Incarto n. 11.1998.00050
______, 28 dicembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso (“appello”) del 25 febbraio 1998 presentato da
__________ __________, __________ patrocinata dall'avv. __________ __________, __________, e __________ __________ __________, __________
contro la decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile
in merito alla trascrizione di un matrimonio estero nel registro svizzero delle famiglie;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1967), cittadino cileno residente in Venezuela, e __________ __________ (1967), di nazionalità svizzera e spagnola, domiciliata in Svizzera, si sono sposati il ____________________ 1996 su un veliero (“____________________”) battente bandiera statunitense, in acque internazionali, a poco più di 12 miglia nautiche dall'Isla de __________ (Venezuela). L'imbarcazione, che era salpata da un porto venezuelano, si trovava a quel momento nella posizione geografica __________° __________’ __________” nord e __________° __________’ __________” ovest. La cerimonia è stata officiata dal capitano del veliero, il cittadino cileno __________ __________ __________, alla presenza di due testimoni, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________, cittadini brasiliani. L'imbarcazione è poi tornata in Venezuela. Il 6 maggio 1996 la Capitaneria del porto di __________ (Venezuela) ha notificato la celebrazione del matrimonio alle autorità del Municipio marino dello Stato (venezuelano) di __________ __________, il cui prefetto ha fatto iscrivere il matrimonio nel relativo libro del registro civile il ____________________ 1996.
B. Il 4 dicembre 1996 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno instato, per il tramite dell'ambasciata svizzera a Caracas, davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, per ottenere il riconoscimento e la trascrizione del loro matrimonio nel registro delle famiglie di ______. L'autorità di vigilanza ha istruito il caso e ha chiesto un parere all'Ufficio federale dello stato civile, che a sua volta ha interpellato la Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio federale di giustizia. Per finire, con risoluzione del 4 febbraio 1998 l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda (dispositivo n. 1), senza prelevare tasse né spese (dispositivo n. 2). In linea con l'opinione dell'Ufficio federale dello stato civile, essa ha ritenuto – in estrema sintesi – che per essere riconosciuto in Svizzera un matrimonio straniero dev'essere valido nel luogo in cui è stato celebrato. Nella fattispecie l'imbarcazione, che al momento delle nozze si trovava in acque internazionali, batteva bandiera statunitense. Gli istanti non avevano recato la prova che il matrimonio in questione fosse valido negli Stati Uniti. Non rimaneva loro, dunque, che sposarsi nuovamente davanti a un ufficiale dello stato civile svizzero.
C. Contro la decisione appena citata __________ __________ __________ e __________ __________ sono insorti davanti a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 25 febbraio 1998 in cui chiedono che il dispositivo n. 1 della risoluzione impugnata sia riformata nel senso di riconoscere il loro matrimonio e di ordinarne la trascrizione nel registro delle famiglie di ______. Con osservazioni del 17 marzo 1998 l'autorità di vigilanza ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Il giudice delegato di questa Camera ha esperito nuovi accertamenti, chiamando i ricorrenti a collaborare con lettera del 12 agosto 1998. Dopo uno scambio di atti scritti, constatata l'impossibilità di raccogliere dati sufficienti e accertato che l'opinione dell'Ufficio federale dello stato civile contrastava con quella della Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio federale di giustizia, il giudice delegato ha commissionato all'Istituto svizzero di diritto comparato una perizia sul diritto straniero applicabile. Chiusa l'istruttoria, il 5 giugno 2000 egli ha invitato gli istanti e l'autorità di vigilanza a formulare eventuali conclusioni. La Sezione degli enti locali, preso atto della perizia, ha comunicato il 4 luglio 2000 di rimettersi al giudizio di questa Camera. __________ __________ ha confermato le domande del suo ricorso. __________ __________ __________, diffidato a munirsi di un patrocinatore, è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2.1), sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 32 cpv. 2 LAC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 32 cpv. 3 LAC; art. 423 cpv. 3 CPC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 424 cpv. 3 CPC). Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
