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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.10.2002 11.1999.145

16 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,868 parole·~39 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00145

Lugano 20 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 22 dicembre 1992 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, nata __________, __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________ e ora dall'avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 novembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa l'8 novembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ il 18 dicembre 1999;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (__________1954) e __________ (13 aprile 1949) si sono sposati a __________ il 29 maggio 1975. Dal matrimonio sono nati __________ (1976) e __________ (1978). Il marito, muratore, è titolare di una ditta individuale attiva nel settore edile, mentre la moglie, che ha svolto l'attività di cucitrice a tempo parziale fino alla nascita del primo figlio, è al beneficio di una rendita AI con un grado di invalidità all'80%. Una prima istanza per il tentativo di conciliazione presentata da __________ il 24 novembre 1986 ha dato buon esito e i coniugi si sono riconciliati all'udienza del 26 gennaio 1987. Le parti si sono poi separate nel 1992, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.

                                  B.   Il 15 giugno 1992 __________ ha instato davanti al Pretore di Locarno Città per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 settembre 1992. Il 22 dicembre 1992 egli ha promosso azione di divorzio, proponendo di affidare i figli alla moglie (riservato il suo diritto di visita) e offrendo un contributo mensile di fr. 800.– per __________ e di fr. 700.– per __________, oltre al pagamento della retta della scuola. In via provvisionale egli ha proposto i medesimi importi per i figli e fr. 1000.– per la moglie, domande che per finire il Pretore ha accolto con decreto cautelare del 15 ottobre 1993.

                                  C.   Nella sua risposta del 2 novembre 1993 __________ si è opposta al divorzio, postulando in via riconvenzionale la pronuncia della separazione per tempo indeterminato, l'affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per sé, di fr. 1000.– per __________ e di fr. 800.– per __________ (oltre al pagamento della retta della scuola) e il versamento di fr. 100 000.– in liquidazione del regime dei beni. Il 6 dicembre 1993 il marito si è opposto alla riconvenzione, ha offerto fr. 800.– per ogni figlio (oltre ai costi sco­lastici) e fr. 25 000.– in liquidazione del regime dei beni. La causa è stata sospesa Il 21 dicembre 1993 su richiesta delle parti ed è poi stata riattivata il 14 aprile 1997 con la presentazione della duplica e replica riconvenzionale, nella quale la moglie ha ribadito il suo punto di vista, salvo rinunciare alle domande riguardanti i figli (divenuti maggiorenni). Il marito ha riaffermato con duplica riconvenzionale del 16 settembre 1997 la sua opposizione alla separazione.

                                  D.   Ultimata l'istruttoria, la parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Nel suo allegato del 24 settembre 1999 __________ ha ribadito la domanda di divorzio e l'opposizione alla separazione, chiedendo che in liquidazione del regime dei beni gli fossero assegnate la particella

                                         n. 617 RFD di Intragna “con assunzione del debito ipotecario esistente” e “le posizioni attive di cui alla dichiarazione d'imposta/situazione al 1° gennaio 1999, con assunzione di tutti i debiti esistenti pure al 1° gennaio 1999 e risultanti dalla dichiarazione d'imposta/situazione al 1° gennaio 1999”. Nelle sue conclusioni del 23 settembre 1999 __________ ha riaffermato la sua opposizione al divorzio e ha chiesto la separazione per tempo indeterminato, come pure un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili (fr. 1900.– secondo l'art. 151 vCC e fr. 600.– secondo l'art. 152 vCC), il versamento di fr. 100 000.– e l'assegnazione della quota di ½ di comproprietà sulla particella n. 617 RFD di Intragna, senza aggravi.

                                  E.   Nel frattempo, in esito a svariate istanze presentate dai coniugi, l'assetto provvisionale è stato modificato più volte, l'ultima con decreto cautelare dell'11 ottobre 1999 in cui il Pretore ha fissato il contributo per la moglie in fr. 2500.– mensili dal 16 aprile 1998.

                                  F.   Statuendo l'8 novembre 1999 sull'azione di divorzio, il Pretore l'ha respinta e ha posto le spese con una tassa di giustizia di

                                         fr. 2000.– a carico di __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6000.– per ripetibili. Il Pretore ha accolto invece la riconvenzione di __________, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha fissato in fr. 2500.– mensili il contributo di mantenimento per lei e ha obbligato il marito a versare a quest'ultima fr. 8303.50 in liquidazione del regime dei beni. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza predetta è insorto __________ con un appello del 22 novembre 1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia pronunciato il divorzio e gli siano assegnati “gli attivi al 1° gennaio 1999”, compresa la particella n. __________RFD di __________ con assunzione dei passivi risultanti dalla dichiarazione d'imposta 1999/2000 e dalla relativa tassazione. Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 1999 __________ ha proposto di assegnare alle parti un termine per formulare nuove conclusioni in vista dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  H.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti, l'8 febbraio 2001, a formulare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. __________ ha chiesto, il 21 febbraio 2001, che la domanda di divorzio fosse fondata sull'art. 114 CC e ha ribadito per il resto le domande sulle conseguenze accessorie. Il 22 febbraio 2001 __________ ha concluso per il rigetto dell'appello o, in via subordinata, per l'accoglimento limitatamente alla pronuncia del divorzio, sollecitando in tal caso l'attribuzione di metà degli averi pensionistici accumulati dal marito.

