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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.09.2000 11.1999.123

12 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,991 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00123

Lugano 12 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Chiesa

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 ottobre 1985 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, __________);    

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione di __________ contro la sentenza del 30 agosto 1999 emanata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1942) e __________ nata __________ (1948) si sono sposati il 19 febbraio 1971 a Locarno. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1973), __________ (1975) e __________ (__________1978). Il 2 aprile 1985 __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 9 aprile successivo. Con petizione del 24 ottobre 1985 __________ ha promosso azione di divorzio, rilevando in particolare, che i coniugi avevano già provveduto direttamente alla liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 29 dicembre 1986 __________ si è opposta alla petizione; in via riconvenzionale ha postulato essa stessa il divorzio, chiedendo, in particolare, l'importo di fr. 500'000.– in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha contestato il 30 gennaio 1987 la domanda riconvenzionale, mentre nella sua duplica del 6 aprile 1987 la moglie ha riaffermato le sue richieste. Nel corso dell'istruttoria, il 4 marzo 1997, la convenuta ha chiesto di disgiungere la causa di stato da quella relativa allo scioglimento del regime dei beni, domanda alla quale l'attore ha aderito e che il Pretore ha ordinato il 7 luglio 1997. Con sentenza del 17 ottobre 1997 il Pretore ha accolto la petizione e ha pronunciato il divorzio, respingendo, su questo punto la domanda riconvenzionale. __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria a decorrere dal 30 marzo 1995.

                                  B.   Esperita l'istruttoria nell'ambito dello scioglimento del regime dei beni, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo. Nel suo allegato del 10 giugno 1999 l'attore ha chiesto di respingere la pretesa della moglie. Quest'ultima ha postulato il 14 giugno 1999 il versamento dell'importo di fr. 138'740.–. Statuendo il 30 agosto 1999, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 138'740.– in liquidazione del regime dei beni. Le spese di fr. 13'000.– e la tassa di giustizia di fr. 5'500.–, per il periodo fino al 30 marzo 1995, sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per due terzi a carico della convenuta. Per il periodo successivo le spese di fr. 41'374.55 e la tassa di giustizia di fr. 2'500.– sono state ripartite nella medesima proporzione. La moglie è stata inoltre obbligata a versare al marito fr. 9'000.– per ripetibili ridotte.

                                  C.   Contro la sentenza predetta __________ è insorta con appello del 20 settembre 1999, nel quale, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del marito e, in via subordinata, di ripartirli in ragione di un quarto a suo carico e la rimanenza a carico dell'attore, tenuto a rifonderle fr. 10'000.– per ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigiosa in questa sede è unicamente la suddivisione degli oneri processuali. Il Pretore li ha ripartiti in ragione di un terzo a carico del marito e di due terzi a carico della moglie tenendo conto della domanda iniziale di costei, che chiedeva il versamento di fr. 500'000.–, e del fatto che essa avrebbe potuto limitare la sua pretesa. L'appellante contesta tale conclusione. Essa nega dapprima di avere responsabilità nel protrarsi della causa e adduce che era impossibile all'inizio della procedura giudiziaria determinare con una certa precisione la sua pretesa, tant'è che si sono rese necessarie due perizie giudiziarie. Rileva poi che la sua domanda è stata integralmente accolta nella misura richiesta con le conclusioni sostiene che le spese processuali devono essere poste integralmente a carico del marito, il quale ha negato di dovere alcunché alla moglie anche dopo l'allestimento delle perizie. In via subordinata, l'appellante assevera che vi sarebbero comunque giusti motivi per suddividere diversamente tali oneri poiché nelle procedure matrimoniali è ammessa la possibilità di prescindere da un riparto strettamente numerico. Infine, essa censura l'ammontare della ripartizione nel tempo della tassa di giustizia e sostiene che dovrebbe essere invertito per tenere conto della limitata attività processuale prima del 30 marzo 1995.

                                   2.   Per l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). Il principio della soccombenza è determinante e l'art. 148 cpv. 2 CPC non può essere ragionevolmente interpretato nel senso che il giudice, in caso di reciproca soccombenza, è libero di ripartire a suo piacimento le spese e le ripetibili. Va invece ritenuto che, anche in questo caso, le spese giudiziarie debbano essere poste a carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi autorizzino una diversa ripartizione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 36 ad art. 148). La giurisprudenza ha già tuttavia avuto occasione di rilevare che nella determinazione degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid. 3; Rep. 1996 171).

                                   3.   Nella fattispecie, l'appellante ha dapprima rivendicato l'importo di fr. 500'000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni (risposta e riconvenzionale domanda n. 4), l'ha in seguito confermato (duplica pag. 13) e per finire, dopo le perizie giudiziarie, ha ridotto la sua pretesa a fr. 138'740.– (pag. 9). Il marito, da parte sua, ha sempre respinto qualsiasi pretesa della controparte. Ora, il valore litigioso è stabilito dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC). Decisivo è pertanto il momento della litispendenza; successivi mutamenti di valore hanno rilevanza solo in quanto sanano difetti di giurisdizione o di competenza (art. 3 CPC). Il valore specificato nell'ultimo atto di causa non può servire quale elemento di base per la fissazione delle spese e ripetibili di prima sede quando la riduzione del valore litigioso interviene solo in quell'allegato. In tale evenienza, determinante è unicamente il valore iniziale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 5). In concreto, a ragione il primo giudice si è dipartito dal valore di fr. 500'000.– e siccome l'interessata ha fatto atto di acquiescenza per complessivi fr. 361'260.– e ha ottenuto fr. 138'740.–, essa è risultata vincente solo in ragione di cinque diciottesimi. Dal profilo strettamente numerico la ripartizione decisa dal Pretore è finanche favorevole all'appellante. Ne segue che l'apprezzamento del primo giudice non appare il risultato di un eccesso o di un abuso del suo potere di apprezzamento.

                                   4.   Certo, come rilevano Cocchi /Trezzini (op. cit., nota 39 alla n. 5 ad art. 5), non sempre si può tenere conto del solo valore di causa iniziale poiché spesso la parte richiedente non conosce, all'inizio della procedura, l'ammontare del suo credito con sufficiente precisione – in particolare se esso dipende dalle risultanze istruttorie – ma è nondimeno tenuta a quantificare la sua pretesa in applicazione dell'art. 78 CPC. In tali situazioni il giudice può far capo all'art. 148 cpv. 2 CPC e tenere conto dei giusti motivi, ma ciò non giova all'appellante. Intanto nel primo allegato essa poteva limitarsi a postulare un importo da determinarsi, essendo ammissibile la precisazione della pretesa in liquidazione del regime dei beni nel corso della procedura (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 113 ad art. 154 con riferimenti). Inoltre, l'ammontare iniziale formulato dall'appellante si fondava su una valutazione dell'aumento della sostanza immobiliare eseguita dal suo legale sulla base degli elementi allora in suo possesso. E siccome la moglie, ignara della notevole rilevanza dell'attività commerciale del marito (risposta e riconvenzionale pag. 12), riteneva di dover ricevere almeno fr. 500'000.–, la riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze peritali non poteva che lasciare intendere un'estensione della domanda. È possibile che i dati a disposizione del legale non fossero completi e che la situazione finanziaria della controparte fosse complessa, ma non può dirsi che la pretesa sia stata formulata con leggerezza e senza fondamento e con il solo scopo di dover cifrare la domanda. Il Tribunale federale, per altro, ha ammesso la possibilità di presentare domande non cifrate nel caso in cui l'attore non è in grado di formularle, non disponendo di certe informazioni (DTF 123 III 140).

                                   5.   La giurisprudenza, invero, ha già avuto modo di stabilire che qualora la lite verte sul diritto matrimoniale, il giudice può – a determinate condizioni – scostarsi da una ripartizione strettamente numerica degli onere processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148). Ma a prescindere dal fatto che l'applicazione di tale eccezione è lasciata all'apprezzamento del giudice, essa deve essere riferita piuttosto ai casi di reciproca soccombenza ove una quantificazione pecuniaria delle domande non è possibile (principio del divorzio, affidamento dei figli, diritto di visita, ecc.), e non in casi ove in discussione vi sono solamente questioni di natura patrimoniale, come in concreto.

                                   6.   L'appellante chiede infine una diversa ripartizione della tassa di giustizia, nel senso di invertire l'ammontare della stessa a dipendenza dei periodi considerati dal Pretore. A torto. Come esposto dall'interessata stessa nel suo allegato (appello pag. 5 -9), la causa è durata 12 anni e ha comportato innumerevoli atti processuali. Per quanto riguarda lo scioglimento del regime dei beni, fino al 31 marzo 1995, la procedura ha implicato lo scambio degli allegati, l'udienza preliminare, la redazione dei quesiti peritali, la discussione sull'opposizione agli stessi e la relativa decisione, la presentazione di un'istanza volta ad ordinare al marito di non alienare la sua quota societaria e la designazione dei periti. Dopo tale data, vi è stata l'istanza per la disgiunzione dello scioglimento dei beni dalla causa di stato, la presentazione dei referti peritali e la redazione delle conclusioni. Nelle circostanze descritte è indubbio che l'attività processuale è risultata preponderante nella prima fase, di modo che l'apprezzamento del primo giudice resiste alla critica.

                                   7.   Per quanto riguarda le ripetibili, esse seguono nuovamente la soccombenza e nella misura in cui il ricorso deve essere respinto non vi sono ragioni di aumentarle come chiesto dall'appellante. Ne discende che l'appello deve essere respinto sia per quanto riguarda la domanda principale sia per quel che concerne la domanda subordinata.

                                   8.   Gli oneri del pronunciato odierno vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili di appello commisurata alla stringatezza delle osservazioni. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante deve essere respinta già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Delle sue precarie condizioni finanziarie se ne tiene conto riducendo la tassa di giustizia.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   L'istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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