2. L'autorità di vigilanza ha rifiutato la trascrizione del matrimonio nei registri svizzeri, come detto, fondandosi sul principio per cui un matrimonio estero può essere riconosciuto solo se è valido secondo il diritto dello Stato in cui esso è stato celebrato. In concreto – ha soggiunto la Sezione degli enti locali – le autorità venezuelane si sono limitate ad attestare che la cerimonia è avvenuta sul noto veliero battente bandiera americana e che tale matrimonio è riconosciuto nel Venezuela (doc. 1 e 33). Ciò non significa tuttavia che le nozze siano valide secondo il diritto statunitense. Quanto al certificato di matrimonio cileno, versato agli atti (doc. 13 e 33), esso conferma soltanto che lo Stato di origine del marito ha riconosciuto le nozze considerandole come un matrimonio venezuelano (decisione impugnata, pag. 9 in alto). Lo sposalizio tuttavia non è stato celebrato nel Venezuela, né il diritto di quello Stato sembra ammettere matrimoni officiati da capitani di vascello se non in caso di imminente pericolo di vita (loc. cit.). La trascrizione nei registri svizzeri del matrimonio in questione, celebrato sulla base di norme legali “non individuabili” (decisione impugnata, pag. 9 a metà), creerebbe pertanto un'incertezza non compatibile con l'affidabilità del diritto.
3. I ricorrenti sostengono che, contrariamente all'opinione dell'autorità di vigilanza, un matrimonio estero va trascritto nei registri svizzeri non solo quando è ritenuto valido dalla legge dello Stato in cui esso è avvenuto, ma anche quando è considerato valido dalla legge dello Stato di dimora o di cittadinanza di uno degli sposi. Né – essi affermano – l'autorità svizzera può riesaminare nel merito il riconoscimento da parte di uno dei predetti Stati. Quand'anche il matrimonio contratto nella fattispecie non fosse efficace secondo il diritto statunitense, pertanto, esso andrebbe ugualmente giudicato valido poiché debitamente registrato nel Venezuela e riconosciuto dal Cile, Stato di origine dello sposo. I ricorrenti contestano poi che la trascrizione del matrimonio nei registri svizzeri dello stato civile sia fonte di insicurezza giuridica: anzi, a loro avviso ciò consentirebbe di “riconoscere anche in Svizzera un matrimonio dipendente dalla buona fede e dalla concorde volontà dei coniugi” (ricorso, pag. 9 in basso).
4. L'art. 45 LDIP prevede che un matrimonio estero è riconosciuto in Svizzera se è stato “celebrato validamente” (cpv. 1), a meno che uno degli sposi sia cittadino svizzero – o entrambi siano domiciliati in Svizzera – e la celebrazione all'estero sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Quest'ultima ipotesi, estranea al caso specifico, non interessa oltre. Decisivo è sapere, nella fattispecie, se il matrimonio sia stato “celebrato validamente”. Ora, l'art. 45 cpv. 1 LDIP non precisa, diversamente da altre norme della stessa legge (come per esempio l'art. 73 cpv. 1 sul riconoscimento della filiazione), quale ordinamento disciplini la validità di un matrimonio estero. L'autorità cantonale di vigilanza, allineandosi al parere espresso il 28 agosto 1997 dall'Ufficio federale dello stato civile (doc. 27), reputa – come si è accennato – che tale validità dipenda esclusivamente dalla legge dello Stato in cui è avvenuta la cerimonia (lex loci celebrationis). La Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio federale di giustizia condivide invece l'indirizzo della dottrina, per la quale è sufficiente che un matrimonio estero risulti “celebrato validamente” secondo la legge del domicilio o della cittadinanza di uno degli sposi al momento delle nozze, anche se tale matrimonio non è valido secondo la legge del luogo di celebrazione (Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 141; Dutoit, Commentaire à la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ª edizione, n. 3 ad art. 45 LDIP; Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPRG, Basilea 1996, n. 9 ad art. 45 LDIP). A mente di un autore, Volken, il quale ha collaborato alla redazione del progetto della legge federale sul diritto internazionale privato, basta persino che la validità del matrimonio risulti dal diritto della residenza abituale di uno degli sposi (favor validitatis, rispettivamente favor matrimonii: in IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 14 ad art. 45).