                                    I.   Il 13 settembre 2001 il giudice delegato ha chiesto alle parti di aggiornare la documentazione relativa ai rispettivi redditi e fabbisogno, come pure di precisare le aspettative pensionistiche. La moglie ha prodotto quanto richiesto il 15 ottobre 2001, il marito ha fatto altrettanto il 12 novembre 2001. In tale occasione è risultato che nel frattempo __________ ha avuto dalla sua conviven­te __________ (1970) una figlia, __________, nata il 7 febbraio 2001. Il 14 novembre 2001 la documentazione è stata vicendevolmente intimata alle parti, con facoltà di offrire eventuali altre prove. Entrambe le parti hanno postulato ulteriori mezzi istruttori. Con ordinanza del 10 dicembre 2001 il giudice delegato ha invitato il marito a delucidare la sua situazione previdenziale e la moglie a documentare compiutamente i mezzi con i quali aveva provveduto al suo mantenimento, il premio di cassa malati e l'eventuale sussidio e le recenti dichiarazioni fiscali, respingendo le altre prove perché ininfluenti ai fini del giudizio. Le parti hanno ottemperato alla richiesta e la documentazione è stata intimata vicendevolmente il 5 marzo 2002. Il 2 aprile 2002 __________ ha chiesto di versare agli atti una decisione dell'Ufficio AI Ticino che le riconosce una rendita di fr. 1379.– mensili con un grado di invalidità all'80%. Trattata come un'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova, la domanda è stata discussa all'udienza del 15 aprile 2002, durante la quale il marito non si è opposto alla produzione del documento. Nel corso di tale udien­za le parti hanno proceduto al dibattimento finale, riconfermandosi nelle rispettive posizioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000: RU 1999 pag. 1142) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7a

                                         cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale”, sia pure di secondo grado (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). L'attuale sentenza è disciplinata perciò dal nuovo diritto.

                                   2.   Il Pretore ha respinto l'azione di divorzio con l'argomento che la causa preponderante della disunione era da ascrivere al comportamento del marito, senza che fosse stata dimostrata l'esistenza di fattori di disunione prima della sua relazione extraconiugale. Nelle sue conclusioni sulla legge nuova l'attore chiede che il matrimonio sia sciolto in base all'art. 114 CC. La convenuta, pur mantenendo in via principale l'opposizione al divorzio, riconosce che la vita separata perdura ormai da oltre quattro anni. Ora, secondo l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza – o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale – la coppia vive separata da almeno quattro anni. Nelle cause promosse sotto l'egida del vecchio diritto i quattro anni devono essersi compiuti al momento in cui è entrata in vigore la legge nuova (DTF 126 III 401).

                                   3.   In concreto le parti ammettono concordemente di essersi separate nel 1992. La divergenza sul mese in cui ciò è avvenuto (febbraio per il marito, luglio per la moglie) non ha importanza, giacché il 1° gennaio 2000 le parti vivevano separate da oltre sette anni. E siccome, dandosi la prova di una separazione quadriennale, il richiedente ha il diritto di ottenere il divorzio, nel senso che né il giudice né il coniuge possono opporvisi (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 1 ad art. 114 CC), la domanda di divorzio presentata del marito dev'essere accolta.

                                   4.   Per quanto riguarda la situazione eco­nomica dei coniugi, il Pretore ha accertato che nel 1995 l'attore lavorava per la __________ SA, della quale era verosimilmente azionista unico, guadagnando fr. 5812.– mensili netti. Dopo la liquidazione della società, egli è divenuto titolare di una ditta individuale, sempre nel settore edile, dove guadagnava fr. 3500.– mensili. Viste le difficoltà nell'accertare la reale capacità finanziaria dell'attore, il primo giudice si è dipartito da un'entrata mensile di fr. 4280.– netti, pari allo stipendio minimo che l'attore potrebbe conseguire come capo muratore alle dipendenze di un'impresa edile. Calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 1673.– mensili e quello della convenuta in fr. 2458.– mensili, il Pretore ha ripartito l'eccedenza a metà, fissando in favore della moglie un contributo di mantenimento giusta l'art. 163 CC di fr. 2546.– mensili, ridotti a fr. 2500.– in ragione dei limiti della richiesta della moglie.

                                   5.   L'appellante sostiene che in realtà non vi è spazio per alcuna rendita, poiché il suo fabbisogno (maggiorato del 20%) ammonta a fr. 3246.95 mensili e non è coperto dal suo reddito effettivo di fr. 3500.–. Inoltre egli ha debiti per complessivi fr. 97 382.45 e deve contribuire al figlio maggiorenne agli studi. Nelle sue conclusioni sulla legge nuova egli fa valere inoltre che deve mantenere la figlia __________, nata il 7 febbraio 2001 (lettera del 12 novembre 2001). Dal canto suo l'appellata chiede che, nel caso in cui sia pronunciato il divorzio, la rendita di fr. 2500.– mensili sia confermata (nuove conclusioni, pag. 2).

                                   6.   L'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimen­to, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a se stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debi­to mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a, riprodotta anche in SJ 123/2001 I 324).

                                         Per “decidere dell'erogazione di un contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata” si deve tenere conto – in particolare – del riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, della durata dell'unione, del tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, dell'età e della salute di loro, del reddito e del patrimonio di entrambi, della portata e della durata delle cure ancora dovute ai figli, della formazione professionale e delle prospettive di reddito dei due, del presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, delle aspettative di vecchiaia e previdenziali, come pure del risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa dell'uno o dell'altro coniuge è di contro irrilevante (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).

                                   7.   a)  Dagli accertamenti effettuati in questa sede è emerso che l'interessata si è iscritta alla disoccupazione il 1° novembre 1999, presso cui riscuote un'indennità di circa fr. 740.– mensili netti (conteggi prodotti il 16 ottobre 2001). Dal 1° novembre 2001 essa ha esaurito però i propri diritti (lettera della Cassa disoccupazione OCST del 24 agosto 2001). Il marito versandole unicamente fr. 270.– mensili (lettera dell'appellante, del 23 novembre 2001), l'interessata ha dichiarato di sopperire al proprio fabbisogno grazie a prestazioni assistenziali di fr. 1000.– mensili (lettera dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, del 1° ottobre 2001, prodotta il 16 ottobre 2001), come pure all'aiuto del figlio maggiorenne convivente, di parenti e amici (lettera del 4 gennaio 2002). Con decisione del 20 febbraio 2002 l'Ufficio AI Ticino ha ammesso poi l'interessata, dal 1° febbraio 2002, al beneficio di una rendita (fr. 985.– mensili per sé e fr. 394.– mensili per il figlio __________o) con un grado di invalidità dell'80%. Per il resto non risulta che essa possieda sostanza, né – come si vedrà in appresso (consid. 17) – la convenuta è destinata a percepire una liquidazione significativa in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (art. 143 n. 1 CC; tassazione 1997/98 del 24 agosto 1998, prodotta il 7 gennaio 2002).

                                         b)  Dagli atti risulta inoltre che durante la vita in co­mune la convenuta ha lavorato come cucitrice fino alla nascita del primo figlio (1976), dopo di che si è occupata dei figli e dell'economia domestica (act. II, risposta pag. 6). Essa ha incontrato al­tresì problemi di salute (doc. 4; richiamo VI dall'Ospedale regionale di __________), tant'è che la sua richiesta di prestazioni AI è stata accolta. Oggi cinquantatreenne e senza particolare formazione, l'interessata ha ormai ha raggiunto un'età in cui difficilmente potrà ricollocarsi nel mondo del lavoro (DTF 127 III 140 consid. 2c; Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125 CC). Il matrimonio, poi, è stato senz'altro di lunga durata, al momento della separazione di fatto (1992) i coniugi essendo sposati da 17 anni (v. DTF inedita del 29 giugno 2001 nella causa X, 5C.111/2001, consid. 2c con rimando a Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC e riferimenti). Tenuto conto dell'età e dello stato di salute della convenuta, non è più ragionevolmente possibile esigere da lei – né l'appellante pretende il contrario – un qualsivoglia reddito potenziale oltre la rendita d'invalidità. E siccome quella che l'interessata riceve per il figlio __________ è destinata al mantenimento e all'educazione di quest'ultimo (DTF 119 V 428 consid. 4a), come pure ad alleviare l'obbligo di mantenimento del genitore (DTF 114 II 125 consid. 2b), le entrate di lei ammontano a fr. 985.– mensili.

                                   8.   Il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo della convenuta in

                                         fr. 2485.– men­sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione dedotta la partecipazione del figlio fr. 1070.–, premio della cassa malati fr. 390.–). Al proposito le parti non spendono una parola. Occorre in ogni modo aggiornare i dati che vanno indicati nella sentenza di divorzio (art. 143 n. 1 CC), la metodica per il calcolo del contributo alimentare essendo per il resto questione di diritto, da verificare d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7).

                                         a)  Il minimo d'esistenza del diritto esecutivo è, dal 1° gennaio 2001, di fr. 1100.– mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74), la convivenza con i figli maggiorenni essendo irrilevante (I CCA, sentenza del 19 febbraio 1999 in re. T. pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 135).

                                         b)  Per quanto riguarda la pigione di fr. 1602.– mensili (notifica dell'aumento del 7 giugno 2000, prodotta in appello), la spesa appare eccessiva per una persona sola. Nell'appartamento, in effetti, la convenuta abita con i due figli maggiorenni. All'interessata va pertanto riconosciuto il canone ch'essa dovrebbe presumibilmente pagare se abitasse da sé sola (da ultimo: I CCA, sentenza del 7 marzo 2002 in re R., consid. 6c con rinvii). In concreto l'importo di fr. 1070.– mensili, comprese le spese accessorie, fissato dal primo giudice corrisponde alla locazione che essa dovrebbe verosimilmente pagare se abitasse, da sola, a Locarno. Può dunque essere condivisa.

                                         c)  Il premio della cassa malati ammonta, per l'assicurazione di base, a fr. 91.30 (dedotto il sussidio cantonale di fr. 170.80) e per le coperture complementari a fr. 259.30, per complessivi fr. 350.60 (certificato di assicurazione 2001, prodotto in appello). L'importo non necessita di correttivi. Da un lato l'interessata, date le sue poche entrate, continuerà verosimilmente a beneficiare del sussidio anche dopo il divorzio (v. art. 29 LCAMal; RL 6.4.6.1); dall'altro, visto il suo stato di salute, si giustifica che essa conservi la copertura complementare.

                                         d)  Quanto agli oneri d'imposta, il primo giudice non li ha considerati, né si giustifica di conteggiarne date le ristrettezze economiche della famiglia (DTF 127 III 70 in alto). Dalle tassazioni prodotte in questa sede emerge del resto che la convenuta va esente da imposta (da ultimo: tassazione 1997/98). In definitiva, quindi, il fabbisogno minimo dell'appellata va calcolato in fr. 2520.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1070.–, premio della cassa malati fr. 350.60).

