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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.06.2000 11.1998.193

10 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,132 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.1998.00193

Lugano 10 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 28 gennaio 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

giudicando ora sul decreto cautelare del 10 novembre 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza dell’attore contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 novembre 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 novembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 27 luglio 1989 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1942) e __________ nata __________ (1945). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 6000.– mensili vita natural durante.

                                  B.   Il 28 gennaio 1998 __________ __________ ha promosso contro __________ __________ un'azione di modifica della sentenza di divorzio davanti allo stesso Pretore per ottenere la liberazione dal pagamento di ogni contributo alimentare dopo il 1° gennaio 1998. In via cautelare egli ha instato perché l'obbligo alimentare fosse sospeso fino alla decisione di merito. All’udienza del 18 marzo 1998 Pietro __________ ha precisato la domanda cautelare, postulando anzi la sospensione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998. __________ __________ si è opposta all'istanza. Esperita l’istruttoria, le parti non hanno presentato conclusioni e hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo il 10 novembre 1998, il Pretore ha respinto l’istanza  cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.

                                  C.   Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 23 novembre 1998 nel quale chiede che, in riforma del querelato giudizio, sia sospesa l'esecutività dell'obbligo alimentare verso la convenuta. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 15 maggio 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Le parti si sono confermate nelle rispettive domande.

Considerando

in diritto:                  1.   La convenuta contesta preliminarmente la tempestività dell'appello. Ora, le misure provvisionali nell'ambito di azioni intese alla modifica di sentenze di divorzio sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC, sicché l'appello è possibile entro dieci giorni dalla notifica del decreto (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto, intimato l'11 novembre 1998, è stato ritirato dal patrocinatore dell'istante il giorno successivo. Il termine di ricorso scadeva pertanto domenica 22 novembre 1998. Come risulta dal timbro apposto sulla busta di spedizione, il plico contenente l’appello è stato consegnato alla posta lunedì 23 novembre 1998. Il ricorso è dunque tempestivo (v. art. 131 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Il diritto anteriore continua ad applicarsi, quindi, alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). In concreto l'azione verte sulla soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie stabilito in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con sentenza del 27 luglio 1989 (doc. A). Dal profilo sostanziale la causa soggiace dunque al diritto vigente prima della modifica legislativa del 26 giugno 1998. Gli aspetti procedurali sono disciplinati per converso dal nuovo diritto (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Donde l'applicazione dell'art. 137 cpv. 2 CC per quel che concerne l'adozione di eventuali misure provvisionali.

                                   3.   L’art. 153 cpv. 2 vCC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’importo della rendita. Presupposto per la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile all’epoca in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III 299 consid. 3b).

                                   4.   Introdotta l’azione di modifica, le misure provvisionali sono disciplinate per analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l’art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 1 ad art. 137 CC). Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione – e a maggior ragione la soppressione – a titolo provvisionale del contributo alimentare si giustifica solo in casi urgenti e in circostanze particolari (Spühler, loc. cit.; Rep. 1997 pag. 18 nel mezzo con riferimenti). Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).

                                   5.   In concreto il Pretore ha ritenuto inammissibile la richiesta cautelare volta a sospendere l'obbligo alimentare fino alla decisione di merito sulla modifica del contributo poiché tale misura esula dalle sue competenze e costituisce un'ingerenza retroattiva del giudice nelle procedure esecutive già in corso per alimenti arretrati e scaduti. L'appellante sostiene invece che il giudice dispone di un ampio potere discrezionale e può adottare le misure cautelari che ritiene più opportune, purché si dimostrino necessarie e appropriate. Ciò è il caso – a suo avviso – anche per la sospensione dell'esecutività dell'obbligo alimentare, che da un lato protegge il debitore dal rischio di nuove procedure esecutive e dall'altro evita al creditore di dover restituire le somme già percepite nell'evenienza di una soppressione retroattiva del contributo.

                                         a)  L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il nuovo diritto – come quello anteriore – non prevede alcuna restrizione nei provvedimenti da adottare: il giudice può prendere tutte le misure che ritiene necessarie e adeguate, secondo il suo prudente criterio (Leuenberger, op. cit., n. 13 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 137 CC con riferimenti). Nell'ambito di un'azione intesa alla modifica del contributo alimentare dottrina e giurisprudenza riconoscono esplicitamente la facoltà per il giudice, se sono adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, di ridurre o di sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Nulla impedisce quindi che, per principio, il giudice possa sospendere in via cautelare l'obbligo alimentare, tanto meno se si considera che taluni autori ritengono finanche ammissibile sospendere temporaneamente la rendita stessa – nel merito – anticipando l'applicazione dell'art. 129 cpv. 1 CC alla modifica di contributi stabiliti secondo il diritto anteriore (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 9 ad art. 7a tit. fin. CC).

