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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.2002 11.1999.139

16 aprile 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,842 parole·~29 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00139

Lugano 16 aprile 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___._____ (privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 22 novembre 1996 dalla

Delegazione tutoria di __________    

nei confronti di    

__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ ______________________________, __________) e __________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 10 novembre 1999 da __________ i contro la decisione emessa il 20 ottobre 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 13 dicembre 1999 da __________;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1966), cittadina __________, e __________ (1960), cittadino __________, si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1985), __________ (__________1987), __________ (__________1991) e __________ (__________1995). Sin dal 1990, in seguito a violenti dissidi fra i coniugi e a loro difficoltà nell'accudire adeguatamente i figli, la Delegazione tutoria di __________ e i servizi sociali di __________ e __________ sono intervenuti svariate volte con misure a protezione dei minori. Tra il 1991 e il 1996 la moglie ha avviato più cause di separazione, tutte ritirate.

                                  B.   Il 22 novembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ si è rivolta alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, perché privasse __________ e __________ __________ dell'autorità parentale. La prima vi si è opposta il 30 novembre 1996, mentre il secondo non ha reagito. Durante l'istruttoria, con risoluzione del 16 ottobre 1998 la Delegazione tutoria ha provvisoriamente privato i genitori della custodia parentale e ha collocato i figli al Centro __________ di __________. Con decisione supercautelare del 21 giugno 1999 l'autorità di vigilanza ha poi disposto il collocamento di __________, __________ e __________ presso __________ __________ a __________ e ha istituito a favore dei figli una curatela educativa (art. 308 CC), designando l'avv. __________ come curatore. L'autorità di vigilanza ha sentito personalmente i genitori. Inoltre ha chiesto rapporti al Servizio sociale di __________ e Valli, al Servizio medico-psicologico di __________ e al Centro__________. Chiusa l'istruttoria, essa ha fissato alle parti un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni. __________ __________ ha ribadito, il 20 settembre 1999, di opporsi alla privazione dell'autorità parentale. __________ __________ è rimasto silente. Statuen­do con decisione del 20 ottobre 1999, l'autorità di vigilanza ha privato __________ e __________ __________ dell'autorità parentale e ha designato ai figli un tutore nella persona dell'avv. __________ __________.

                                  C.   Contro la citata decisione __________ __________ è insorto con un appello del 10 novembre 1999 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento della misura presa nei suoi confronti. Il 13 dicembre 1999 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La Delegazione tutoria di __________ non ha presentato osservazioni.

                                  D.   Il giudice delegato di questa Camera ha incaricato, il 24 novembre 2000, il dott. __________ __________ del Servizio medico-psicologico di __________, di completare la valutazione sulla capacità dell'appellante di assumere il proprio ruolo per il bene dei figli, invitando altresì il curatore avv. __________ __________Medici e il direttore del __________ __________ a riferire sulle relazioni tra padre e figli. Ulteriori aggiornamenti sui rapporti genitore-figli sono stati acquisiti agli atti. Sulle risultanze istruttorie le parti hanno avuto modo di esprimersi.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC). Ciò vale sia per la privazione dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d cpv. 1 LAC), sia per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art. 307 segg. CC. Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Quanto a __________ __________, essa non ha appellato la privazione dell'autorità parentale e verso di lei il provvedimento è passato in giudicato. Nell'attuale procedura essa non ha pertanto qualità di parte, ma solo di persona interessata.

                                   2.   Per l'art. 314 n. 1 CC, prima di ordinare una misura di protezione l'autorità tutoria o il terzo incaricato sentono personalmente il figlio in modo appropriato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. In concreto l'autorità di vigilanza non ha ascoltato personalmente i minori, ma li ha fatti interpellare dai responsabili del __________ __________ e ha fatto eseguire una psicodiagnosi dalle dottoresse __________ __________ e __________ (doc. 48 con allegati). Durante la procedura di appello il dott. __________ __________, invitato dal giudice delegato di questa Camera a completare la valutazione circa la capacità educativa del padre, ha sentito anch'egli i ragazzi, riportandone le dichiarazioni nel rapporto del 29 giugno 2001. Convocare nuovamente i figli per ascoltarli sugli stessi argomenti non avrebbe senso e non porterebbe nuovi elementi. Anzi, potrebbe apparire una sorta di accanimento e dilazionerebbe ulteriormente la procedura. Giova quindi procedere all'emanazione della sentenza.

                                   3.   I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC). L'autorità parentale è il potere dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica per l'educazione e la rap­presentanza di lui, come pure per l'amministrazione dei suoi beni (Hegnauer, Grundriss del Kindesrechts, 5a edizione, pag. 180,   n. 25.02). Giusta l'art. 311 cpv. 1 CC “se altre misure di protezione del figlio [quelle degli art. 307 segg.] sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (n. 1), oppure “quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti” (n. 2). La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer, op. cit., n. 27.46 pag. 217). L'applicazione di tale norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell'autorità parentale configurando la perdita di un diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono d'acchito insufficienti: il principio della proporzionalità dell'intervento impone in tutti i casi un'attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a in alto con riferimenti dottrinali). Per il resto, l'interesse del figlio è determinante, come in tutte le procedure riguardanti figli minorenni (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il diritto del fanciullo di vivere con i propri genitori costituisce un elemento essenziale dell'art. 8 CEDU; le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC) sono lecite solo ove il bene del figlio sia minacciato e il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo (Messaggio, pag. 31 seg.).

                                   4.   L'autorità di vigilanza ha accertato che in concreto i figli sono cresciuti in un quadro familiare molto compromesso, poiché fin dall'inizio i genitori hanno denotato gravi difficoltà nelle relazioni con i bambini e nel loro accudimento. Caratterizzato dall'abuso di alcolici, da litigi, da frequenti separazioni e riconciliazioni, da rico­veri in ospedale, il disagio dei genitori si è riflesso sui figli, assumendo le forme della trascuratezza, del maltrattamento, della mancanza di igiene e attenzione, dell'incapacità in generale di offrire ai ragazzi un quadro educativo stabile, chiaro e conforme alle loro esigenze. L'autorità di vigilanza ha rilevato inoltre che, una volta collocati al Centro __________, i minori hanno evocato trascorsi traumatici con maltrattamenti e partecipazione a scene di violenza tra genitori. Per di più è emerso il sospetto di abusi sessuali sulla figlia __________, ancorché negati dai genitori. Per quanto concerne l'appellante, l'autorità ha rilevato che la separazione dalla moglie e il riavvicinamento alla comunità islamica gli ha permesso di riacquisire una certa stabilità psichica, di rinunciare all'alcool e di vivere un'esistenza più strutturata. Ciò nondimeno, egli non ha esitato a minacciare gli operatori del centro e su di lui grava il sospetto di abusi ai danni di __________, circostanza che deve indurre a particolare prudenza e richiede ulteriori indagini. In conclusione, tenuto conto della palese inadeguatezza dei genitori manifestata da anni, della difficoltà di un loro recupero a breve termine e dei sospetti su possibili abusi, l'autorità ha ritenuto che la privazione dell'autorità parentale costituisca una misura giustificata per i figli, sia sul piano educativo sia su quello psico-affettivo.

                                   5.   L'appellante contesta l'opinione dell'autorità di vigilanza e sostiene, in sintesi, che dopo la separazione dalla moglie e il collocamento dei figli al Centro __________ la situazione è evoluta positivamente. Afferma che la disunione coniugale con la moglie è definitiva e che il riavvicinamento alla fede musulmana e alla comunità islamica gli ha ridato stabilità psichica. Nega qualsiasi abuso e contesta di avere minacciato operatori del centro, sottolineando anzi la propria disciplina durante i diritti di visita. In definitiva, egli reputa che le prospettive non siano tali da giustificare una misura tanto incisiva come la privazione dell'autorità parentale, bastando se mai una privazione della custodia.

                                   6.   Dall'indagine eseguita dal Servizio sociale di __________ risulta che nel 1990 la famiglia viveva in una chiara situazione di disagio. La Delegazione tutoria di __________ aveva collocato in istituto __________ e __________ dopo un'ennesima fuga, su proposta dei responsabili dell'Organizzazione socio­psichiatrica cantonale, i quali avevano rilevato che i genitori non garantivano alle figlie educazione né mantenimento adeguati, con rischio di ripercussioni per lo sviluppo di loro (lettera 13 marzo 1990, nel fascicolo allegato 2 al doc. 1). Nel 1995 la Delegazione tutoria è nuovamente intervenuta in seguito al degrado della situazione familiare. Da un rapporto del medesimo servizio sociale, del 5 settembre 1996, risulta che da anni ormai l'appellante era in cura per disturbi psichici e per avere tentato più volte il suicidio, era stato ricoverato per brevi periodi all'Ospedale __________, intendeva finanche chiedere una curatela volontaria per ottenere aiuto nella sua gestione economica e personale, incontrava difficoltà a occuparsi dei figli, ma che nonostante tutto esprimeva manifestazioni di affetto nei loro confronti (doc. 39). In sostanza i responsabili del Servizio hanno riscontrato una forte conflittualità coniugale con atteggiamenti violenti del marito verso la moglie, con numerosi tentativi di separazione, ripetute fughe della moglie, disagi psichici del marito culminati con tentativi di suicidio, abuso di alcolici da parte di entrambi i genitori, trascuratezza dei doveri di adeguata assistenza e protezione dei figli, incuria nella conduzione dell'abitazione coniugale, alterni ricoveri in ospedale di ambo i genitori con relativi disagi nella gestione familiare, problemi finanziari e cattiva amministrazione, sospetti di abusi sessuali e conferma da parte dalla scuola di segni di trascuratezza. I vari tentativi di sostegno sono stati visti dalla coppia con diffidenza, reticenza e persino renitenza, al punto che l'appellante ha proferito numerose minacce (doc. 49).

                                   7.   Per quanto attiene all'appellante, si evince dal rapporto 2 aprile 1999 del Servizio psico-sociale di __________ che egli presenta un disturbo della personalità di tipo “borderline”, oltre a una sindrome post-traumatica da stress, e che in passato egli ha attraversato varie fasi depressive con un periodo di dipendenza alcolica. È stato ricoverato più volte per tentativi di suicidio, l'ultima nel 1997 per crisi depressive e problemi a essa correlati. In situazioni di stress psichico, egli ha manifestato la tendenza a rispondere proprio con sintomatologie depressive e reazioni a corto circuito, ovvero con comportamenti generalmente aggressivi che, una volta innescati, egli non era in grado di fermare. Gli specialisti hanno ravvisato inoltre una tendenza all'ideazione persecutoria che in alcuni periodi ha assunto connotazioni deliranti. Fino al 1997 l'appellante ha abusato di alcolici. Al momento del colloquio (fine del 1998) le sue condizioni psichiche apparivano discrete. Pur curato nell'aspetto e in grado di sostenere il colloquio con una certa coerenza, egli ha mostrato tuttavia scarsa consapevolezza dei suoi problemi psichici, minimizzandoli e riconducendo tutto all'abuso di alcol. Quanto ai figli, egli non è apparso in grado di notarne la trascuratezza, accusando la moglie di essere l'unica responsabile delle difficoltà (doc. 46).

                                         Nel suo referto dell'11 aprile 1999 il dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________, ha annotato che l'appellante riconosce i gravi problemi psichici avuti nel passato, dovuti soprattutto all'alcolismo, e ha una certa consapevolezza della situazione precedente. Oggi egli è apparentemente riuscito a stabilizzare la sua situazione personale e psichica, ottenendo l'appoggio e l'aiuto del gruppo etnico cui appartiene. Tuttavia, anche se i problemi d'alcolismo risultano superati, per quanto si riferisce all'assunzione di responsabilità verso i quattro figli non sono intervenuti grandi miglioramenti. La separazione dalla moglie ha avuto effetti positivi, ma non basta per garantire l'affidamento. Secondo lo specialista, oltre alla fragilità del soggetto, in tal caso si creerebbero problemi con la figlia maggiore __________, su cui l'appellante conta per la conduzione dell'economia domestica. Onde un contesto di confusione e di stravolgimento della struttura gerarchica familiare, infausto e suscettibile di degenerare in una situazione incestuosa, nel senso che la figlia entrerebbe a far parte della generazione dei genitori e sarebbe una sorta di partner per il padre. Vista la precedente disorganizzazione e le frequenti mancanze dei genitori, l'appellante non può ritenersi idoneo ad assumere il ruolo di “dirigente responsabile” della famiglia, quanto meno senza rischi di confusioni o usurpazioni e senza il pericolo che sfrutti la sua posizione. Con il rischio ulteriore di una certa chiusura intorno alla famiglia. Tenuto conto dell'importante reticenza manifestata dai figli nei confronti dei genitori, lo specialista conclude proponendo la sistemazione dei ragazzi “in una struttura di tipo istituzionale” (doc. 47).

                                   8.   Passando ora alla situazione dei figli, dall'indagine svolta dai responsabili del Centro __________, ove dal 16 ottobre 1998 essi sono stati collocati, risultano i loro ricordi, le loro aspettative, la loro posizione nei confronti del padre e le esperienze durante le visite da parte di lui (doc. 48).

                                         a)  __________, allora quattordicenne, ha espresso sin dall'inizio del collocamento avversione per l'appellante, definito pericoloso perché imprevedibile e violento senza motivo. Pur senza ricordi precisi, essa ha manifestato rabbia e disgusto nei di lui confronti. Ha confidato di avere sentimenti contraddittori, di non sapere se vuole bene al padre o no, ma “meno lo vedo meglio è”. Ha paura di chiedere aiuto, poiché quando era a casa il padre reagiva virulentemente a simili richieste. Sembra conoscere bene il genitore nei suoi diversi atteggiamenti, cercando di accontentarlo per evitare la sua aggressività, ma confessa di avere molta paura delle sue reazioni. Per le operatrici la ragazza ha assunto, nei confronti dei genitori, un atteggiamento distaccato, misto a rassegnazione e amarezza, esprimendo più volte il desiderio di non rientrare in famiglia. Non nutre aspettative verso il padre e con il diradarsi delle visite ha detto di sentirsi sollevata per non doverlo affrontare direttamente.

                                         b)  __________, undicenne, parla con un certo imbarazzo del padre, del quale ricorda le crisi epilettiche e i tentativi di suicidio, provandone una certa compassione. Per la ragazza il genitore passava da momenti in cui riusciva anche a essere affettuoso a empiti d'ira, soprattutto quando era ubriaco. All'inizio del collocamento essa ha rivelato una certa rabbia nei confronti di lui, rifiutando di parlargli al telefono, decisione poi ammorbidita con il passare del tempo. Nei frangenti in cui l'appellante si è mostrato più aggressivo verso le operatrici del centro le reazioni della ragazza sono state contraddittorie: da un lato essa temeva il padre perché imprevedibile e violento, ma appena si approfondiva il discorso essa lo descriveva come un “personaggio un po' distratto e confuso, ma buono e gentile”.

                                         c)  __________, sette anni, ha raccontato di avere assistito a episodi di violenza tra i genitori e di avere subìto anch'essa percosse. Si è doluta inoltre di abusi da parte del padre. Gli operatori hanno rilevato che quando la ragazzina diventa triste chiede dei genitori, verso i quali prova sentimenti ambivalenti e contrastanti (“mancano e vorrebbe vederli, ma nel contempo ha paura di loro, essendo preoccupata delle loro reazioni”). Vorrebbe tornare a casa con i genitori cambiati, ma si rende conto – anche dolorosamente – che loro non cambiano nelle relazioni con i figli. Capisce anche di non essere la preferita né della madre né del padre, ciò che è fonte di interminabile sofferenza e di mortificazione per la sua costante aspettativa di riconoscenza, attenzione e amore.

                                         d)  __________, quattro anni, già dalla prima sera ha raccontato, a suo modo, della situazione familiare di maltrattamento e trascuratezza, evocando episodi di violenza da parte dei genitori, in particolare di sberle ricevute da entrambi. Nei suoi pensieri la figura del padre è più presente di quella della madre, ma è minacciosa e il bambino ha riferito più volte di averne paura.

                                   9.   La responsabile del centro predetto, in accordo con gli altri servizi che si erano occupati dei minori, ha proposto alla luce di quan­to precede la privazione dell'autorità parentale per entrambi i genitori, il collocamento delle figlie al foyer __________, rispettivamente in una famiglia adottiva (__________), l'avvio di una psicoterapia per __________ e la sospensione dei diritti di visita dei genitori. Ora, le conclusioni alle quali sono giunti i vari servizi concordano sul fatto che l'idoneità dell'appellante ad assolvere adeguatamente il suo ruolo di genitore è dubbia. L'interessato medesimo, del resto, ammette che i figli sono cresciuti in un quadro familiare assai compromesso, con gravi difficoltà nelle relazioni con la moglie e nell'accudimento dei figli (appello, pag. 6). Certo, dopo la separazione, intervenuta nell'ottobre 1998, la situazione dell'appellante è migliorata, ma al momento della decisione – periodo determinante per la pronuncia della misura (Hegnauer, op. cit., pag. 217 n. 27.46) – la sua capacità genitoriale non poteva dirsi acquisita. Il dott. __________ ha invero rilevato che egli è riuscito a stabilizzare in qualche modo la sua situazione personale e psichica avvalendosi dell'appoggio dalla comunità cui appartiene, non soffre più d'alcolismo ed è in grado di contenere tutta una serie di comportamenti devianti e problematici, ma ciò ancora non bastava, secondo lo specialista, per eliminare le disfunzioni precedenti e assicurare l'affidamento dei figli (relazione dell'11 aprile 1999, pag. 8). L'appellante tenta di minimizzare la sua situazione, tuttavia le sue argomentazioni soggettive non possono mettere seriamente in dubbio l'opinione di specialisti chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei figli. Si aggiunga che ogni misura di protezione giusta l'art. 307 segg. CC deve tendere al bene del figlio, anche se non risponde necessariamente agli interessi del genitore, e che i diritti del genitore non prevalgono su quelli del figlio, ove ne pregiudichino il bene. In concreto, come si è visto, nella primavera del 1999 i rapporti dell'appellante con i figli apparivano ancora problematici, soprattutto con le figlie maggiori, motivo per cui la privazione dell'autorità parentale appariva a quel momento legittima. In circostanze siffatte l'appello sarebbe stato destinato all'insuccesso.

                                10.   Oggi la situazione dell'appellante e dei figli si è notevolmente modificata e la questione è pertanto di sapere se, lasciando al padre l'autorità parentale (senza custodia), il bene dei figli appaia ancora minacciato. Decisivo è pertanto appurare, dal profilo giuridico, se nelle circostanze specifiche si riscontrino tuttora gli estremi dell'art. 311 CC oppure se basti far capo all'art. 310 CC. In base a quest'ultima disposizione, quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 214 n. 27.36). Per rapporto al genitore privato dell'autorità parentale, che si vede sostituire o dall'altro genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), quello privato della custodia può ancora esercitare le prerogative connesse all'esercizio dell'autorità parentale, ma non scegliere la residenza del figlio (DTF 128 III 9 consid. 4a con riferimenti; Hegnauer, op. cit., pag. 216, n. 27.44). In qualità di rappresentante legale egli può ancora prendere misure a favore dei figli, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant'è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, vol. II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni dei figli (art. 318 segg. CC).

                                11.   Il dott. __________, incaricato da questa Camera di aggiornare la situazione, ha accertato che dopo il collocamento dei figli e la separazione dalla moglie, l'interessato ha consolidato i rapporti con la comunità islamica, ha effettivamente e completamente abbandonato l'uso di alcol e ha migliorato notevolmente il suo stato psicofisico. L'atteggiamento inizialmente ostile e a volte aggressivo nei confronti dei vari operatori ha lasciato spazio a un'attitudine più costruttiva. Di fronte a loro ha esercitato nuovamente il ruolo di genitore e ha rappresentato la figura paterna. Oltre alla collaborazione con gli educatori e con il tutore, per ciò che concerne le decisioni da prendere sui figli egli ha assunto ugualmente una responsabilità concreta durante le visite dei ragazzi al suo domicilio, momenti in cui ha svolto la funzione educativa da solo (rapporto del 29 giugno 2001).

                                         Per quanto riguarda le attuali posizioni dei figli, l'esperto ha potuto appurare che __________ nella prima fase del collocamento aveva sviluppato una certa resistenza e ribellione verso il padre (non accettava le regole comportamentali basate sui canoni della religione che lui promuoveva), ma ha poi cambiato posizione, dimostrandosi più aperta e disponibile a entrare in un progetto di ricongiungimento e assicurando la sua collaborazione anche a livello logistico. La ragazza apprezza dipoi la maggior libertà che il padre le ha concesso negli ultimi tempi. __________, in età adolescenziale, si dimostra strafottente, ribelle e contestataria, ma nei confronti del padre risulta aperta e affettuosa. Anche lei apprezza le maggiori libertà concesse dal padre. __________, che nei primi periodi del collocamento mostrava un certo riserbo, dopo un colloquio con il padre durante il quale l'ha scagionato dalle accuse di abusi sessuali, è diventata più aperta, al punto da essere ormai affettuosa verso di lui. __________, con il quale il padre ha sempre avuto un atteggiamento particolarmente accondiscendente guadagnandosene le simpatie, cerca incondizionatamente la vicinanza del genitore.

                                         Il dottor __________ ha precisato che i quattro figli hanno unanimemente assunto una posizione favorevole nei confronti del padre, manifestando il loro desiderio di vivere con lui, descrivendo i momenti comuni con lui come “ideali” e per niente problematici, se non per la corta durata. Rispetto alla questione della privazione dell'autorità parentale, della quale sono perfettamente informati, si mostrano pienamente a favore di un ritorno dal padre. Pensano di poter assumere quanto il padre non è in grado di fare e, in particolare le due figli maggiori, si mostrano ampiamente disponibili a collaborare nelle faccende domestiche e nella cura dei fratelli (rapporto del 29 giugno 2001).

                                12.   Il tutore avv. __________ ha riferito, da parte sua, che le relazioni tra padre e figli sono evolute in maniera positiva e che l'appellante si è impegnato a fondo per stabilire, approfondire e mantenere le relazioni personali con i ragazzi. Dal 1° gennaio 2001 egli trascorre la domenica con loro dalle ore 10 alle 18 ogni 15 giorni e si è sempre dimostrato adeguato. Insieme con il rappresentan­te della comunità islamica egli si occupa inoltre dell'istruzione religiosa e prepara la cena per i figli, ogni 15 giorni, la sera del venerdì. Per il tutore queste situazioni permettono di constatare la persistente fragilità del padre nell'esercizio dell'autorità parentale, pur consolidatasi dopo il 1999. La positiva evoluzione della situazione è strettamente legata al fatto che il padre può esercitare le relazioni personali con il sostegno attivo della rete di operatori a sua disposizione per riprendere, discutere e correggere le situazioni di difficoltà. Concludendo, il tutore ammette che l'interessato si impegna a fondo nel processo di apprendimento e di esercizio del ruolo di genitore, ma ritiene necessaria mantenere la privazione dell'autorità parentale per motivarlo a raggiungere l'obiettivo della revoca della tutela, “traguardo raggiungibile in un arco di tempo ragionevole” (rapporto dell'8 maggio 2001).

                                         In un secondo tempo, il tutore ha riconfermato la positiva evoluzione delle relazioni personali tra padre e figli. Egli ha sottolineato tuttavia problemi con __________ circa l'educazione religiosa, rilevando che la ragazza ha comunicato al genitore di non intendere – almeno per il momento – praticare attivamente una religione, ma di volersi concentrare sugli obiettivi scolastici. Ciò ha causato contrasti, culminati il 13 ottobre 2001 in una lite e in un tentativo di suicidio della figlia a casa del padre. Questi è intervenuto prontamente e correttamente, reagendo in modo sensibile e preoccupato. Il tutore ha inoltre riferito di una vacanza del padre e dei ragazzi in __________ con un bilancio globalmente positivo, a parte qualche problema con le figlie maggiori, che hanno potuto godere in ogni modo di ampia libertà. Dal 1° settembre 2001 il diritto di vista è stato ampliato a un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. In conclusione, l'avv. __________ ha ribadito una certa fragilità del padre nell'esercizio dell'autorità parentale, anche se consolidatasi nel tempo, e auspica il mantenimento della misura di privazione sino alla fine del 2001 (rapporto del 24 ottobre 2001).

                                13.   __________, responsabile del __________, ha rilevato che il quadro è migliorato notevolmente grazie a una migliore conoscenza e fiducia tra il padre e le persone     coinvolte. Con i figli sussistono momenti di tensione, conflittualità di carattere ordinario (anche per questioni di adolescenza), difficoltà legate a valori culturali-religiosi, modi espressivi, strategie educative che talvolta non trovano il consenso generale. L'appellante tende ad avere posizioni massimaliste, altalenanti (“tutto va bene o male; severità-tolleranza quasi zero o difficoltà a dire no con concessioni larghe”) e di fronte a problemi con i figli attribuisce volentieri il fatto a manchevolezze educative degli operatori sociali (relazione del 10 gennaio 2001). In un secondo tempo, __________ __________ ha ribadito la soddisfacente relazione tra padre e figli, pur notando ancora qualche problema di natura educativa che rende necessario un sostegno (foyer, tutore e comunità musulmana). Con l'appellante vi è ad ogni modo un rapporto di scambio e di condivisione frequente, ciò che favorisce una proficua collaborazione (relazione del 23 agosto 2001).

                                14.   L'adozione di una misura di protezione dev'essere adeguata alla nuova situazione ogni qual volta le condizioni siano mutate ed essa necessiti, in una certa misura, di un pronostico in merito all'evoluzione delle circostanze determinanti (DTF 120 II 386 consid. 4d). In concreto, visto quanto precede, la situazione è del tutto diversa rispetto a quella considerata dall'autorità di vigilanza. Ora, per privare l'appellante dell'autorità parentale occorre che il bene dei figli sia minacciato, mentre gli atti più non consentono una prognosi del genere. Non consta, in particolare, che l'appellante sia inetto a esercitare – pur con qualche limite – l'autorità parentale (egli non risulta, comunque sia, avere preso decisioni contrarie agli interessi dei figli o avere omesso di prenderne nei loro interessi, oppure essersi comportato in maniera inammissibile in circostanze precise o avere dato segni di squilibrio inequivocabile). Nessuno degli operatori del resto prospetta pericoli del genere. Né è preteso che egli abbia manifestato fanatismo religioso, ciò che potrebbe ostare ai compiti educativi che incombono al detentore dell'autorità parentale. Certo, seri problemi sono insorti con la figlia maggiore proprio per questioni religiose, ciò che ha causato addirittura un tentativo di suicidio da parte della ragazza. L'increscioso episodio non sembra tuttavia destinato a ripetersi e non basta, da sé solo, a denotare incapacità genitoriale o lascia presagire decisioni pregiudizievoli per i figli. Anzi, il comportamento tenuto dall'appellante dopo il dramma attesta una certa presa di coscienza e una sufficiente assunzione di responsabilità, tant'è che – come ha rilevato il tutore – egli ha interrotto le pratiche religiose per soccorrere la figlia.

                                         Lascia invero perplessi la grande variabilità delle strategie educative. Il dottor __________ ha rilevato che, dopo avere adottato una posizione rigida e avere preteso uno stretto controllo delle figlie, che non avrebbero avuto il diritto di uscire né di stabilire relazioni con ragazzi, l'appellante ha assunto poi un atteggiamento diametralmente opposto, lasciando uscire le ragazze fino a orario piuttosto tardo (relazione del 29 giugno 2001, pag. 10). Per lo specialista tali oscillazioni costituiscono un problema di fronte a figli adolescenti, che necessitano di un contenimento funzionale, nel senso che la coerenza educativa rischia di venir meno e potrebbe farsi spazio un certo sconcerto. Ciò crea inoltre contrasto con le impostazioni educative del __________, che sfocia in avversione dei ragazzi per l'istituto (pag. 20). Anche il direttore del __________ ha avuto modo di constatare la stessa cosa (relazione del 10 gennaio 2001, pag. 1). Richiamato su questo aspetto, l'appellante ha ammesso di avere capito che occorre tener conto del fatto che le ragazze vivono in un determinato tipo di società e hanno determinate esigenze d'ordine sociale (relazione del 29 giugno 2001, pag. 10).

                                15.   In concreto non è dato a divedere – come detto – quali decisioni pregiudizievoli per il bene dei figli, sottratti alla sua custodia, potrebbe prendere il padre. Il dottor __________ ha invero prospettato egli medesimo la possibilità di lasciare all'appellante l'autorità parentale, ma poi ha scartato l'ipotesi poiché a suo avviso l'interessato non saprebbe distinguere tra autorità e custodia parentale, sicché pretenderebbe che i figli tornino da lui (pag. 18). Interrogato dallo stesso dott. __________, tuttavia, l'appellante si è detto consapevole della differenza tra i due istituti (pag. 13). Oltre a ciò, un genitore può essere privato dell'autorità parentale solo se non è in grado di esercitarla in modo corretto o se ne fraintende oggettivamente il contenuto. Nella fattispecie, tutto ben ponderato, un simile provvedimento non appare più proporzionato. Basta che all'appellante sia sottratta la custodia. Le difficoltà che egli continua a denotare nella cura quotidiana dei ragazzi, anche perché sofferente dei postumi di un incidente che gli causano disturbi di concentrazione e stanchezza (relazione del 29 giugno 2001, pag. 9) giustificano tale misura nell'interesse dei figli. Né sarebbe indicato chiamare le figlie maggiori a occuparsi dell'economia domestica, come l'appellante vorrebbe. Del resto il collocamento dei ragazzi ha avuto effetti positivi, che non è sicuramente il caso di pregiudicare.

                                16.   Tenuto conto che l'appellante abbisogna di un sostegno concre­to e che ai figli occorre garantire un minimo di continuità educativa, si impone ad ogni modo la nomina di un curatore incaricato di assistere il padre, consigliandolo e aiutandolo nella cura dei figli (art. 308 cpv. 1 CC). Il dott. __________ ha peraltro rilevato la necessità di un controllo sociale costruttivo, che vegli sul buon funzionamento, prevenga il degrado e aiuti la famiglia a conservare i risultati raggiunti (complemento del 26 settembre 2001, pag. 2). Tale misura appare non solo adeguata, ma provvida, giacché permette al curatore di sorvegliare le relazioni tra genitore e figli, abilitandolo a intervenire in caso di necessità non solo sull'appellante, ma – in collaborazione con lui – direttamente sui figli (Hegnauer, op. cit., pag. 209 n. 27.19a). Nulla impedisce all'autorità tutoria di designare come curatore l'attuale tutore, che già segue da anni l'evolversi della situazione e al quale potranno essere conferite prerogative speciali, vincolanti per il genitore (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 179 ad art. 156 CC). Il curatore avrà il compito, in particolare, di vigilare sulle relazioni dei figli con il padre, alleviando gli eventuali disagi connessi all'esercizio dell'autorità parentale. Egli potrà avvalersi dell'opera di terzi, compresi i rappresentanti della comunità islamica, ai quali potrà delegare talune funzioni di controllo (complemento peritale del 26 settembre 2001, pag. 3), potrà obbligare l'appellante a far capo a specialisti per eventuali terapie di sostegno o incaricare un assistente sociale di mettersi in relazione con i figli, adottando tutti i provvedimenti che appariranno necessari allo scopo. Inoltre egli terrà costantemente informata l'autorità tutoria, la quale potrà – dandosi il caso – intervenire e prendere le misure del caso. Giovi avvertire l'appellante che, pur come detentore dell'autorità parentale, egli dovrà continuare a collaborare con il curatore e rispettarne le direttive, dimostrando buona volontà verso gli operatori sociali che si occupano dei figli.

                                17.   Di per sé la privazione della custodia parentale andrebbe pronunciata dall'autorità tutoria (art. 310 cpv. 1 CC); dato nondimeno che il ricorso in esame ha pieno effetto devolutivo, questa Camera può procedere essa medesima alla riforma del dispositivo impugnato in accoglimento parziale dell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi vanno suddivisi a metà fra l'appellante e lo Stato (art. 148 cpv. 2 CPC). Il primo, in effetti, ottiene di essere reintegrato nell'autorità, ma non nella custodia parentale. D'altra parte la Delegazione tutoria di __________ non può essere considerata soccombente, avendo essa rinunciato a postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Il grado di soccombenza dell'appellante non giustifica nemmeno, per converso, l'assegnazione di ripetibili.

                                         Circa la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'appellante, essa merita accoglimento vista la precaria situazione finanziaria di lui e il parziale buon esito del ricorso (art. 155 e 157 CPC). Non può invece essere concessa assistenza giudiziaria a __________, che come persona interessata non è parte in causa e davanti al Tribunale di appello non aveva più interessi propri da difendere.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   __________ è privata dell'autorità parentale sui figli __________ (1985), __________ (1987), __________ (1991) e __________ (1995). __________ è privato della custodia parentale sui figli medesimi.

                                         2.   In favore di __________, __________, __________ e __________ è istituita una curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Il curatore avrà il compito di vigilare le relazioni dei figli con il padre e, in particolare, di alleviare le eventuali difficoltà connesse all'esercizio dell'autorità parentale. La Commissione tutoria regionale __________ è incaricata di eseguire il provvedimento.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   350.—

                                         b) oneri di perizia          fr. 2555.60

                                         c) spese                         fr      50.—

                                                                                fr. 2955.60

                                         sono posti per metà a carico dell'appellante e per metà a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   III.   __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                 IV.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, tutore ufficiale, __________;

                                         – Direzione del __________, __________;

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                   – Commissione tutoria regionale __________, __________ (per esecuzione del dispositivo I, n. 2);

                                     – avv. __________ , __________ (limitatamente al dispositivo  n. IV).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.139 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.2002 11.1999.139 — Swissrulings