                                   9.   Per quanto riguarda il marito, il Pretore ha computato un reddito di fr. 4280.– netti, pari al salario minimo che egli potrebbe conseguire lavorando come capo muratore dipendente. L'interessato fa valere che da quando ha ripreso a lavorare in proprio (1996), il suo guadagno medio è di fr. 42 000.– annui, ossia fr. 3500.– men­sili. Egli spiega che nel settore dell'edilizia l'attività si è contratta, che i lavori commissionatigli non sono stati numerosi e che, anzi, alcuni sono andati persi per la presenza di moglie e figli sul cantiere. Per il ricorrente inoltre il reddito considerato dal primo giudice è meramente teorico, impossibile da conseguire nella situazione attuale dell'edilizia. Esso può entrare in considerazione tutt'al più nel calcolo di un contributo giusta l'art. 163 CC, ma è escluso in caso di una rendita secondo l'art. 152 vCC.

                                         a)  A prescindere dal fatto che la teoria del reddito ipotetico si applicava anche al calcolo di una rendita d'indigenza (DTF 121 III 299; Lüchinger/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, vol. I, Basilea 1996, n. 10 in fine ad art. 152 vCC), nel nuovo diritto del divorzio l'applicazione di tale principio al contributo di mantenimento è pacifica (DTF 127 III 140 consid. 2a e rimandi di dottrina). Per giurisprudenza, infatti, il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole possibilità di mag­­gior guadagno. Il computo di un reddito potenziale si giustifica, in particolare, quando il debitore riduce unilateralmente le proprie entrate senza valida giustificazione (Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il problema è pertanto di sapere se il reddito effettivo conseguito dall'interessato sia congruo oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro, dando prova di buona volontà l'attore potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito migliore (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).

                                         b)  Prima della separazione di fatto l'appellante aveva un reddito aziendale, come indipendente, di fr. 79 000.– annui (doc. G: tassazione 1991/92), pari a fr. 6580.– mensili. Come capo muratore dipendente della propria impresa, nel 1992 egli percepiva circa fr. 6600.– mensili netti, compresi gli assegni per i figli e la quota di tredicesima (doc. A, C), e nel 1995 fr. 5530.– netti (doc. F dell'inc. provvisionale __________). Liquidata la società, che denunciava perdite, egli ha ripreso a lavorare in proprio, sempre nell'edilizia (verbali, pag. 18 e 19; deposizione Sala). Dalla tassazione 1997/98 si desume un reddito aziendale di fr. 50 000.– annui (doc. 8 dell'inc. provvisionale __________) e da quella 1999/2000 un reddito di fr. 35 000.– (doc. 20 dell'inc. __________), calato a fr. 32 600.– annui nel 2001/02 (tassazione prodotta in appello il 13 novembre 2001). Per il periodo al 1° gennaio al 31 agosto 2001 l'attore dichiara un'entrata di fr. 33 092.– annui, ossia fr. 4136.50 al mese (lettera dell'appellato, del 12 novembre 2001, e conteggio allegato). Trattandosi di un lavoratore indipendente, determinante è il guadagno medio, calcolato sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141), di regola almeno tre (DTF inedita del 20 dicembre 2001 nella causa X, inc. 5P.342/2001, consid. 3a con rimandi). Nella fattispecie pertanto, operando una media sugli anni 1998–2001, le entrate effettive dell'interessato sono ammontate a circa fr. 3000.– mensili (fr. 35 000.– nel 1998, fr. 32 600.– nel 1999, fr. 32 600.– nel 2000, fr. 33 092.– nei primi otto mesi del 2001: 44 mesi in tutto).

                                         c)  Oggi quarantottenne, l'appellante è di formazione capo mura­tore e ha pluriennale esperienza. Non è più giovane, ma per quanto risulta dagli atti gode di buona salute. Quanto al mercato del lavoro, negli ultimi anni il comparto dell'edilizia ha denotato chiari segni di ripresa. Non vi sono dunque ragioni per ritenere che, dando prova di buona volontà, egli non possa guadagnare almeno quanto sarebbe alla sua portata come capo muratore in una ditta del ramo. Si ricordi che la libera scelta di una professione trova i suoi limiti nell'obbligo di prov­vedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Tenuto conto dei salari minimi applicabili alla funzione di capo muratore (contratto nazionale mantello per l'edilizia nell'inc. __________), il reddito di fr. 3500.– preteso dall'appellante non risulta adeguato, e tanto meno adeguato risulta l'introito mensile netto di fr. 3000.– attestato dalla documentazione fiscale e contabile (sopra, consid. 10b). Dando prova di buona volontà, l'appellante potrebbe senz'altro guadagnare quanto stimato dal primo giudice, che corrisponde allo stipendio previsto dal contratto collettivo di lavoro cantonale nel caso di lavoratori con le qualifiche dell'interessato. Per il resto non risulta che il ricorrente disponga di sostanza (art. 143 n. 1 CC; tassazione del 17 settembre 2001 prodotta in appello il 13 novembre 2001). Ai fini del contributo alimentare è giustificato dipartirsi perciò da un reddito di fr. 4280.– netti mensili.

                                10.   Per quanto si riferisce al fabbisogno minimo dell'attore, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 1637.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, metà della pigione effettiva fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 197.80, imposte fr. 11.–, assicurazione RC privata e metà di quella per il mobilio fr. 27.70, assicurazione dello stabile a __________ fr. 12.15). L'appellante chiede che la cifra sia aumentata a fr. 3246.95.

