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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.07.2000 11.1999.147

12 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,763 parole·~19 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00147

Lugano 12 luglio 2000/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Giani e Zali

segretaria:

 Pedrinis

sedente per statuire nella causa n. __._____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa il

28 gennaio 1999 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)

                                         contro

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)

riguardo all'autorità parentale sulla figlia __________ (1996);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 29 dicembre 1999 da __________ contro la decisione emessa il

                                              5 novembre 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ con le osservazioni all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                  A.     __________ (1977), cittadina italiana, nubile, ha dato alla luce il __________ 1996 una figlia, __________, che è stata riconosciuta il 22 maggio successivo da __________ __________ (1953), anch'egli cittadino italiano, divorziato. Dopo una breve convivenza a __________, i due si sono separati il 7 gennaio 1997. __________ è rimasta con la madre, che si è trasferita a __________ dai propri genitori, presso i quali abitavano anche quattro suoi fratelli. In seguito, nel novembre del 1998, _________ è andata a vivere con il suo nuovo compagno in un vicino monolocale, portando con sé la figlia. Sin dall'aprile del 1997 __________ __________ ha segnalato alla Delegazione tutoria di __________ ripetuti problemi insorti nell'esercizio del diritto di visita. Ancora il 7 aprile 1998 la Delegazione tutoria gli ha comunicato tuttavia di non ravvisare estremi per un intervento, invitandolo a “sdrammatizzare i termini della questione”.

                                  B.   Il 24 gennaio 1999 __________ __________ è venuto a sapere che la bambina era stata ricoverata sei giorni prima all'Ospedale della __________ a __________ per avere subìto presunti abusi sessuali. L'inchiesta che ha fatto seguito alla sua immediata denuncia ha portato all'arresto di uno zio di __________, __________ (1966), marito di una sorella di __________, al quale la madre di quest'ultima, __________, ha tentato invano di fornire un alibi. Con sentenza del 16 novembre 1999 la Corte delle assise criminali in __________ ha poi condannato __________ a 7 anni di reclusione, a 15 anni di espulsione dalla Svizzera (sospesi condizionalmente per 5 anni), al versamento di svariate indennità per torto morale e a un trattamento medico ambulatoriale per avere commesso atti di sodomia in concorso con lesioni semplici qualificate a danno della bambina. Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  C.   Nel frattempo, il 28 gennaio 1999, __________ __________ si è rivolto alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che alla madre di __________ fosse revocata l'autorità parentale. __________ si è opposta alla domanda. L'autorità di vigilanza ha incaricato il 19 febbraio 1999 l'Unità di intervento regionale __________ di svolgere un'indagine sulle capacità genitoriali della madre, di formulare proposte sulla disciplina del diritto di visita del padre, come pure di prestare consulenza e aiuto alla bambina e alla madre. Inoltre il 1° apri-le 1999 essa ha invitato tale servizio a descrivere le condizioni psicoaffettive della bambina, così come la natura e la qualità del suo rapporto con la madre, con il padre e con gli altri membri della famiglia materna, a illustrare il ruolo di __________ nel contesto familiare, a valutare le possibilità della madre di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo di genitrice, a indagare le condizioni sociali in cui questa vive, a esaminare l'opportunità di adottare misure di protezione o di sostegno e – infine – a vagliare l'opportunità di trasferire eventualmente l'autorità parentale al padre. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 30 settembre 1999 __________ ha confermato la propria istanza, chiedendo inoltre che a __________ e a __________ fosse vietato di intrattenere relazioni personali con la bambina. Nel proprio memoriale conclusivo del 15 settembre 1999 __________ ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.

                                  D.   Con decisione del 5 novembre 1999 l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza, ma ha privato __________ della custodia parentale, ha disposto il collocamento della bambina per 6 mesi presso la Casa __________ (__________) a __________ e ha invitato la Delegazione tutoria di __________ decidere di nuovo dopo tale periodo. L'Unità di intervento regionale __________ è stata incaricata inoltre di “prestare assistenza e sostegno a __________ e di seguirla sul piano psicologico”, mentre ai genitori è stato fatto obbligo “di seguire, rispettivamente di accettare l'accompagnamento loro indicato dall'Unità di intervento regionale o dal curatore riguardo al ristabilimento di una comunicazione tra loro e all'elaborazione del trauma subìto da __________ ”. Oltre a ciò l'autorità di vigilanza ha istituito alla bambina una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 e 2 CC) con lo scopo di mediare il diritto di visita, di “dare istruzioni ai genitori in merito all'accompagnamento per una ripresa della collaborazione e adeguata elaborazione dell'accaduto” e di formulare preavvisi all'indirizzo dell'autorità tutoria. Da ultimo l'autorità di vigilanza ha disciplinato il diritto di visita di __________. La tassa di giustizia e le spese (fr. 500.– complessivi) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo avvocato.