5. Ciò premesso, il primo criterio di collegamento per definire la validità di un matrimonio si riconduce alla legge del luogo in cui la cerimonia è stata celebrata. Su questo punto vi è unanimità. E siccome nel caso precipuo il rito è stato officiato su un veliero che si trovava in acque internazionali, occorre riferirsi anzitutto alla legge di bandiera dell'imbarcazione (Siegenthaler in: RSC n. 66/1998 pag. 279 seconda colonna verso il basso). Nella fattispecie il veliero batteva bandiera statunitense (doc. 1 e 11; traduzione dell'atto di matrimonio allegato all'act. 11). Negli Stati Uniti però la competenza per regolamentare la celebrazione dei matrimoni è attribuita ai singoli Stati (parere dell'Istituto svizzero di diritto comparato, pag. 9, cifra 2.1.1). Ora, per quanto riguarda l'ordinamento della Florida, nel cui Stato era immatricolata l'imbarcazione (act. 7, pag. 2 nel mezzo), esso autorizza a celebrare matrimoni i ministri di culto regolarmente ordinati, taluni magistrati (judicial officers), i cancellieri delle circuit Courts e le persone preposte all'autenticazione degli atti (notaries public: parere citato, pag. 14, cifra 2.2.1). I capitani di vascello non si annoverano fra tali persone, salvo che siano abilitati a procedere in qualità di notaries public (l'autorizzazione, da non confondere con il brevetto di notaio nel senso europeo del termine, è relativamente facile da ottenere: parere, loc. cit.). Dal fascicolo processuale non risulta che in concreto ciò fosse il caso. In base al diritto della Florida il matrimonio in oggetto non risulta dunque “celebrato validamente”. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge alla critica.
6. Il problema è che la fattispecie non si esaurisce in questi soli termini. A norma dell'art. 13 prima frase LDIP, in effetti, laddove la legge sul diritto internazionale privato richiami un diritto straniero, “il rinvio si riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie”. Riguardo alla validità del matrimonio, tale rinvio non comprende solo il diritto interno straniero, ma anche il diritto internazionale privato straniero (Siehr, op. cit., n. 9 nel mezzo ad art. 45 LDIP). Ora, secondo una sentenza emanata il 13 febbraio 1929 dalla New York Court of Appeals in re __________ (250 N.Y. 313, 165 N.E. 460, già segnalata il 30 dicembre 1998 da questa Camera al patrocinatore degli istanti: act. 9), che non vincola direttamente i tribunali della Florida ma che continua a essere citata nelle raccolte di giurisprudenza americana (parere, pag. 12, cifra 2.1.3), la validità di un matrimonio celebrato in acque extra-territoriali è disciplinata non dalla legge di bandiera, ma dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio del proprietario della nave (parere, pag. 9, cifra 2.1.2.1). Nel caso in esame gli istanti asseriscono che il veliero apparteneva al capitano, il cittadino cileno __________ __________ __________, del cui domicilio però tutto si ignora. Per di più, la regola di collegamento predetta si applicava ai matrimoni di cosiddetta common law, che dal 1968 non sono più ammessi nello Stato della Florida (parere, pag. 12, cifra 2.1.2 in fine e pag. 15, cifra 2.2.2). Indagare oltre sul domicilio del proprietario dell'imbarcazione non avrebbe quindi senso. Esistono invero altre sentenze americane che in casi analoghi annettono importanza anche al luogo di immatricolazione della nave o al domicilio delle parti, ma si tratta di giudizi isolati che non pongono veri e propri criteri di collegamento (parere, pag. 13 nel mezzo). Anche nella prospettiva del diritto internazionale privato statunitense (se così è lecito esprimersi) la decisione impugnata resiste quindi a censura.