                                         a)   Circa il minimo vitale del diritto esecutivo il Pretore si è attenuto alla vecchia prassi di questa Camera, che fissava in

                                               fr. 925.– mensili quello di un coniuge convivente. Secondo l'at­tuale giurisprudenza, ispirata all'indirizzo più recente della dottrina, ogni coniuge si vede riconoscere invece il fabbisogno minimo ch'egli avrebbe se vivesse da solo, giacché da un'eventuale con­vivenza egli non è tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (I CCA, sentenze del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; analogamente, per l'alloggio: FamPra.ch 1/2000 pag. 135). In concreto, vivesse per conto pro­prio, l'istante avrebbe diritto di vedersi riconoscere fr. 1100.– mensili (importo in vigore dal 1° gennaio 2001, FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74). La metodica per il calcolo del contributo alimentare essendo questione di diritto, nel fabbisogno minimo dell'interessato va inserita tale cifra. Analogo principio vale per il canone di locazione, da commisurare alla spesa cui egli dovrebbe far fronte se vivesse da solo. L'interessato espone una spesa di fr. 1000.– mensili che assume interamente da quando la convivente ha cessato di lavorare per occuparsi della figlia (lettera del 12 novembre 2001 e contratto allegato). Considerato il costo degli alloggi nella regione periferica, la spesa va contenuta in fr. 800.–, importo che verosimilmente egli pagherebbe per un alloggio destinato a sé solo.

                                         b)   Il premio della cassa malati ammonta a fr. 287.30 per l'assicurazione di base e a fr. 44.80 per la copertura complementare (attestato 2002 prodotto il 13 novembre 2001). Invero nel 2001 l'attore ha beneficiato di un sussidio cantonale di fr. 170.80 mensili, ma sulla base del guadagno ipotetico computatogli di fr. 4280.– mensili netti (sopra, consid. 9c) egli perderebbe verosimilmente tale sussidio, il reddito imponibile risultando con ogni probabilità superiore al limite stabilito dall'art. 29 LCAMal (I CCA, sentenza del 18 dicembre 2001 in re V., consid. 8b). Il premio per Gaele rientra invece nel fabbisogno della figlia e non riguarda il genitore (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, allegato 2, pag. 660). L'appellante dichiara inoltre un onere d'imposta di fr. 160.30 mensili (lettera dell'appellante, del 12 novembre 2001, pag. 2), che tuttavia non può entrare in linea di conto, vista la precarietà economica delle parti (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto).

                                         c)   L'appellante fa valere debiti per fr. 68 119.– che, spiega, devono essere rimborsati a rate (lettera del 12 novembre 2001, pag. 2), ovvero fr. 180.– per interessi passivi e fr. 500.– per ammortamenti. Il mantenimento della famiglia è prioritario tuttavia rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere considerati se contratti nell'interesse della famiglia medesima e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che non intacchino il fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 302; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11). Nella fattispecie i debiti appaiono essere stati stipulati per scopi aziendali e, comunque sia, dopo la separazione di fatto. Non è lecito quindi tenerne calcolo.

                                         d)   Il ricorrente espone i costi di un'assicurazione sulla vita, che il Pretore non ha considerato, tutto ignorandosi sul tipo di copertura, la data di sottoscrizione e la persona dei beneficiari. L'interessato obietta che, come indipendente, tale assicurazione costituisce la sua unica previdenza (lettera del 12 novembre 2001, pag. 2), ma non si confronta con i motivi del primo giudice, sicché l'argomentazione sarebbe finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il reddito (ipotetico) computato all'attore è stato valutato al netto degli oneri sociali (sentenza, consid. 13) e pertanto anche del contributo per la cassa pensione. Eventuali costi di previdenza professionale sono pertanto già stati considerati in quell'ambito.

                                         e)  L'appellante indica una spesa di fr. 18.– per l'assicurazione “RC privata” e fr. 10.– per “½ assicurazione appartamento”, che sono già stati considerati dal Pretore per complessivi fr. 27.70 (sentenza, consid. 11b). A tale riguardo il calcolo che figura nella sentenza impugnata è corretto e merita conferma (doc. 5 e 7 dell'inc. __________). Il primo giudice ha conteggiato altresì fr. 12.15 per l'assicurazione dello stabile a Calezzo, trattandosi di un acquisto. L'attore fa valere fr. 15.– per “elet­tricità e assicurazione casa __________ a”, senza tuttavia spiegare come giunga a tale cifra. In realtà ci si può domandare se sia giustificato inserire nel fabbisogno minimo oneri di una sostanza che non produce reddito (I CCA, sentenza del­l'11 maggio 2001 nella causa C., consid. 8c), tali oneri non legittimandosi neppure per garantire la conservazione di acquisti dopo lo scioglimento del regime dei beni (Rep. 1990 pag. 124 in alto). Sia come sia, la posta non è contestata e può rimane come tale.

                                         f)   Il ricorrente rivendica infine una maggiorazione del 20% sul proprio fabbisogno minimo. Se non che, secondo l'attuale orientamento della dottrina cui questa Camera si attiene, nel nuovo diritto del divorzio tale supplemento non trova più spazio (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg.; Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC). In definitiva, pertanto, il fabbisogno minimo dell'attore ascende a fr. 2227.15 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 287.30, assicurazione RC privata e metà di quella per il mobilio fr. 27.70, assicurazione dello stabile a __________ fr. 12.15).