                                  E.   Contro la decisione appena citata __________ è insorto con un appello del 29 novembre 1999 nel quale chiede che __________ sia privata dell'autorità parentale (e non solo della custodia), che la figlia sia collocata per un anno presso la Casa __________ __________ di __________ (e non solo per 6 mesi), che la Delegazione tutoria di __________ designi il nuovo detentore dell'autorità parentale, che sia regolato il diritto di visita della madre, che a __________, __________ (moglie di quest'ultimo) e __________ sia vietato di intrattenere relazioni personali con Vera (sotto comminatoria dell'art. 292 CP), come pure che __________ sia tenuta a versargli fr. 1000.– per ripetibili. In subordine egli insta quanto meno perché, decorsa la permanenza semestrale della figlia presso la Casa __________, sia chiamata a decidere la Delegazione tutoria di __________ (e non quella di __________), che la Delegazione tutoria di __________ (e non quella di __________) designi il curatore della bambina e che __________ sia condannata a corrispondergli fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2000 __________ propone che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, il gravame sia respinto. La Delegazione tutoria di __________ ha dichiarato il 2 marzo 2000 di rimettersi al giudizio di questa Camera.

                                  F.   Nel frattempo, il 22 novembre 1999, __________ è stata collocata con l'accordo della madre presso la Casa __________ di __________ e l'indomani, in ossequio alla decisione presa dall'autorità di vigilanza, la Delegazione tutoria di __________ ha designato il curatore educativo della bambina. I primi sei mesi di internato nell'istituto venendo a scadere il 22 maggio 2000, con risoluzione del 10 maggio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha verificato – sempre in ossequio alla decisione dell'autorità di vigilanza – la situazione di __________, decidendo di prolungarne la permanenza presso la Casa __________ per altri 6 mesi e confermando la decisione dell'autorità di vigilanza per il resto. Tale risoluzione non è stata oggetto di ricorso. __________ ha inoltrato nondimeno alla Delegazione tutoria, il 23 maggio 2000, una domanda di riesame, tuttora pendente.

                                  G.   Il giudice delegato di questa Camera ha richiamato d'ufficio dall'Unità di intervento regionale __________, il 22 maggio 2000, i più recenti rapporti su __________, i quali sono stati intimati alle parti e alla Delegazione tutoria di __________ con un termine per eventuali osservazioni. __________ ha reagito il 13 giugno 2000, riaffermando le conclusioni del proprio appello. __________ si è limitata a ribadire il 9 giugno 2000 la propria disponibilità “ad accettare di essere aiutata nel percorso di crescita individuale e nel rapporto con __________, come pure di garantire a sua figlia una vita tranquilla, rassicurante e ritmata”. La Delegazione tutoria ha comunicato il 13 giugno 2000 di rinunciare a osservazioni, rendendo nota l'intenzione di affidare al Servizio sociale di Lugano un'inchiesta per verificare l'idoneità del padre ad assumere egli medesimo la custodia della bambina.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all'autorità tutoria, salvo la privazione dell'autorità parentale, che può essere pronunciata solo dall'autorità di vigilanza (art. 311 CC). Se, adita con una richiesta di privazione dell'autorità parentale, l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che una misura meno incisiva è sufficiente, può pronunciare tale misura essa medesima (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione, pag. 200, n. 27.54). Le decisioni dell'autorità di vigilanza, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 21 e 22 lett. e RTC), sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile di appello (art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, il gravame in rassegna è pertanto ricevibile.

                                   2.   In concreto l'appello verte su più oggetti: la postulata privazione dell'autorità parentale della madre (con invito alla Delegazione tutoria di Lugano perché designi il nuovo detentore), la durata del ricovero in istituto riguardante la bambina, il divieto a __________, __________ e __________ di intrattenere relazioni personali con la piccola (sotto comminatoria dell'art. 292 CP), il divisato trasferimento di competenza dalla Delegazione tutoria di __________ a quella di __________ e, da ultimo, l'attribuzione di ripetibili. Il secondo, il terzo e il quarto oggetto impongono considerazioni preliminari.

                                         a)   Per quanto attiene al collocamento di __________ presso la Casa __________ di __________, già si è visto che con risoluzione del 10 maggio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha deciso di prolungarne la durata di altri 6 mesi (sopra, consid. F). È vero che nei confronti di tale risoluzione __________ ha inoltrato il 23 maggio 2000 una domanda di riesame (sulla nozione di “riesame”: DTF 124 II 6 consid. 3a, RDAT II-1995 pag. 178 consid. 2b, I-1992 pag. 43 consid. 4a), ma ciò non toglie che la decisione sia esecutiva e passata in giudicato. L'appellante essendosi visto riconoscere dalla Delegazione tutoria quanto egli chiede ora con l'appello (internato di un anno), al proposito il gravame è divenuto senza oggetto. Dovesse la Delegazione tutoria modificare la propria decisione, l'istante potrà ancora far uso di tutti i rimedi di diritto offertigli dalla legge.

                                         b)   Per quel che è del divieto a __________, __________ e __________ di intrattenere relazioni personali con la bambina, la situazione è parzialmente analoga a quella appena descritta. La Corte delle assise criminali, in effetti, ha già proibito a __________ “di frequentare in qualsiasi modo diretto o indiretto la vittima V.P.” (sentenza del 16 novembre 1999 citata al consid. B, dispositivo n. 3.1 passato in giudicato), e ciò per tutta la durata della sospensione condizionale della pena accessoria (5 anni). Anche in tale misura l'appello è divenuto pertanto senza oggetto. Quanto al resto, l'appello va respinto d'acchito. Pur ammettendo, infatti, che l'autorità di vigilanza sia abilitata sulla scorta dell'art. 307 cpv. 1 CC a impartire divieti con comminatorie penali nei confronti di terzi (Hegnauer, op. cit., pag. 187, n. 27.16 a metà), i terzi in questione devono essersi potuti previamente esprimere sui rimproveri loro mossi e devono essersi potuti difendere (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 2 ad art. 314/314a). Né __________ né tanto meno __________ sono stati in qualche modo coinvolti nel procedimento davanti all'autorità di vigilanza, già per la circostanza che l'istante ha prospettato le ingiunzioni a loro carico solo con il memoriale conclusivo. Il nome di __________, poi, figura per la prima volta nell'atto di appello. Quel che l'istante chiede, in sostanza, è di adottare provvedimenti nei confronti di persone rimaste estranee all'odierna procedura e che, per di più, non sono nemmeno destinatarie della decisione. Ciò è processualmente improponibile. Dovesse ritenere tuttora opportuni i predetti divieti, l'istante potrà sempre adire in qualsiasi momento l'autorità tutoria, giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, dirigendo correttamente le sue domande nei confronti degli interessati.

                                         c)   L'appellante chiede in subordine (nell'ipotesi in cui __________ conservasse l'autorità parentale) che chiamata a occuparsi del caso sia non la Delegazione tutoria di __________, bensì quella di __________, e che la stessa Delegazione tutoria di __________ designi la persona del curatore educativo. Tali domande sono però superate dagli eventi. Come si è detto, in pendenza di causa la Delegazione tutoria di __________ ha assunto il caso (tant'è che ha prolungato di 6 mesi la permanenza della bambina presso la __________) e ha designato il curatore educativo (sopra, consid. F). Tali risoluzioni, del 23 novembre 1999 e del 10 maggio 2000, non sono state impugnate dall'istante e sono passate in giudicato. Ne segue che al riguardo l'appello è privo di interesse. A parte ciò, competente per ordinare misure secondo gli art. 307 segg. CC è l'autorità tutoria del luogo in cui il figlio ha il proprio domicilio (art. 315 cpv. 1 CC) all'apertura del procedimento (Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 315/315a CC con richiamo). Tale principio non può evidentemente essere disatteso per mere ragioni di (asserita) praticità, né per il fatto che la Delegazione tutoria di __________ si sarebbe “compro-messa rimanendo latitante” fino alla scoperta del reato in danno della bambina (appello, pag. 17 e 18). Eventuali inattività delle Delegazioni tutorie, come pure diatribe personali insorte con membri o segretari di tali Delegazioni vanno risolte nelle forme e nei modi previsiti dal diritto amministrativo, non derogando a norme di competenza previste dall'ordinamento civile federale.

