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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.2000 11.1998.8

6 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,299 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.98.00008 11.98.00009 (rinvio TF)

Lugano 6 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 17 agosto 1994 da

__________ __________, __________ (__________) (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

rispettivamente nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della medesima Pretura promossa con istanza del 21 settembre 1994 dalla convenuta contro l'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 aprile 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________, proprietaria della particella n. __________RFP di __________, è beneficiaria di una servitù di passo pedonale e con ogni veicolo gravante il fondo n. __________appartenente a __________ __________. Il passo parte dalla pubblica via e permette l'accesso al fondo dominante lungo una strada privata. Nel luglio del 1994 __________ __________ ha fatto posare un cancello all'entrata della strada privata e ha consegnato le chiavi a __________ __________. Il 17 agosto 1994 quest'ultima ha promosso un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che __________ __________ fosse obbligata a togliere il cancello (inc. __________.__________.__________). Il 21 settembre 1994 __________ __________ ha presentato a sua volta un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato a __________ __________ di cessare ogni turbativa alla sua proprietà, in particolare che le fosse vietato di posteggiare veicoli davanti al cancello (inc. __________.__________.__________).

                                  B.   Con sentenza del 15 aprile 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione presentata da __________ __________, ordinando a __________ __________ di non chiudere a chiave il cancello durante i periodi in cui la casa di proprietà dell'attrice è abitata e di consegnare a quest'ultima una chiave del cancello. Quanto all'istanza di __________ __________, essa è stata interamente accolta e a __________ __________ è stato ingiunto di astenersi da qualsiasi turbativa dell'esercizio del diritto di proprietà dell'istante, in particolare di non parcheggiare veicoli davanti al cancello e dall'ostacolare in altro modo tale accesso.

                                  C.   Statuendo il 13 giugno 1997, questa Camera ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo un appello presentato il 28 aprile 1997 da __________ __________ contro le predette decisioni (__________.__________.__________e __________.__________.__________). Adito da __________ __________ con ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale ha annullato il 12 novembre 1997 la sentenza di appello. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 1998 __________ __________ ha poi proposto di respingere il ricorso e di confermare la sentenza del Pretore.

                                  D.   L'8 giugno 1999 il giudice delegato di questa Camera ha ordinato l'accertamento della tempestività dell'appello, acquisendo agli atti i documenti prodotti da __________ __________ davanti al Tribunale federale. Ultimata l'istruttoria, l'appellante ha ribadito, il 26 maggio 2000, la tempestività dell'atto, mentre l'appellata ha rinunciato a presentare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di questa Camera poiché l'appello era stato dichiarato tardivo senza che la ricorrente potesse esprimersi sulla tempestività dell'anticipo ed eventualmente provare tale circostanza. Ora, giova ricordare che il 30 aprile 1997 la presidente di questa Camera aveva assegnato all'appellante un termine fino al 20 maggio 1997 per depositare sul conto corrente postale __________-__________-__________del Tribunale di appello, introiti __________, la somma di fr. 600.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che decorso infruttuoso il termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 12 LTG). Constatato dall'inchiesta postale che il versamento era avvenuto il 21 maggio 1997, questa Camera aveva stralciato l'appello dai ruoli.

                                   2.   Davanti al Tribunale federale l'appellante ha sostenuto che in realtà il versamento dell'anticipo era avvenuto tempestivamente poiché il 16 maggio 1997 __________ __________, dipendente della compagnia di assicurazione __________ (la quale si era assunta l'onere di versare la somma), aveva compilato l'ordine di pagamento postale n. __________ per un importo, comprendente pure la somma da anticipare al Tribunale di appello, di complessivi fr. 44'939.05. Tale ordine, vidimato dal vicedirettore __________ __________, era poi stato consegnato il giorno stesso da un altro dipendente all'ufficio postale di __________ (ricorso di diritto pubblico, pag. 2).

                                   3.   In applicazione analogica dell'art. 131 cpv. 4 CPC il pagamento degli anticipi sulle spese giudiziarie si ritiene tempestivo se l'ordine di pagamento è consegnato alla posta entro il termine fissato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 147). In concreto il servizio del traffico dei pagamenti della Posta ha indicato che l'ordine di pagamento della __________ era stato consegnato all'ufficio di __________ il 21 maggio 1997 e che l'accredito sul conto corrente postale del Tribunale d'appello era avvenuto il 22 maggio 1997 (doc. D2 di appello e comunicazione 17 luglio 1997 del centro servizi PTT di __________).

                                   4.   Sentita come testimone, __________ __________ ha confermato di avere redatto essa medesima l'ordine di pagamento n. __________il 20 maggio 1997 (rogatoria del 12 maggio 2000). __________ __________ ha attestato, da parte sua, di avere controfirmato il documento il giorno stesso (rogatoria del 12 agosto 1999; v. anche doc. C1 d'appello). Nulla dimostra però che tale ordine sia poi stato consegnato alla posta quel giorno. Escusse come testimoni, __________ __________, __________ __________ e __________ -__________ __________ hanno affermato bensì che, di regola, la data di emissione degli ordini di pagamento __________ coincide con quella della consegna alla posta, ma nessuna di loro ha dichiarato di avere rimesso tale ordine il 20 maggio 1997 all'ufficio di __________, come sostiene l'appellante (si vedano anche le ordinanze del 22 novembre 1999 e del 15 marzo 2000, con le quali si chiedeva espressamente di indicare il nome del responsabile). __________ __________ ha precisato che, in generale, gli ordini di pagamento erano spediti prima delle ore 16 per corriere ordinario e che, qualora fossero stati controfirmati più tardi, essa medesima o la collega __________ __________ li consegnavano alla posta di __________ (rogatoria del 12 maggio 2000). Se non che, __________ è un quartiere di __________ (dove ha sede la __________), mentre __________ è una cittadina nel __________ __________, a circa 120 km di distanza. __________ __________ ha soggiunto, da parte sua, che conoscendo la data di addebito è possibile risalire alla data in cui l'ordine è stato consegnato alla posta poiché basta a tal fine sottrarre un giorno (rogatoria del 12 maggio 2000), ma simile teoria non è sufficiente per ritenere provata la consegna dell'ordine in questione alla posta di __________ il 20 maggio 1997. Come mai l'ordine di pagamento sia stato rimesso a quell'ufficio postale rimane, anzi, un fatto non chiarito.

                                   5.   Ne discende che l'appellante non si è rivelata in grado di smentire la dichiarazione postale, secondo cui il noto ordine di pagamento è stato consegnato alla posta il 21 maggio 1997. Il versamento dell'anticipo risultando dunque tardivo, l'appello deve essere dichiarato deserto e sfugge a ogni giudizio di merito (art. 312 cpv. 2 CPC).

                                   6.   Gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  200.–

                                         b) spese                         fr.  100.–

                                                                                fr.  300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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