                                         b)  La misura provvisionale chiesta dall'istante appare, di per sé, meno gravosa per l'ex moglie rispetto alla soppressione del contributo, giacché la convenuta – se dovesse risultare vincente nel merito – conserverebbe intatto il suo diritto alla riscossione dei contributi arretrati. Il primo giudice ha ritenuto invece che la misura litigiosa sia più incisiva rispetto alla soppressione del contributo, poiché comporterebbe “un effetto sui contributi non solo a partire dalla data di inoltro della richiesta di modifica (…), bensì anche per quelli maturati dopo agosto 1995” (decreto impugnato, pag. 4 in basso). Nulla impediva al Pretore tuttavia di decretare la sospensione dell'obbligo alimentare soltanto per i versamenti futuri. Tanto più che – secondo dottrina – l'esecutività di una sentenza può essere differita dal giudice, in parte o per intero, mediante la fissazione di un termine per l'adempimento delle obbligazioni in essa contenute (cfr. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 390 nota 112a e pag. 617 in alto). Su questo punto l'appello si dimostra quindi provvisto di buon diritto.

                                   6.   A dire dell'appellante, l'adozione della postulata misura cautelare sarebbe giustificata dalla sua situazione finanziaria gravemente e irrimediabilmente compromessa, al punto da non potersi ragionevolmente pretendere ch'egli continui a versare gli alimenti alla convenuta per la durata del processo. Dal fascicolo processuale risulta invero, dall'ultima tassazione disponibile al momento della pronuncia del divorzio (biennio 1985/86), che l'autorità tributaria aveva accertato un reddito imponibile di fr. 181 505.– annui e una sostanza imponibile di fr. 6 158 999.– (doc. L), mentre dalla precedente tassazione del 15 ottobre 1984 si evince un reddito di fr. 1 145 372.– annui e una sostanza di fr. 7 011 079.– (doc. I). Per quanto attiene alla situazione attuale, dall'ultima tassazione agli atti, relativa al biennio 1993/94, si desume che l'istante non dispone più di alcun reddito o sostanza imponibili e deve far fronte a debiti per oltre 37 milioni di franchi (doc. C). Dall'estratto 26 gennaio 1998 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ risulta poi che nei suoi confronti sono state promosse 51 esecuzioni, per un totale di oltre 20 milioni di franchi, due delle quali (doc. B) sfociate poi nel fallimento decretato il 27 maggio 1998 (cfr. doc. 11). Lo stato di insolvenza in cui versa l'istante, del resto, non è più seriamente posto in discussione neppure dalla convenuta, la quale si limita a rilevare che la situazione non può dirsi eccezionale (osservazioni, pag. 4). Ne discende, già a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, che l'istante non risulta più essere in grado di versare alla convenuta alcun contributo alimentare per la durata della causa di merito. L'appello – fondato – deve dunque essere accolto e il decreto impugnato riformato di conseguenza.

                                   7.   All'udienza del 18 marzo 1998 l'istante, come detto, ha chiesto che la sospensione dell'obbligo alimentare fosse decretata sin dal mese in cui è stata introdotta la causa (verbale, pag. 4, punto 9). Egli non indica tuttavia quali motivi giustificherebbero la modifica retroattiva dell'assetto cautelare, ragion per cui la sospensione deve essere limitata ai contributi mensili scaduti dopo l'emanazione del decreto impugnato (I CCA, sentenza del 12 aprile 2000 nella causa P. contro P., consid. 6), ossia dal 10 novembre 1998.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio della modifica cautelare, ma soccombe sulla decorrenza del provvedimento. Appare equo perciò che sopporti un quarto degli oneri processuali, il resto dovendo essere addebitato alla convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono il medesimo grado di soccombenza.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che l'esecutività dell'obbligo alimentare a carico di __________ __________ in favore di __________ __________ stabilito dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città con sentenza del 27 luglio 1989 è sospesa per i contributi mensili scaduti dal 10 novembre 1998 fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito.

                                         2. Le spese di fr. 10.– e la tassa di giustizia di fr. 150.– sono poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  250.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  300.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a suo carico e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 750.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.193 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.06.2000 11.1998.193 — Swissrulings