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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.03.2000 11.1999.154

1 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,782 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1999.00154

Lugano 1° marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._____ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 21 novembre 1995 da

__________, __________; (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.    Se dev'essere accolto l'appello del 20 dicembre 1999 presentato da __________ SA contro la sentenza emanata il 9 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                        2.    Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   L'impresa di costruzioni __________ SA ha eseguito opere da capomastro sulle particelle n. __________e __________RFD di __________, proprietà di __________, rispettivamente di __________, in virtù di un contratto di appalto unico concluso il 26 giugno 1995 con la direzione dei lavori, la ditta __________ SA di __________. Il 6 ottobre 1995 __________ SA ha allestito la liquidazione finale, sottoscritta lo stesso giorno per accettazione dalla direzione dei lavori, per un importo complessivo di fr. 132'713.–, dedotti acconti per fr. 65'000.–. L'impresa ha sollecitato invano, il 17 ottobre successivo, il versamento del saldo di fr. 67'713.–.

                                  B.   Il 21 novembre 1995 __________ SA si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che fosse iscritta in via provvisoria a carico delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori come pegno collettivo per la somma di fr. 67'713.– oltre accessori. Statuendo il 22 novembre 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. All'udienza del 14 febbraio 1996, indetta per la discussione dell'istanza, __________ SA ha confermato la domanda, cui si sono opposti __________ e __________, argomentando che la richiesta era tardiva per quanto riguarda il fondo n. __________di proprietà di __________ e che, non sussistendo gli estremi per un pegno collettivo, a carico di ogni particella poteva tutt'al più essere iscritta un'ipoteca legale di fr. 33'856.50, perché le opere realizzate da __________ SA hanno comportato oneri equivalenti per entrambi i fondi. Ultimata l'istruttoria, alla discussione finale dell'8 settembre 1999 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

                                  C.   Statuendo il 9 dicembre 1999, il Pretore ha confermato l'iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale a carico della particella n. 312, limitatamente all'importo di fr. 33'856.50 oltre accessori, mentre ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione a carico della particella n. __________. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste a carico dell'istante e del convenuto __________ in ragione di metà ciascuno, compensate fra di essi le ripetibili. L'istante è inoltre stata tenuta a rifondere ad __________ un'indennità di fr. 1200.– per ripetibili.

                                  D.   __________ SA è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 20 dicembre 1999, in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, che l'iscrizione provvisoria sia confermata anche per quanto riguarda l'ipoteca legale sulla particella n. __________, e ciò per l'importo di fr. 33'856.50. __________ non ha formulato osservazioni. La presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame con decreto del 22 dicembre 1999.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigiosa fra le parti è unicamente la questione di sapere se anche l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio il 23 novembre 1995 (doc. 3) a carico della particella n. __________ per l'importo di fr. 33'856.50 sia tempestiva. A mente del Pretore ciò non è il caso perché i lavori relativi all'abitazione di __________ erano stati ultimati nel luglio del 1995, i bollettini di cantiere del 22 agosto e 6 settembre 1995 non riferendosi a opere eseguite sul fondo n. 311.

                                   2.   L'appellante sostiene che i rapporti di lavoro del 22 agosto e del 6 settembre 1995 (doc. G e H) dimostrerebbero l'esecuzione di lavori sulla proprietà di __________, oggetto di una delibera unica, in particolare la formazione di tavolati, l'attuazione di scavi, dell'isolazione esterna dei muri del cantinato con "Aderoplast", come pure l'armatura e il getto di un muro in cemento armato. A detta dell'istante il teste __________ avrebbe confermato, con l'espressione “credo sia stata fatta”, l'impermeabilizzazione dei muri esterni su entrambe le case, la formula dubitativa dovendo essere compresa nel senso che tale lavoro sarebbe stato eseguito anche sulla casa proprietà di __________. L'esecuzione di tale lavoro sarebbe altresì provata – afferma l'appellante – dal proprio scritto alla Pretura del 10 giugno 1996, controfirmato dal teste __________, e dagli ulteriori bollettini di cantiere prodotti in tale occasione. Di conseguenza, egli adduce, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale deve essere confermata, essendo stata resa verosimile l'esecuzione di un'opera essenziale.

                                   3.   Per l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori deve avvenire al più tardi entro tre mesi dal compimento dell'opera, cioè da quando sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'opera può essere consegnata (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, n. 612 pag. 172; DTF 106 II 25; Rep. 1990 pag. 204). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore, meri ritocchi, così come sostituzioni di parti difettose ed eliminazioni di altri difetti non appartengono al completamento dell'opera (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2a edizione, Berna 1996, n. 2884a pag. 220; DTF 106 II 25; DTF 102 II 208; DTF 101 II 256). Il diritto all'iscrizione è diretto contro il proprietario attuale del fondo oggetto dei lavori (Steinauer, op. cit., n. 2877, pag. 216-217).

