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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.2000 11.1999.65

3 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,421 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00065

Lugano, 3 maggio 2000/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. _____della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato, accertamento di confine e di servitù) promossa con petizione del 21 no-vembre 1983 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________ (n. __________della vecchia mappa), situata nella frazione di __________, particella che confina a nord e a ovest con la n. __________ (n. __________/__________della vecchia mappa) appartenente alla sorella __________ __________. Sui due fondi sorgono case d'abitazione contigue. Con petizione del 21 novembre 1983 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse accertato il confine tra le due particelle in conformità a una planimetria da lei prodotta e le fosse attribuito, sul fondo della sorella, un diritto di sporgenza comprendente taluni locali (una cucina, un bagno e un wc a pianterreno, così come la cantina sottostante). Essa ha chiesto inoltre che fosse ordinato alla sorella di “adottare i provvedimenti, indicati nella perizia, atti a ridurre convenientemente le immissioni foniche, nonché polvere e sudiciume dal pavimento del primo piano” nei locali oggetto del diritto di sporgenza, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva qualora i lavori non fossero stati ultimati entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nella sua risposta del 13 novembre 1983 __________ __________ si è opposta alla petizione, postulando in ordine la sospensione del processo (limitatamente all'accertamento del confine e del diritto di sporgenza) finché il perito unico non avesse statuito sui reclami presentati dalle parti contro la nuova misurazione catastale nel Comune di __________. Nel successivo scambio di allegati __________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto le loro posizioni, l'attrice opponendosi alla sospensione del processo.

                                  B.   Chiusa l'udienza preliminare il 10 settembre 1986, con ordinanza del 19 febbraio 1987 il Pretore ha deciso di sospendere l'intera causa, rinviando al merito il giudizio sulle spese e le ripetibili del provvedimento. Il 19 febbraio 1991 __________ __________ ha poi dichiarato di aderire alle richieste di giudizio sull'accertamento del confine e sul diritto di sporgenza, sicché con decreto del 24 giugno 1991 il Pretore ha disgiunto tali domande da quella riguardante la cessazione della turbativa, ha stralciato la causa dai ruoli per i primi due oggetti e l'ha riattivata per il terzo, commissionando al geometra revisore un piano di mutazione che definisse il diritto di sporgenza e il confine tra i fondi. Alla convenuta il primo giudice ha addebitato le spese per l'allestimento del piano, per l'aggiornamento della mappa e per l'iscrizione del registro fondiario, come pure gli oneri del decreto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1250.– per ripetibili. A carico di quest'ultima egli ha posto invece gli oneri dell'ordinanza 19 febbraio 1987, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili. Un appello presentato da __________ __________ contro il predetto giudizio è stato parzialmente accolto il 13 ottobre 1994 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sulle spese per il piano di mutazione, l'aggiornamento della mappa e l'iscrizione a registro fondiario (inc. __________/__________). Esperita l'istruttoria, le parti non hanno presentato conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  C.   Con sentenza del 9 aprile 1999 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ha ordinato a __________ __________ di adottare d'intesa con l'attrice – entro otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza – i provvedimenti indicati dal perito giudiziario e ha suddiviso i costi di tali provvedimenti fra le parti in ragione di metà ciascuno. La tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di

