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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.09.2000 11.1999.141

8 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,106 parole·~26 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00141

Lugano 8 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa _.___._____ (riaffidamento della figlia) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Delegazione Tutoria di __________  

A

__________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, __________);

In relazione alla custodia della figlia __________ (1998);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:       1.    Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 novembre 1999 presentata da __________ contro la decisione emanata il 26 ottobre 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2.    Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                      A.   __________ (1957), cittadina svizzera domiciliata a __________, ha dato alla luce il 27 marzo 1998 ad __________ la figlia __________. Il padre è rimasto ignoto. Il 6 aprile 1998 l’autorità tutoria di __________ Interno, a seguito dell'abbandono della figlia in un parco di __________, ha privato __________ della libertà a scopo di assistenza (art. 397a CC), ricoverandola presso la clinica psichiatrica di __________. __________ è stata provvisoriamente affidata alla zia __________, domiciliata in __________.

                                  B.   Il 30 aprile 1998 la Delegazione tutoria di Minusio ha privato la madre della custodia parentale sulla figlia __________ per tempo indeterminato, ha istituito una curatela educativa (art. 308 CC) a favore di __________, designando __________ come curatrice, ha disposto il collocamento della minore presso la __________ di __________ e ha incaricato il Servizio psicosociale di __________ di allestire una perizia sull’idoneità della madre ad allevare la figlia. Il 27 luglio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto una richiesta di ripristino della custodia parentale presentata da __________. La Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato, il 5 novembre 1998, irricevibile l'appello presentato dalla madre.

                                  C.   Nel frattempo, il 17 agosto 1998, __________ è stata nuovamente ricoverata presso la clinica psichiatrica di __________ (__________). Ricevuti i rapporti dei servizi medici-psicologici di __________ e di __________, il 31 agosto 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha predisposto il collocamento di __________ presso i coniugi __________ e __________ ad __________.

                                  D.   Il 27 gennaio 1999 __________ si è nuovamente rivolta alla Delegazione tutoria di __________ per riottenere la custodia sulla figlia. Statuendo il 1° febbraio 1999, la Delegazione tutoria ha respinto l’istanza. __________ ha introdotto ricorso il 12 febbraio 1999 alla Sezione enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele. Dal 16 aprile al 26 maggio 1999 __________ è stata nuovamente ricoverata a __________. L’autorità di vigilanza sulle tutele ha giudicato il 26 ottobre 1999, respingendo il ricorso. Essa ha inoltre fissato il diritto di visita mensile della madre, da organizzare secondo le istruzioni del servizio sociale presso la famiglia di affido o in luogo neutro, ha obbligato la madre a presentarsi al servizio sociale prima e dopo l'esercizio del diritto di visita per una verifica e valutazione della situazione e ha invitato la Delegazione tutoria a sostituire la curatrice con una persona residente ad __________, esterna alla famiglia __________. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.– sono state poste a carico della ricorrente.

                                  E.   Insorta contro la decisione appena citata con un appello dell’11 novembre 1999 __________ chiede il ripristino della custodia parentale e, in via subordinata, l'affidamento di __________ a una famiglia ticinese e la concessione di un diritto di visita più esteso. La Delegazione tutoria nelle sue osservazioni del 9 dicembre 1999 propone di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.

                                  F.   La Camera ha convocato le parti a un’udienza del 7 luglio 2000, durante la quale l'appellante ha confermato le sue domande e ha postulato l'assunzione di due perizie. L'11 luglio 2000 questa Camera ha respinto la richiesta di perizia medico-sociale sull'appellante e ha ordinato un rapporto sullo sviluppo del diritto di visita tra madre e figlia. Sulla relazione 24 luglio 2000 dell'assistente sociale __________, le parti hanno avuto modo di esprimersi, rinunciando al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (cfr. art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione o il ripristino dell’autorità parentale, al cui riguardo l’autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d cpv. 1 LAC e 55 segg. RTC), quanto per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art. 307 segg. CC, al cui proposito l’autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di ricorso (art. 92 RTC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante ha chiesto l'allestimento di una perizia medico-sociale sulla sua persona e di un rapporto sullo sviluppo del diritto di visita. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC). Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la procedura dell'art. 310 CC – è governata in effetti dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare inoltre che, per principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto, la perizia medico-sociale è stata respinta poiché per la valutazione della capacità della madre di occuparsi della figlia gli atti sono completi (ordinanza 11 luglio 2000), mentre sulla relazione dell'assistente sociale Ingrid Albisser, interpellata per un aggiornamento della situazione concernente il diritto di visita, le parti hanno potuto esprimersi.

