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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.11.2000 11.1999.119

3 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,111 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00119

Lugano 3 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 23 ottobre 1998 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa l'8 luglio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1968) e __________ (1975) si sono sposati a __________ il __________ 1997. Il 17 giugno 1997 essi hanno adottato la separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati il 17 aprile 1998. Il 25 maggio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 giugno 1998, e il 23 ottobre 1998 ha promosso azione di divorzio, postulando la condanna della moglie al versamento di fr. 7'216.60 in liquidazione del regime matrimoniale. Nella sua risposta del 30 novembre 1998 __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma si è opposta alla pretesa pecuniaria dell'attore. Nel successivo scambio di atti scritti le parti si sono riconfermate nelle loro domande. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, ribadendo il loro punto di vista in un memoriale conclusivo.

                                  B.   Con sentenza dell'8 luglio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 5'916.60. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste per un settimo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ è stata tenuta inoltre a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la citata sentenza __________ è insorta con un appello del 17 settembre 1999 in cui chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di respingere la pretesa pecuniaria del marito. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio 2000) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla legge nuova (art.7a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in primo grado, i dispositivi della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC;

                                         I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 in re G. contro G., consid. 1). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso. Controversi sono i rapporti patrimoniali, l'appellante rifiutando di versare al marito fr. 5'916.60 per debiti coniugali. Tale pretesa non influisce minimamente sulla pronuncia del divorzio, che ha assunto così carattere definitivo in virtù del vecchio diritto.

                                   2.   Il Pretore ha negato che la pretesa del marito si fondasse sulla liquidazione del regime dei beni, ma ha nondimeno ammesso la ricevibilità della domanda, ritenendola in chiara relazione con l'unione coniugale. Egli ha accertato che il marito aveva versato alla moglie fr. 12'436.60 affinché essa provvedesse, come mandataria, al pagamento di alcune fatture di artigiani intervenuti per il rinnovamento del bagno dell'appartamento coniugale. Di tale importo la moglie aveva utilizzato solo fr. 6'520.– (fr. 1'200.– per saldare una fattura di __________, fr. 250.– per il pittore, fr. 3'670.– per una fattura della __________ SA e fr. 1'400.– per una fattura della __________ SA), mentre non aveva pagato né fr. 2'448.10 per il premio dell'assicurazione sulla vita del marito né fr. 230.– quale saldo di un'altra fattura della __________ SA. Il primo giudice ha pertanto obbligato la moglie a restituire al marito fr. 5'916.60, rigettando la domanda di compensazione da lei sollevata per un credito vantato nei confronti dell'attore.

                                   3.   L'appellante ribadisce la propria opposizione al versamento dell'importo stabilito dal Pretore e rileva che agli atti vi sono indizi sufficienti per ritenere che essa ha pagato sia il premio dell'assicurazione sulla vita sia la seconda fattura della __________ SA. L'importo da lei versato in esecuzione del suo obbligo ammonta quindi a fr. 9'198.–, con conseguente saldo a favore dell'attore di fr. 3'238.50. Essa critica inoltre il primo giudice per non avere ammesso la compensazione di un suo credito, derivante dall'avere contribuito in maggior misura all'acquisto della mobilia dell'appartamento coniugale e alle spese di matrimonio, ricevendo un controvalore di mobili inferiore a quanto versato.

                                   4.   Dagli atti risulta che il 17 giugno 1997 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale con la quale hanno adottato il regime della separazione dei beni (doc. E, conclusioni convenuta pag. 2). Ora, in tale ambito non ha luogo una liquidazione poiché in tale regime non esiste alcun patrimonio da liquidare (Rep. 1991 pag. 421 in mezzo). Può comunque rivelarsi necessario sciogliere alcuni legami giuridici sorti fra i coniugi, come quelli risultanti dal mandato dell'art. 195 CC. Un coniuge può infatti incaricare l'altro, espressamente o per atti concludenti, di amministrare il suo patrimonio o parte di esso, in applicazione delle norme relative al contratto di mandato (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 938 pag. 379). La portata del mandato dipende dall'accordo preso dalle parti, le quali sono libere di limitarne il contenuto a determinati atti. Il coniuge mandatario è tenuto a un'esecuzione conforme, fedele e diligente dell'affare conferitogli (art. 397 e 398 CO) e ha il dovere di rendere conto del suo operato al mandante (art. 400 CO). Spetta pertanto al mandatario dimostrare il corretto adempimento dell'incarico (art. 8 CC; Fellmann in: Berner Kommentar, n. 488 ad art. 394 CO).

                                   5.   Dagli atti risulta, e il fatto non è contestato, che il 6 aprile 1998 l'attore ha versato alla convenuta fr. 12'436.60 perché questa pagasse alcune fatture emesse da artigiani che avevano eseguito lavori di rinnovamento nel bagno dell'appartamento coniugale (doc. A e B). Neppure è contestato che l'appellante ha effettuato due prelevamenti, l'uno di fr. 4'300.– il 7 aprile 1998 e l'altro di fr. 7'000.– il 16 aprile 1998 (doc. B), con i quali ha saldato quattro fatture di complessivi fr. 6'520.– (doc. 1, 3 e D). Ciò posto, occorre esaminare se essa ha dimostrato di avere effettuato gli ulteriori versamenti per complessivi fr. 2'730.–.

                                         a)  Il primo versamento riguarda il premio di assicurazione vita del marito. Dal fascicolo processuale non si evince chi ha eseguito, il 7 aprile 1998, il pagamento di fr. 2'448.10 presso l'Ufficio postale di __________ (doc. O). È possibile che l'appellante abbia prelevato, lo stesso giorno, fr. 4'300.– (doc. B), che quel giorno sul conto bancario del marito non vi fosse alcuna disponibilità e che la moglie si occupasse dell'amministrazione dell'unione coniugale, ma ciò non è ancora sufficiente per concludere che la moglie abbia pagato il premio. Intanto l'importo prelevato non corrisponde a quello del premio, né l'interessata indica come abbia impiegato il resto dell'importo prelevato. Essa non spiega nemmeno perché la cedola in questione si trovava, contrariamente a tutte le altre da lei prodotte, nelle mani del marito. Oltre a ciò, il marito ha obiettato che lo stipendio non gli è versato su un conto bancario, per cui egli aveva disponibilità per far fronte al pagamento del premio. Nulla l'appellante ha eccepito al proposito. Nelle circostanze descritte gli indizi forniti dalla convenuta non sono concordanti, di modo che non possono assurgere a prova certa. Ne segue che essa non ha dimostrato di avere versato tale importo, con la conseguenza che il giudizio del Pretore resiste alla critica su questo punto.

                                         b)  Il secondo versamento concerne il pagamento, effettuato il 28 aprile 1998, di una fattura di fr. 230.– emessa della ditta __________ SA (doc. 2). A detta dell'appellante il pagamento nello stesso giorno di un'altra fattura della medesima ditta dimostra che anche quella in esame riguardava prestazioni eseguite nell'appartamento del marito. Ora, a prescindere dal fatto che la ricevuta in questione (doc. 2) indica, contrariamente all'altra fattura (doc. D), il nuovo recapito della convenuta, la quale non ne giustifica il motivo, essa non spiega perché la ditta avrebbe emesso due diverse fatture per lavori svolti nel medesimo appartamento e nel medesimo periodo. Del resto, contrariamente a quanto l'appellante pretende, non tutte le spese del nuovo appartamento incombono al locatore (art. 259 CO) e l'importo della fattura può senz'altro riferirsi a un onere di piccola entità a carico del conduttore. Ne discende che l'appellante non è, nuovamente, riuscita a provare quanto le incombeva, ragione per cui anche su questo punto l'appello denota la sua inconsistenza.

                                   6.   Il Pretore, come detto, ha respinto la richiesta di compensazione sollevata dalla convenuta ritenendo che le spese di acquisto della mobilia e di matrimonio sono avvenute nella forma della società semplice e che i coniugi avevano derogato, per atti concludenti, a una partecipazione paritaria delle quote. L'appellante contesta tale conclusione e assevera che la società semplice non è stata liquidata e che essa aveva maggiormente finanziato la società, ricevendo mobili in misura inferiore a quanto versato.

                                   7.   a)  Dagli atti risulta che i coniugi prima del matrimonio hanno convissuto un anno (petizione, pag. 1) e che durante questo periodo hanno acquistato diversa mobilia con versamenti da parte di entrambi. Ora, la liquidazione patrimoniale consecutiva allo scioglimento del concubinato è retta dalle regole sulla società semplice (Rep. 1990 pag. 216; Hausheer/Geiser/ Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2000, n. 03.57 segg. pag. 28 e 29); nondimeno quando il concubinato finisce con il matrimonio (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO), le parti possono rinunciare, nella maggior parte dei casi tacitamente, a liquidare il concubinato, rimandando l'operazione al momento della liquidazione del regime matrimoniale (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 159 pag. 51 seg.).

                                         b)  Nella fattispecie le parti hanno adottato la separazione dei beni (doc. E). Con tale regime essi hanno inteso realizzare, sul piano matrimoniale, la completa dissociazione dei loro interessi materiali, rimanendo interamente liberi di amministrare, godere e disporre della loro sostanza e dei loro redditi (art. 247 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1879 pag. 718). Il contratto matrimoniale produce i suoi effetti dalla sua conclusione e presuppone lo scioglimento del precedente regime (art. 204 cpv. 1 e 236 cpv. 1 CC). Se stipulato prima del matrimonio, esso esplica i suoi effetti dalla celebrazione (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 832 pag. 342) e presuppone la liquidazione dei loro precedenti rapporti patrimoniali, anche perché la separazione dei beni si estende all'intero patrimonio dei coniugi (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 824 pag. 338). Dagli atti non risulta, né l'appellante ha mai preteso, che al momento di firmare il contratto matrimoniale le parti intendessero escludere beni acquisiti in precedenza. Si può ragionevolmente ritenere quindi che i loro rapporti patrimoniali siano stati regolati con la sottoscrizione della nota convenzione, tanto più che al momento della separazione di fatto la moglie ha portato con sé una parte dei mobili per un valore di fr. 3'600.– (risposta, pag. 5; conclusioni, pag. 6). È possibile che l'interessata abbia versato più del marito per l'acquisto di beni coniugali, ma essa non ha reso verosimile, come le incombeva, che al momento di stipulare la convenzione matrimoniale i coniugi avessero lasciato in sospeso lo scioglimento della società semplice. Ne segue che l'appello, infondato, deve essere respinto.

                                   8.   Gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148

                                         cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il gravame non può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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