                                         fr. 9050.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 3 maggio 1999 nel quale postula il rigetto della petizione o, quanto meno, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché indichi con precisione i lavori da eseguire e “quali costi necessari vanno ripartiti fra le parti in ragione di ½ ciascuno”. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha accolto parzialmente – come detto – la richiesta intesa a ottenere la cessazione della turbativa fondandosi sull'argomento che la struttura costituente il soffitto dei vani a pianterreno, oggetto del diritto di sporgenza (cucina, bagno e wc), rispettivamente il pavimento dei vani sovrastanti, proprietà della convenuta, costituisce un'opera divisoria (art. 670 CC), come tale in compropretà. Egli ha rilevato per altro che “i disagi del tipo di quelli descritti in causa e in particolare la caduta di pulviscolo pregiudicano notevolmente l'idoneità del locale cucina all'uso cui è destinato”, ciò che giustifica “l'adozione del provvedimento di risanamento richiesto dalla parte attrice e di qualificarlo come lavoro di costruzione necessario ai sensi dell'art. 647c CC” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4 in basso). Quanto al costo dell'opera, esso è stato posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                                   2.   L'appellante nega anzitutto che la struttura in questione sia in comproprietà, facendo valere che essa separa bensì i suoi vani da quelli sottostanti, oggetto del diritto di sporgenza, ma che ciò non basta a connotare un'opera divisoria nel senso dell'art. 670 CC. Rimprovera al primo giudice inoltre di avere statuito oltre le richieste dell'attrice, la quale si limitava a chiedere la cessazione della turbativa (art. 679 CC), senza postulare atti intesi a conservare il valore della cosa o a mantenerla idonea all'uso, i quali richiederebbero per di più il consenso della maggioranza dei comproprietari (art. 647c CC). Inoltre – essa soggiunge – le misure di risanamento prospettate dal perito giudiziario esulano dal novero dei lavori necessari a eliminare gli inconvenienti lamentati dall'attrice, che nemmeno costituiscono immissioni eccessive a norma degli art. 679 e 684 CC, e implicano addirittura un “rinno-vamento diretto ad aumentare il valore della cosa e a migliorarne il rendimento e idoneità all'uso” (appello, punto 4, pag. 8 in basso). A suo parere poi l'ingiunzione del Pretore le causerebbe “problemi di ogni sorta, spese esorbitanti superiori a fr. 25 000.–, senza dimenticare che renderà anche inabitabile l'abitazione (…) per parecchio tempo” (appello, punto 8, pag. 15 nel mezzo). E comunque sia – essa conclude – il primo giudice avrebbe dovuto precisare gli interventi e i costi a carico delle parti, includendo per esempio “il ripristino di alcune situazioni particolari nell'appartamento della convenuta” (appello, punto 9, pag. 17 in basso).

                                   3.   L'art. 670 CC stabilisce che quando in confine tra due fondi esistano opere divisorie come muri, siepi o steccati, tali opere si presumono comproprietà dei due vicini. La norma istituisce una deroga al principio dell'accessione (art. 667 CC), secondo cui la proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio e inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla e comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costruito sul terreno (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 71 n. 1624). Giustamente il Pretore rileva che un'opera divisoria deve risultare utile per entrambi i fondi (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, Berna 1974, n. 4 ad art. 670 CC). Il fatto è che la presunzione di comproprietà si applica soltanto alle opere divisorie poste sopra un confine inteso come piano di demarcazione verticale (DTF 59 II 224 consid. 1 con riferimenti; Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 e 5 ad art. 670 CC). Essa non è applicabile quindi alla proprietà del manufatto litigioso, poiché questo separa orizzontalmente – e non verticalmente – i locali oggetto del diritto di sporgenza in favore dell'attrice da quelli sovrastanti, proprietà della convenuta (cfr. anche Steinauer, op. cit., pag. 62 n. 1600 seg. e pag. 67 n. 1613).

                                   4.   Per quel che è del diritto di sporgenza, l'art. 674 cpv. 1 CC prescrive che le costruzioni e le altre opere oggetto della servitù rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono. Esse appartengono di conseguenza al proprietario della particella sulla quale la costruzione principale si trova (Schmid, Ausgewählte Fragen zum Baurecht, Unterbaurecht und zum Überbaurecht, in: ZBGR 1998 pag. 304 in alto). Il diritto in rassegna – costituito in seguito al decreto pretorile del 24 giugno 1991 – verte, come si è detto, su locali situati a pianterreno e nel seminterrato della casa che sorge sulla particella n. __________. Se non che, la “soletta” fra i vani a pianterreno occupati dall'attrice e quelli al primo piano occupati dalla convenuta è una struttura comune, definita dallo stesso Pretore “indispensabile per l'esistenza, la membratura e la solidità dei locali in questione” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3 in alto con riferimenti agli atti di causa). Ciò posto, v'è da domandarsi se un diritto di sporgenza che abbia per oggetto opere non indipendenti, ma solo incorporate nell'edificio sul quale sporgono, sia di per sé ammissibile.