                                   3.   In merito alla postulata privazione dell'autorità parentale della madre, per converso, i documenti nuovi prodotti con l'appello sono ricevibili (art. 424a cpv. 2 CPC), come ammissibili sono le offerte di prova menzionate nell'allegato. Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la procedura dell'art. 311 CC – è governata in effetti dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Se non che, nel caso specifico gli abbondanti atti di causa – aggiornati dal giudice delegato – sono senz'altro sufficienti per valutare gli estremi di un'eventuale privazione dell'autorità parentale. Non vi è quindi ragione di assumere non meglio precisati “testi” o di far esperire perizie. Né è il caso – per avventura – di interrogare la bambina (art. 314 n. 1 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000), che all'età di quattro anni non è manifestamente in grado di distinguere tra privazione della custodia e privazione dell'autorità parentale. Il 6 luglio 2000 l'appellante ha chiesto altresì che si senta __________ al fine di indagare sull'attendibilità di un certificato medico da essa prodotto all'Unità di intervento regionale Mendrisiotto per giustificare la sua assenza a una convocazione. Si tratta di una richiesta fuori luogo, ove appena si pensi che l'Unità di intervento regionale sta conducendo una sua propria valutazione sulle capacità genitoriali della madre e che l'esito di tale procedura – tuttora in corso – non forma oggetto della causa odierna. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio sulla postulata privazione dell'autorità parentale.

                                         a)   L'art. 311 cpv. 1 CC stabilisce che “se le altre misure per la protezione del figlio [quelle degli art. 307 segg.] sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (n. 1) oppure “quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti” (n. 2). La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer, op. cit., pag. 197, n. 17.46). Il principio della proporzionalità esige, in ogni modo, un rigoroso apprezzamento delle circostanze e un'attenzione particolare, giacché la revoca dell'autorità parentale tocca i diritti della personalità ed è prospettabile solo ove la revoca della custodia parentale (art. 310 CC) appaia d'acchito insufficiente a tutelare il bene del figlio (DTF 119 II 11 consid. 4a in alto con riferimenti di dottrina).

                                         b)   L'autorità di vigilanza ha ritenuto che nel caso specifico la privazione della custodia parentale basti a proteggere adeguatamente la bambina. Ha rilevato che __________ ha un buon rapporto affettivo con la figlia (come la figlia con la madre), sembra consapevole della gravità dell'accaduto e “indubbiamente vuole il suo bene”. Il problema è ch'essa dipende psicologicamente dalla madre __________, una persona “di autorità evidente”, e incontra difficoltà nel riconoscere i bisogni quotidiani della piccola. A quest'ultima deve pertanto essere garantito, dopo il trauma subìto, un adeguato quadro educativo, stabile e di riferimento, che solo un istituto può assicurare. La presenza della madre in tale istituto servirà a valutare se la stessa è effettivamente in grado di maturare il proprio ruolo di genitrice, rendendosi autonoma dalla propria madre, e di accudire debitamente alla bambina, sviluppando un reale senso protettivo. Solo a tali condizioni essa potrà essere reintegrata nella custodia parentale (decisione impugnata, consid. 4).

                                         c)   L'appellante sostiene che a __________ mancano finanche i parametri basilari per capire quali siano i bisogni importanti della figlia, a cominciare dalla necessità di frequentare una scuola dell'infanzia. Prima che la bambina fosse ricoverata alla Casa __________, inoltre, essa si rimetteva continuamente all'operato della madre __________, che la sostituiva in tutto e per tutto nel ruolo di genitrice, e si appoggiava massicciamente alla cerchia familiare, i cui membri hanno addirittura tentato di coprire il crimine di __________. Donde, in estrema sintesi, l'incapacità della convenuta a esercitare l'autorità parentale (appello, punto15).