                                11.   L'appellante fa valere il versamento di fr. 500.– mensili al figlio __________, maggiorenne ora agli studi (lettera del 12 novembre 2001, pag. 2). Il contributo versato spontaneamente al figlio (nato nel 1978) non può tuttavia entrare nel calcolo, giacché il sostentamento del coniuge prevale su quello di un figlio dopo la maggiore età (I CCA, sentenza del 31 marzo 1999 in re P. pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v. pure Schwenzer, op. cit., n. 28 ad art. 125 CC).

                                12.   Rimane la questione del contributo alimentare in favore della figlia __________, nata il 7 febbraio 2001. L'appellante ricorda in proposito di avere firmato un contratto di mantenimento approvato dal­la Commissione tutoria regionale in virtù del quale egli si impegna a corrispondere fr. 900.– mensili. In realtà il versamento di un contributo in denaro (da fr. 900.– a fr. 1200.–, secondo la fascia d'età) è stato stipulato solo in “caso di scioglimento della comunione domestica”. Per la durata della comunione, i genitori “provvedono in comune al mantenimento della figlia e si accordano sulla ripartizione” delle spese (convenzione del 18 aprile 2001, prodotta il 13 novembre 2001). Attualmente i genitori convivono (verbale del 15 aprile 2002 pag. 1) e sono tenuti perciò a suddividere di comune accordo i costi per il mantenimento della bambina.

                                         a)  Sta di fatto che il contributo alimentare in questione non rientra nel fabbisogno minimo dell'appellante né è prioritario rispetto a quello per la convenuta (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n. 08.27 segg. con richiami di dottrina). Tant'è che qualora il marito non abbia risorse finanziarie sufficien­ti per onorare l'uno e l'altro, entrambi i contributi vanno ridotti in proporzione (v. Rep. 1999 pag. 151; da ultimo: I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2002 in re G., consid. 17 con riferimenti). Inoltre il contributo di mantenimento per un figlio nato fuori del matrimonio non va considerato acriticamente: nel caso in cui la rendita per l'ex coniuge non sia garantita, in particolare, il giudice deve valutare se il contributo per il figlio sia adegua­to per rapporto alla capacità economica dell'altro genitore, il quale potrebbe anche essere chiamato a un maggiore appor­to finanziario (I CCA, sentenza del 10 settembre 1998 nella causa G., consid. 7c). Nella fattispecie la madre di Gaele ha interrotto la propria attività lucrativa dopo la nascita della bambina (lettera dell'appellante del 12 novembre 2001, pag. 1) e per il momento non può contribuire in denaro (v. DTF 115 II 10). Diversa sarà la situazione al momento in cui la figlia avrà raggiunto i 10 anni. Essa potrà essere tenuta allora a ricominciare un'attività a tempo parziale, da estendere a tempo pieno quando la figlia avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c, 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC).

                                         b)   Per quanto attiene al fabbisogno di __________, le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo (tabella relativa all'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), cui questa Camera si ispira per prassi costante (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), indicano per una figlia unica, un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 1760.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1920.– mensili fino ai 18 anni (importi comprensivi delle spese di cura ed educazione). Una riduzione di tale importo non si giustifica. I fabbisogni indicati dalle raccomandazioni, per vero, non sono più commisurati al solo costo della vita nell'area urbana di __________, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle econo­mie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni medesime (loc. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Va invece adattato al caso specifico il costo per l'alloggio, che in concreto non ammonta a fr. 335.– (valore medio stimato dalle raccomandazioni), ma a fr. 200.–, importo che tiene conto della quota dedotta dal fabbisogno del genitore. Tutto sommato, il fabbisogno medio in denaro di Gaele ammonta perciò a fr. 1115.– mensili fino al febbraio 2007 (fr. 1850.–, meno le spese per la cura e l'educazione che la madre presta in natura). I contributi, poi, andrebbero modificati secondo la fascia d'età.

                                         c)   Nel fattispecie l'appellante chiede di riconoscergli solo la spesa di fr. 900.– mensili. Ancorché al limite inferiore, ciò può essere ammesso, non pregiudicando gli interessi della figlia. Dopo il decimo anno di età della bambina, in effetti, la madre (di formazione fiorista e a quel momento quarantunenne), potrà riprendere un'attività lucrativa e contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.

                                13.   Quanto all'ammontare del contributo per la convenuta, esso dipende in primo luogo – come si è accennato – dalle necessità di lei, nel senso che il “debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 cpv. 1 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il tenore di vita avuto dai coniugi durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, op. cit., pag. 147, n. 673 segg.), fermo restando che al debitore del contributo va lasciato almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Nella fattispecie il tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio non eccedeva verosimilmente il fabbisogno minimo, ove si pensi che il marito guadagnava bensì fr. 6600.– netti mensili (sopra, consid. 9b), ma che la moglie non svolgeva attività lucrativa e che in famiglia vi erano due figli a carico. In concreto, all'appellata mancano, per integrare il proprio fabbisogno minimo, fr. 1536.– mensili. Che il marito non sia in grado di stanziare un simile contributo ancora non significa che la somma vada ridotta. Se il reddito del debitore non basta ad assicurare il “debito mantenimento”, il giudice accerterà nella sentenza l'importo che rimane scoperto (art. 143 n. 3 CC: I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa G., consid. 12).

