. Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza integrale del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il pronunciato odierno impone inoltre che si modifichi il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Ora, in tale sede la moglie ottiene causa vinta sul contributo alimentare per sé, sul fabbisogno minimo per __________, sul riparto delle spese straordinarie per le figlie e, parzialmente, sui debiti. Si giustifica perciò di porre a suo carico un quarto degli oneri processuali e di addebitare il resto al marito, che rifonderà all'istante fr. 200.– per ripetibili ridotte.
Gli oneri relativi all'appello adesivo del marito, irricevibile in seguito all'introduzione del nuovo diritto sul divorzio, seguono per analogia il dettato dell'art. 72 PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione sommaria sulle spese “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Occorre dunque valutare, in concreto, quale possibilità di buon esisto avrebbe avuto – a un primo esame – l'appello adesivo se nel frattempo non fosse divenuto irricevibile. Ora, il marito chiedeva alla moglie in sostanza di riprendere un'attività lucrativa e di conseguire un reddito di fr. 1200.– mensili, offrendole un contributo alimentare di fr. 1940.– mensili. Domandava inoltre di aumentare a fr. 1300.– mensili la propria locazione per eguagliare l'onere computato alla moglie. Postulava infine di valutare i fabbisogni delle figlie secondo i medesimi criteri e di riconoscere per __________ fr. 1020.– mensili. Con le conclusioni del 7 maggio 2000 egli ha modificato i calcoli, elevando a fr. 2230.– mensili il contributo alimentare offerto per la moglie. A un sommario esame, le censure sarebbero state verosimilmente respinte. Il reinserimento professionale della moglie e il fabbisogno di Natalie sono stati esaminati con l'appello principale (consid. 4 e 5) e su questi punti il marito è risultato soccombente. Per quel che concerne la locazione, è invero corretto riferirsi a un trattamento logistico paritario (Rep. 1994 pag. 298), ma ciò non sarebbe stato di alcuna utilità al marito, che con le conclusioni del 20 aprile 1999 aveva esposto un fabbisogno minimo proprio di fr. 3333.40, compresi fr. 650.– per la locazione. In appello egli ha chiesto, per la prima volta, di considerare l'intero suo canone di locazione, ciò che è inammissibile in sede provvisionale, trattandosi di nuove allegazioni (art. 321 lett. b CPC). Verosimilmente destituito di buon diritto nella misura in cui sarebbe stato ricevibile, l'appello adesivo sarebbe dunque stato respinto. Si giustifica perciò di porre gli oneri processuali a carico dell'appellante adesivo, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
3. Dal 1° gennaio 1999 __________ __________ __________ __________ è tenuto a versare entro il 5 di ogni mese a __________ __________, a titolo di contributo alimentare, la somma di fr. 3589.60 per sé e di fr. 835.– per __________, assegno familiare compreso. __________ __________ assumerà tutte le spese indicate nel suo fabbisogno.
L'importo di fr. 1000.– versato nel gennaio 1999 va computato nel relativo contributo.
7. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a suo carico, e per il resto a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 200.– per ripetibili ridotte.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
III. L'appello adesivo è irricevibile.
IV. Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________i, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________ __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria