Incarto n.: 11.1999.00028
Lugano 2 agosto 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 27 gennaio 1998 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 2 febbraio 1999 con cui il Pretore ha accolto un'istanza presentata dall'attore il 27 gennaio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1950) e __________ __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1979. Dall'unione è nato __________, il __________ 1980. Il marito, __________ __________, è socio dello studio __________. __________ e __________. __________ di __________. La moglie, impiegata di commercio, non ha più esercitato attività lucrativa dopo il matrimonio. Con sentenza del 28 dicembre 1992 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai coniugi il 25 luglio 1992, con la quale il marito si impegnava a versare contributi alimentari indicizzati di fr. 3'500.– per la moglie e di fr. 1'500.– per il figlio __________, tredici volte l'anno.
B. Il 27 gennaio 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio e ha instato per l'adozione di misure provvisionali, chiedendo al Pretore di affidargli __________ e di sopprimere il contributo alimentare stabilito in favore della moglie nella sentenza di separazione. All'udienza del 5 marzo 1998, indetta per la discussione, __________ __________ si è opposta alle domande provvisionali e in via riconvenzionale ha chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle una provvigione ad litem di fr. 5'000.–, cui __________ __________ si è opposto. La moglie ha postulato il 5 marzo 1998 il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Esperita l'istruttoria, con le sue conclusioni del 20 settembre 1998 __________ __________ ha rinunciato all'affidamento di __________, maggiorenne dal __________ 1998, confermando per il resto la propria posizione e ribadendo l'impegno – già assunto nella convenzione di separazione – di mantenere il figlio sino al termine della formazione professionale (art. 277 cpv. 2 CC). Nelle sue conclusioni del 30 settembre 1998 __________ __________ ha riaffermato le proprie domande, chiedendo in particolare la condanna del marito a versarle una provvigione di causa “perlomeno sufficiente a coprire le spese processuali”.
D. Con decreto cautelare del 2 febbraio 1999 il Pretore ha accolto l'istanza di __________ __________ e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal 1° febbraio 1998. La riconvenzione di __________ __________ è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 510.– sono state poste a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere al marito fr. 3'000.– per ripetibili. Il giorno stesso il Pretore ha respinto altresì la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 20.–.
E. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 15 febbraio 1999 nel quale chiede di respingere l'istanza del marito, di confermare il contributo alimentare in suo favore e di accogliere la sua domanda di provvigione ad litem, senza impugnare il diniego dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.
F. Il 13 aprile 2000 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di non avere osservazioni da formulare in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. Con ordinanza del 18 aprile 2000 la presidente ha formalmente invitato le parti a presentare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ ha confermato il 20 aprile 2000 le domande di giudizio proposte il 22 marzo 1999.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere [ancora] giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Dottrina e giurisprudenza relative al vecchio diritto ammettevano la possibilità di chiedere misure provvisionali nell'ambito di un'azione di divorzio successiva a una sentenza di separazione per tempo indeterminato (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 270 in alto con rinvii; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 39 ad art. 145 vCC con richiami). Era però necessario che tali misure si imponessero già a un sommario esame, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza – come quella di separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC). Il nuovo diritto del divorzio non ha apportato modifiche al citato principio. Misure provvisionali possono pertanto essere emanate ove appaiano urgenti e indispensabili. In caso di dubbio la disciplina adottata a suo tempo dal giudice va mantenuta, in particolare ove di tratti di ridurre o di sopprimere contributi di mantenimento (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto).
2. Con le osservazioni del 22 marzo 1999 all'appello l'attore ha presentato nuovi documenti (U-V). Nuovi mezzi di prova in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò non è il caso in concreto, il figlio delle parti avendo raggiunto la maggiore età il __________ 1998. La questione è di sapere pertanto se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito, anche alle misure provvisionali.
a) Negli intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione) deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF 1996 I __________; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima di diritto federale (Leuenberger, op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art. 138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art. 138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 166).
b) Dai lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti, solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per legge dell'effetto sospensivo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese l'appello diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (382 cpv. 3 CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura escluso (art. 310 cpv. 4 lett. a). Per il resto, solo il diritto cantonale determina i rimedi di diritto possibili contro misure provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 229, n. 5.23; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/Crettaz/Thonney/ Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 214, n. 1010). E siccome il diritto federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138
cpv. 1 CC si applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli codici di procedura cantonali.
c) Le modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art. 376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv. 3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2 CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze (cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.
d) Si aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'art. 423b cpv. 2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c e n. 1 ad art. 423b).
e) Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I documenti prodotti con le osservazioni all'appello non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.