                                   3.   L'appellante si duole del fatto che l'autorità di vigilanza non le ha concesso di prendere posizione sulle prove assunte. Ora, a prescindere dal fatto che il 20 settembre 1999, al temine dell'istruttoria, alle parti è stato assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni (vedi doc. 7) e che l'interessata si è in parte espressa sulle prove nello scritto del 24 settembre successivo (doc. 9), essa ha avuto modo, comunque, di far valere tutte le sue argomentazioni in sede di appello, davanti a questa Camera, autorità munita di piena cognizione in fatto e in diritto. La disattenzione del suo diritto di essere sentito, se vi è stata, è stata quindi sanata (RDAT 1998-I pag. 260; DTF 124 V 183 consid. 4a; 392 consid. 5a).

                                   4.   L’autorità di vigilanza, sulla base dei rapporti del 16 luglio 1998 del Servizio medico-psicologico di __________, del 29 luglio 1998 del Servizio psico-sociale di __________ e del 28 aprile 1999 dell'Ufficio del servizio sociale di __________, ha concluso che la madre, indipendentemente da colpe, non è in grado di occuparsi della figlia. Essa, infatti, soffre di un disturbo ossessivo mistico-esoterico che la spinge ad avere comportamenti bizzarri e inadeguati nei confronti della figlia e che l'ha costretta, tra il 1985 e il 1995 ad almeno tredici ospedalizzazioni. L’appellante critica tale conclusione e postula il riaffidamento della figlia, sostenendo di essere perfettamente in grado di occuparsene. Essa rileva che le autorità preposte non hanno verificato le sue capacità genitoriali, limitandosi ad accertare l’idoneità al collocamento di __________ presso la sorella e contesta le conclusioni dei vari referti agli atti.

                                   5.   L’art. 310 cpv. 1 CC stabilisce che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell’accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minore sotto l’autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1999, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l’autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne che deve corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215-216 n. 27.41). In caso di modifica delle circostanze, la misura presa a tutela del figlio va adattata alla nuova situazione (art. 313 cpv. 1 CC): se è insufficiente va completata e se non è più necessaria va ridotta o soppressa (Hegnauer, op. cit., pag. 218-219 n. 27.50). Per modificare la misura l’autorità tutoria deve emettere un pronostico sull’evoluzione delle circostanze determinanti, ciò che implica, da un lato, l’esame del comportamento anteriore delle persone in questione e, altresì, che si considerino le circostanze a fondamento della misura adottata (DTF 120 II 386-387 consid. 4d).

