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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2000 11.1999.100

11 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,584 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1999.00100

Lugano 11 agosto 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __._____ (astrazione dal consenso dei genitori all'adozione di un minorenne) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile, che oppone

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

A

__________, __________ (__________) (patrocinato dal avv. __________, __________)  

in merito all'adozione di __________ (1990) senza il consenso dei genitori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (recte: appello) presentato il 5 luglio 1999 da __________ contro la decisione emanata il 30 novembre 1998 dal Dipartimento delle istituzionii, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1963), originaria del Perù, ha dato alla luce a __________ il __________ 1990 __________. A quel momento essa era sposata, dal maggio del 1987, con __________ (1963), cittadino peruviano domiciliato a __________. Il matrimonio è stato sciolto il 15 giugno 1992 con risoluzione della Corte superiore peruviana, che ha confermato una sentenza emanata il 3 aprile 1992 dal giudice civile di __________. Nel frattempo, il 19 dicembre 1991, __________ ha dato alla luce __________, nato da una sua relazione con __________, che essa ha poi sposato il __________ 1992.

                                  B.   Il 9 giugno 1995 __________ e __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che fosse disconosciuta la paternità di __________ nei loro confronti. Con sentenza del 27 agosto 1997 il Pretore ha accolto la petizione di __________, non invece quella di __________, di cui __________ è risultato essere padre biologico (inc. __________).

                                  C.   Il 6 febbraio 1998 __________ ha presentato alla Divisione degli interni una domanda di adozione riguardante __________. Il 5 marzo 1998 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha invitato il padre a esprimersi con un invio postale per raccomandata, che è ritornato dal Perù nell'aprile del 1996 con l'indicazione “partito senza lasciare recapito”. Nel frattempo, il 16 marzo 1998, __________ ha acconsentito all'adozione. Il 30 novembre 1998 la Divisione degli interni ha pronunciato l'adozione della minore da parte di __________, prescindendo dal consenso del padre.

                                  D.   Contro la decisione appena citata __________ è insorto con un ricorso (recte: appello) del 5 luglio 1999 nel quale postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento della risoluzione. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2000 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.

                                  E.   Nel frattempo, il 10 dicembre 1998, __________ ha convenuto __________ i davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il completamento della sentenza di divorzio pronunciata in Perù nel senso di concedergli un diritto di visita alla figlia __________. La convenuta si è opposta all'azione, eccependo preliminarmente l'intervenuta adozione della minore da parte di __________. Il 16 giugno 1999 il Pretore ha sospeso la causa in attesa dell'esito dell'appello contro l'adozione della minore (__________).

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per la rinuncia al consenso di un genitore all'adozione (art. 38b LAC). La decisione impugnata è stata emanata il 30 novembre 1998 e l'appello è stato introdotto il 5 luglio 1999. Ciò posto, occorre esaminare se esso sia tempestivo. Dagli atti non è dato di capire se la decisione sia stata notificata all'appellante, tant'è che il considerando 8 neppure lo menziona, né risulta – per avventura – che egli ne abbia preso conoscenza in qualche modo. Il Pretore di Lugano, accertata tale situazione, ha invitato perciò l'interessato a dare procura al suo patrocinatore affinché questi ricevesse per suo conto la notifica della decisione (verbale 10 maggio 1999 nell'inc. __________ 0). Il 14 giugno 1999 la Divisione degli interni ha proceduto in tal senso. Ciò posto, ritenuto che l'omessa notificazione di una decisione fa sì che, in linea di massima, il termine di impugnazione non decorre (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n.6 ad art. 120), l'appello introdotto il 5 luglio 1999 risulta tempestivo e può essere esaminato nel merito.

                                   2.   La Divisione degli interni ha accertato che dal 23 ottobre 1992 __________ vive nel nucleo familiare composto della madre, consenziente all'adozione, del nuovo marito di costei e del fratello. L'assistente sociale incaricato di esaminare il caso, da parte sua, ha espresso parere favorevole all'adozione. A giudizio dell'autorità di vigilanza si può prescindere quindi dal consenso del padre biologico, assente, di ignota dimora e che non si è mai interessato alla figlia (art. 265c CC). 

                                   3.   L'appellante rileva che dopo la sentenza del 27 agosto 1997 egli ha ripetutamente interpellato la madre di Stefany per disporre relazioni personali con la figlia. Siccome tali iniziative non hanno avuto esito, egli ha chiesto il 23 maggio 1998 l'intervento del Pretore di Lugano affinché il suo diritto alle relazioni personali fosse tutelato e il 10 dicembre 1998 ha introdotto una procedura di merito intesa al completamento della sentenza di divorzio per ottenere, appunto, un diritto di visita. Egli contesta infine di essere mai stato irreperibile o di ignota dimora.

                                   4.   Giusta l'art. 265c n. 1 CC si può prescindere dal consenso di un genitore all'adozione di un minorenne se il genitore è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento (sulle nozioni: Hegnauer, Berner Kommentar, n. 11 e segg. ad art. 265c CC). In concreto, come detto, l'autorità di vigilanza ha notificato la domanda di adozione al padre biologico in Perù con un invio postale raccomandato del 5 marzo 1998, che è ritornato nell'aprile successivo con l'indicazione “partito senza lasciare recapito” (doc. 9). Ma ciò non basta lontanamente per ritenere l'interessato di ignota dimora. Intanto l'intimazione effettuata per posta è verosimilmente nulla, essendo avvenuta in dispregio dei principi che disciplinano la notifica di atti giudiziari all'estero. Inoltre già il 14 luglio 1995 l'interessato aveva comunicato al Pretore di avere cambiato indirizzo (decreto del 28 agosto 1995 nel fascicolo “corrispondenza” nell'inc. __________), sicché quello indicato dal patrocinatore di __________ (doc. 8) era vecchio. Per di più, una volta ricevuta la comunicazione postale da __________, l'autorità avrebbe potuto almeno interpellare l'avvocato __________, già patrocinatore dell'interessato, per ottenere ragguagli. Ove appena si pensi che il principio posto dall'art. 265c CC tocca il diritto della personalità del genitore, nelle circostanze descritte l'autorità non poteva accontentarsi di una semplice busta di ritorno per ritenere il destinatario irraggiungibile.

                                   5.   Giusta l'art. 265c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore – quand'anche raggiungibile – ove costui non si sia curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non ha manifestato interesse per il figlio, non ha partecipato al suo bene, ha delegato ad altri le cure da prestare al figlio e non intrapreso alcunché per avviare o mantenere una relazione affettiva (DTF 113 II 322 consid. 2). Hegnauer reputa che si possa prescindere dal consenso dei genitori anche quando manca un legame effettivo tra i genitori e il bambino, senza riguardo a colpe dei genitori (Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70 n. 11.24; Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265c CC, pag. 513). Il Tribunale federale ha considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 18), ma in seguito ha preferito esaminare la situazione caso per caso, tenendo conto non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi dei genitori – pur se rimasti senza esito – nel costruire una relazione con lui (DTF 118 II 21, 113 II 383, 111 II 317, 109 II 382). In ogni caso non si può prescindere dal consenso di un genitore senza dare a quest'ultimo la possibilità di esprimersi (DTF 104 II 65; Hegnauer, Grundriss des Kindesrecht, 4a edizione, pag. 90 n. 11.26; Stettler, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 131).

                                   6.   In concreto è pacifico che l'appellante non è stato sentito dall'autorità. Egli ha avuto modo, comunque, di far valere tutte le sue argomentazioni in sede di appello, davanti a questa Camera munita di piena cognizione in fatto e in diritto. La disattenzione del suo diritto di essere sentito è stata quindi sanata (RDAT 1998-I pag. 260; Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Ora, che tra padre e figlia non si sia instaurata una vicendevole relazione affettiva è indubbio. Dagli atti non risulta però quando l'appellante è venuto a conoscenza della nascita di __________, anche perché nella sentenza di divorzio del 1992 non vi è alcun accenno all'esistenza di figli (petizione del 9 giugno 1995, pag. 2; risposta di __________, del 13 luglio 1995, pag. 3; risposta di __________, del 15 febbraio 1996, pag. 3 nell'inc. __________). Inoltre l'affermazione secondo cui la madre non ha informato il padre della nascita della figlia (petizione del 10 dicembre 1998 nell'inc. __________) non è stata seriamente contestata, ragione per cui si può ragionevolmente concludere che l'appellante ha saputo dell'esistenza della figlia solo con l'avvio della procedura di disconoscimento di paternità promossa da quest'ultima davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel mese di giugno 1995. Solo con la sentenza del 27 agosto 1997 (inc. __________) ha avuto certezza poi di esserne il padre biologico.

                                   7.   Dal fascicolo processuale risulta che dopo il rigetto dell'azione della figlia intesa al disconoscimento della paternità l'appellante ha scritto personalmente il 23 maggio 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere un diritto di visita, denunciando l'impossibilità di intrattenere relazioni con la figlia a causa del rifiuto della madre (doc. C). Il Pretore ha trasmesso lo scritto al patrocinatore dell'interessato (doc. D), il quale si è messo in contatto con il suo assistito nel mese di agosto 1998. Il 3 settembre successivo questi ha sollecitato il legale ad attivarsi presso l'autorità giudiziaria perché gli fosse conferito un diritto di visita (doc. E) e per finire, il 10 dicembre 1998, ha promosso un'azione di completamento della sentenza di divorzio, intesa proprio al riconoscimento delle relazioni personali. Ora, ci si può domandare se un padre intenzionato a curarsi seriamente del figlio non potesse manifestarsi in modo più incisivo, pur tenendo conto che l'appellante risiede in Perù e che la situazione imponeva molto tatto e discrezione, anche per l'attitudine ostile dell'ex moglie. Sporadici e brevi tentativi di avvicinarsi al figlio non sono invero sufficienti per denotare un serio interesse al figlio (DTF 118 II 26 consid. 3d; 111 II 324 consid. 3c). Il fatto è che la noncuranza deve verificarsi sull'arco di anni, non di mesi (si veda la casistica in Hegnauer, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 265c CC). In concreto l'inattività del padre è durata al massimo nove mesi, e per di più egli sostiene di avere ripetutamente telefonato all'ex moglie durante tale periodo per concordare un diritto di visita. Certo, l'ex moglie nega, ma sulla sua credibilità si riflettono lunghe ombre, ove appena si consideri che nella causa di disconoscimento essa negava persino di avere avuto rapporti con lui. Quanto poi a scrivere o a inviare doni alla bambina, di fronte all'atteggiamento di totale chiusura da parte della madre ciò si sarebbe persino potuto rivelare controproducente. Nel dubbio, non si può quindi accertare un disinteresse del padre nel senso dell'art. 265c n. 2 CC.

                                   8.   La dottrina sembra richiedere, nell'interesse del minorenne (art. 264 CC), che a prescindere dal reale interesse del genitore si appurari se sia ancora oggettivamente possibile, dato il tempo trascorso, ristabilire una relazione significativa tra il genitore in questione e il figlio (Breitschmid, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 265c, pag. 1370 in alto; Stettler, op. cit., pag. 134; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265c CC, pag. 213 in alto). Dal rapporto sociale del 9 novembre 1998 __________, da sempre vissuta nella nuova famiglia della madre sin dalla nascita, è descritta come una bambina dolce, sensibile, socievole e con un buon carattere. Il referto, tuttavia, si limita a riportare le dichiarazioni del coniuge della madre, senza che l'assistente sociale menzioni esplicitamente di aver incontrato la bambina e di aver verificato personalmente le affermazioni dell'adottante. Né si è verificato se nella fattispecie sia ormai oggettivamente impossibile costruire una relazione affettiva tra l'appellante e la figlia. Un'indagine del genere non può essere considerata sufficiente sotto il profilo dell'art. 268a cpv. 2 CC, tanto meno se si considera quanto esposto in appresso.

                                   9.   L'audizione del figlio nelle procedure che lo riguardano è una novità introdotta dalla nuova legge sul divorzio. Già la Convenzione europea sull'adozione dei minori, entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973 (RS: 0.211.221.310), prevedeva nondimeno che l'autorità pronuncia un'adozione solo dopo avere verificato, tra l'altro, la reazione del minore (art. 9 cpv. 2 lett. f). Inoltre la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 (RS 0.107), annette molta importanza al diritto del figlio di essere sentito (art. 12). Il Tribunale federale ha precisato già nel dicembre 1997 che quest'ultima convenzione era direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico svizzero (DTF 124 III 90). Ne discende che l'autorità avrebbe dovuto quanto meno, prima di prendere una decisione definitiva, sentire __________ anche perché alla sua età essa è senz'altro in grado di capire i tratti essenziale di un simile provvedimento (art. 265 cpv. 2 CC; DTF 107 II 18). Al riguardo del resto, come in tutte le questioni riguardanti figli minorenni, vige il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Questa Camera invero potrebbe esperire essa medesima gli atti necessari. Se non che, la mancata audizione della minore costituisce non solo un'insufficienza istruttoria, ma finanche un vizio di forma a norma dell'art. 326 CPC. Ciò impone di annullare la decisione e di rinviare gli atti all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio. A quest'ultima incomberà anzitutto di sentire la figlia, senza necessariamente rivelarle la sua origine ma registrando in modo appropriato le sue reazioni, e di disporre una verifica psicologica sulle possibilità di ristabilire una relazione significativa tra padre e figlia. Solo a tali premesse l'autorità potrà statuire con sufficiente cognizione di causa.

                                   9.   Gli oneri processuali vanno a carico di __________ i (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà a __________, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò rende caduca la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con l'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Divisione degli interni per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 300.–

                                         sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata __________ è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                   Il segretario

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