                                         a)  La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che per opera sporgente nell'accezione dell'art. 674 CC si intende un manufatto inserito nello stabile dell'avente diritto e costruito in parte su fondo altrui (Rep. 1965 pag. 238 consid. A con rinvio). Anche una cantina che si trova per intero sotto una casa attigua può essere un'opera sporgente, poiché rilevante è l'appartenenza funzionale e non quella territoriale del locale all'una o all'altra casa (I CCA, sentenza del 31 ottobre 1989 nella causa B.-T., consid. 3; Liver, nota in: Rep. 1965 pag. 241 nel mezzo). Dal profilo costruttivo occorre nondimeno che il locale sia indipendente dallo stabile altrui, sicché il titolare della servitù ne possa disporre senza danno per il vicino e a prescindere dal consenso di questi (DTF 111 II 139 consid. 3; Rep. 1965 pag. 238 consid. A; I CCA, sentenza del 31 ottobre 1989 appena citata, loc. cit.; AGVE 1995 pag. 137 consid. 3d; Schmid, op. cit., pag. 305 in basso). Solo un'opinione minoritaria ritiene che si possa transigere su quest'ultimo requisito e che un diritto di sporgenza possa finanche essere costituito su singoli piani di un edificio (Liver, Zulässig-keit der Erstellung eines Gebäudes unter teilweiser Einbeziehung des Nachbargrundstückes aufgrund einer Dienstbarkeit, in: ZBGR 1973 pag. 202 nel mezzo; cfr. in tal senso anche DTF 111 II 238 consid. 2 con richiami di dottrina).

                                         b)  In concreto i locali oggetto del diritto di sporgenza appartengono dal profilo funzionale alla casa posta sul fondo n. __________ (doc. B, pag. 2, punto 5a), ma materialmente si trovano incorporati nello stabile che sorge sull'adiacente fondo n. __________ (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3 in alto; verbale di sopralluogo del 23 febbraio 1988, pag. 1 nel mezzo; perizia dell'arch. __________ __________, risposte A.4, B.1 e allegato A; sezione verticale degli edifici nella documentazione richiamata dalla Sezione bonifiche fondiarie e catasto: doc. E, pag. 11). Ci si attenesse alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritaria testé evocate, pertanto, il noto diritto di sporgenza si rivelerebbe illecito, dato che riguarda locali non materialmente separati dal fondo serviente, ma aventi con esso una struttura comune. Poco importa che il 19 febbraio 1991 l'appellante abbia aderito all'iscrizione della servitù. L'accordo, dal contenuto giuridicamente inammissibile, sarebbe infatti nullo (art. 20 cpv. 1 CO), e tale nullità andrebbe rilevata d'ufficio (DTF 111 II 138 consid. 1 con richiamo di giurisprudenza). Ne seguirebbe, nel solco del predetto orientamento di dottrina e giurisprudenza, che i locali sconfinanti sul  fondo n. 615 sarebbero tuttora proprietà dell'appellante, in virtù del principio dell'accessione (Steinauer, op. cit., pag. 82 n. 1647; Meier-Hayoz, op. cit., n. 36 ad art. 674 CC). E siccome l'attrice non può vantare legittimi diritti sul fondo della convenuta, essa non può nemmeno pretendere che la convenuta intraprenda lavori alla “soletta”. Nelle condizioni descritte la petizione andrebbe respinta già per tale motivo.

                                         c)  L'azione non sarebbe destinata a miglior sorte, del resto, neppure se, attenendosi alla predetta opinione minoritaria, si reputasse valido il diritto di sporgenza. In tale eventualità, per vero, la soletta di cui l'attrice postula il risanamento non apparterrebbe alle parti in comproprietà – come crede il Pretore – né tanto meno alla convenuta. Al contrario: in simile ipotesi la servitù comprenderebbe tutte le opere sporgenti sul fondo n. __________e quindi anche la soletta litigiosa, che apparterrebbe in siffatta eventualità al proprietario del fondo dominante (art. 674 cpv. 1 CC; Liver in: ZBGR 1973 citato, pag. 202 in basso e 203 in alto; Schmid, op. cit., pag. 304 in alto), ossia all'attrice. Quest'ultima non potrebbe esigere tuttavia che la convenuta assuma spese per opere di risanamento che riguardano suoi manufatti. Anche in siffatta evenienza, seppure per ragioni diverse, la petizione sarebbe dunque destinata all'insuccesso. Ciò rende superfluo esaminare se i disturbi lamentati dall'attrice siano immissioni eccessive nel senso dell'art. 679 CC o se i provvedimenti richiesti configurino lavori strettamente necessari giusta l'art. 647c CC. Se ne conclude che, comunque si esamini la fattispecie, l'attrice non può esigere che la convenuta assuma le spese degli interventi controversi.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), tanto in prima quanto in seconda sede. La tassa di giustizia in appello tiene conto del fatto che non si è reso necessario indagare se i disturbi lamentati dall'attrice siano immissioni eccessive o se i provvedimenti richiesti configurino lavori necessari, onde una riduzione per rapporto a quanto prevede l'art. 24 lett. a LTG.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. La petizione è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di fr. 9050.– sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 4800.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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