3. In concreto si tratta di determinare, ciò premesso, se dopo la sentenza di separazione si siano modificate circostanze di rilievo, tali da giustificare la soppressione, rispettivamente la riduzione del contributo alimentare già in via cautelare (Schwenzer in: Scheidungsrecht Praxikommentar, Basilea 2000, n. 20 ad art. 129 CC). Ora, il criterio per la definizione dei contributi provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC) è disciplinato dal diritto federale e si fonda – come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC) – sul riparto dell'eccedenza (di regola a metà) una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione della comunione domestica (Leuenberger, op. cit., n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet/ Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 210). La procedura è quella sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
4. Il Pretore ha accertato che dopo il 1995 la situazione finanziaria del marito si è deteriorata in seguito alla crisi edilizia e ha valutato, seguendo modalità empiriche, il reddito da egli conseguito con la sua attività professionale in fr. 1'935.50 mensili, ai quali si aggiungono altri introiti per fr. 3'145.– (locazione di immobili, dividendi, indennità varie), onde un totale di fr. 5'080.50. Ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 6'176.25 mensili fino al 31 ottobre 1998 e in fr. 5'091.95 dal 1° novembre 1998. Constatato che tale reddito non è sufficiente nemmeno per coprire il fabbisogno personale, il primo giudice ha soppresso già in via cautelare il contributo alimentare dovuto alla moglie, ritenendo la situazione economica del marito peggiorata in modo rilevante e durevole.
5. L'appellante rimprovera al Pretore di averle soppresso il contributo alimentare perché vive con un terzo. Ribadisce tuttavia che il suo non è un concubinato qualificato e che pertanto non vi è motivo per annullarle il contributo, tanto meno in via provvisionale (appello del 15 febbraio 1999, pag. 9 in fine). Se non che, la sua argomentazione si diparte da un equivoco. L'attore ha invero chiesto la soppressione del contributo alimentare adducendo la convivenza della moglie con un'altra persona, ciò che a suo avviso costituisce abuso di diritto. Il primo giudice però non ha accolto l'istanza perché la convenuta vive con un terzo, ma perché ha ritenuto ormai insufficienti i mezzi finanziari del marito per garantire l'erogazione del contributo alimentare. Le asserzioni delle parti sulla convivenza della moglie e sulle sue conseguenze giuridiche non hanno quindi svolto alcun ruolo nella procedura provvisionale.
In sede provvisionale, del resto, il concubinato di un coniuge giustifica la soppressione del contributio alimentare solo ove il beneficiario rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare pur essendo in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto dal convivente o perché fruisca di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 19 ad art. 145 vCC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 218 n. 04.71; Bühler/Spüher, Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 vCC; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 454). In concreto, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, la convenuta non risulta trarre dalla convivenza vantaggi economici tali da comportare la soppressione del contributo. A parte il fatto che essa – come l'amico – mantengono la propria indipendenza (interrogatorio formale __________ __________, pag. 5 n. 24; deposizione __________ __________, pag. 8), la coabitazione è essenzialmente limitata ai mesi invernali (interrogatorio formale __________ __________, pag. 4 n. 2 e pag. 6 n. 25). Né risulta che essa sia mantenuta dal convivente (interrogatorio formale __________ __________, pag. 4 n. 2; deposizione __________ __________, pag. 8), ciò che – contrariamente a quanto sostiene l'appellato – non può desumersi “logicamente” dalla mera natura della convivenza (osservazioni del 22 marzo 1999, pag. 7).
6. A detta dell'appellante il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza cautelare poiché le parti avevano pattuito, con la convenzione di separazione del 25 luglio 1992, un'indennità per pregiudizi dei diritti patrimoniali del coniuge innocente a norma dell'art. 151 vCC, come tale irriducibile. L'argomentazione non è fondata. Sussistendo il matrimonio, come in concreto, i contributi alimentari dovuti a un coniuge trovano il loro fondamento nel diritto matrimoniale (art. 163 cpv. 1 CC) e non nel diritto del divorzio. Il contributo alimentare stabilito nella convenzione di separazione non è quindi regolato dall'art. 151 vCC.
7. Il primo giudice ha accertato che nel 1992 il marito ha conseguito un reddito professionale di fr. 149'638.77 annui, corrispondente alla metà dell'utile di esercizio annuale della ditta di cui egli è socio, il che gli consentiva di versare ogni mese alla moglie e al figlio fr. 5'416.70 (compresa la tredicesima), secondo la convenzione di separazione del 25 luglio 1992. In seguito il reddito professionale del marito è aumentato, nel 1993 a fr. 169'430.– e nel 1994 a fr. 285'748.–, per poi diminuire nel 1995 a fr. 127'556.30, nel 1996 a fr. 88'533.90 e nel 1997 a fr. 46'452.70. Dal 1996/97 la quota del marito nel patrimonio sociale si è ridotta: ammontava a fr. 214'399.70 nel 1995 ed è scesa nel 1996 a fr. 147'593.– e nel 1997 a fr. 79'763.88. Quest'ultimo importo corrisponde sostanzialmente alla quota d'inizio 1992, che ascendeva a fr. 79'671.58. Tuttavia, rileva il Pretore, il marito nel 1992 ha conseguito il reddito professionale annuo di fr. 149'638.77 appena menzionato, mentre nel 1997 l'utile aziendale che gli spettava era di fr. 46'452.70. Secondo il Pretore, in definitiva, dopo il 1995 l'istante ha prelevato dalla ditta ben più di quanto ha guadagnato.
8. Il marito è – come detto – socio dello Studio __________ __________. __________ e _. __________, società in nome collettivo (estratto del registro di commercio del __________ 1998). Come indipendente egli partecipa quindi agli utili della società (art. 552 e 558 cpv. 1 e 3 CO). Se non che, contrariamente a quanto sembrano ritenere le parti e il Pretore, decisivo non è il guadagno conseguito dall'istante al momento del giudizio, bensì quello medio, ritratto sull'arco di più anni (I CCA, sentenza del 3 settembre 1999 nella causa V. c. V.; Rep. 1994 pag. 141 con richiami; Hausheer/ Spycher, op. cit., pag. 42 n. 01.34; Bühler/Spühler, op. cit., n. 149 ad art. 145 vCC; ZR 91-92/1992-93 n. 82 pag. 259; AGVE 1988, n. 3, pag. 198). La questione è di sapere a quanto ammonti tale reddito.
a) L'appellante afferma che nel 1997 il reddito del marito era di fr. 7'755.05 mensili, poiché quell'anno egli ha prelevato dalla ditta la somma complessiva di fr. 93'060.70. Adduce che determinante non è l'utile di esercizio annuo, bensì l'importo effettivamente prelevato dal titolare, anche se superiore all'utile aziendale, poiché per il mantenimento della famiglia un debitore alimentare è tenuto a intaccare anche il suo capitale. L'argomento non può essere condiviso. Il reddito del titolare di un'azienda consiste nell'utile conseguito, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato poi prelevato o reinvestito (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 42 n. 01.33). Se l'utile d'esercizio è superiore ai prelevamenti, il titolare reinveste nella ditta aumentando la sua quota di capitale sociale, come è avvenuto in concreto fino al 1995 (doc. T1: fr. 100'014.35 nel 1994 e fr. 214'399.70 nel 1995). Se invece il prelievo è superiore all'utile di esercizio, contrariamente a quanto reputa l'appellante, non si è in presenza di un reddito aziendale, ma di una diminuzione della quota sociale. Ciò è avvenuto nella fattispecie dopo il 1995, tanto che la partecipazione del marito al capitale sociale alla fine del 1997 era di fr. 33'155.90 (bilancio e conto perdite e profitti 1996 e 1997, prodotti il 24 luglio 1998), mentre era ancora di fr. 214'399.70 alla fine del 1994 (doc. T1).
b) Il primo giudice ha stimato il reddito aziendale del marito in modo teorico, fondandosi sui risultati presumibili di un solo esercizio contabile (decreto impugnato, pag. 5). Ciò non è corretto, il reddito di un indipendente dovendo essere valutato su un periodo sufficientemente ampio. Nel caso in esame l'attore ha conseguito un reddito annuo di fr. 127'556,30 nel 1995 (doc. T1), di fr. 88'533.90 nel 1996 (doc. V1) e di fr. 92'905.38 nel 1997, risultato, quest'ultimo, ottenuto invero sciogliendo una riserva per lavori in corso, per altro non interamente pagati (deposizione __________, verbale del 16 luglio 1998, pag. 6 in mezzo). Il reddito aziendale dei tre anni ammonta così a fr. 308'995.55 arrotondati, pari a una media annua di
fr. 102'998.50, ovvero fr. 8'583.20 mensili.
c) Per quel che è della diminuzione del capitale, l'appellante si diffonde in recriminazioni sulla cattiva gestione aziendale del marito, il quale ha prelevato dopo il 1995 importi superiori all'utile. Essa rimprovera al primo giudice inoltre di avere “preso per buone tutte le affermazioni dell'appellato” (appello, pag. 15), in particolare per quanto attiene a un mutuo di fr. 50'000.– contratto dal marito con la propria madre. Infine la convenuta imputa all'attore di avere “costruito ad arte la propria difficile situazione di bilancio”, aumentando arbitrariamente varie voci dal 1996 al 1997, come i salari dei dipendenti (nonostante la riduzione degli effettivi), la cassa pensione, il secondo pilastro (costituito nel momento meno opportuno), gli interessi e le spese bancarie, come pure il leasing per il veicolo aziendale. In realtà tali censure si rivelano superflue, ove appena si consideri che il reddito aziendale medio del coniuge risulta – come si è appena visto – di fr. 8'583.20, finanche superiore a quello calcolato dall'appellante.
9. A parere dell'appellante nel calcolo del reddito si deve considerare anche il provento della sostanza, di fr. 500.– annui, che va aggiunto al reddito professionale e di altra fonte di fr. 3'145.– mensili accertato dal Pretore. Se non che, il primo giudice non ha trascurato tale introito, stimato in fr. 30/40.– mensili (cioè
fr. 360.–/480.– annui), ma non lo ha inserito nel calcolo, ritenendolo esiguo e per finire ininfluente sul risultato (decreto del 2 febbraio 1999, pag. 7). Nel quadro di un giudizio meramente sommario come quello che governa l'emanazione di misure cautelari, la semplificazione resiste alla critica. Il reddito medio mensile del marito risulta, ciò posto, di fr. 11'728.20 mensili complessivi (reddito aziendale fr. 8'583.20 più reddito d'altra fonte fr. 3'145.–).
10. Il Pretore ha stimato il fabbisogno minimo del marito in fr. 6'176.25 mensili fino al 31 ottobre 1998 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, premio della cassa malati fr. 227.90, premio assicurazione vita __________ fr. 43.60, interessi ipotecari fr. 2'093.25, spese riscaldamento fr. 243.20, assicurazione economia domestica fr. 56.90, assicurazione RC immobili fr. 9.35, assicurazione stabili fr. 195.10, tassa rifiuti e canalizzazioni fr. 17.80, leasing automobile fr. 1'990.50, imposta di circolazione fr. 67.60, assicurazione RC automobile fr. 53.20, casco totale automobile fr. 152.85, spese vive automobile fr. 100.–), ridotto dal 1° novembre 1998 a fr. 5'091.95 (senza leasing e casco totale automobile, interessi ipotecari diminuti a fr. 1'850.20, imposte fr. 200.–, cassa malati __________ fr. 102.10, minimo vitale __________ fr. 1'000.–). L'appellante sostiene che nel periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre 1998 il canone di leasing per l'autoveicolo deve essere ricondotto prudenzialmente a fr. 500.– mensili, poiché il marito avrebbe dovuto tenere conto della sua situazione finanziaria e non assumere impegni così gravosi. Inoltre essa adduce che il premio mensile di fr. 102.10 per la cassa malati di __________ nel 1998 è stato da lei pagato e che il minimo vitale del figlio valutato dal Pretore in fr. 1'000.– va ridotto a fr. 500.– poiché il ragazzo è apprendista meccanico e può contribuire al proprio mantenimento. Il fabbisogno minimo del marito sarebbe quindi, secondo l'appellante, di fr. 4'678.75 mensili fino al 31 ottobre 1998 e di fr. 4'591.95 dal 1° novembre 1998, importi che dovrebbero ancora essere ridotti del 30% per tenere conto della convivenza del marito, la cui compagna dovrebbe partecipare in tale misura al mantenimento della moglie.
