Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.02.2000 11.1998.47

25 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,690 parole·~13 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1998.00047

Lugano 25 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __/____ _ (nullità di contratto successorio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 1° settembre 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

avv. __________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione dell'11 marzo 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con testamento pubblico ricevuto dal notaio __________ __________ il 16 marzo 1990, __________ __________ __________ (1898) ha designato sua erede una fondazione da creare a proprio nome. Il 19 novembre 1992 egli e il nipote __________ __________ hanno stipulato davanti al notaio __________ __________ un contratto successorio con cui il primo ha revocato ogni precedente disposizione di ultima volontà, ha nominato suo esecutore testamentario il nipote, istituito erede universale, e ha attribuito al medesimo – come anticipo ereditario – tutti gli immobili situati nel Comune di __________, autorizzandolo a chiedere in ogni tempo, anche in vita del disponente, l'intestazione delle proprietà. In un brevetto del 3 dicembre 1992 rogato dallo stesso notaio __________ __________ __________ ha inoltre rilasciato a __________ __________ una procura generale munita di pieni poteri, nessuno escluso. __________ __________ __________ è deceduto il 30 luglio 1993, senza lasciare discendenti, alla casa di riposo “__________ ” di __________. Il testamento pubblico e il contratto successorio sono stati pubblicati il 1° settembre 1993.

                                  B.   Il 1° settembre 1994 __________ __________, altra nipote del defunto, ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione contro __________ __________ intesa a far accertare la nullità del contratto successorio. In via cautelare essa ha postulato la nomina di un amministratore e la confezione di un inventario, come pure il blocco di beni immobili e di conti bancari appartenuti al defunto. Alla discussione del 15 settembre 1994, indetta per discutere le domande cautelari, __________ __________ si è opposto alle richieste avversarie. Nella sua risposta del 5 ottobre 1994 egli ha proposto poi di respingere la petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro allegazioni e domande. Statuendo il 24 luglio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha incaricato il notaio __________ __________ di redigere l'inventario della successione.

                                  C.   Nel frattempo, il 29 luglio 1994, __________ __________, un altro nipote di __________ __________ __________, ha avviato un'azione di annullamento del medesimo contratto successorio convenendo __________ __________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano sezione 4. Il 15 settembre 1994 il Pretore ha congiunto le due cause ai fini istruttori (18/1994 G). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno riaffermato i loro punti di vista. Con sentenza del 18 febbraio 1998 il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 22 000.– per ripetibili.

                                  D.   __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello dell'11 marzo 1998 nel quale chiede che, conferitale l'assistenza giudiziaria e richiamata dalla __________ di __________ la documentazione bancaria inerente agli averi del defunto, la petizione sia accolta e il giudizio impugnato riformato in tal senso. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante insorge preliminarmente contro il rigetto della richiesta di edizione nei confronti della __________ di __________ intesa a ottenere la documentazione bancaria inerente agli averi del defunto. Essa sostiene che l'accertamento del compendio ereditario è determinante per "dimostrare le vere intenzioni del beneficiario e la sua indegnità a succedere" (appello, ad 3 pag. 4 nel mezzo). Essa tuttavia non ha mai invocato cause d'indegnità prima d'ora (art. 540 CC) e non può mutare l'azione in questa sede. Un processo inteso a far accertare l'indegnità di un erede non ha alcuna attinenza con un processo inteso a far accertare la nullità di una disposizione per causa di morte (art. 519 segg. CC), già per la circostanza che oggetto della lite è nel primo caso la capacità dell'erede di succedere al defunto e nel secondo la disposizione a causa di morte come tale (Piotet, Droit successoral in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 247 in alto). L'accertamento del compendio ereditario, del resto, non è di alcun sussidio per statuire sulla validità del contratto successorio. A giusta ragione perciò il Pretore ha respinto la richiesta di edizione.

                                   2.   Il Pretore ha esaminato anzitutto la legittimazione dell'attrice a chiedere l'annullamento del contratto successorio, lasciando aperta la questione poiché l'azione appariva in ogni caso destinata all'insuccesso. L'appellante fa valere invece di avere un chiaro interesse ad agire, siccome il testamento del 16 marzo 1990 definiva unicamente la devoluzione "delle proprietà, ad esclusione delle liquidità" (appello, punto 4, pag. 5 in fondo).