                                14.   Il quadro complessivo della situazione si riassume, in ultima ana­lisi, come segue. Il marito può conseguire un reddito (ipotetico) di fr. 4280.– mensili netti per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2227.–. La sua disponibilità è pertanto di fr. 2053.– mensili. La moglie riscuote una rendita AI di fr. 985.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2520.–. La sua disponibilità finanziaria è quindi nulla e, anzi, essa abbisogna di fr. 1535.– mensili per sopperire a sé stessa. La figlia dell'appellante, __________, non ha redditi e il suo fabbisogno è di fr. 900.– mensili. In circostanze siffatte, l'appellante dovrebbe versare, per togliere la moglie dall'indigenza, fr. 1535.–, più fr. 900.– per la figlia, ovvero fr. 2435.– mensili. In realtà egli dispone solo di fr. 2053.– mensili e non può essere costretto a stanziare di più, il suo fabbisogno minimo essendo intangibile (DTF 123 III consid. 3b/bb confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Il contributo per la figlia non essendo prioritario rispetto al contributo per la convenuta né viceversa, i contributi vanno ridotti in proporzione (sopra, consid. 12a). Se ne conclude che il contributo alimentare per la convenuta va fissato in fr. 1295.– mensili e quello per la figlia nata fuori del matrimonio a fr. 758.–. Alla moglie, la cui spettanza risulta parzialmente scoperta, va riservata la possibilità di chiedere un aumento del contributo fino a fr. 1535.– mensili qualora la situazione finanziaria del marito migliori (art. 129 cpv. 3 e art. 143 n. 3 CC).

                                15.   Quanto alla durata del contributo, le parti non hanno preso specifiche conclusioni, l'appellante limitandosi a rifiutare ogni rendita e l'appellata a chiedere la conferma di quanto stabilito dal primo giudice. Il Pretore, poi, ha fissato una pensione alimentare a norma dell'art. 163 CC. Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il coniuge creditore non possa riacquistare la propria indipendenza economica (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsbad, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). Il sistema del­lo splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno inoltre notevolmente migliorato la capacità del coniuge creditore di provvedere da sé al proprio sostentamento. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino all'età di pensionamento (Hausheer/ Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37).

                                         a)  In concreto, come si vedrà in appresso (consid. 18), alla moglie va riconosciuto il diritto alla metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito in costanza di matrimonio, che ammontava il 31 dicembre 2000 a fr. 24 953.75 (lettera 10 gennaio 2001 della __________, prodotta il 13 novembre 2001). Dato l'importo, modesto, la rendita della cassa pensione appare a dir poco trascurabile. Un'analoga ripartizione, come si è accennato, riguarda inoltre per l'AVS, sicché l'attore potrà contare di principio su una rendita di fr. 1747.– mensili (lettera del 12 ottobre 2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, prodotta il 13 novembre 2001) e la convenuta su fr. 1334.– (lettera del 12 ottobre 2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali prodotta il 16 ottobre 2001). Per il resto, la convenuta, ora cinquantatreenne, difficilmente potrà ricostituirsi un'adeguata previdenza professionale negli undici anni che la separano dall'età della pensione, date le limitate prospettive professionali (sopra, consid. 7). Ciò posto, dopo il pensionamento l'interessata potrà contare un'entrata di fr. 1334.– men­sili, ma non potrà far fronte al suo fabbisogno di fr. 2520.–.

                                         b)  Occorre d'altra parte considerare la posizione dell'appellante, che dopo il pensionamento potrà contare a sua volta sulla sola rendita AVS di fr. 1747.– mensili. Certo, egli dispone anche di un'assicurazione sulla vita di fr. 23 000.– (valuta il 1° gennaio 2001: tassazione 2001/02 prodotta il 13 novembre 2001), di cui tuttavia si ignorano scadenza e somma assicurata, per tacere del fatto che verosimilmente parte del capitale è già stato anticipato (elenco dei debiti prodotta il 13 novembre 2001; doc. 4 dell'inc. __________). Al momento in cui raggiungerà l'età del pensionamento, nondimeno, egli non sarà più in grado di versare il contributo di mantenimento per l'ex moglie. Nelle circostanze descritte si giustifica di mantenere il contributo per quest'ultima fino al 31 gennaio 2019.

                                16.   Il Pretore ha fissato il contributo alimentare senza prevedere adeguamenti al rincaro poiché la richiesta formulata dalla moglie nelle conclusioni appariva tardiva, né risultava che gli introiti del marito fossero ancorati al costo della vita (sentenza, consid. 14). L'interessata non contesta ciò, limitandosi a chiedere la conferma dell'importo fissato dal primo giudice. Non vi è ragione, dunque, per scostarsi al riguardo dalla sentenza impugnata (art. 128 e art. 143 n. 4 CC).

                                17.   Per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 8303.50 (fr. 5000.– corrispondenti alla metà del valore di riscatto di una polizza sulla vita costituita nel 1978, rescissa dall'attore, e fr. 3303.50 pari alla metà degli averi depositati su un libretto di risparmio nel novembre del 1993), giudicando per il resto non provate le richieste della convenuta. L'appellante chiede che gli siano assegnati “gli attivi al 1° gennaio 1999 con assunzione dei passivi al 1° gennaio 1999, compresa la [particella n.] __________RFD di __________ e relativo ipotecario, il tutto come alla dichiarazione d'imposta 1999/2000 situazione al 1° gennaio 1999 e relativa tassazione”. Egli sottolinea che, secondo quanto risulta dalla citata dichiarazione fiscale, i passivi superano largamente gli attivi e che quindi le pretese della convenuta vanno respinte. Così argomentando, però, il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, né spiega perché la soluzione del primo giudice sarebbe errata. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rileva irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Del resto, lo scioglimento del regime dei beni retroagisce al giorno dell'inoltro dell'azione di divorzio, ossia in concreto al 15 giugno 1992 (data dell'istanza per il tentativo di conciliazione) e mal si comprende perché dovrebbe essere presa in considerazione la situazione il 1° gennaio 1999 (art. 204 cpv. 2 CC; Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 503 n. 1235 e n. 1236).