                                   4.   Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l'iscrizione provvisoria secondo gli art. 961 cpv. 1 e 2 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, op. cit., n. 748 pag. 217, n. 739 pag. 214; Steinauer, op. cit., n. 2889 pag. 223). La procedura è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4. n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Ne segue che l'istante deve rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito, il fatto che esso può essere garantito da ipoteca legale e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione va ammessa, il giudice rinviando la decisione sull'effettiva ammissibilità dell'ipoteca legale alla sentenza di merito (Steinauer, op. cit., n. 2890 e 2891 pag. 224; Schumacher, op. cit, n. 748 pag. 217, n. 750 pag. 218). In concreto il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria. L'iscrizione può essere rifiutata, di conseguenza, solo qualora la scadenza del termine sia manifestamente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., pag. 218 n. 750 con riferimenti; Steinauer, op. cit., n. 2890 pag. 224).

                                   5.   Per l'iscrizione dell'ipoteca legale a carico del fondo n. __________è decisivo il compimento di lavori su tale fondo (Steinauer, op. cit., n. 2877, pag. 216-217). Il fatto che in concreto i lavori siano stati appaltati in virtù di un'unica delibera, rispettivamente di un contratto unico, è irrilevante. L'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale essendo avvenuta il 23 novembre 1995, come risulta dall'estratto del registro fondiario (doc. 3), si tratta di verificare se l'istante abbia eseguito lavori sul fondo n. 311 nei tre mesi precedenti tale data, dopo il 23 agosto 1995. Ora, l'armatura e il getto del muro eseguiti secondo il rapporto giornaliero del 6 settembre 1995 (doc. H) concernono il muro di recinzione sul fondo vicino alla strada (deposizione __________, verbale del 20 maggio 1996, pag. 1 e 2), ossia il fondo n. 312, appartenente a __________ (deposizione __________, pag. 4). Il 6 settembre 1995 la ditta appellante non ha pertanto eseguito opere sul fondo n. 311. Il bollettino a regia del 22 agosto 1995 attesta che essa ha formato tavolati, ha compiuto uno scavo e ha isolato i muri (doc. G). Sull'impermeabilizzazione dei muri esterni il teste __________, tecnico edile alle dipendenze dell'appellante, ha dichiarato testualmente all'udienza del 20 maggio 1996: “Credo sia stata fatta su entrambe le case” (verbali, pag. 1), aggiungendo che “Senza consultare il giornale di cantiere non sono in grado di dire se il lavoro di isolazione elencato nel doc. G sia stato eseguito il 22 agosto 1995 precisamente su una, sull'altra o su entrambe le case”, e concludendo che “La firma posta sul doc. G è del capo cantiere __________, il quale era presente tutto il giorno” e “sarebbe sicuramente in grado di dire con esattezza per quale delle due case i lavori elencati nel bollettino sono stati effettivamente eseguiti” (verbali, pag. 2). È ad ogni modo verosimile che il 22 agosto 1995 siano stati eseguiti anche lavori sul fondo n. 311, poiché lo stesso teste ha riferito che i tavolati divisori sono stati eretti nella casa “più distante dalla strada”, vale a dire quella di __________ (verbali, pag. 1). Se non che, l'iscrizione provvisoria è avvenuta il 23 novembre 1995 ed è quindi tardiva (Steinauer, op. cit., pag. 220, n. 2883). L'appello deve quindi essere respinto già per questo motivo.

                                   6.   L'istante ha invero prodotto il 10 giugno 1996 diversi bollettini a regia, relativi a lavori che sarebbero stati eseguiti suI cantiere litigioso dopo il 23 agosto 1995. Ciò è però avvenuto in modo processualmente informe, senza far capo all'istituto della restituzione in intero. Trattandosi di una procedura sommaria, infatti, i documenti dovevano essere prodotti con l'istanza scritta (art. 365 CPC). Per di più i bollettini a regia non sono stati allestiti dal teste __________ a, che ha sottoscritto la lettera del 10 giugno 1996 per conferma, ma dal capo cantiere __________, che non è stato sentito come testimone. I bollettini prodotti il 10 giugno 1996 non possono pertanto essere considerati nemmeno alla stregua di una precisazione delle dichiarazioni rese dal teste. Prodotti tardivamente, essi sono irricevibili e non possono essere considerati ai fini del giudizio.

                                   7.   L'istante non avendo reso verosimile di aver eseguito lavori edili sul fondo n. 311 nei tre mesi precedenti l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, il Pretore ha respinto a giusta ragione la richiesta riguardante tale immobile. L'appello, infondato, deve quindi essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili all'appellato, che non ha formulato osservazioni in appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – __________, __________;

                                         – __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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