7. Premesso che il matrimonio degli istanti non risulta valido né secondo il diritto interno della Florida né secondo il diritto internazionale privato applicabile in Florida, rimane ancora da esaminare quali siano le conseguenze di tale vizio. Sulla questione l'Ufficio federale dello stato civile ha sorvolato, dando verosimilmente per certo che – come nel diritto svizzero – anche all'estero un matrimonio celebrato da una persona non abilitata alla funzione sia addirittura inesistente (FF 1996 I 84 nota 273; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 120 vCC). Di conseguenza, eventuali matrimoni celebrati da capitani di navi battenti bandiera svizzera, i quali non sono autorizzati a svolgere funzioni di ufficiale dello stato civile, vanno considerati in Svizzera come non avvenuti (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ª edizione, pag. 54 n. 7.06). Secondo l'Ufficio federale dello stato civile, in tali condizioni spettava agli istanti documentare le attribuzioni del capitano di vascello. In realtà, stando a quanto l'Istituto svizzero di diritto comparato ha avuto modo di accertare, in Florida le cose stanno diversamente. In quello Stato, per vero, i tribunali potrebbero ritenere sanati i vizi di un matrimonio come quello contratto dagli istanti, considerando che una cerimonia nuziale ha comunque avuto luogo e che gli sposi hanno agito in buona fede (la medesima “presunzione di validità” si applica del resto ai matrimoni common law, non più ammessi in quello Stato). L'Istituto svizzero di diritto comparato ha dato atto di non poter escludere con certezza che in Florida un matrimonio come quello in oggetto possa nondimeno essere ritenuto nullo d'ufficio, ma ha sottolineato di non avere rinvenuto alcuna decisione, né della Florida né di altre giurisdizioni statunitensi, in cui un tribunale abbia rilevato di propria iniziativa la nullità di un matrimonio. Una pronuncia di nullità può essere emanata solo su istanza dell'uno o dell'altro coniuge (parere, pag. 16, cifra 2.2.3).
8. Dato quanto precede si deve concludere, seppure nel dubbio e non senza qualche perplessità, che il matrimonio degli istanti va ritenuto “celebrato validamente” (favor matrimonii). Tale conclusione giustificandosi già in base alla legge del luogo in cui l'atto è stato celebrato, risulta superfluo esaminare la validità del matrimonio in base ad altri criteri di collegamento (in particolare la legge del domicilio o della cittadinanza di uno degli sposi al momento della celebrazione, oppure la legge della residenza abituale di uno degli sposi: sopra, consid. 4). La divergenza d'opinione tra l'Ufficio federale dello stato civile e la Sezione del diritto internazionale privato dell'Ufficio federale di giustizia nulla muta quindi nel caso precipuo. La Sezione degli enti locali si interroga per vero, nelle sue osservazioni conclusive del 4 luglio 2000, “sull'opportunità di iscrivere nei nostri registri dello stato civile un matrimonio che (…) lascia comunque aperto il campo a dubbi circa la sua effettiva validità” (act. 25). L'autorità di vigilanza disconosce tuttavia che lo stesso principio vale per i matrimoni celebrati in Svizzera: a parte le rare ipotesi di matrimoni addirittura inesistenti (cui si è accennato poc'anzi), la cui inefficacia va rilevata d'ufficio, in tutti gli altri casi un matrimonio può essere dichiarato nullo solo da un tribunale, quand'anche il vincolo sia affetto da nullità assoluta (art. 106 e 108 CC, art. 121 e 123 segg. vCC). Per quel che è della trascrizione di matrimoni esteri nei registri svizzeri, poi, essa ha mera portata dichiarativa (DTF 117 II 12 consid. 4, 113 II 113 in alto; Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in: RSC 66/1998 pag. 166, prima colonna nel mezzo). Nel dubbio, non spetta dunque all'autorità amministrativa dichiarare nullo un matrimonio nell'ambito di tale procedura.