                                18.   Nelle sue conclusioni del 22 febbraio 2001, formulate in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto, la convenuta chiede che in caso di divorzio le sia attribuita la metà degli averi pensionistici maturati dal coniuge. Ora, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascun coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può nondimeno rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ove essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC).

                                         a)  In concreto risulta dall'istruttoria esperita in questa sede che l'attore, attualmente indipendente, ha un avere di previdenza professionale di fr. 24 953.75 (valuta il 1° gennaio 2001) depositato su una polizza di libero passaggio della __________ (certificato del 10 gennaio 2001, prodotto in appello il 13 novembre 2001), ove è confluita pure la riserva relativa alla polizza di un'altra compagnia di assicurazioni (lettera della __________ i, del 10 gennaio 2002, prodotta in appello il 17 gennaio 2002). La moglie non risulta disporre di averi previdenziali. Le aspettative pensionistiche del marito, quarantottenne, non sono particolarmente buone, ma negli ultimi anni egli è riuscito quanto meno a costituire un'assicurazione vita di fr. 23 000.–, che potrà ulteriormente alimentare (tassazione del 17 settembre 2001 prodotta il 13 novembre 2001). Inoltre, secondo il calcolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, a 65 anni egli dovrebbe percepire una rendita AVS di fr. 1747.– mensili (prodotto il 13 novembre 2001). La convenuta, cinquantatreenne, ha in prospettiva solo una rendita parziale AVS di fr. 1334.– mensili (lettera 12 ottobre 2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, prodotta il 16 ottobre 2001). Ciò premesso, non si scorgono ragioni per derogare alla divisione a metà dell'avere di previdenza professionale, che andrà calcolato alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, inclusi pertanto gli interessi maturati fino a quel momento. Quanto all'invalidità della moglie, essa non impedisce tale riparto (lettera 3 giugno 2002 della __________ Assicurazioni per conto della __________ Assicurazioni).

                                         b)  Circa l'ammontare del credito dell'appellante, l'art. 142 CC prevede che, in caso di mancata intesa, il giudice fissa le pro­porzioni (cpv. 1) e, non appena la decisione sulle quote è passata in giudicato, rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge sul libero passaggio (cpv. 2), ossia – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nell'attuale giudizio occorre dunque limitarsi a sancire la divisione a metà degli averi di vecchiaia maturati dall'attore durante il matrimonio, il tribunale civile non avendo la competenza di determinare l'importo spettante a ogni coniuge. Qualora sorgessero contestazioni sull'entità della quota che sarà calcolata dell'Istituto di previdenza professionale, l'importo esatto andrà stabilito dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                19.   Riepilogando, l'appellante ottiene causa vinta sul principio del divorzio e si vede ridurre il contributo di mantenimento nei confronti della moglie, mentre soccombe in merito alla liquidazione patrimoniale. La convenuta non si è più opposta al divorzio dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, per lo meno in subordine, e ottiene la metà degli averi di cassa pensione della controparte. Per motivi di equità, vista anche la particolare situazione creata dal diritto transitorio, soccorrono in concreto giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio aritmetico della soccombenza e per ripartire gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il pronunciato di prima sede sulle spese può invece rimanere invariato, l'accoglimento parziale dell'appello fondandosi su un nuovo motivo di divorzio, non previsto al momento in cui il Pretore ha statuito. Anche la riduzione del contributo è dovuta, essenzialmente, alla nascita della figlia del ricorrente. Quanto infine alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellata, essa merita di essere accolta, sia perché lo stato di indigenza non lascia dubbi (art. 155 CPC), sia perché la probabilità di buon diritto insita nel­la sua resistenza – ancorché parziale – è comprovata dall'esito del giudizio odierno (art. 157 CPC). 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   Il matrimonio celebrato a __________ il __________ 1975 fra __________ (1954) e __________ (1949) è sciolto per divorzio.

                                         2.   __________ verserà a __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento non indicizzato di fr. 1295.– mensili fino al 31 gennaio 2019.

                                         3.   __________ è tenuto a corrispondere a __________ l'importo complessivo di fr. 8303.50 in liquidazione del regime dei beni.

                                         4.   __________ ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da __________ dal 29 settembre 1975 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Passata in giudicato quest'ultima, è fatto obbligo alla __________, Berna, di versare la quota predetta su un conto vincolato in favore di __________ i.

                                         5.   Le spese processuali di fr. 173.– e la tassa di giustizia di fr. 2000.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili.

                                         6.   La riconvenzione è respinta.

                                         7.   Le spese processuali della riconvenzione di fr. 268.– e la tassa di giustizia di fr. 1300.–, da anticipare dall'attrice riconvenzionale, sono poste per me­tà a carico dell'attrice riconvenzionale e per l'altra metà a carico di __________ __________. Le ripetibili sono compensate.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 500.–        

                                         b)  spese                       fr. 120.–

                                                                                fr. 620.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   __________ letti è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio degli avvocati __________ e __________.

                                 IV.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Città;

                                         – avv. __________, __________ (in estratto, dispositivo n. III);

                                         – __________, __________ (in estratto, dispositivo    n. I/4, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.145 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.10.2002 11.1999.145 — Swissrulings