                                         a)  Nell'interpretazione di un testamento occorre dipartirsi in primo luogo dal testo delle disposizioni di ultima volontà; il giudice può far capo a elementi estrinseci solo qualora le dichiarazioni del testatore non siano una chiara espressione di volontà (DTF 124 III 416 consid. 3 con richiami di dottrina e giurisprudenza; I CCA, sentenza del 19 luglio 1999 nella causa K. consid. 4, massima pubblicata in: BOA n. 18/1999, pag. 8). In concreto il disponente ha dichiarato, nel testamento pubblico del 16 marzo 1990, di devolvere a una costituenda fondazione "tutte le sue proprietà" (doc. C, inserto B, pag. 2 in alto), senza alcuna distinzione tra proprietà immobiliari e mobiliari. Inoltre nel medesimo atto egli ha indicato che "solo eccezionalmente la fondazione potrà alienare i beni immobili" (doc. citato, pag. 2 nel mezzo), ciò che lascia trasparire la sua intenzione di lasciare all'erede istituito anche i beni mobili, i quali – diversamente da quelli immobili – avrebbero potuto essere liberamente alienati.

                                         b)  Il testo della disposizione di ultima volontà del 16 marzo 1990 appare dunque chiaro e non lascia spazio a esegesi fondate su elementi estrinseci, come la testimonianza del notaio __________ __________. Ne discende che la legittimazione dell'appellante a postulare l'annullamento del contratto successorio appare quanto meno dubbia. Essa non trae in effetti alcun vantaggio patrimoniale dalla devoluzione successoria secondo il testamento del 16 marzo 1990, che non è stato impugnato ed esplicherebbe quindi i suoi effetti in caso di accoglimento della petizione. Sia come sia, l'interrogativo può rimanere indeciso, l'appello dovendo in ogni caso essere respinto per altri motivi.

                                   3.   Il Pretore ha ritenuto che la stesura del contratto successorio è avvenuta nel rispetto dei requisiti formali prescritti dal diritto federale. L'appellante sostiene invece che le liberalità in favore del convenuto sono nulle poiché alla confezione dell'atto ha cooperato una testimone che era legata a quest'ultimo da una relazione affettiva, circostanza che costituisce una violazione dell'art. 503 CC poiché vengono a mancare i requisiti essenziali dell'indipendenza e della neutralità dei partecipanti alla confezione dell'atto pubblico. Il vincolo extraconiugale non sarebbe menzionato espressamente nel Codice civile soltanto perché all'epoca della sua entrata in vigore tale genere di unione non era riconosciuto.

                                         a)  La procedura per la celebrazione degli atti pubblici è regolata dai cantoni (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per la confezione dei testamenti pubblici e dei contratti successori il diritto federale prescrive nondimeno norme imperative (art. 512 CC, che rinvia agli art. 499 segg. CC), le quali per costante giurisprudenza determinano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con riferimenti). Ora, l'art. 503 CC prevede che non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari né come testimoni, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso (cpv. 1). Il testamento non può inoltre contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi (cpv. 2).

                                         b)   Una semplice relazione d'amicizia, finanche sentimentale – si pensi al fidanzamento del disponente con una testimone – non configurano motivi di esclusione nel senso dell'art. 503 CC (Ruf in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 503 CC). Per di più in concreto l'istruttoria non ha provato l'esistenza di un vincolo affettivo tra il convenuto e __________ __________. Certo, __________ __________ ha dichiarato che quest'ultima gli era stata presentata dal convenuto come sua amica (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 in basso). Se non che, l'interessata ha negato di avere mai avuto una relazione sentimentale con il convenuto (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). I testi __________ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 4 nel mezzo), __________ (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in basso) e __________ (verbale del 6 marzo 1996, pag. 1 in basso) hanno confermato da parte loro di non avere mai notato effusioni tra il convenuto e la testimone. __________ __________ ha anzi dichiarato di conoscere "molto bene la signora __________ __________i" e di poter "tranquillamente escludere che la stessa ha una relazione sentimentale [con il convenuto]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 2 in alto). Nulla permette di affermare perciò che l'atto pubblico sia stato confezionato disattendendo i requisiti di forma posti dal diritto federale.

                                   4.   L'appellante ravvisa un ulteriore motivo di nullità del contratto litigioso nel fatto che – a suo dire – il disponente non era capace di discernimento al momento della stipulazione dell'atto, e che la sua volontà era comunque viziata da errore o timore.

                                         a)  Dai certificati medici allestiti il 7 novembre, 19 novembre (data di confezione dell'atto litigioso) e 4 dicembre 1992 dal dott. __________ __________– medico di riferimento della casa di riposo "__________" – risulta che il disponente possedeva "facoltà di intendere e di volere" (doc. 2, 3 e 4). Lo stesso medico, sentito come testimone, ha confermato che il defunto risultava bensì "malandato nel fisico, ma lucido di mente" (verbale del 4 giugno 1997, pag. 2 in alto, nell'incarto richiamato n. 21/1994 G). Il notaio __________ __________ ha dal canto suo precisato che "ho accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto che da un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva all'effettiva volontà [del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 4 in basso). Ciò è stato confermato anche dalle altre persone presenti alla rogazione del contratto (deposizione __________ __________, verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; deposizione __________ __________, verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto).

                                         b)  Nulla agli atti induce inoltre a ritenere che le disposizioni pronunciate dal defunto nel contratto successorio non siano l'espressione della sua libera volontà. Le deposizioni testé citate dimostrano anzi che il disponente era consapevole della portata e delle implicazioni delle proprie dichiarazioni e che la sua volontà non era affatto condizionata da terzi. __________ __________ ha affermato – si ripete – che "l'avv. __________ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). La segretaria del notaio rogante ha soggiunto che dopo aver firmato il contratto successorio il de cuius "era contento di aver sistemato le cose e ricordo che manifestò questo suo sentimento in modo esplicito" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto). La soddisfazione manifestata dal disponente è confermata pure dai testi __________ (verbale del 5 marzo 1997, pag. 3 nel mezzo), __________ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 2 in alto), __________ (verbale del 7 aprile 1995, pag. 2 in fondo) e __________ (verbale del 29 maggio 1996, pag. 1 in basso e pag. 2 in mezzo).

                                         c)  L'episodio narrato da don __________ __________, secondo cui la vicedirettrice dell'istituto gli avrebbe riferito che una sera lo zio delle parti "aveva denotato segni di squilibrio nel senso che non capiva ciò che gli veniva detto e straparlava" (verbale del 29 settembre 1995, pag. 1 in basso) non inficia le testimonianze appena citate. A prescindere dal fatto che il teste non è stato in grado di precisare se il citato evento risalisse al giorno precedente la rogazione del contratto successorio, il mattino successivo il disponente è comunque parso a quest'ultimo "nello stato di sempre o comunque non nello stato di cui mi aveva riferito la signora __________ " (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Neppure le deposizioni di __________ __________ e dell'avv. __________ __________ sono di ausilio alle tesi dell'appellante, poiché il primo si è recato dal convenuto ad __________ una sola volta (verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo) e si limita per di più a riportare le impressioni soggettive tratte dai colloqui avuti con il convenuto (verbale citato, pag. 2 nel mezzo), mentre il secondo – che non è mai andato a trovare il disponente dopo il suo ricovero ad __________– riferisce di vicende anteriori alla conclusione del contratto (verbale del 29 novembre 1995, pag. 2 nel mezzo). In conclusione l'istruttoria non dimostra che il 19 novembre 1992, data della confezione dell'atto litigioso, il disponente fosse meno che lucido o che la sua volontà fosse infirmata da errore o dolo. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

                                   5.   L'appellante adduce da ultimo che il notaio rogante ha violato l'art. 4 cpv. 2 della legge sul notariato (LN: RL 3.2.2.1) per non avere fornito alle parti le necessarie spiegazioni giuridiche sulle conseguenze del contratto successorio, in particolare sugli aspetti fiscali, ciò che costituirebbe un ulteriore motivo per invalidare l'atto litigioso. Se non che, le cause di nullità di un testamento pubblico o di un contratto successorio sono regolate esaustivamente dal diritto federale (Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 499 CC). Le eventuali prescrizioni nelle leggi notarili dei Cantoni sono al riguardo ininfluenti (DTF 118 II 275 consid. 3b). La violazione dei doveri d'informazione da parte del notaio non costituirebbe per altro un motivo di nullità neppure a norma del diritto cantonale (art. 64 LN). Per di più, secondo il teste __________, "l'avv. __________ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). Ne discende che il notaio rogante ha adempiuto ai propri obblighi d'informazione, come risulta dal testo del rogito: "Conosco io notaio i comparenti ed i testimoni, da me resi edotti delle leggi al presente atto relative" (doc. A, inserto B, pag. 7 nel mezzo). Le critiche dell'appellante si dimostrano pertanto, anche su questo punto, inconsistenti.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'indennità per ripetibili tiene conto della circostanza che il convenuto non si è dovuto rivolgere a un legale e si limita quindi a rimunerare equitativamente il dispendio di tempo occorsogli per difendere le sue ragioni davanti a questa Camera. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, indipendentemente dall'eventuale situazione di indigenza, dev'essere respinta poiché al ricorso mancava sin dall'inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 4000.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 4050.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.47 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.02.2000 11.1998.47 — Swissrulings