In realtà le puntigliose contestazioni dell'appellante, non prive di inutile polemica, poco sussidiano al giudizio. Il quesito da dirimere è infatti quello di sapere se si può ragionevolmente imporre all'attore, in pendenza di causa, di continuare a versare alla convenuta il contributo alimentare previsto dalla sentenza di divorzio. Ogni altra considerazione è superflua. Ora, in seguito all'indicizzazione del contributo alimentare in suo favore (sentenza del 28 dicembre 1992, pag. 4), l'appellante ha diritto a un importo di fr. 3'750.– mensili tredici volte l'anno, pari a fr. 48'750.– complessivi. Occorre quindi accertare se il versamento di fr. 4'062.50 mensili (rapportato a dodici mensilità) sia ancora alla portata del marito. La risposta è affermativa già alla luce delle cifre calcolate dall'appellante medesimo, inferiori a quelle ottenute da questa Camera (sopra, consid. 8b). Con un reddito mensile complessivo medio di fr. 11'700.–, infatti, l'attore può senz'altro versare alla moglie fr. 4'062.50 mensili senza intaccare il fabbisogno mensile di fr. 6'176.– stimato dal Pretore, che tiene conto delle sue necessità e di quelle del figlio maggiorenne __________, da lui trasferitosi alla fine del 1998 e al cui mantenimento egli si è impegnato a provvedere. Tanto basta per accogliere l'appello e per respingere l'istanza cautelare del marito.
11. L'appellante afferma che a torto il primo giudice l'ha ritenuta in grado di cominciare un'attività lucrativa e di sopperire a sé medesima. Soggiunge che un suo eventuale reddito nemmeno andrebbe considerato, secondo la convenzione di separazione del 25 luglio 1992 il contributo alimentare essendole dovuto anche qualora essa avesse svolto un lavoro. Del resto, neppure potrebbe esserle imposto di trovare un'occupazione, sia perché durante il matrimonio essa era casalinga sia perché il suo stato di salute è precario. L'assunto cade nel vuoto, dato che il Pretore non ha accertato la capacità lucrativa dell'appellante, né le ha negato contributi alimentari per il reddito che essa potrebbe conseguire dando prova di buona volontà. Anzi, egli ha esplicitamente precisato che “date queste circostanze, diviene superflua la disamina delle entrate e del fabbisogno della moglie, la quale dovrà dunque far capo a tutte le sue forze e le sue risorse per garantire il proprio sostentamento” (decreto del 2 febbraio 1999, pag. 9 nel mezzo). Nemmeno il marito per altro imputa alla moglie un reddito ipotetico, limitandosi a sostenere che essa “in linea di principio deve lavorare” (osservazioni del 22 marzo 1999, pag. 15). E siccome non vi sono motivi nella fattispecie per modificare in via cautelare il contributo alimentare stabilito dalla sentenza di separazione, allo stato attuale delle cose l'eventuale capacità di reddito della moglie è senza interesse.
12. Nelle sue domande di giudizio l'appellante insta perché sia formalmente confermato il contributo alimentare fissato nella sentenza del 28 dicembre 1992. La richiesta è superflua, poiché la sentenza di separazione, passata in giudicato, è titolo esecutivo e non richiede ulteriori conferme. Irricevibile è poi la domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne, tale diritto potendo essere fatto valere solo dal diretto interessato, non dall'uno o dall'altro genitore.
13. Infine l'appellante postula l'accoglimento della propria istanza volta all'ottenimento di una provvigione ad litem, respinta dal Pretore. In realtà essa sembra dipartirsi dalla convinzione che ciò le sia dovuto per il semplice fatto che il marito soccombe nella domanda cautelare, ma la premessa è erronea. La soccombenza della controparte implica se mai il diritto di vedersi assegnare ripetibili (art. 150 CPC). Una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC). L'appellante non ha mai preteso di essere senza mezzi. Anzi, il Pretore ha constatato, nel decreto del 2 febbraio 1999 con il quale ha respinto la domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria della convenuta, che quest'ultima aveva una sostanza superiore a fr. 100'000.– in titoli e depositi di risparmio (cfr. documenti prodotti il 23 marzo 1998 dalla convenuta, fascicolo rosa). In siffatte circostanze nemmeno una provvigione di causa si giustifica, tanto più che la convenuta ottiene una congrua indennità per ripetibili. L'appello deve quindi essere respinto su questo punto.
14. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie esce vincente, anche se non per i motivi da lei addotti, sul contributo alimentare, mentre soccombe sulla provvigione di causa. Si giustifica pertanto che essa sopporti un decimo degli oneri processuali e che nove decimi siano a carico del marito, il quale le rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte di appello. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del pronunciato sugli oneri di prima sede, che seguono la medesima ripartizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1. L'istanza è respinta.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 510.– (di cui fr. 240.– anticipati dall'istante e fr. 30.– anticipati dalla convenuta, da anticipare per la rimanenza da __________ __________) sono poste per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 2700.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a carico di __________ __________i, che rifonderà a __________ __________ fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria