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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2000 11.1999.103

20 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,306 parole·~17 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.1999.00103

Lugano 24 maggio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 marzo 1999 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello del 29 luglio 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 16 luglio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 19 ottobre 1990 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ nata __________. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva l'affidamento della figlia __________ (nata il __________ 1982) alla madre e l'obbligo per il padre di versare un contributo alimentare mensile di fr. 800.– fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, al più tardi fino al compimento del ventesimo anno di età.

                                  B.   __________ è padre anche di __________, nato il 23 settembre 1992 dalla relazione con __________ __________. Con sentenza del 16 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, adito da __________ __________ con un'azione di mantenimento, ha fatto obbligo a __________ __________ di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili oltre l'assegno familiare fino al 22 settembre 1998, di fr. 550.– mensili oltre l'assegno fino al 22 settembre 2008 e di fr. 630.– mensili oltre l'assegno fino alla maggiore età. Tale sentenza è stata confermata da questa Camera il 9 aprile 1998 (inc. __________).

                                  C.   Il 3 marzo 1999 __________ __________ ha promosso contro __________ __________ un'azione di modifica della sentenza di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'esonero dal pagamento di ogni contributo alimentare per la figlia __________ dal 1° marzo 1999. In via cautelare egli ha instato per la soppressione del contributo, con riduzione inaudita parte a fr. 250.– mensili dal 1° marzo 1999. All'udienza del 30 marzo 1999 l'attore ha confermato le sue domande. Esperita l'istruttoria, la convenuta è comparsa al dibattimento finale del 20 aprile 1999 e si è opposta alle domande cautelari. Statuendo il 16 luglio 1999, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, senza prelevare tasse né spese, ma condannando l'istante a versare alla convenuta un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.

                                  D.   Con appello del 29 luglio 1999 __________ __________ postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la figlia pendente la causa di modifica, in via subordinata la riduzione a fr. 346.25. Nelle sue osservazioni del 13 agosto 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

                                  E.   Parallelamente __________ __________ si è rivolto, il 3 marzo 1999, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere anche la soppressione del contributo dovuto al figlio __________ __________. Con sentenza del 4 giugno 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha parzialmente accolto l'azione e ha ridotto il contributo a fr. 400.– mensili dal 1° marzo 1999.

                                  F.   Insorto l'8 giugno 1999 contro la sentenza del Pretore, __________ __________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di sopprimere il contributo alimentare per __________, in via subordinata di ridurlo a fr. 194.75 mensili dal 1° gennaio 1999 (inc. __________). Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

                                  G.   Con ordinanza del 29 dicembre 1999 la presidente di questa Camera ha congiunto ai fini istruttori la causa sul contributo alimentare per __________ __________ e quella sul contributo alimentare per __________ __________. I tre genitori e __________ sono stati citati al dibattimento del 2 febbraio 2000. Completata l'istruttoria, le parti, che hanno avuto occasione di esprimersi sui nuovi documenti acquisiti agli atti, hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La modifica non ha, di per sé, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi di mantenimento per i figli minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente da quello anteriore (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). Nella fattispecie sono pertanto applicabili, in virtù del rinvio previsto dall'art. 134 cpv. 2 CC, le norme di procedura prescritte per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono quindi, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Il giudice di ogni grado non è di conseguenza vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò consente di assumere prove d'ufficio anche in appello, come prescrive esplicitamente il nuovo art. 419b CPC.

                                   2.   Dottrina e giurisprudenza ammettevano, nell'ambito di un processo di modifica retto dal diritto previgente, la possibilità di emanare misure provvisionali applicando per analogia l'art. 145 vCC (Lüchinger/Geiser, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 21 ad art. 157 CC). Il nuovo diritto del divorzio non porta novità in questo ambito e misure provvisionali possono pertanto essere emanate ove appaiano urgenti e indispensabili, applicando per analogia gli art. 281 e 284 CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad art. 134 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto).

                                   3.   Per l’art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo e, a seconda delle circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer in: Droit suisse de la filiation, 4a ed., pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, 1997, nota 58 ad art. 285 CC).

                                   4.   Il Pretore ha accertato un reddito dell'istante di fr. 3'300.– mensili sulla base delle tassazioni agli atti e ha calcolato il suo fabbisogno in fr. 1'898.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.– per persona convivente, fr. 550.– per l'alloggio, fr. 303.– per il premio della cassa malati, fr. 120.– di imposte). È quindi giunto alla conclusione che l'istante può continuare a far fronte al versamento dei contributi alimentari per entrambi i figli con la disponibilità mensile di fr. 1'435.– e ha respinto l'istanza cautelare. L'appellante contesta sia il reddito sia il fabbisogno accertati dal Pretore. Ribadisce di avere dimostrato il peggioramento della sua situazione finanziaria, dovuto a problemi di salute e alla recessione economica e chiede che si tenga conto del suo reddito effettivo di fr. 2'650.– mensili o, al massimo, di reddito ipotetico di fr. 3'000.–.

                                   5.   Nella fattispecie l'istante ha dimostrato di essere affetto dal 1995 da una sindrome lombovertebrale cronica con multiple lesioni degenerative lombari, ciò che gli causa un'incapacità lucrativa del 50% (doc. Q). Egli svolge tuttora l'attività di parrucchiere indipendente e dal 1995 al 1997 ha ricevuto indennità assicurative per malattia (doc. Z). Una domanda di rendita d'invalidità presentata il 26 gennaio 1996 è stata respinta il 17 aprile 1997 dall'Ufficio assicurazione di invalidità. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il 27 luglio 1998 il rifiuto della rendita, poiché l'incapacità di guadagno dell'assicurato non raggiungeva il grado minimo del 40% richiesto per la concessione di una rendita (doc. DD). L'interessato ha invero dimostrato di aver cercato senza esito un'altra occupazione (doc. BB, HH, II). Egli afferma inoltre di avere provato l'avvenuta contrazione del proprio reddito a fr. 2'650.– mensili. L'affermazione però non trova riscontro nell'istruttoria. Che il reddito sia diminuito per problemi di salute successivi alla sentenza di divorzio è indubbio. Nel periodo fiscale 1995/96, infatti, il reddito aziendale fiscalmente accertato era di fr. 54'000.– annui (doc. E). L'istante ha dichiarato nel periodo successivo un reddito aziendale medio 1997/98 di fr. 24'453.– netti (doc. F) per poi accettare, in sede di reclamo contro la tassazione, un reddito aziendale di fr. 40'000.– annui (doc. H). Nella dichiarazione fiscale del 1999/2000 egli ha indicato un reddito netto medio di fr. 15'838.50 annui (doc. EE). La tassazione è stata nondimeno emessa in base a un reddito aziendale di fr. 45'000.– e a un reddito d'altra fonte di fr. 5'400.– (fascicolo prodotto il 10 febbraio 2000 in appello). Il contribuente ha interposto reclamo contro quest'ultima tassazione, ma il reclamo non è ancora stato deciso.

                                   6.   Da quanto esposto emerge pertanto che l'appellante ha dimostrato la riduzione del proprio reddito da fr. 54'000.– a fr. 40'000.– annui, mentre l'asserita contrazione a fr. 2'650.– mensili poggia solo su sue affermazioni. Né si possono trarre conclusioni attendibili dai conteggi manoscritti dell'interessato sui suoi incassi (doc. CC) o dagli estratti dei conti bancari (cfr. doc. FF, GG), che indicano solo versamenti e prelevamenti dal conto e non possono quindi fornire dati attendibili sull'andamento dell'attività commerciale. Trattandosi di un lavoratore indipendente, per altro, il reddito determinante non è necessariamente quello conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più anni (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 52 ad art. 285 CC; Rep. 1994 pag. 141 con richiami; Wullschleger, op. cit., n. 34 ad art. 285 CC). L'appellata, dal canto suo, ritiene che l'istante possa conseguire un reddito di almeno fr. 4'500.– mensili e rimprovera all'istante di non aver fatto capo alle prestazioni offerte dalle assicurazioni sociali. Entrambi i rimproveri tuttavia sono infondati. Non vi sono infatti motivi per scostarsi dai dati fiscali agli atti, l'istante avendo dimostrato sia l'insorgere di problemi di salute sia una contrazione rilevante del proprio reddito. Né si può esigere da una persona che ha superato i 45 anni, con problemi di salute, una riconversione professionale, per altro esplicitamente esclusa dall'Ufficio assicurazione invalidità (doc. DD: sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 27 luglio 1998, pag. 2). Riprendendo il reddito aziendale annuo di fr. 40'000.– (fr. 3'300.– mensili), il Pretore ha correttamente apprezzato le circostanze del caso concreto e non vi è motivo per scostarsi dalle sue conclusioni su questo punto.

                                   7.   L'appellante rimprovera poi al Pretore di avere limitato il suo fabbisogno minimo a fr. 1'898.– mensili quando in realtà esso sarebbe di fr. 2'459.–, dovendo essere inserite nel totale le stesse poste riconosciute dal Pretore di Locarno Campagna nella parallela procedura relativa al contributo alimentare per l'altro figlio (fr. 470.– per le imposte, fr. 106.– per l'assicurazione infortuni e fr. 105.– per l'assicurazione perdita di guadagno). La censura è in parte provvista di buon diritto.

                                         a)   Il primo giudice ha stimato gli oneri fiscali dell'appellante in fr. 120.– mensili. L'istante chiede che sia inserito nel suo fabbisogno l'importo di fr. 470.– ammesso dal Pretore di Locarno Campagna. Se non che, tale importo corrisponde al periodo fiscale 1997/98 (doc. I). In sede di appello è stata prodotta la tassazione più recente del 1999/2000, in base alla quale l'onere fiscale complessivo ammonta a circa fr. 310.–. L'onere deve quindi essere fissato di conseguenza.

                                         b)   L'appellante chiede che siano inseriti nel fabbisogno i premi mensili per l'assicurazione infortuni (fr. 106.–) e per l'assicurazione perdita di guadagno (fr. 105.–), che il primo giudice ha stralciato ritenendoli compresi nelle deduzioni operate dal reddito aziendale lordo. La doglianza è provvista di buon diritto. Dal questionario fiscale per i contribuenti con professione indipendente risulta che dal reddito aziendale lordo possono essere dedotti gli oneri assicurativi relativi all'AVS/AI e alle assicurazioni aziendali, fra le quali non rientrano però quelle personali, come l'assicurazione infortuni e la perdita di guadagno (doc. F, pag. 2). Ci si potrebbe domandare piuttosto se nel fabbisogno debba essere inserito anche il premio della cassa malati per prestazioni eccedenti l'assicurazione obbligatoria (cfr. RDAT 1999-I pag. 204 n. 59). Se nella fattispecie si considera tuttavia che l'istante ha già ridotto al minimo le spese di alloggio e che egli è affetto da malattia cronica, tagli al riguardo non si giustificano. Tanto meno ove si pensi che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Camera, anche in caso di convivenza il fabbisogno dell'appellante dovrebbe comprendere il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola e l'onere d'alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse per conto proprio (I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa L. c. L.). Gli importi di fr. 105.– e di fr. 106.– devono pertanto essere inseriti nel fabbisogno del debitore, tanto più che le assicurazioni in questione sono a vantaggio dei creditori di alimenti, garantendo all'indipendente un reddito in caso di infortunio o malattia. 

                                         c)   L'appellata sostiene che nel fabbisogno dell'istante non dovrebbe figurare l'onere di alloggio, poiché la convivente non pretende il versamento della quota convenuta a suo tempo. L'argomentazione è infondata. La convivente dell'appellante, sentita come testimone nella parallela causa davanti alla Pretura di Locarno Campagna, ha invero dichiarato che il compagno non le versava più l'importo di fr. 550.– per l'alloggio (verbale del 28 maggio 1999). Se non che, nel 1996 costui disponeva di un alloggio proprio, per il quale pagava fr. 910.– mensili (sentenza della Pretura di Locarno Campagna del 16 settembre 1996, pag. 4). Egli ha dunque ridotto i propri costi di locazione a fr. 550.– e almeno quest'ultimo importo gli va riconosciuto. Le prestazioni della convivente, che di fatto rinuncia a incassare l'importo pattuito, sono intese in favore del compagno, non dei suoi figli, e non vanno quindi considerate nel calcolo del contributo alimentare (Wullschleger, op. cit., n. 25 ad art. 285 CC; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 25 ad art. 125 CC).

                                   8.   Il reddito dell'appellante deve pertanto essere determinato in fr. 3'300.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2'300.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, alloggio fr. 550.–, cassa malati fr. 303.–, assicurazione infortuni fr. 106.–, assicurazione perdita di guadagno fr. 105.–, imposte fr. 311.–). Ora, i figli di un medesimo genitore possono rivendicare nei confronti di questi un uguale livello di vita e pretendere contributi di mantenimento proporzionalmente uguali ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4; I CCA, sentenze del 19 luglio 1999 nelle cause B. c. D. S., B. c. B.; Wullschleger, op. cit., n. 58 ad art. 285 CC). In concreto il contributo mensile per Aline (1982) ammonta, per effetto dell'indicizzazione, a fr. 951.– e quello per __________ a fr. 555.–, per un totale di fr. 1'506.–. Dovendo essere garantito al debitore alimentare il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1), l'importo da suddividere tra i due figli ammonta a fr. 1'000.– (reddito fr. 3'300.– meno il fabbisogno di fr. 2'300.–). E siccome nessun contributo è prioritario sull'altro, occorre ridurre le somme in proporzione. Ciò porterebbe a diminuire il contributo mensile per __________ a fr. 369.– (arrotondati) e quello dovuto per Aline a fr. 631.– (arrotondati), oltre all'assegno familiare, da percepire direttamente dalle rispettive madri.

                                         Se non che, il contributo alimentare dovuto ad __________ __________ era stato calcolato tenendo conto delle disponibilità dell'istante dopo il pagamento del contributo alimentare per __________ (sentenza del 16 settembre 1996, pag. 4). Tale metodo di calcolo non è più conforme, in presenza di più figli minorenni dello stesso debitore, alla giurisprudenza del Tribunale federale. Si impone quindi una verifica dei fabbisogni di __________ e di __________, al fine di salvaguardare la parità di trattamento tra i fratelli. Ora, le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), prevedono per una ragazza dell'età di __________ (1982) un fabbisogno medio in denaro, senza cura né educazione (prestate in natura dal genitore affidatario) di fr. 1'300.–. In concreto occorre aggiungere a tale importo i costi che la giovane, studente alla Scuola di commercio, deve affrontare per recarsi a scuola: fr. 67.– per l'abbonamento “Arcobaleno” e fr. 200.– per i pasti fuori casa (distinta prodotta all'udienza del 2 febbraio 2000), che non sono compresi nel fabbisogno medio delle citate raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di Aline può quindi essere stimato in fr. 1'570.– mensili (arrotondati). Per un bambino dell'età di __________ (1992) il fabbisogno medio in denaro ammonta a fr. 980.– mensili, al quale bisogna aggiungere fr. 225.– (75% dell'importo corrispondente alle cure e all'educazione), poiché la madre lavora (cfr. anche sentenza del 16 settembre 1996, pag. 4), per un totale di fr. 1'210.– (arrotondati). A un fabbisogno in denaro dei figli di complessivi fr. 2'780.– corrisponde tuttavia una disponibilità finanziaria del padre di fr. 1'000.–. Tenuto conto dei rispettivi fabbisogni e del fatto che il contributo per __________ è dovuto ancora per un periodo limitato, secondo quanto prevede la sentenza di divorzio del 1990, i contributi per i figli devono essere ridotti a fr. 600.– per __________ e a fr. 400.– per __________, oltre agli assegni familiari.

                                   9.   L'appellante deve versare mensilmente per i figli un importo complessivo di fr. 1'506.– e, avendo a disposizione solo fr. 1'000.–, si vede ridotto a vivere con un importo notevolmente inferiore al suo fabbisogno minimo. Ciò giustifica una riduzione immediata dei contributi già in via provvisionale, a decorrere dalla data d'introduzione della domanda cautelare (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4). L'appello merita quindi parziale accoglimento, il contributo mensile dovuto ad __________ dovendo essere ridotto a fr. 600.– mensili dal 1° marzo 1999. L'importo mancante alla ragazza dovrà essere reperito in altro modo, eventualmente con una richiesta intesa all'ottenimento di un assegno familiare integrativo.

                                10.   Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto delle particolarità del caso si giustifica nondimeno rinunciare, eccezionalmente, alla riscossione di tasse e spese. L'appellante dovrà in ogni modo rifondere all'appellata un'equa indennità ridotta per ripetibili di appello. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante può essere accolta poiché l'appello non mancava, quanto meno a un esame sommario, di qualche buon diritto. Il pronunciato pretorile sugli oneri processuali, visto l'esito del giudizio odierno, deve anch'esso essere riformato, nel senso che l'indennità per ripetibili dovuta dall'istante alla convenuta va ridotta a fr. 200.–.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         1.  L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ verserà pendente causa a __________, per la figlia __________ (1982), un contributo alimentare di fr. 600.– dal 1° marzo 1999, oltre all'eventuale assegno familiare. 

                                         2.  (invariato)

                                         3.  L'attore rifonderà alla convenuta la somma di fr. 200.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Non si riscuotono tasse né spese. __________ rifonderà a __________ fr. 200.– per ripetibili di appello.

                                   III.   __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                 IV.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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