                                   6.   Dal fascicolo processuale risulta che l'appellante è affetta da un disturbo psichiatrico recidivante che provoca scompensi con tratti maniacali. Per quanto si evince dai rapporti clinici, essa ha una struttura di personalità psicotica con comportamenti eccentrici, credenze esoteriche e un'interpretazione dei dati della realtà del tutto particolari. L'interessata riesce per un certo periodo a mantenere un adeguato controllo della realtà che la circonda, ma ha poi momenti di scompenso dove perde il contatto con la realtà quotidiana, assumendo comportamenti ed atteggiamenti patologici (vedi rapporto 29 dicembre 1998 del medico curante dott. __________ nell'incarto della Delegazione tutoria). La prima ospedalizzazione risale al 1986 a __________ e dal 1987 al 1996 l'appellante è stata ricoverata almeno tredici volte, alcune delle quali anche all'estero. Sentita personalmente da questa Camera, essa ha affermato di avere ricadute dopo lunghi periodi (6-8 mesi) di completo benessere. Le crisi si manifestano con stati di superattività e si concludono con un crollo; l'ultimo ricovero è avvenuto il 22 marzo 2000 in seguito a contrasti con la sorella (verbale 7 luglio 2000 pag. 1 e 2). La dottoressa __________ del servizio psico-sociale di __________, che aveva seguito l'appellante dal gennaio del 1987 all'aprile del 1990 e l'ha sentita nuovamente dall'aprile 1998, ha dichiarato di avere osservato negli anni ottanta una discreta remissione fra una fase acuta delirante dissociativa e l'altra. Dopo i primi scompensi acuti maniformi, si verificavano anche fasi depressive prolungate durante le quali la paziente era autocritica. Si colpevolizzava e si riteneva incapace di poter avere un figlio e di occuparsi di lui adeguatamente, nonostante che il desiderio della maternità fosse sempre presente. Al momento del referto, dopo una fase acuta, la specialista ha rilevato nella paziente un decorso acuto meno drammatico, rilevando che ciò si osserva spesso in pazienti che hanno con il tempo imparato a gestire meglio quei momenti. Preoccupante nondimeno, a detta dell'esperta, è l'esistenza di una personalità fortemente disturbata con un delirio mistico ben strutturato e persistente (rapporto 29 luglio 1998 nell'incarto delegazione tutoria).

                                   7.   Agli atti vi sono due referti sulle relazioni tra madre e figlia. Il primo è stato allestito il 16 luglio 1998 dalla dottoressa __________ __________, del Servizio medico-psicologico di __________, che ha osservato le interessate durante il ricovero della figlia alla Casa Sant'__________. La specialista ha rilevato che la relazione sviluppata dalla madre con la figlia è patologica, poiché la genitrice oscilla tra un investimento eccessivo ed inadeguato (non sopporta che l'équipe si occupi della figlia quando non è presente o quando le fa il bagno) e una totale indifferenza quando è assorbita da altri stimoli, fino a dimenticare la presenza fisica della figlia (la tiene in braccio con la testa non sostenuta che pende fuori dal braccio, rischia di farle sbattere la testa contro un armadio, mette il biberon in bocca senza più interessarsi di quello che succede). La discontinuità del rapporto è aggravata dai deliri della madre, che la inducono a comportamenti inadeguati con la figlia. Tra questi la dottoressa __________ menziona alcuni rituali mistici (danze, gestualità, posa di una pelle di gatto morto accanto alla bambina, posa di una cintura d'aglio all'ombelico), collegabili alle credenze della madre sulla reincarnazione del dio __________ nella figlia (rapporto del 16 luglio 1998, pag. 2). Inoltre la madre, quando decide di interrompere la comunicazione con la figlia, la isola dal mondo esterno coprendola completamente con un telo. Essa non accetta per altro i consigli dell'équipe per le cure primarie della bambina e si mostra molto aggressiva e minacciosa con le puericultrici. Infine la genitrice mostra un'incapacità di valutare i bisogni della figlia poiché non riesce a vederla come entità individuata e separata da lei: essa ritiene che __________ pensi quello che pensa lei, abbia gli stessi desideri, stessi sentimenti, e stesse opinioni. Ciò non le permette di avere risposte adeguate nei confronti della bambina, di riconoscere i suoi bisogni, di soddisfarli, di preservarla dal pericolo se lei stessa non è in grado di percepirlo. Per tutte questi motivi, la specialista ritiene che l'idoneità della madre a svolgere la funzione genitoriale sia globalmente compromessa dal suo stato di salute (rapporto 16 luglio 1998, allegato al doc. 24).

                                         La seconda relazione è stata allestita il 28 aprile 1999 da __________, capo équipe dei Servizi sociali del __________, dopo l'affidamento della bambina alla zia __________. Da tale referto risulta che il rapporto tra l'appellante e la figlia è fortemente compromesso dal disturbo ossessivo mistico-esoterico della madre. Come rileva la redattrice del rapporto l'appellante "sostiene di essersi sottoposta a lunghe e faticose pratiche per diventare madre di dio. La signora infatti è convinta di essere stata prescelta quale madre divina e che __________ sia la massima divinità del mondo; pare che questo sia il motivo che ha determinato la scelta del nome di "senza dio" dato che secondo la signora __________ la bimba stessa è dio, tornato sotto forma di essere umano". Durante i suoi momenti di interazione con la figlia la madre traccia segni con le mani in aria, si inchina di fronte alla bambina e proferisce esclamazioni in una lingua che essa sostiene essere egiziana. In occasione delle sue visite la madre non ha portato giocattoli o regali alla figlia, se non alcuni oggetti simbolici mistici per il primo compleanno (rapporto 28 aprile 1999, pag. 6 e 7, doc. 24).

                                   8.   Le conclusioni alle quali sono giunti i servizi preposti sono concordi e alla luce di questi rapporti l'idoneità dell'appellante ad adempiere i suoi compiti di genitrice in modo adeguato appare dubbia, quanto meno nella situazione attuale. Non vi sono peraltro ragioni per giudicare inattendibili tali rapporti, redatti da professionisti disinteressati e di sicura esperienza. L'appellante tenta di minimizzare la sua situazione, rilevando di non avere nessun problema del genere descritto dai vari medici e di essere pienamente consapevole del suo ruolo di madre, ma le sue argomentazioni soggettive non possono mettere seriamente in causa l'opinione di specialisti chiamati ad esprimersi con oggettività per il bene della figlia. È possibile che nei momenti di stabilità emotiva l'appellante sia ben compensata sul piano psichiatrico, tanto che non sono riscontrabili alterazioni psicopatologiche maggiori (vedi anche attestato medico 26 gennaio 1999 del dott. __________ nell'incarto della Delegazione tutoria), ma essa non è guarita, poiché il suo stato può presentare scompensi recidivanti che comportano il ricovero in strutture psichiatriche (rapporto dott. __________ del 29 dicembre 1998 pag. 2). Inoltre anche le cure psichiatriche, in particolare quelle psicofarmacologiche, non sono mai riuscite a risolvere in modo soddisfacente la situazione e solo il contenimento in una struttura psichiatrica ha ricondotto la paziente in termini e in canoni comportamentali più adeguati (rapporto citato, pag. 3). L'interessata è invero riuscita a gestire in modo corretto la sua situazione personale dal punto di vista finanziario e nella gestione della sua persona, tant'è che la tutela cui era soggetta è stata dapprima sostituita con una curatela e in seguito, dall'autunno 1996 essa non è più sottoposta a nessuna misura tutelare (verbale 7 luglio 2000 pag. 2), ma lo stesso medico curante non nega l'eventualità di possibili ricadute ed evidenzia la necessità di proteggere la bambina per l'instabilità della madre (rapporto citato pag. 2). Si aggiunga che ogni misura di protezione giusta l'art. 307 segg. CC deve tendere al bene del figlio, anche se non risponde necessariamente agli interessi del genitore, e che i diritti del genitore non prevalgono su quelli del figlio, ove ne pregiudichino il bene, ragione per cui non può essere seguita l'appellante che si ritiene convinta di potere avere un ritmo di vita più regolare ed evitare crisi se vivesse con la figlia (verbale 7 luglio 2000 pag. 1 in fondo). Ne discende che l'appello, su questo punto, deve essere respinto.

                                   9.   L'appellante chiede, nel caso in cui la figlia non le fosse riaffidata, di predisporre il collocamento della stessa in una famiglia ticinese. L’autorità di vigilanza ha respinto questa richiesta poiché __________ è ben inserita nel nuovo contesto famigliare, che presenta una dinamica serena ed affettivamente intensa.

                                         a)  Ora, nella scelta del luogo di collocamento del figlio, l'autorità deve considerare, nell'interesse dello stesso minorenne, i suoi legami familiari, sempre che non siano in contrasto con il suo bene. In quest'ottica il collocamento del figlio presso parenti prossimi, anche se essi non vantano un diritto preferenziale, è una misura da preferire al collocamento presso terzi, in quanto può servire a salvaguardare i legami familiari naturali (Hegnauer in: Berner Kommentar, 1969, n. 136 ad art. 324-327 vCC; RDT 1982 pag. 34).

                                         b)  Nella fattispecie, dal 31 agosto 1998 __________ vive presso la famiglia degli zii __________ nel Canton __________ (vedi risoluzione della Delegazione tutoria di __________ nel relativo incarto). Dagli atti risulta che la bambina è molto ben inserita nell’attuale contesto famigliare, che presenta, secondo __________, una dinamica serena e affettivamente intensa. Tutti i componenti della famiglia __________ sono coinvolti nella nuova situazione venutasi a creare, tant'è che i tre figli della coppia hanno accettato tranquillamente __________, che è considerata la sorellina minore (vedi anche doc. allegato 6 al doc. 24). __________, del resto, è una bimba socievole, vivace e gioiosa, visibilmente divertita quando i cuginetti si occupano di lei (doc. 24, pag. 5 e 6). A detta della specialista la famiglia __________ è idonea ad assumersi l'incarico di famiglia affidataria e vista l'ottimale situazione in cui si trova ora __________, la stabilità garantita dal rapporto che ha già sviluppato con tutti i membri della famiglia, e il forte legame instauratosi soprattutto con la zia, sua figura di riferimento, un affidamento della minore ad una nuova famiglia non potrebbe portare a nessun risultato migliore (doc. 24 pag. 11). Anche la dottoressa __________, pediatra di __________, ha avuto modo di affermare che __________ è ben inserita nella famiglia affidataria (allegato 2 al doc. 24). Interpellata da questa Camera, l'assistente sociale __________, che si occupa della sorveglianza del diritto di visita della madre, ha riferito che __________ è perfettamente integrata nella famiglia affidataria, nella quale vive come una degli altri figli. Essa è una bambina vivace, molto interessata e curiosa, sa quello che vuole e sembra avere un carattere forte (relazione 24 luglio 2000). Nelle circostanze illustrate una modifica dell'affidamento non si giustifica, tanto meno se si pensa che per __________, i problemi che la madre dichiara di avere nei rapporti con la sorella __________ si manifesterebbe verosimilmente anche nei confronti di un’altra persona affidataria “che potrebbe essere vista come quella che vuole impossessarsi di sua figlia” (doc. 24, pag. 8).

                                         c)  Neppure l'appellante, del resto, pretende che la figlia non si trovi bene in __________ o che il suo sviluppo sia compromesso. I problemi, oltre che alle difficoltà di incontrare la figlia dovuti alla distanza con il Ticino, sono piuttosto da ricondurre ai rapporti con la sorella __________. Dagli atti risulta una forte conflittualità tra le due sorelle tant'è che l'appellante ritiene che l'affidamento della figlia alla sorella è la "peggiore cosa che potessero fare" (verbale di audizione del 10 giugno 1999, doc. 32). __________ ha rilevato che alla nascita di __________ era convinta che la sorella non sarebbe stata in grado di occuparsi adeguatamente della figlia e riteneva per contro di essere in grado di offrire i sostegni validi alla sorella e alla nipote, evitando così lo scollamento della famiglia (doc. 24 pag. 3). Tra le sorelle esiste comunque un forte legame affettivo, anche se __________ manifesta molta ostilità nei confronti della sorella a causa dell'affidamento di __________ (doc. 24, pag. 8). Davanti a questa Camera, l'appellante ha confermato che i rapporti con la sorella sono inesistenti e che quando ci sono contatti la situazione è conflittuale. Essa ha affermato che a sua insaputa la sorella ha fatto battezzare __________ con rito cattolico, chiamando __________, allorquando la famiglia __________ è di religione protestante e la bambina è per metà indiana (il padre è di religione sikh); inoltre la madre non viene tenuta al corrente di quanto accade alla bambina e non riceve informazioni sul suo stato di salute (verbale 7 luglio 2000 pag. 2). Nondimeno, come si è visto in precedenza, tali dissidi non sembrano coinvolgere la bambina, così che il suo bene non risulta essere compromesso. Non vi sono pertanto ragioni per modificare l'affidamento in vigore, che è senz'altro consono all'interesse della bambina. L'appello su questo punto deve pertanto essere respinto.

                                10.   Desta, comunque sia, qualche perplessità l'atteggiamento della madre affidataria. Come si è visto che in precedenza, secondo l'appellante essa avrebbe assunto iniziative che mal si conciliano con il suo ruolo, giungendo anche a chiedere la sospensione del diritto di visita della madre (doc. 8). Giovi ricordare che quest'ultima è stata privata della custodia parentale e per rapporto al genitore privato dell’autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), essa può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’autorità parentale, ma non scegliere la residenza del figlio (Hegnauer, op. cit., pag. 216, n. 27.44). In qualità di rappresentante legale la madre può ancora prendere misure a favore della figlia, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant’è che le incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni del figlio (art. 318 segg. CC). Per contro i genitori affilianti rappresentano i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito (art. 300 cpv. 1 CC). Essi in particolare rappresentano i genitori nel mantenimento e nell'educazione quotidiana, nella scelta della residenza del figlio, nella sorveglianza delle relazioni con terzi e nell'esercizio della rappresentanza legale e prendono quelle decisioni che per la loro natura spettano all'educatore immediato e quelle che per varie ragioni (urgenza, malattia, assenza) non possono essere prese dai genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 182, n. 25.13). In concreto, senza nulla togliere alle capacità educative della sorella, l'appellante è e resta la madre di __________, con tutti i suoi diritti di genitore. Si aggiunga che anche un genitore senza autorità parentale deve essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e può chiedere a terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente docenti e medici, informazioni sul suo stato di salute (art. 275a cpv. 1 e 2 CC). Ciò vale, a maggior ragione, per un genitore privato unicamente della custodia parentale. Nondimeno la madre non può pretendere di presentarsi improvvisamente presso il domicilio della sorella per esercitare il diritto di visita in giorni non pattuiti né può migliorare la situazione contestando ogni iniziativa degli affilianti.

                                11.   In realtà, i conflitti tra le sorelle, che si acuiscono durante i diritti di visita, sono rimediabili solo dalle interessate medesime, seguendo le direttive precise e puntuali che il curatore della bambina può e deve prendere secondo le circostanze. Ove l'una delle parti si dimostri inadempiente o incapace a seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità tutoria per i provvedimenti del caso. Nel caso di privazione della custodia parentale ai sensi dell'art. 310 CC i genitori affilianti devono, per altro, seguire le direttive dell'autorità o dell'organo d'esecuzione designato (Hegnauer, op. cit., pag. 183, n. 25.14). Il curatore, per quel che lo concerne, non può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid. 2d); anzi, egli è abilitato, in collaborazione con i genitori, a intervenire direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (SJ 1979 pag. 292).

                                12.   L'autorità di vigilanza ha inoltre deciso la sostituzione della curatrice, rilevando che con la conferma del collocamento in __________ appare difficile per l'attuale curatrice svolgere efficacemente il suo mandato. Pur non essendo espressamente contestata, tale misura appare, alla luce di quanto espresso in precedenza (consid. 11), indispensabile. Il nuovo curatore, oltre a definire gli aspetti concreti del diritto di visita (luogo, orari, comportamento), potrà farsi assecondare da terze persone, e adottare tutte le misure che appariranno necessarie allo scopo. Egli terrà inoltre costantemente informata l’autorità tutoria, presentando rapporti sull'evolversi della situazione, la quale potrà, dandosi il caso, intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno. Inoltre, come si vedrà in appresso, egli dovrà trovare una soluzione per un esercizio quindicinale del diritto di visita della madre. Deve inoltre essere approvata la decisione dell'autorità di vigilanza nella misura in cui ha previsto la nomina di un curatore esterno alla famiglia affidataria, in modo che sia sufficientemente indipendente e oggettivo per svolgere il mandato nell'interesse del figlio, conservando il debito distacco dalle relative parti in causa.

                                13.   L'appellante chiede, infine, di poter esercitare il più ampio diritto di visita con la figlia. L'autorità di vigilanza ha fissato tale diritto in una volta al mese, a condizione che la madre abbia dei colloqui con gli operatori sociali prima e dopo ogni diritto di visita, che segua una terapia psichiatrica e le istruzioni del curatore.

                                         a)  Ora, è pacifico che la madre ha il diritto di mantenere le relazioni personali con la figlia adeguate alle circostanze (art. 273 CC; Breitschmid in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 310 CC). Per quanto attiene al diritto di visita, fra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174) si annoverano ad esempio l’età del figlio, lo stato di salute di quest’ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio; Hegnauer, in: Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC; Schwenzer in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, note 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami). Le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari ecc. (Schwenzer, op. cit., nota 2 ad art. 273).

                                         b)  Concretamente tale diritto è stato esercitato, tranne in un'occasione, presso la famiglia affidataria, il 13 maggio, 24 giugno, 8 luglio, 26 agosto e 9 settembre 1999, il 24 febbraio, 25 maggio e 29 giugno 2000, in altre circostanze esso non ha avuto luogo poiché, in particolare, la madre era ricoverata in clinica (relazione 24 luglio 2000 di __________). Sentita personalmente, l'interessata ha affermato che da tre mesi il diritto di visita funziona bene; essa si reca il giorno stabilito, di regola il giovedì, verso le 08.00 all'ufficio dell'assistente sociale di __________, in seguito con __________ si reca in treno a casa della sorella. Il diritto di visita dura circa 2 ore e mezza, poiché la madre e l'assistente sociale arrivano alle 09.30 alla stazione, devono recarsi a piedi all'abitazione della sorella e devono poi ripartire alle 12.00 (verbale 7 luglio 2000 pag. 2). __________ ha confermato tali modalità e ha rilevato che __________ è contenta della visita della madre e che non vi sono difficoltà di approccio. Essa ha inoltre previsto un'estensione del diritto di visita della madre ogni tre settimane a partire dal mese di ottobre 2000 (relazione 24 luglio 2000).

                                         c)  Tenuto conto che il diritto di visita è lasciato all’apprez-zamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), si giustifica adottare una disciplina consona all’attuale situazione. Considerato che non vi sono particolari controindicazioni, salvo la necessità di un diritto di visita sorvegliato (rapporto __________ pag. 2), e che __________ ha due anni e mezzo, appare prudente e adeguato fissare il diritto di visita in due mezze giornate al mese. Tale regolamentazione, del resto, corrisponde all'estensione in uso nella Svizzera tedesca per bambini in età prescolastica (DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., nota 14 ad art. 273). Certo, il servizio sociale di __________ non è in grado di garantire la necessaria sorveglianza (relazione __________ del 24 luglio 2000 pag. 3), ma come si è detto, spetterà al nuovo curatore adottare le necessarie misure per un regolare esercizio del diritto di visita. La madre, tuttavia, non potrà repentinamente pretendere di esercitare subito il diritto di visita in tutta la sua estensione, senza ragionevole progressività, poiché il curatore dovrà entrare in carica e predisporre tutte le misure necessarie. Si giustifica pertanto di fissare il diritto di vista nelle modalità descritte a partire dal mese di ottobre 2000. L'appello deve essere accolto entro questi limiti.

                                14.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). __________ esce in gran parte soccombente, ottenendo solo una minima estensione del diritto di visita. Ciò posto si giustifica di porre a suo carico quattro quinti dei costi e di rinunciare a riscuotere la parte di spese a carico della Delegazione tutoria. Quest'ultima, peraltro, non ottiene ripetibili poiché ha agito nell’ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (per analogia l’art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                               Il diritto di visita di __________ è fissato, dal 1° ottobre 2000, in due mezze giornate al mese, alle seguenti condizioni:

                                              colloquio con gli operatori sociali prima e dopo ogni diritto di visita;

                                              seguire una terapia psichiatrica e

                                               seguire le istruzioni del curatore in merito alla definizione degli aspetti del diritto di visita (luogo di esecuzione, orari, sorveglianza, comportamento, ecc.).

                                         Per il resto la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti per quattro quinti a carico dell’appellante. Non si riscuote la quota rimanente né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, al Sozialberatungsstelle __________ e a __________ e __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                          La segretaria

11.1999.141 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.09.2000 11.1999.141 — Swissrulings