                                         d)   In realtà l'appellante fraintende i termini del problema. L'interrogativo non è in effetti quello di sapere, nella fattispecie, se la bambina vada riconsegnata a __________, ma di sapere se lasciando a quest'ultima l'autorità parentale (senza custodia) il bene della figlia appaia ancora minacciato. Decisivo è appurare, dal profilo giuridico, se nelle circostanze specifiche si riscontrino gli estremi dell'art. 311 CC oppure basti far capo all'art. 310 CC. L'appellante si esaurisce nel denunciare le insufficienze educative di __________ – rilevate anche dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 3) – e nel recriminare sull'onnipresenza di __________ ai tempi in cui la bambina stava con la madre, ma non affronta la questione. Invano si cercherebbe di capire, in altri termini, perché la piccola si troverebbe ancora in pericolo dopo essere stata tolta alla custodia di __________ e collocata nella Casa __________ con l'assistenza dei servizi sociali e di un curatore educativo. Certo, __________ conserva il diritto alle relazioni personali con la figlia, ma tale facoltà non decadrebbe nemmeno se le fosse tolta l'autorità parentale (art. 273 cpv. 1 CC). Inoltre – ed è quello che conta – neppure l'appellante asserisce che i contatti tra madre e figlia possano pregiudicare il bene della bambina. Anzi, l'autorità di vigilanza ha soggiunto che proprio il comportamento della madre durante il ricovero della figlia nell'istituto consentirà agli specialisti di valutare se __________ potrà essere reintegrata nella custodia parentale. Nemmeno a tale proposito l'appellante obietta alcunché di concreto.

                                         e)   Come si è visto, l'appellante insiste nel ribadire che __________ è assolutamente inabile a esercitare l'autorità parentale e proprio a tal fine egli sollecita una perizia. Ancora una volta però egli disconosce che l'incapacità di un genitore, foss'anche obiettiva e durevole (come egli si ripropone di dimostrare nella fattispecie), ancora non giustifica una privazione dell'autorità parentale. L'art. 311 cpv. 1 CC è un provvedimento estremo e si applica – giovi ripetere – solo “se le altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti”. Certo, il collocamento in un istituto non può essere una soluzione stabile. A parte il fatto però che l'appellante non critica il ricovero della figlia presso la Casa __________ (anzi, ne propugnava la dilazione da 6 mesi a un anno), il solo fatto che la madre possa anche non rivelarsi in grado di recuperare la custodia parentale e che quindi la bambina dovrà essere affidata – in un futuro più o meno prossimo – a una famiglia (quella del padre o un'altra idonea) ancora non significa che __________ debba essere privata dell'autorità parentale. Perché ciò avvenga occorre che il bene della figlia risulti minacciato nonostante l'affidamento a terzi. Nulla per ora induce a formulare una prognosi del genere.

                                         f)    Si aggiunga – ad abbondanza – che __________ è stata privata della custodia parentale non perché abbia preso decisioni contrarie agli interessi della figlia, perché abbia violato i suoi compiti educativi, perché abbia tentato (come ha fatto sua madre) di coprire il crimine di __________ o perché denoti indifferenza verso la bambina. La misura è stata pronunciata perché oggettivamente “le [sue] capacità di autonomia paiono circoscritte alla sua vita di donna e, parzialmente, alla ricerca di un partner, ma non le permetterebbero attualmente di educare e accudire in modo indipendente la propria figlia” (decisione impugnata, consid. 3b). Sul piano affettivo nondimeno “gli scambi [tra madre e figlia] appaiono armoniosi e improntati a gratidicazioni reciproche. __________ sembra consapevole di quanto accaduto a __________ e indubbiamente vuole il suo bene” (decisione impugnata, consid. 4 all'inizio). La bambina trovandosi oggi in buone mani, assistita dai servizi sociali e da un curatore educativo, mal si intravede come __________ potrebbe – pur involontariamente – recar danno esercitando l'autorità parentale. Se ne conclude che al riguardo l'appello, privo di consistenza, è destinato all'insuccesso. Ciò rende caduca la richiesta di invitare la Delegazione tutoria di Lugano a designare iun nuovo detentore dell'autorità parentale.

                                   4.   L'ultima richiesta dell'appellante, intesa a ottenere un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili in esito al procedimento dinanzi all'autorità di vigilanza, diviene senza oggetto, il gravame essendo destinato all'insuccesso sia nella domanda principale sia in quella subordinata (sopra, consid. 2c). Gli oneri processuali di appello seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________, che si è valsa di un avvocato per formulare osservazioni, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò rende caduca la richiesta di assistenza giudiziaria da lei formulata con le osservazioni al gravame.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.     Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                2.     Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1700.– per ripetibili di appello.

                                3.     La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.

                                4.     Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                          La segretaria

11.1999.147 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.07.2000 11.1999.147 — Swissrulings