9. L'Istituto svizzero di diritto comparato soggiunge, sempre per quanto riguarda la legge del luogo di celebrazione, che in concreto i tribunali della Florida potrebbero eventualmente considerare valido il matrimonio degli istanti – oltre che in base alla nota “presunzione di validità” ancorata al diritto interno – applicando la legge del Venezuela (parere, pag. 19 cifra 2.3) in virtù dei loro criteri di diritto internazionale privato (v. sopra, consid. 6 in principio). I giudici della Florida potrebbero dipartirsi dall'idea, in specie, “che le parti non soltanto intendevano sposarsi, ma ritenevano che il diritto venezuelano fosse applicabile e avevano anche la convinzione (…) di aver rispettato tutte le formalità richieste dal diritto venezuelano, prima e dopo la cerimonia” (parere, pag. 23 in alto). Visto quanto precede (consid. 7), l'assunto è di per sé abbondanziale. Né le conseguenze cui la tesi conduce infondono maggiore sicurezza rispetto alla “presunzione di validità”. Lo stesso Istituto di diritto comparato ha accertato, in effetti, che secondo il diritto del Venezuela solo i comandanti di navi da guerra e i capitani di navi mercantili sono ammessi a celebrare matrimoni, a condizione poi che almeno uno degli sposi si trovi in pericolo di morte imminente. Per contro, un matrimonio celebrato a bordo fra persone che – come in concreto – non sono in punto di morte è viziato da nullità assoluta (parere, pag. 26 a metà, cifra 3.1.2.1). Nondimeno un tribunale della Florida potrebbe ritenere ugualmente valido un matrimonio come quello in esame – afferma l'Istituto svizzero di diritto comparato – considerando che esso è avvenuto fra stranieri in acque internazionali e che, iscritto nel registro dello stato civile del Venezuela, l'atto deve presumersi valido finché un tribunale non ne dichiari la nullità (parere, pag. 27 e 30 in alto). La tesi non manca di passaggi ipotetici. Corrobora in ogni modo la citata “presunzione di validità” secondo il diritto interno della Florida e conforta quindi l'esito dell'attuale giudizio.
10. Sempre a mente dell'Istituto svizzero di diritto comparato il criterio di collegamento fondato sul luogo di celebrazione del matrimonio potrebbe in ogni modo essere “corretto” giusta l'art. 15 cpv. 1 LDIP, secondo cui il diritto richiamato da tale legge “è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro” (parere, pag. 5, cifra 1.1.2). Ricordato che nessuna disposizione della legge federale sul diritto internazionale privato prevede l'applicazione dell'ordinamento di bandiera e che in concreto il diritto americano denota solo una connessione esigua con la fattispecie, l'Istituto si domanda se in concreto il criterio del luogo di celebrazione non debba cedere il passo al diritto del Venezuela, dove risiedeva lo sposo, dove è salpato il veliero, dove quest'ultimo è rientrato e dove è stato registrato il matrimonio. La questione non ha portata pratica. Come si è spiegato, il matrimonio degli istanti può essere riconosciuto – nel dubbio – già in base al diritto della Florida, cioè del luogo di celebrazione. La dottrina, del resto, prospetta sufficienti criteri alternativi (sopra, consid. 4), senza che occorra far capo a una norma eccezionale come l'art. 15 cpv. 1 LDIP. Per di più, come detto, il diritto del Venezuela può già essere considerato applicando il diritto internazionale privato della Florida e non conduce a risultati sostanzialmente diversi dalla “presunzione di validità” secondo il diritto interno di quello Stato (sopra, consid. 9).
11. Un'ulteriore questione potrebbe essere quella di sapere, infine, se l'autorità svizzera debba (o possa) limitarsi a constatare la validità di un matrimonio estero sulla base di dichiarazioni rilasciate dalle autorità di quello Stato, oppure se debba (o possa) verificare essa medesima l'adempimento dei requisiti posti dal diritto straniero applicabile. Dato che nella fattispecie il matrimonio può considerarsi “celebrato validamente” già secondo il diritto del luogo di celebrazione (la Florida), il quesito non richiede approfondimento. Si ricordi nondimeno che, secondo il Tribunale federale, per trascrivere un matrimonio nei registri svizzeri basta il riconoscimento da parte dell'autorità del luogo di celebrazione (DTF 114 II 9 consid. 6c). Sapere se in concreto il riconoscimento del matrimonio litigioso da parte dalle autorità venezuelane, cilene e spagnole (doc. 1, 13 e 33; act. 7, allegato 2) vincoli l'autorità svizzera (v. Bucher, op. cit., pag. 141), non è pertanto decisivo. Per il resto, nulla induce a supporre che le parti si siano sposate all'estero nell'intenzione di eludere le norme svizzere sulla nullità del matrimonio (art. 45 cpv. 2 LDIP) o che siano dati motivi di rifiuto del riconoscimento nel senso dell'art. 27 LDIP. Il matrimonio in rassegna, nonostante le perplessità già espresse, deve quindi ritenersi adempiere il requisito dell'art. 45 LDIP ed essere trascritto nei registri svizzeri dello stato civile.
12. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. a e 31 LPAmm). Non è il caso tuttavia di addebitare costi all'autorità di vigilanza, che ha resistito al ricorso – quanto meno in un primo tempo – per motivi inerenti alla sua funzione istituzionale e non in difesa di suoi particolari interessi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3b ad art. 28 LPAmm con rinvio). Neppure si giustifica di assegnare ripetibili ai ricorrenti, i quali si sono limitati in questa sede a postulare l'esenzione da tasse e spese (Borghi/Corti, op. cit., n. 1b ad art. 31 LPAmm con rinvio). L'attribuzione di un'indennità si sarebbe legittimata, se mai, ove i ricorrenti avessero fornito a questa Camera dati completi, idonei a evitare una perizia (in realtà essi non hanno dichiarato neppure che l'imbarcazione era salpata dal Venezuela a scopo di matrimonio, ciò che l'Istituto svizzero di diritto comparato ha appreso fortuitamente). Anzi, a essere rigorosi ci si potrebbe finanche domandare se sia equo far sopportare allo Stato i costi di una perizia di fronte al contegno querulomane di un soggetto che ingiuria e denuncia a vanvera funzionari, giudici e periti (______________________________si è visto redarguire e comminare sanzioni disciplinari perfino dal Tribunale federale: DTF del 16 marzo 2000 nella causa __________.__________/__________, consid. 5, e del 19 maggio 2000 nella causa __________.__________/__________, con-sid. 6). Di per sé l'art. 16 cpv. 1 LDIP non osterebbe a una simile eventualità (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 16 LDIP; Staehelin in: BJM 1989 pag. 172 nota 8). Ciò penalizzerebbe tuttavia __________ __________, il cui patrocinatore ha dato prova di serietà e impegno, per quanto non fruttuoso al punto da evitare la perizia. Nelle circostanze descritte si giustifica così di far sopportare il costo derivante dall'accertamento del diritto straniero al Cantone Ticino. Per quanto attiene agli oneri della prima decisione, la mancata attribuzione di ripetibili non è stata impugnata dai ricorrenti ed è passata in giudicato.
13. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale dello stato civile in virtù dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi l'ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 20 cpv. 2 OSC; DTF 125 III 211 consid. 2; Rep. 1998 pag. 76 consid. 1; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n 4 ad art. 32 LDIP).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, nel senso che il matrimonio contratto il 28 aprile 1996 da __________ __________ __________ con __________ __________ è riconosciuto e va trascritto nel registro delle famiglie di __________.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
– Ufficio federale dello stato civile, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).